N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 febbraio 1992

                                 N. 13
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 6 febbraio 1992 (della regione autonoma Valle d'Aosta)
 Finanza pubblica allargata - Riduzioni delle assegnazioni della parte
    corrente  del  Fondo  sanitario  nazionale  alle regioni a statuto
    speciale nonche' alle province di  Trento  e  Bolzano  -  Facolta'
    delle  regioni  e province autonome di assumere mutui con istituti
    di credito nei limiti massimi previsti dai  rispettivi  statuti  e
    dalle  vigenti  disposizioni  per  il  finanziamento degli oneri a
    carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle  riduzioni  di  cui
    sopra  -  Asserita  indebita  invasione  della  sfera di autonomia
    finanziaria della  regione  nonche'  violazione  dei  principi  di
    ragionevolezza  e di copertura finanziaria - Incidenza sul diritto
    alla salute - Richiamo ai principi enunciati nella sentenza  della
    Corte costituzionale n. 381/1990 su analoghe questioni.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, complessivamente e in particolare
    art. 4, undicesimo comma).
 (Cost., artt. 32, 38, terzo e quarto comma, 81, quarto comma, 116 e
    119;  statuto  regione  Valle  d'Aosta, artt. 3, lett. f), 4 e 13,
    terzo comma).
(GU n.8 del 19-2-1992 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  Valle  d'Aosta,  in   persona
 dell'on.  presidente  della  giunta  regionale, avv. Giovanni Bondaz,
 autorizzato con delibera della giunta regionale 20 gennaio  1992,  n.
 543,  rappresentato  e  difeso dall'avv. prof.   Gustavo Romanelli, e
 presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n.
 5, in forza di procura autenticata per atto notar Bastrenta di  Aosta
 in  data  23 gennaio 1992, repertorio n.  14103, contro la Presidenza
 del Consiglio  dei  Ministri,  in  persona  dell'on.  presidente  del
 Consiglio  pro-tempore,  domiciliato  per  la carica in Roma, palazzo
 Chigi e, per quanto occorra, presso l'avvocatura generale dello Stato
 in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,  per  la   declaratoria   di
 illegittimita'  costituzionale  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412
 (disposizioni in  materia  di  finanza  pubblica),  pubblicata  sulla
 Gazzetta  Ufficiale, serie generale, n. 305, del 31 dicembre 1991; in
 specie dell'art. 4.
    La  regione autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata
 e difesa, espone quanto segue.
                               IN FATTO
    La legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'art. 4,  undicesimo  comma,
 nell'ambito  delle  misure  dirette  a ridurre il livello della spesa
 sanitaria, prevede che per le regioni a statuto speciale,  e  per  le
 province  autonome  di Trento e Bolzano, le misure di riduzione delle
 assegnazioni di parte corrente del Fondo  sanitario  nazionale,  gia'
 fissate  nel  venti  per cento (per la Valle d'Aosta e le province di
 Trento e Bolzano), nel dieci per cento (per Sicilia e  Friuli-Venezia
 Giulia) e nel cinque per cento (per la Sardegna), di cui all'art. 19,
 primo  comma,  del  d.-l.  28  dicembre 1989, n. 415, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  28   febbraio   1990,   n.   38,   sono
 ulteriormente  ridotte  nelle  misure,  rispettivamente,  del  28 per
 cento, del 14 per cento e del 7 per cento: ne consegue,  quindi,  che
 la  Valle,  si  vede  decurtare le assegnazioni di parte corrente del
 Fondo sanitario nazionale di oltre un quarto  degli  importi  su  cui
 avrebbe  potuto  confidare in base alla precedente normativa. Occorre
 evidenziale  che  si  tratta  di  un  ulteriore  inasprimento   delle
 riduzioni  operate  dagli  articoli 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre
 1989, n. 415, come convertito dalla legge 28 febbraio  1990,  n.  38,
 sui finanziamenti a favore delle regioni a statuto speciale.
    Peraltro,  il  medesimo  art. 4, undicesimo comma, aggiunge ancora
 che "Per il finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci
 conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto art. 19, le  regioni
 e le province autonome possono assumere mutui con istituti di credito
 nel  rispetto  dei  limiti  massimi previsti dai rispettivi statuti a
 dalle vigenti disposizioni".
    La  disciplina  teste'  richiamata  e'  gravemente  lesiva   delle
 attribuzioni  della  regione autonoma Valle d'Aosta ed e' illegittima
 per violazione degli articoli 32,  38,  terzo  e  quarto  comma,  81,
 quarto  comma,  116  e 119 della Costituzione, nonche' per violazione
 delle norme e dei princi'pi  dello  statuto  della  regione  autonoma
 della Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed
 in particolare dei suoi articoli 3, lettera f), nonche' 4 e 12, terzo
 comma.
                              IN DIRITTO
    1.  -  Occorre  partire da una premessa: la tutela della salute e'
 uno degli aspetti essenziali in  cui  si  estrinseca  il  fine  della
 sicurezza  sociale,  al  cui  perseguimento  lo Stato e' vincolato ai
 sensi dell'art. 38 della Costituzione; tanto che codesta ecc.ma Corte
 ha  a  suo  tempo  escluso  che  le  competenze  regionali,  che  pur
 comprendono  l'assistenza  sanitaria  ed  ospedaliera,  si  estendano
 all'assistenza malattia, in quanto quest'ultima  tutela  rientra  nel
 concetto di assistenza sociale (Corte costituzionale, 10 maggio 1972,
 n.  91).  Non puo' quindi esservi dubbio sulla necessita' di imputare
 allo Stato le relative  spese.  A  fortiori,  tale  conclusione  deve
 essere  assunta  con  riferimento alla Valle d'Aosta, nel cui statuto
 regionale manca fra le podesta' legislative primarie di cui  all'art.
 2  una  previsione  in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera
 (ne' la materia specifica puo'  ritenersi  ricompresa  in  previsioni
 piu'  late, come invece deve concludersi con riferimento agli statuti
 delle altre regioni ad autonomia speciale: cfr. Quaranta, Il  sistema
 di assistenza sanitaria, Milano, Giuffre', 1985, 6).
    Tale  aspetto, del resto, e' stato ben tenuto presente dalla legge
 istitutiva del servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre  1978,
 n.  833),  il  cui  art.  51,  primo  e  secondo  comma,  prevede  il
 finanziamento con importi  determinati  annualmente  dalla  legge  di
 approvazione  del  bilancio dello Stato, con ripartizione delle somme
 cosi' stanziate tra tutte  le  regioni  (comprese  quelle  a  statuto
 speciale).  A  siffatta  ripartizione  si sarebbe dovuto procedere in
 base ad  una  serie  di  criteri  (indicazioni  contenute  nei  piani
 sanitari  nazionali  e  regionali;  indici  e standards distintamente
 definiti per spesa corrente e  spesa  in  conto  capitale),  tali  da
 garantire  determinati livelli di prestazioni sanitarie; invece, come
 si e' visto in narrativa, le disposizioni  impugnate  si  limitano  a
 determinare,  in  maniera  del  tutto  disarticolata dai criteri piu'
 sopra richiamati, una  contrazione  in  termini  percentuali,  ed  in
 misura   estremamente  significativa,  della  quota  in  conto  spese
 correnti da attribuire alla Valle.
    A ben guardare, posto che il diritto a fruire del s.s.n. e' quanto
 meno  estrinsecazione  di  una  legge  non  abrogata  (la  legge   n.
 833/1978),  si  deve  ritenere  che  i provvedimenti come quelli oggi
 all'esame di codesta ecc.ma Corte si pongano come una  violazione  di
 quell'obbligo  individuato  in  capo allo Stato da parte della nostra
 migliore dottrina costituzionalistica di dotare il bilancio dei mezzi
 finanziari  necessari  all'erogazione  della  spesa  relativa   (cfr.
 Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, II, Padova, 1976, 637): nel
 caso di specie, non solo le dotaziooni finanziarie precedenti si sono
 rivelate   insufficienti   (tant'e'   che   si  e'  dovuto  procedere
 all'emanazione di vari provvedimenti per il finanziamento  del  saldo
 della  maggiore  spesa  sanitaria  per  gli  anni precedenti: v.   ad
 esempio, d.-l. 15 settembre 1990, n. 262, come convertito dalla legge
 19 novembre 1991, n. 334); ma, come si e' visto, con i  provvedimenti
 impugnati,   lo  Stato  ha  fortemente  contratto  le  disponibilita'
 finanziarie per le spese future.
    Chiamata a decidere intorno alla legittimita' costituzionale delle
 precedenti piu' sopra richiamate disposizioni, che avevano introdotto
 contrazioni delle assegnazioni di parte corrente del fondo  sanitario
 nazionale  per  le  spese che hanno costituito i precedenti di quelle
 oggi impugnate dalla regione  ricorrente,  codesta  ecc.ma  Corte  ha
 ritenuto  di  escludere  la  fondatezza  dei  ricorsi  spiegati dalle
 regioni autonome rilevando fra l'altro che si trattava di misure  del
 tutto  contingenti,  nel  quadro  della  manovra diretta a ridurre la
 spesa pubblica, e non gia' di disciplina votata a dettare un nuovo  e
 definito  rapporto  fra  entrate  e  spese:  vedi  in  tal senso, con
 riferimento agli articoli 18/20 del d.-l. 18 dicembre 1989,  n.  415,
 Corte costituzionale, 31 luglio 1990, n. 381.
    E'  noto  pero'  che misure normative pur non conformi all'assetto
 costituzionale, ma di carattere contingente, che in  quanto  tali  (e
 soltanto  in quanto tali) possono essere ritenute non illegittime, se
 reiterate nel tempo non possono piu' essere tollerate. L'affermazione
 piu' netta di siffatto principio e'  stata  resa  da  codesta  ecc.ma
 Corte  in relazione al cosiddetto regime vincolistico delle locazioni
 urbane che, pur finalizzato  a  garantire  necessita'  essenziali  di
 vaste   categorie   di  cittadini,  disattendeva  una  pluralita'  di
 princi'pi  costituzionali,  fra  cui  quello  di  uguaglianza  recato
 dall'art.  3  della  Costituzione  (v. cosi' Corte costituzionale, 15
 gennaio  1976,  n.  3,  e  18  novembre 1976, n. 225: successivamente
 intervenne la legge n. 392/1978 che,  ponendo  un  limite  al  regime
 vincolistico,  evito'  che  codesta  Corte  dovesse  pronunciare  una
 declaratoria di illegittimita' costituzionale, che sarebbe stata  non
 piu' procrastinabile).
    E'  appena  il  caso  di  rilevare che le misure oggi all'esame di
 codesta ecc.ma Corte non sono, contrariamente  a  quelle  di  vincolo
 delle  locazioni,  volte  a  soddisfare  alcun  bisogno essenziale, o
 comunque alcun diritto di rilevanza costituzionale della popolazione;
 al contrario esse si traducono in un serio ostacolo alla  tutela  del
 diritto  alla salute, che e' oggetto di garanzia costituzionale (art.
 32, primo comma, della Costituzione): ne consegue che  la  tolleranza
 avverso  misure  del  contenuto  di  quelle  in questione deve essere
 necessariamente molto limitata;  in  quanto  gia'  la  semplice  loro
 reiterazione  e'  idonea  ad  incidere  in maniera oltremodo negativa
 sull'assistenza sanitaria a favore dei valdostani e di  chi  comunque
 si  serva  delle  strutture  sanitarie  della Valle, come e' idonea a
 produrre uno squilibrio nella finanza regionale, con violazione degli
 articoli 119 e 81 della Costituzione. Ed invero, a fronte di  bisogni
 e  spese  che  non  sono ne' possono essere ridotti, se non a scapito
 della salute dei cittadini, stabiliscono una grave compressione delle
 risorse finanziarie regionali.
    2. - Inoltre, la normativa oggi impugnata comporta una  violazione
 del  principio  di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione,
 sotto il profilo del peggior trattamento  finanziario  che  la  Valle
 viene  a ricevere rispetto alle regioni a statuto ordinario (ed anche
 rispetto ad altre regioni a statuto speciale) che pure,  diversamente
 da essa, hanno gia' le competenze in materia sanitaria ed ospedaliera
 fra  le proprie attribuzioni. In quanto si tratta di spese inerenti a
 funzioni non proprie della regione  ricorrente,  viene  anzi  a  tale
 riguardo  ad essere integrata anche la violazione dell'art. 12, terzo
 comma, dello statuto di autonomia speciale, il quale prevede che "per
 provvedere a scopi determinati, "che  non  rientrino  nelle  funzioni
 normali  della  Valle,  lo  Stato  assegna  alla  stessa,  per legge,
 contributi speciali". Corollario evidente e necessario di tale ultima
 disposizione statutaria e' che  i  contributi  speciali  dello  Stato
 siano sufficienti allo scopo cui sono predeterminati.
    Si  pone  altresi'  la violazione del principio di uguaglianza, di
 cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione,  in  relazione  alla
 posizione  dei  cittadini  residenti nella Valle e di chi comunque si
 serva  delle  strutture  sanitarie  della  Valle,  in  quanto,   alla
 riduzione  delle  quote  del  fondo  sanitario  nazionale corrisponde
 necessariamente una riduzione del livello dei servizi, e quindi delle
 garanzie per la tutela della loro salute,  rispetto  a  residenti  in
 altre regioni.
    3.  -  Infine,  l'ultima  parte  dell'undicesimo comma dell'art. 4
 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' illegittima sotto il profilo
 della violazione del combinato disposto dell'art. 4,  primo  e  terzo
 comma,  lettera  f)  dello  statuto  di autonomia speciale, in quanto
 impone che per il finanziamento degli oneri  a  carico  del  bilancio
 regionale  conseguenti  alle  riduzioni  delle  quote  di  competenza
 regionale del fondo sanitario nazionale  si  provveda  con  mutui  da
 accendersi  con istituti di credito. Si tratta infatti di un'evidente
 violazione  delle  competenze  regionali,  ed  in  particolare  della
 potesta'  amministrativa  sulle  finanze  regionali, tenuto conto che
 essa si traduce  nell'eliminazione  della  discrezionalita',  che  e'
 elemento  connaturato a tale potesta' amministrativa (cfr. per tutti:
 Virga, Diritto amministrativo, I, I princi'pi, Milano, 1983, 3-4).
    Si  chiede  pertanto:  piaccia  all'ecc.ma  Corte   costituzionale
 dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  della legge 30 dicembre
 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia di finanza  pubblica",
 ed  in  particolare  del suo art. 4, undicesimo comma, per violazione
 degli articoli 32, 38, terzo e quarto comma, 81, quarto comma, 116  e
 119  della  Costituzione,  nonche'  per  violazione delle norme e dei
 princi'pi dello statuto della regione autonoma  della  Valle  d'Aosta
 (legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), ed in particolare dei
 suoi articoli 3, lettera f), nonche' 4 e 13, terzo  comma;  con  ogni
 relativa conseguenza e con ogni connessa pronuncia.
      Roma, addi' 29 gennaio 1992
                     Avv. prof. Gustavo ROMANELLI

 92C0164