N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 febbraio 1992
N. 13 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 1992 (della regione autonoma Valle d'Aosta) Finanza pubblica allargata - Riduzioni delle assegnazioni della parte corrente del Fondo sanitario nazionale alle regioni a statuto speciale nonche' alle province di Trento e Bolzano - Facolta' delle regioni e province autonome di assumere mutui con istituti di credito nei limiti massimi previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti disposizioni per il finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle riduzioni di cui sopra - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione nonche' violazione dei principi di ragionevolezza e di copertura finanziaria - Incidenza sul diritto alla salute - Richiamo ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 381/1990 su analoghe questioni. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, complessivamente e in particolare art. 4, undicesimo comma). (Cost., artt. 32, 38, terzo e quarto comma, 81, quarto comma, 116 e 119; statuto regione Valle d'Aosta, artt. 3, lett. f), 4 e 13, terzo comma).(GU n.8 del 19-2-1992 )
Ricorso della provincia autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on. presidente della giunta regionale, avv. Giovanni Bondaz, autorizzato con delibera della giunta regionale 20 gennaio 1992, n. 543, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 5, in forza di procura autenticata per atto notar Bastrenta di Aosta in data 23 gennaio 1992, repertorio n. 14103, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi e, per quanto occorra, presso l'avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (disposizioni in materia di finanza pubblica), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 305, del 31 dicembre 1991; in specie dell'art. 4. La regione autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa, espone quanto segue. IN FATTO La legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'art. 4, undicesimo comma, nell'ambito delle misure dirette a ridurre il livello della spesa sanitaria, prevede che per le regioni a statuto speciale, e per le province autonome di Trento e Bolzano, le misure di riduzione delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale, gia' fissate nel venti per cento (per la Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano), nel dieci per cento (per Sicilia e Friuli-Venezia Giulia) e nel cinque per cento (per la Sardegna), di cui all'art. 19, primo comma, del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono ulteriormente ridotte nelle misure, rispettivamente, del 28 per cento, del 14 per cento e del 7 per cento: ne consegue, quindi, che la Valle, si vede decurtare le assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale di oltre un quarto degli importi su cui avrebbe potuto confidare in base alla precedente normativa. Occorre evidenziale che si tratta di un ulteriore inasprimento delle riduzioni operate dagli articoli 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, come convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sui finanziamenti a favore delle regioni a statuto speciale. Peraltro, il medesimo art. 4, undicesimo comma, aggiunge ancora che "Per il finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto art. 19, le regioni e le province autonome possono assumere mutui con istituti di credito nel rispetto dei limiti massimi previsti dai rispettivi statuti a dalle vigenti disposizioni". La disciplina teste' richiamata e' gravemente lesiva delle attribuzioni della regione autonoma Valle d'Aosta ed e' illegittima per violazione degli articoli 32, 38, terzo e quarto comma, 81, quarto comma, 116 e 119 della Costituzione, nonche' per violazione delle norme e dei princi'pi dello statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi articoli 3, lettera f), nonche' 4 e 12, terzo comma. IN DIRITTO 1. - Occorre partire da una premessa: la tutela della salute e' uno degli aspetti essenziali in cui si estrinseca il fine della sicurezza sociale, al cui perseguimento lo Stato e' vincolato ai sensi dell'art. 38 della Costituzione; tanto che codesta ecc.ma Corte ha a suo tempo escluso che le competenze regionali, che pur comprendono l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, si estendano all'assistenza malattia, in quanto quest'ultima tutela rientra nel concetto di assistenza sociale (Corte costituzionale, 10 maggio 1972, n. 91). Non puo' quindi esservi dubbio sulla necessita' di imputare allo Stato le relative spese. A fortiori, tale conclusione deve essere assunta con riferimento alla Valle d'Aosta, nel cui statuto regionale manca fra le podesta' legislative primarie di cui all'art. 2 una previsione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera (ne' la materia specifica puo' ritenersi ricompresa in previsioni piu' late, come invece deve concludersi con riferimento agli statuti delle altre regioni ad autonomia speciale: cfr. Quaranta, Il sistema di assistenza sanitaria, Milano, Giuffre', 1985, 6). Tale aspetto, del resto, e' stato ben tenuto presente dalla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833), il cui art. 51, primo e secondo comma, prevede il finanziamento con importi determinati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, con ripartizione delle somme cosi' stanziate tra tutte le regioni (comprese quelle a statuto speciale). A siffatta ripartizione si sarebbe dovuto procedere in base ad una serie di criteri (indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali; indici e standards distintamente definiti per spesa corrente e spesa in conto capitale), tali da garantire determinati livelli di prestazioni sanitarie; invece, come si e' visto in narrativa, le disposizioni impugnate si limitano a determinare, in maniera del tutto disarticolata dai criteri piu' sopra richiamati, una contrazione in termini percentuali, ed in misura estremamente significativa, della quota in conto spese correnti da attribuire alla Valle. A ben guardare, posto che il diritto a fruire del s.s.n. e' quanto meno estrinsecazione di una legge non abrogata (la legge n. 833/1978), si deve ritenere che i provvedimenti come quelli oggi all'esame di codesta ecc.ma Corte si pongano come una violazione di quell'obbligo individuato in capo allo Stato da parte della nostra migliore dottrina costituzionalistica di dotare il bilancio dei mezzi finanziari necessari all'erogazione della spesa relativa (cfr. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 637): nel caso di specie, non solo le dotaziooni finanziarie precedenti si sono rivelate insufficienti (tant'e' che si e' dovuto procedere all'emanazione di vari provvedimenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria per gli anni precedenti: v. ad esempio, d.-l. 15 settembre 1990, n. 262, come convertito dalla legge 19 novembre 1991, n. 334); ma, come si e' visto, con i provvedimenti impugnati, lo Stato ha fortemente contratto le disponibilita' finanziarie per le spese future. Chiamata a decidere intorno alla legittimita' costituzionale delle precedenti piu' sopra richiamate disposizioni, che avevano introdotto contrazioni delle assegnazioni di parte corrente del fondo sanitario nazionale per le spese che hanno costituito i precedenti di quelle oggi impugnate dalla regione ricorrente, codesta ecc.ma Corte ha ritenuto di escludere la fondatezza dei ricorsi spiegati dalle regioni autonome rilevando fra l'altro che si trattava di misure del tutto contingenti, nel quadro della manovra diretta a ridurre la spesa pubblica, e non gia' di disciplina votata a dettare un nuovo e definito rapporto fra entrate e spese: vedi in tal senso, con riferimento agli articoli 18/20 del d.-l. 18 dicembre 1989, n. 415, Corte costituzionale, 31 luglio 1990, n. 381. E' noto pero' che misure normative pur non conformi all'assetto costituzionale, ma di carattere contingente, che in quanto tali (e soltanto in quanto tali) possono essere ritenute non illegittime, se reiterate nel tempo non possono piu' essere tollerate. L'affermazione piu' netta di siffatto principio e' stata resa da codesta ecc.ma Corte in relazione al cosiddetto regime vincolistico delle locazioni urbane che, pur finalizzato a garantire necessita' essenziali di vaste categorie di cittadini, disattendeva una pluralita' di princi'pi costituzionali, fra cui quello di uguaglianza recato dall'art. 3 della Costituzione (v. cosi' Corte costituzionale, 15 gennaio 1976, n. 3, e 18 novembre 1976, n. 225: successivamente intervenne la legge n. 392/1978 che, ponendo un limite al regime vincolistico, evito' che codesta Corte dovesse pronunciare una declaratoria di illegittimita' costituzionale, che sarebbe stata non piu' procrastinabile). E' appena il caso di rilevare che le misure oggi all'esame di codesta ecc.ma Corte non sono, contrariamente a quelle di vincolo delle locazioni, volte a soddisfare alcun bisogno essenziale, o comunque alcun diritto di rilevanza costituzionale della popolazione; al contrario esse si traducono in un serio ostacolo alla tutela del diritto alla salute, che e' oggetto di garanzia costituzionale (art. 32, primo comma, della Costituzione): ne consegue che la tolleranza avverso misure del contenuto di quelle in questione deve essere necessariamente molto limitata; in quanto gia' la semplice loro reiterazione e' idonea ad incidere in maniera oltremodo negativa sull'assistenza sanitaria a favore dei valdostani e di chi comunque si serva delle strutture sanitarie della Valle, come e' idonea a produrre uno squilibrio nella finanza regionale, con violazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione. Ed invero, a fronte di bisogni e spese che non sono ne' possono essere ridotti, se non a scapito della salute dei cittadini, stabiliscono una grave compressione delle risorse finanziarie regionali. 2. - Inoltre, la normativa oggi impugnata comporta una violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del peggior trattamento finanziario che la Valle viene a ricevere rispetto alle regioni a statuto ordinario (ed anche rispetto ad altre regioni a statuto speciale) che pure, diversamente da essa, hanno gia' le competenze in materia sanitaria ed ospedaliera fra le proprie attribuzioni. In quanto si tratta di spese inerenti a funzioni non proprie della regione ricorrente, viene anzi a tale riguardo ad essere integrata anche la violazione dell'art. 12, terzo comma, dello statuto di autonomia speciale, il quale prevede che "per provvedere a scopi determinati, "che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali". Corollario evidente e necessario di tale ultima disposizione statutaria e' che i contributi speciali dello Stato siano sufficienti allo scopo cui sono predeterminati. Si pone altresi' la violazione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, in relazione alla posizione dei cittadini residenti nella Valle e di chi comunque si serva delle strutture sanitarie della Valle, in quanto, alla riduzione delle quote del fondo sanitario nazionale corrisponde necessariamente una riduzione del livello dei servizi, e quindi delle garanzie per la tutela della loro salute, rispetto a residenti in altre regioni. 3. - Infine, l'ultima parte dell'undicesimo comma dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' illegittima sotto il profilo della violazione del combinato disposto dell'art. 4, primo e terzo comma, lettera f) dello statuto di autonomia speciale, in quanto impone che per il finanziamento degli oneri a carico del bilancio regionale conseguenti alle riduzioni delle quote di competenza regionale del fondo sanitario nazionale si provveda con mutui da accendersi con istituti di credito. Si tratta infatti di un'evidente violazione delle competenze regionali, ed in particolare della potesta' amministrativa sulle finanze regionali, tenuto conto che essa si traduce nell'eliminazione della discrezionalita', che e' elemento connaturato a tale potesta' amministrativa (cfr. per tutti: Virga, Diritto amministrativo, I, I princi'pi, Milano, 1983, 3-4).
Si chiede pertanto: piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza pubblica", ed in particolare del suo art. 4, undicesimo comma, per violazione degli articoli 32, 38, terzo e quarto comma, 81, quarto comma, 116 e 119 della Costituzione, nonche' per violazione delle norme e dei princi'pi dello statuto della regione autonoma della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei suoi articoli 3, lettera f), nonche' 4 e 13, terzo comma; con ogni relativa conseguenza e con ogni connessa pronuncia. Roma, addi' 29 gennaio 1992 Avv. prof. Gustavo ROMANELLI 92C0164