N. 59 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1991
N. 59 Ordinanza emessa il 9 dicembre 1991 dal giudice per la indagini preliminari presso il tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Celletti Claudio Processo penale - Giudizio immediato - Imputato detenuto - Richiesta di rito abbreviato - Mancata notifica al p.m. - Sopravvenuta decadenza per il rito alternativo - Conseguente inapplicabilita' dei benefici connessi a tale giudizio - Lamentata impossibilita' per l'imputato detenuto di provvedere alla notifica della propria richiesta - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'imputato libero - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 458, primo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.8 del 19-2-1992 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Celletti Claudio, nato a Roma il 28 novembre 1961 - attualmente agli arresti domiciliari in via Tuscolana, 1211, Roma - imputato: A) artt. 624 e 625, n. 2, del c.p. perche' al fine di trarne profitto, con violenza consistita nel diveltere la recinzione e nel forzare una delle porte di accesso ai locali della concessionaria "Piccole auto di Polichetti Giuseppe e De Fabis Gerardo", si impossessava di una fotocopiatrice, una macchina da scrivere, due calcolatrici, una radio ed altro. In Roma nella notte fra il 23 e il 24 ottobre 1991; B) art. 629 del c.p. perche', al fine di procurarsi un ingiusto profitto, minacciando implicitamente la perdita delle cose indi- cate nel capo A), costringeva Polichetti Giuseppe a consegnargli la somma di L. 700.000. In Roma il 24 ottobre 1991. Recidiva reiterata specifica ex art. 99 del c.p. Rilevato che in seguito a richiesta del p.m., questo g.i.p. ha pronunciato, il 7 novembre 1991, decreto di giudizio immediato per quanto sopra, regolarmente notificato e comunicato a norma dell'art. 456 del c.p.p.; che con richiesta scritta depositata in cancelleria dal suo difensore il Celletti ha chiesto il giudizio abbreviato; che detta richiesta non e' stata notificata al p.m. ed e' trascorso il termine di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, stabilito a pena di decadenza dall'art. 458 del c.p.p.; O S S E R V A che questo giudice per le indagini preliminari dovrebbe percio' dichiarare inammissibile la richiesta del Celletti e dar corso al rinvio del giudizio immediato, privando in tal modo l'imputato di un rito alternativo e della conseguente riduzione di pena. Senonche', essendo il Celletti detenuto agli arresti domiciliari, e' evidente che egli non ha potuto curare la notificazione al p.m., ne' alcuna norma obbliga o autorizza a provvedervi ne' il difensore ne' il giudice per le indagini preliminari o la cancelleria di quest'ultimo. Ritiene il giudice per le indagini preliminari che l'art. 458, primo comma, del c.p.p., rendendo impossibile all'imputato detenuto agli arresti domiciliari l'esercizio efficace della facolta' di chiedere il giudizio abbreviato (e di ottenere i connessi benefici), viola l'art. 2, primo e secondo comma, della Costituzione, perche' in sostanza lo priva della possibilita' di usufruire al meglio dei mezzi apprestati dall'ordinamento, al fine di subire le minori conseguenze negative possibili. Viola detta disciplina anche l'art. 3, giacche' determina una ingiustificabile disparita' di trattamento fra l'imputato libero, che puo' attivarsi per espletare gli incombenti posti a suo carico dall'art. 458, e quello detenuto, al quale gli stessi incombenti sono posti a carico senza fornirgli alcuna possibilita' di espletarli.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede i mezzi con i quali l'imputato detenuto agli arresti domiciliari, possa provvedere alla notificazione al p.m. della propria richiesta di giudizio abbreviato, per violazione degli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione; Sospende il procedimento in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Il giudice: MAISTO 92C0160