N. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1991

                                 N. 63
 Ordinanza  emessa  il  9  ottobre  1991  dal tribunale amministrativo
 regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna,  sul  ricorso  proposto  da
 Aldini Rita contro il Ministero della pubblica istruzione
 Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Inquadramento a
    domanda,  previo  giudizio  di  idoneita', nel ruolo di professore
    associato  dai  tecnici  laureati  che,  entro  l'anno  accademico
    1979-80,  abbiano  svolto  per  un  triennio attivita' didattica e
    scientifica  -   Mancata   previsione   della   legittimazione   a
    partecipare a detti giudizi per i medici titolari di borse di stu-
    dio  assegnate, per pubblico concorso, dal C.N.R., i quali abbiano
    svolto, presso la facolta' di medicina e chirurgia,  attivita'  di
    assistenza  e cura, espletando almeno per un triennio entro l'anno
    accademico 1979-80, attivita' didattica e scientifica,  comprovata
    da  pubblicazioni  edite  documentate  dai  presidi  di facolta' -
    Ingiustificata disparita' di trattamento di  situazioni  analoghe,
    attesa   anche   da   giurisprudenza  della  Corte  costituzionale
    (sentenze
    nn. 89/1986 e 397/1989) che ha esteso la legittimazione a
    partecipare a detti giudizi ad altre categorie di soggetti.
 (Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11
    luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).
 (Cost., art. 3).
(GU n.9 del 26-2-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Aldini
 Rita,  rappresentata  e difesa dal prof. avv. Antonio Carullo, presso
 il  cui  studio  e'  elettivamente  domiciliata  in  Bologna,  strada
 Maggiore  n.  47;  contro  il Ministero della pubblica istruzione, in
 persona   del   Ministro   pro-tempore,   rappresentato   e    difeso
 dall'avvocatura   distrettuale   dello   Stato   di  Bologna  ed  ivi
 domiciliato presso gli uffici della stessa in via Marsala n. 19, come
 per legge, per l'annullamento della determinazione  n.  2596  del  17
 settembre  1987,  recante  diniego  di  revoca  del  provvedimento di
 esclusione della ricorrente dalla  seconda  tornata  dei  giudizi  di
 idoneita'   a  professore  associato;  nonche'  di  ogni  altro  atto
 presupposto, connesso e/o conseguenziale;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza del 9 ottobre 1991 la relazione del
 dott. Francesco Giordano;
    Udito, altresi', l'avv.Carullo per la ricorrente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    La ricorrente, in atto ricercatore confermato presso  la  facolta'
 di   medicina   e   chirurgia,   istituto   di   clinica   medica   e
 gastroenterologia  dell'Universita'  degli  studi  di   Bologna,   ha
 prestato  servizio  come medico interno con compiti assistenziali dal
 27 giugno 1975 al 22 ottobre 1978, in quanto asseritamente assunta  a
 seguito di pubblico concorso, e, successivamente, ha svolto attivita'
 di  borsista C.N.R. con effetto dal 23 ottobre 1978, quale vincitrice
 di un concorso a borse di studio  indetto  dal  predetto  ente,  fino
 all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari.
    Dal 1975 al 1990 l'interessata ha esercitato attivita' didattica e
 scientifica  (quest'ultima, documentata da pubblicazioni edite) e, in
 qualita' di borsista ha espletato, altresi', attivita' di  assistenza
 e cura, ove prevista.
    Esclusa  dalla  seconda  tornata  dei  giudizi  di  idoneita'  per
 professore associato, l'istante ha proposto  ricorso  giurisdizionale
 dinanzi  a  questa tribunale e, successivamente, ha chiesto la revoca
 del provvedimento di esclusione sulla base della sentenza della Corte
 costituzionale n. 89/1986, che  aveva  esteso  la  partecipazione  ai
 predetti  giudizi  idoneativi  agli  aiuti  ed  agli  assistenti  dei
 policlinici e delle cliniche universitarie,  nominati  a  seguito  di
 pubblico  concorso,  che, entro l'a.a.1979-80, avessero svolto per un
 triennio attivita' didattica e scientifica,  quest'ultima  comprovata
 da  pubblicazioni  edite,  documentate  dal Preside della facolta' in
 base ad atti risalenti al  periodo  di  svolgimento  delle  attivita'
 medesime.
    Avverso  l'atto  ministeriale  di  diniego della richiesta revoca,
 l'interessata  ha  instaurato  il  presente  giudizio  deducendo   le
 seguenti censure:
      1)  eccesso  di  potere,  sotto  i  profili  dello  sviamento  e
 dell'ingiustiziamanifesta.
    Assumendo di poter far valere i  requisiti  indicati  dalla  Corte
 costituzionale nella citata sentenza n. 89-1986, l'istante richiama a
 sostegno  della  sua  pretesa  la giurisprudenza del t.a.r.  Sicilia-
 Catania che, con la sentenza n.  726/1986,  avrebbe  deciso  un  caso
 identico  riconoscendo  ai medici ricorrenti il diritto a partecipare
 al concorso de quo;
      2) eccesso di  potere,  per  sviamento  di  potere  nonche'  per
 travisamento del fatto.
    Ammesso  e non concesso che risulti effettivamente necessario aver
 impugnato il precedente provvedimento ministeriale di esclusione  dai
 giudizi  idoneativi, la ricorrente evidenzia il vizio di travisamento
 del fatto precisando di aver impugnato la  primitiva  esclusione  con
 ricorso giurisdizionale tuttora pendente.
    Conclude l'intimante con la richiesta di accoglimento del presente
 gravame, spese vinte.
    Alle argomentazioni di parte ricorrente si e' opposta l'avvocatura
 dello  Stato,  con atto di costituzione depositato in data 25 ottobre
 1988. Rilevando che la posizione della ricorrente e'  sostanzialmente
 e formalmente diversa da quella esaminata dal giudice costituzionale,
 la  difesa  erariale ha sostenuto che non possono essere invocate, ai
 fini di cui  trattasi,  altre  procedure  concorsuali  selettive  cui
 l'interessata si e' in passato sottoposta.
    In  un  successivo  scritto  depositato  in data 7 settembre 1991,
 l'avvocatura ha osservato che l'interessata non ha mai dimostrato  di
 aver  superato  un concorso per diventare contrattista o assistente o
 aiuto  nel   policlinico   universitario   ne'   ha   tempestivamente
 documentato di aver svolto attivita' didattica e scientifica mediante
 certificazione del preside della facolta'.
    Posto  che  la ricorrente non sarebbe mai stata assistente o aiuto
 in cliniche universitarie, nominata in base a pubblico concorso,  ne'
 avrebbe mai assunto la qualita' di contrattista presso la facolta' di
 medicina,  e  considerato  che la conseguita qualifica di ricercatore
 non sarebbe sufficiente all'interessata per accedere al  giudizio  di
 idoneita'  per  associato, non potendosi ammettere che il legislatore
 abbia inteso concedere in  successione  due  benefici  a  chi,  senza
 concorso, sia divenuto ricercatore in prima tornata con una procedura
 notevolmente   agevolata,   parte   resistente   ha   sostenuto  che,
 difettando, nel caso di specie, non  solo  il  requisito  sostanziale
 dell'appartenenza  ad una delle due categorie, "aggiunte" dalla Corte
 costituzionale con le sentenze  nn.  89-1986  e  397-1989,  ma  anche
 quello documentale consistente nella certificazione del preside della
 facolta',  non  prodotta  neppure  in  corso di causa, legittimamente
 l'istante  sarebbe  stata  esclusa  dal  giudizio  di  idoneita'  per
 professore  di  seconda  fascia,  con  una  motivazione,  seppur  non
 analitica, sicuramente appropriata.
    La replica dell'istante e' stata affidata ad una  memoria  versata
 in atti il 19 settembre 1991, nella quale sono state ribadite le tesi
 difensive  esposte  nell'atto introduttivo del giudizio e si e' posto
 l'accento sulla circostanza che la dott.ssa Aldini avrebbe svolto  un
 concorso  pubblico  per assumere la qualifica di medico interno, come
 sarebbe   dimostrato  dal  fatto  che  fin  dall'assunzione  di  tale
 qualifica l'interessata espletava, altresi',  compiti  assistenziali,
 in  guisa  da  integrare  la  figura  del "medico interno con compiti
 assistenziali", quale individuata dalla Corte nella  citata  sentenza
 n. 89-1986.
    Con  sentenza  interlocutoria n. 110 del 28 marzo 1991 il collegio
 giudicante ha disposto incombenti istruttori, allo scopo di acquisire
 la  documentazione  ritenuta  necessaria  per  la  definizione  della
 controversia.
    La  causa  e'  stata,  quindi,  discussa  e  spedita  in decisione
 all'udienza pubblica del 9 ottobre 1991.
                             D I R I T T O
    Come  risulta  dalla   documentazione   acquisita   al   fascicolo
 processuale,  la dott.ssa Aldini - attualmente ricercatore confermato
 presso l'Universita' degli studi di Bologna - ha prestato servizio in
 qualita' di medico interno universitario  con  compiti  assistenziali
 dal  27  giugno  1975  al  22  ottobre  1978  e,  quindi,  ha  svolto
 ininterrottamente attivita' di borsista a decorrere  dal  23  ottobre
 1978,  quale  vincitrice di un concorso pubblico a 28 borse di studio
 indetto il 27 ottobre 1977 dal Consiglio nazionale delle ricerche, in
 forza   di   successive   proroghe   piu'   volte    concesse    fino
 all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati.
    Nel periodo 1975-90 l'interessata ha esercitato, presso l'istituto
 di  clinica  medica  e gastroenterologia della facolta' di medicina e
 chirurgia, le funzioni  di  assistenza  e  cura  proprie  del  medico
 interno universitario, espletando, altresi', attivita' didattica e di
 ricerca  scientifica,  quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite
 come documentate agli atti della facolta',  per  almeno  un  triennio
 entro l'a.a. 1979-80.
    Le   notizie   curricolari   sopra   riferite   trovano  riscontro
 nell'informativa del C.N.R.  (pervenuta  il  7  maggio  1991)  e  nel
 carteggio  ad essa allegato; nei riferimenti del 30 luglio 1979 e del
 29  ottobre  1981  a  firma   del   Direttore   della   cattedra   di
 gastroenterologia,  prof. Luigi Barbara; nei verbali delle sedute del
 consiglio di facolta' svoltesi il 3 novembre 1977, 20 luglio 1989 e 5
 ottobre 1989; nonche' nei certificati di servizio dell'interessata in
 data 26 settembre 1987 e 13 settembre 1989 e nella dichiarazione resa
 il 30 ottobre 1990 dal  prof.  Gian  Paolo  Salvioli,  preside  della
 facolta'  di  medicina  e  chirurgia  dell'Universita' degli studi di
 Bologna.
    Con il ricorso all'esame la dott.ssa Aldini  impugna  la  nota  n.
 2596  del 17 settembre 1987, con la quale il Ministero della pubblica
 istruzione, direzione  generale  per  l'istruzione  universitaria  ha
 respinto   la   revoca   del   provvedimento   di   esclusione  dalla
 partecipazione alla  seconda  tornata  dei  giudizi  di  idoneita'  a
 professore  associato,  presentata  a  seguito  dell'emanazione della
 sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 9 aprile 1986.
    Nel censurato provvedimento l'autorita'  ministeriale,  dopo  aver
 esposto  in sintesi il contenuto della citata sentenza costituzionale
 ed  affermato  che  la  stessa  -  quale  decisione  di  accoglimento
 "additiva",   suscettibile,  in  quanto  tale,  di  spiegare  effetti
 retroattivi  nei  limiti  dei  rapporti  pendenti  -  poteva  trovare
 applicazione  esclusivamente  nei  confronti di coloro che fossero in
 possesso  dei  requisiti  di  ordine   sostanziale,   cronologico   e
 documentale  indicati  dalla  Corte  e  che,  a  suo  tempo, avessero
 impugnato  i   provvedimenti   ministeriali   di   esclusione   dalla
 partecipazione  alla  seconda  tornata  dei  giudizi  idoneativi,  ha
 rappresentato l'impossibilita' di aderire alla richiesta, essendo  la
 istante priva dei predetti requisiti.
    Ad  avviso  del  collegio,  il tenore letterale dell'atto potrebbe
 indurre al convincimento che il contestato diniego sia stato  opposto
 alla ricorrente, a seguito dell'avvenuto riesame della sua posizione,
 sulla  base  di  due  distinti, ma concorrenti presupposti: il primo,
 relativo al mancato possesso da parte  della  dott.ssa  Aldini  della
 qualifica   di  assistente  o  aiuto  di  policlinico  o  di  clinica
 universitaria, qualifica che, essa sola, sulla scorta della pronuncia
 costituzionale   n.    89-1986,    avrebbe    legittimato,    secondo
 l'amministrazione,  la  partecipazione  al  detto  giudizio; l'altro,
 concernente l'omessa impugnazione del precedente atto  di  esclusione
 dai giudizi di idoneita' a professore associato.
    Senonche',  un  piu' attento esame del contenuto dispositivo della
 nota ministeriale, porta, invece, a ritenere  che  il  secondo  degli
 indicati  presupposti  debba  essere  riguardato,  in  generale, alla
 stregua di una possibile causa di reiezione delle domande di riesame,
 ove  del  caso  utilizzabile  congiuntamente  o/in  via  alternativa,
 rispetto  a  quella  afferente alla mancanza dei requisiti, piuttosto
 che come un ulteriore ed autonomo motivo di rigetto  dell'istanza  di
 revoca   prodotta  dalla  dott.ssa  Aldini,  tant'e'  che  la  stessa
 autorita' resistente (memoria depositata  il  7  settembre  1991)  ha
 tenuto   a   sottolineare   che  la  conferma  dell'esclusione  della
 ricorrente dal  giudizio  idoneativo  non  derivava,  affatto,  "come
 artificiosamente  si  affermava ex adverso", dall'omessa impugnazione
 dell'originario provvedimento negativo, bensi' dal  mancato  possesso
 dei  requisiti  (di  ordine  sostanziale,  cronologico e documentale)
 indicati dalla Corte costituzionale.
    Le puntualizzazioni di controparte -  ove  si  tenga  conto  della
 circostanza  che  l'interessata  provvide,  a  suo  tempo, a gravarsi
 contro il primo atto di esclusione e che  il  relativo  giudizio  era
 pendente  all'epoca  dell'adozione della determinazione qui impugnata
 (cfr. certificato t.a.r. Lazio, sezione prima,  in  data  2  novembre
 1987)  -  avvalorano  l'opinione  dell'organo  giudicante  e rendono,
 quindi,  palese,  non  gia'  l'infondatezza  del  secondo  motivo  di
 ricorso,  come  sostenuto dall'avvocatura, ma la sua inammissibilita'
 per difetto di interesse a proporlo da parte dell'istante.
    Resta, pertanto, a supportare il  provvedimento  impugnato,  quale
 unica  ragione  del  diniego,  la mancata coincidenza della qualifica
 posseduta dalla ricorrente con quella "aggiunta" dalla Corte mediante
 la richiamata decisione n. 89/1986.
    Tale assunto interpretativo trova riscontro nella stessa linea  di
 difesa dell'amministrazione, la quale nei suoi scritti afferma che le
 categorie,  alle  quali  si riferisce la ripetuta sentenza n. 89/1986
 della Corte non sono assimilabili ad altre e che la  posizione  della
 ricorrente   e'   diversa  da  quelle  prese  in  esame  dal  giudice
 costituzionale, senza  che  possano  aver  rilievo  "altre  procedure
 selettive cui la ricorrente stessa si e' in passato sottoposta".
    Ne',  va aggiunto, possono avere ingresso nel presente giudizio le
 argomentazioni   con   le   quali   l'avvocatura   dello   Stato   ha
 sostanzialmente integrato la motivazione del provvedimento impugnato,
 evidenziando  la  mancata,  tempestiva documentazione, da parte della
 ricorrente,  dello svolgimento dell'attivita' didattica e scientifica
 mediante certificazione del preside della facolta'.
    Tale specifico rilievo, non  solo,  non  e'  formulato  in  chiari
 termini  nell'atto  impugnato  -  come  dovrebbe,  se  costituisse il
 fondamento unico del diniego  -  ma  resta  escluso  dal  complessivo
 tenore  letterale  e  logico dell'atto stesso, nonche' dall'esplicito
 richiamo al valore "additivo", che la sentenza n.  89/1986  viene  ad
 avere nell'ordinamento vigente.
    In  tale  contesto,  deve,  quindi, tenersi per fermo come il solo
 motivo  sotteso  alla  reiezione  della  richiesta   avanzata   dalla
 ricorrente,  non  possa  che  essere ricondotto alla diversita' della
 posizione giuridica  fatta  valere  dall'istante  rispetto  a  quella
 propria della categoria beneficiaria della pronuncia della Corte.
    Nel  presente gravame l'interessata richiama, peraltro, a sostegno
 della pretesa ammissione al giudizio di idoneita' per l'inquadramento
 a professore di seconda fascia, proprio  la  menzionata  sentenza  n.
 89/1986  del  giudice delle leggi, che ha dichiarato l'illegittimita'
 costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge n.  28/1980  e
 50, n. 3 del d.P.R. n. 382/1980, riconoscendo titolo all'inclusione -
 tra i soggetti legittimati a partecipare a tale giudizio - agli aiuti
 ed  agli  assistenti  dei policlinici e delle cliniche universitarie,
 nominati in base a pubblico concorso, che,  entro  l'anno  accademico
 1979-80,  abbiano  svolto  per  un  triennio  attivita'  didattica  e
 scientifica,  quest'ultima   comprovata   da   pubblicazioni   edite,
 documentate  dal  Preside della facolta' in base ad atti risalenti al
 periodo di svolgimento delle attivita' medesime.
    La ricorrente fonda la propria azione  sull'assunta  parificazione
 della posizione di medico interno, prima, e di borsista C.N.R. poi, a
 quella   della  cennata  categoria  degli  aiuti  ed  assistenti  dei
 policlinici e delle cliniche universitarie,  ed  afferma  che  l'atto
 impugnato negherebbe illegittimamente l'ammissione al giudizio de quo
 ad  una  posizione  di  lavoro  caratterizzata dai medesimi requisiti
 sostanziali al cui possesso la Corte costituzionale ha ricollegato la
 possibilita' di partecipazione ai giudizi in questione.
    Infatti, la dott.ssa Aldini, asseritamente assunta, per  concorso,
 in  qualita'  di  medico  interno  e,  quindi,  divenuta,  sempre per
 concorso, borsista C.N.R. presso la facolta' di medicina e  chirurgia
 dell'Universita'  degli  studi  di Bologna, avrebbe svolto, oltreche'
 compiti  assistenziali,  anche  attivita'  didattica  e  scientifica,
 documentata  da  numerose pubblicazioni edite, nel periodo che rileva
 ai fini dell'ammissione ai citati giudizi di idoneita'.
    E  non  sembra  -  dovendosi,  in  ogni  caso,  escludere  che  la
 ricorrente  sia  stata  assunta per concorso quale medico interno, in
 quanto la circostanza non risulta minimamente  provata  -  che  possa
 dubitarsi  della  veridicita'  dei  documenti, acquisiti al processo,
 attestanti che la rivestita qualifica di  borsista  C.N.R.  e'  stata
 attribuita  per  pubblico concorso e che la dott.ssa Aldini ha svolto
 compiti  di  assistenza  e  cura,  espletando,  altresi',   attivita'
 didattica  e  scientifica  - quest'ultima comprovata da pubblicazioni
 edite, documentate da atti della facolta' - nel  periodo  1975-90  e,
 comunque,   per  almeno  un  triennio  entro  l'a.a.  1979-80  (cfr.,
 soprattutto, la testuale dichiarazione resa su  tale  ultimo  aspetto
 dal preside della facolta', prof. Salvioli, in data 30 ottobre 1990).
    Tuttavia,   la  pretesa  della  ricorrente  appare  destituita  di
 fondamento, giacche' la tassativita' delle figure che la legge (artt.
 5 della legge n. 28/1980 e 50 del  d.P.R.  n.  382/1980)  ammette  al
 giudizio  di  idoneita'  per l'inquadramento nel ruolo dei professori
 associati - come, del resto, statuito,  in  sede  di  interpretazione
 autentica  dell'art.  50, dall'art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n.
 705 - non consente assimilazione o equiparazione di altre  categorie,
 ai  fini  di  un'applicazione  estensiva  o  analogica  della vigente
 normativa. Si aggiunga, in  proposito,  che  all'estensione  di  tali
 categorie,    per    effetto   della   giurisprudenza   della   Corte
 costituzionale, e' il portato di  singole  sentenze  additive  che  -
 proprio  perche'  introducono  puntuali  e nominate eccezioni ai tipi
 normativamente previsti - non  smentiscono,  ma  anzi  confermano  la
 regola  stessa  della  tassativita'"  (cfr., in termini, Cons. Stato,
 sezione sesta, ordinanza 13 febbraio 1991, n. 80).
    Va,  in  effetti,  rilevato  che  la  qualifica  di  borsista  del
 Consiglio  nazionale delle ricerche, rivestita dalla dott.ssa Aldini,
 non e' compresa fra le  anzidette  figure  e  non  risulta  di  alcun
 ausilio, ai fini che qui interessano, la documentata, circostanza che
 la  ricorrente  abbia  espletato  attivita'  assistenziale, oltreche'
 didattica e scientifica,  quest'ultima  comprovata  da  pubblicazioni
 edite,  nel  periodo  di  riferimento. Ne' potrebbe, per quanto sopra
 detto, utilmente, invocarsi l'identita' della posizione  dell'istante
 con  quella di altre categorie successivamente "aggiunte" dalla Corte
 costituzionale, quali  i  medici  interni  universitari,  destinatari
 della  sentenza  9 aprile 1986, n. 89, ed i contrattisti, beneficiari
 della piu' recente sentenza 13 luglio 1989, n. 397, che ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3  della
 legge  n.  28/1980 e dell'art. 50, n. 3 del d.P.R. n. 382/1980, nella
 parte in cui non contemplano,  tra  le  qualifiche  da  ammettere  ai
 giudizi  di  idoneita', i titolari di contratto presso la facolta' di
 medicina  e  chirurgia,  nominati  in  base  a  concorso,   svolgenti
 attivita' di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto
 e  che,  entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per
 un  triennio  attivita'   didattica   e   scientifica,   quest'ultima
 comprovata  da  pubblicazioni  edite,  documentate  dal preside della
 facolta' in base ad atti risalenti al periodo  di  svolgimento  delle
 attivita' medesime.
    Tenuto  conto,  al  riguardo, della difformita' della qualifica di
 borsista C.N.R. rispetto a quella di  contrattista  universitario  ex
 art.  5  del  d.-l.  n.  580/1973 (convertito, con modificazioni, con
 legge n. 766/1973), deve osservarsi che  neppure  puo'  essere  fatto
 proficuamente valere il servizio prestato, per un lungo arco di tempo
 (1975-78),  in qualita' di M.I.U.C.A., giacche', in senso contrario a
 quanto statuito dalla Corte nell'invocata decisione  n.  89/1986,  la
 ricorrente  non  ha  conseguito  la assunzione in detta qualifica per
 effetto dei positivi risultati di una procedura concorsuale espletata
 a tal fine.
    Il  ricorso  andrebbe,  dunque,  respinto,  non   sussistendo   il
 lamentato  vizio  di  eccesso  di  potere, nei prospettati profili, a
 carico del provvedimento impugnato, con  il  quale  correttamente  e'
 stata  rigettata  l'istanza  della ricorrente che, in quanto borsista
 C.N.R.,  non   rientrava   in   alcuna   delle   categorie   previste
 normativamente, ancorche' integrate dalla giurisprudenza della Corte.
    Il  collegio  ritiene,  peraltro,  di  dover  sollevare  d'ufficio
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n.
 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28  e  dell'art.  50,  n.  3,  del
 d.P.R.  11  luglio  1980,  n.  382,  con riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, nella parte in cui dette norme non contemplano  tra  le
 qualifiche   legittimate  a  partecipare  ai  giudizi  transitori  di
 idoneita' per l'inquadramento nel ruolo dei professori  associati,  i
 medici  titolari di borse di studio assegnate, per pubblico concorso,
 dal Consiglio nazionale delle ricerche, i quali  abbiano  svolto,  in
 via di fatto presso le facolta' di medicina e chirurgia, attivita' di
 assistenza  e  cura,  espletando,  altresi',  per almeno un triennio,
 entro l'anno accademico 1979-80, attivita' didattica  e  scientifica,
 quest'ultima  comprovata  da  pubblicazioni  edite,  documentate  dai
 presidi  di  facolta'  in  base  ad  atti  risalenti  al  periodo  di
 svolgimento delle attivita' stesse.
    Circa  la  rilevanza della questione, non v'e' dubbio che solo dal
 suo  eventuale  accoglimento  dipende  la  definizione,   con   esito
 favorevole, del proposto gravame.
    La   questione  appare,  inoltre,  non  manifestamente  infondata,
 balzando evidente la disparita' di trattamento della  categoria  come
 sopra  individuata,  nei riguardi dei tecnici laureati - appartenenti
 alla prioritaria categoria di riferimento e di raffronto  tra  quelle
 ammesse,  per  legge,  ai  giudizi idoneativi - nonche' rispetto alle
 qualifiche aggiunte, in  quanto  beneficiarie  delle  sentenze  della
 Corte  costituzionale  n.  89/1986 (medici interni universitari) e n.
 397/1989 (medici titolari di contratto).
    Il problema va, ad avviso del Collegio,  riguardato  "a  ritroso",
 cioe'  muovendo  proprio  dall'ultima  delle  categorie,  quella  dei
 contrattisti delle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  ammessi  a
 partecipare   ai   giudizi   idoneativi   in  virtu'  dell'intervento
 "additivo" del giudice costituzionale.
    Ha rilevato la Corte (sentenza n. 397/1989)  che,  per  legge,  "i
 titolari  di  contratto  di  cui  trattasi  qualora,  oltre  i limiti
 d'impegno attinenti alla loro  qualita'  specifica  (  ..),  svolgano
 altresi'  attivita'  di  assistenza  e  cura,  sono  equiparati  agli
 assistenti  ospedalieri".   Pertanto,   "i   partecipi   dell'odierna
 situazione vengono a trovarsi, in apice, in posizione sostanzialmente
 analoga a quella dei medici interni oggetto della precedente sentenza
 n.  89.  Sempre  che  (  ..)  ricorrano,  per i fini di ammissione al
 giudizio di idoneita',  i  requisiti  dell'aver  superato  una  prova
 selettiva  concorsuale,  nonche'  aver  esplicato, nell'arco di tempo
 apprezzabile, attivita' didattica e di ricerca".
    Nella precedente decisione (n. 89/1986), la posizione  dei  medici
 interni  universitari  era stata, invece, assimilata, sempre, ai fini
 dell'ammissione ai giudizi idoneativi, a quella dei tecnici  laureati
 sulla  base  del diverso presupposto dello svolgimento da parte degli
 interessati, accanto alle funzioni di diagnosi e cura,  di  attivita'
 didattica e scientifica assistita da specifici requisiti.
    Nel  primo  caso,  dunque,  l'attivita'  di diagnosi e cura e, nel
 secondo, quella didattica e scientifica hanno costituito gli elementi
 di  collegamento  fra  le  tre  qualifiche  considerate,  a  parita',
 ovviamente,    di   tutte   le   altre   condizioni   richieste   per
 l'inquadramento nel ruolo dei professori di  seconda  fascia,  previo
 superamento dei giudizi in questione.
    Nel   delineato   contesto   logico,   rilievo   determinante   va
 riconosciuto, ad avviso del collegio, alla figura dei medici  interni
 universitari,  giacche' essa esplica una funzione, per cosi' dire, di
 "cerniera" fra la  categoria  dei  tecnici  laureati,  assunta  quale
 termine  primario  di  comparazione  a fini perequativi, e quella dei
 titolari di contratto presso le facolta'  di  medicina  e  chirurgia,
 ponendo  in  palmare evidenza la disparita' di trattamento perpetrata
 ai danni dei titolari di borse di  studio  e  di  addestramento  alla
 ricerca  assegnate  dal  C.N.R., allorche' questi abbiano normalmente
 svolto, accanto agli specifici  compiti  loro  affidati,  di  ricerca
 scientifica e di partecipazione (in origine, limitata) alle attivita'
 didattiche  dell'istituto  prescelto,  anche  attivita' di diagnosi e
 cura presso le facolta' mediche delle universita' degli studi.
    Nei confronti di tali soggetti la  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione  si rivela in tutta la sua e stensione, ove si consideri
 che una posizione analoga a quella dei  medici  interni,  beneficiari
 della  sentenza  della Corte n. 89/1986, essi hanno rivestito in seno
 alle  strutture  universitarie  in  cui  hanno  operato,  sempreche',
 beninteso,  gli  stessi  siano  divenuti  borsisti  in seguito ad una
 procedura  selettiva  di  tipo  concorsuale  ed   abbiano   espletato
 attivita'  assistenziale  in concomitanza con l'esercizio, per almeno
 un  triennio  entro  l'a.a.  1979-80,  di   attivita'   didattica   e
 scientifica,   quest'ultima   comprovata   da   pubblicazioni  edite,
 documentate dai presidi di facolta' in  base  ad  atti  risalenti  al
 periodo di svolgimento delle attivita' stesse.
    Per  tale  via,  parimenti  lesiva  del  principio  di uguaglianza
 sancito dall'art. 3 della Costituzione, si manifesta  il  trattamento
 dei  borsisti  in  argomento,  in  relazione  alla  posizione sia dei
 tecnici laureati che dei titolari di contratto presso le  facolta  di
 medicina e chirurgia.
    Rispetto  ai  primi,  la  medesima  ratio  legislativa  della loro
 ammissione alla procedura transitoria di inquadramento nel ruolo  dei
 professori    associati,   e   idonea   a   giustificare   pienamente
 l'equiparazione  allo  stesso  fine  dei  borsisti  C.N.R.,   laddove
 costoro,  pur  non essendovi tenuti, abbiano di fatto esplicato anche
 funzioni che, come quelle  assistenziali,  esulavano  certamente  dai
 limiti degli impegni assunti con l'ente erogatore delle borse di stu-
 dio e di ricerca.
    Non  meno  evidente  appare,  in  una  prospettiva  identica  alla
 precedente,  il  vulnus  inferto  al  precetto  costituzionale  della
 parita'  di trattamento, sol che si pongano a raffronto le articolate
 funzioni svolte,  come  in  fattispecie,  dai  borsisti  C.N.R.,  con
 quelle,  di  pari  contenuto,  che  hanno consentito l'inclusione dei
 contrattisti universitari tra le categorie legittimate a  partecipare
 ai giudizi idoneativi per professori associati.
    Quando,  invero,  i  primi  abbiano  atteso  a  compiti  di natura
 assistenziale, mentre  erano  nel  contempo  impegnati  in  attivita'
 didattica  e  di ricerca scientifica presso l'Istituto indicato quale
 sede di utilizzazione della borsa di studio  non  sembra  ragionevole
 negare agli interessati l'ammissione ai giudizi di cui trattasi, ove,
 naturalmente,   risultino   sussistenti   le   condizioni   oggettive
 individuate con riguardo alle altre categorie ammesse per legge o  in
 virtu'  di  pronunce additive della Corte costituzionale: e cioe', il
 con seguimento per concorso della borsa di studio e  lo  svolgimento,
 nel  triennio  di  riferimento,  di attivita' didattica e scientifica
 assistita,  quest'ultima,  da   particolari   requisiti   documentali
 affidati agli atti in possesso della facolta'.
    Non  va,  del  resto,  trascurato  che  un accostamento, ancorche'
 generico,  tra  le  due  categorie  dei   borsisti   C.N.R.   e   dei
 contrattisti,  era  stato  operato  dal  legislatore, allorquando era
 stato previsto  (art.  5  del  d.-l.  n.  580/1973)  che  i  borsisti
 vincitori  di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle
 ricerche,  erano  ammessi  a  fruire  di  contratti  quadriennali   a
 prescindere  dal  requisito  dell'anno  di  attivita', ove fossero in
 servizio all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento normativo.
    Cosi' come non del tutto inutile puo'  rivelarsi  l'assimilazione,
 sia pur contemplata ad altri fini, della qualifica di borsista C.N.R.
 ad  altre qualifiche - quali, in particolare, quelle dei contrattisti
 e  dei  medici  interni  universitari  -  delineata,   in   occasione
 dell'indicazione  dei  soggetti  aventi  titolo  a  fruire,  in prima
 applicazione, del  beneficio  dell'inquadramento  a  domanda,  previo
 giudizio   di  idoneita',  nel  ruolo  dei  ricercatori  universitari
 confermati, di nuova istituzione, dal d.P.R. 11 luglio 1980, n.  382,
 art. 58, primo comma, lettere a), d) ed i).
    Ove,  pertanto,  si tenga presente che, come osservato dalla Corte
 (sentenza n. 89/1986), "la ratio, giustificatrice  del  precetto  che
 consenti' l'ammissione dei tecnici laureati al giudizio di idoneita',
 non puo' cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta
 la sua energia operatrice", non resta che disporre la sospensione del
 presente  giudizio  ordinando  la trasmissione dei relativi atti alla
 Corte  costituzionale,  per  la  risoluzione   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dianzi prospettata.
                               P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Rimette  alla  Corte  costituzionale  la questione di legittimita'
 costituzionale  sollevata,   con   riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione,  nei  termini  precisati in motivazione, degli artt. 5,
 terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e  50,  n.  3,
 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, previa sospensione del presente giudizio;
    Dispone che  la  segreteria  provveda  a  notificare  la  presente
 ordinanza  alle  parti  in  causa  ed al Presidente del Consiglio dei
 Ministri, dandone comunicazione ai Presidenti delle  due  Camere  del
 Parlamento.
    Cosi'  deciso  in Bologna, nella camera di consiglio del 9 ottobre
 1991.
                      Il presidente f.f.: PAPIANO
                                    Il consigliere rel. est.: GIORDANO
    Depositata in segreteria in data 25 ottobre 1991.
                  Il segretario: (firma illeggibile)
 92C0176