N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 febbraio 1992
N. 14 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 1992 (della regione Toscana) Finanza pubblica allargata - Divieto alle regioni, province, comuni, comunita' montane, loro consorzi ed aziende di superare, nel bilancio preventivo 1992, le somme previste nel bilancio preventivo 1991 per l'acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone, spese postali e telefoniche, acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni e partecipazioni a convegni - Previsione dell'emanazione (entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge) da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze e tavole rotonde che comportino, da parte dell'ente organizzatore, spese per ospitalita' ed emolumenti di qualsiasi natura - Previsione, nel caso di spesa superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi fissati dal Governo d'intesa con la conferenza permanente tra lo Stato e le regioni, e non compensata da minori spese in altri settori, che siano le regioni a dover decidere di ricorrere alla propria autonomia e capacita' impositiva ovvero l'adozione di provvedimenti di contenimento della spesa (erogazione in forma indiretta della prestazione sanitaria; maggiorazioni delle quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni; temporanea eliminazione di alcune prestazioni) - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione nonche' violazione dei principi di ragionevolezza e di copertura finanziaria - Incidenza sul diritto alla salute - Richiamo ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 381/1990 su analoghe questioni. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, artt. 4, quinto comma, 5, 19 e 23). (Cost., artt. 3, 97, 117 e 119).(GU n.8 del 19-2-1992 )
Ricorso per la regione Toscana in persona del presidente pro- tempore della giunta regionale Toscana, rappresentata e difesa come da mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via G. Carducci n. 4, in forza di deliberazione g.r. contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 30 dicembre 1991 n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica", artt. 4, quinto, nono e ventitreesimo comma. 1. - La legge nell'art. 19 stabilisce che le spese sostenute dalle regioni, province, comuni, comunita' montane, loro consorzi ed aziende per l'acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non possono superare nel 1992 quelle previste dal bilancio preventivo di ciascun ente per il 1991. Tale disposizione appare lesiva dell'autonomia che alle regioni e' costituzionalmente garantita dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, di determinare le spese da inser- ire nel proprio bilancio programmato in tal modo l'esercizio dell'attivita' di propria competenza, introducendo un blocco irragionevole che affastella spese che hanno ragioni, motivazioni, dinamiche diverse, perche' in taluni casi gli incrementi dipendono da tariffe alle quali le regioni sono totalmente estranee; cosicche' un aumento delle tariffe postali deve comportare una riduzione della corrispondenza, con quale vantaggio per la buona amministrazione (art. 97 della Costituzione) e quale rispetto della ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) non e' dato vedere. 2. - Alla stessa matrice va ricondotta la previsione dell'art. 23 che il Presidente del Consiglio dei Ministri emani entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde che comportino da parte dell'ente organizzatore spese per ospitalita' ed emolumenti di qualsiasi natura. Tale disposizione appare lesiva dell'autonomia organizzativa regionale laddove non prevede che per i dipendenti regionali i previsti limiti di partecipazione a convegni siano determinati dalla stessa amministrazione regionale. Se la norma volesse avere funzioni di coordinamento delle spese, dovrebbe essere assunta nelle forme dovute che debbono essere quelle previste dall'art. 119 della Costituzione come la Corte costituzionale ha dovuto piu' volte ricordare. La illegittimita' delle norme sopra richiamata deve essere segnalata perche' si inserisce in un ormai consolidato tipo di intervento legislativo statale che, anche quando non direttamente espropriativo di potesta' regionali, altera' il ruolo che la Costituzione attribuisce alle regioni, con una graduale corrosione della relativa autonomia. 3. - A questo quadro, piu' e piu' volte denunciato alla Corte, va riportata la statuizione dell'art. 4, quinto comma, che prevede che nel caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi, fissati, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, dal governo d'intesa con la conferenza permanente tra lo Stato e le regioni, e non compensata da minori spese in altri settori, le regioni debbano decidere il ricorso alla propria autonomia e capacita' impositiva ovvero adottare provvedimenti di contenimento della spesa di cui all'art. 29 della legge n. 41/1986 (relativa alla erogazione in forma indiretta della prestazione sanitaria; maggiorazioni delle quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni; temporanea eliminazione di alcune prestazioni); in tal modo si impone un comportamento lesivo dell'autonomia, di per se', ma anche, a maggior ragione, perche' la attuazione dell'art. 119 della Costituzione anche dopo la legge n. 158/1990 e le impossibilita' di attuare il contenimento previsto dalle leggi ricordate, rende il ricorso all'utilizzazione dei proventi tributari l'unica via, sostanzialmente imposta, con lesione dell'autonomia perche' viene negata ogni possibilita' di scelta.
P. Q. M. La regione Toscana chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' della legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica", artt. 4, quinto, diciannovesimo e ventitreesimo comma. Roma, addi' 28 gennaio 1992 Avv. Alberto PREDIERI 92C0165