N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 1991- 12 febbraio 1992

                                 N. 80
 Ordinanza  emessa  il   21   marzo   1991   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il 12 febbraio 1992) dal pretore di Busto Arsizio nel
 procedimento civile vertente tra Zoni Ester ed altri e I.N.P.S.
 Lavoro (rapporto di) - Cassa integrazione guadagni straordinaria -
    Determinazione  dell'importo  del  trattamento  speciale   per   i
    disoccupati  nella  misura  dell'80%  della retribuzione percepita
    nell'ultimo mese di lavoro nei casi di crisi economiche settoriali
    o locali - Mancata previsione  di  un  meccanismo  di  adeguamento
    automatico   del   valore   monetario   di   detto  trattamento  -
    Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla  disciplina
    prevista per i lavoratori in Cassa integrazione ordinaria ai quali
    e'  assicurato  l'80%  della  retribuzione  che  sarebbe  ad  essi
    spettata   -   Incidenza   sui  principi  di  proporzionalita'  ed
    adeguatezza    della    retribuzione    nonche'    sul     diritto
    all'assicurazione  di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso
    di disoccupazione involontaria - Riferimento alla  sentenza  della
    Corte costituzionale n. 497/1988.
 (Legge 8 agosto 1972, n. 464, art. 4, primo comma; legge 5 novembre
    1968, n. 1115, art. 8, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38).
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro
 promossa da: Zoni Ester, Pallaro Maria, Mascheroni  Carla,  Squizzato
 Teresina,   Romani  Gabriella,  Grazioni  Bruna,  Colombo  Rosangela,
 Saibene Giuseppina, Barducco Maria, Paladino Marianna, Piombo Grazia,
 Federico  Orsola,  Fardelli  Annunciata,  Garoni  Felicita,   Massari
 Luciana,  Favero  Gabriella,  Girardi Maria, Mappelli Costanza, Villa
 Biagia, Villa Carmela, Milani Cesira, Zibecchi Rina,  Bossi  Valeria,
 Palminteri  Rosario,  Scandroglio  Maria  Luisa,  Lo  Parco Concetta,
 Messana Domenica, Tovagliari Rosangela, Pigni Leda, Foglia Valentina,
 Marca Maria, Lascaro Angela, Molon Antonietta, Colombo Angela,  Pavan
 Fernanda, Galenge Accursia, Mamprin Tina, Vanzini Stefanina, Riccardi
 Maria,  Rossi  Daniela,  Giorgetti  Franca,  Pigni  Celeste, Valtorta
 Augusta, Colombo Edda,  Mangiovi  Carmela,  Mangiovi  Giuseppa,  Lago
 Olga,  Colombo  Luigia,  Colombo  Giancarla, Andreazza Maria, Bimbati
 Dario, Lascaro Emmanuele, Mutti Lea, Brugioli Dina,  Lo  Parco  Rosa,
 Mascheroni  Maria  Carla,  Bianchi  Vitalia,  Mecenero  Anna, Vanzini
 Pompetta, Bossi  Carla,  Colombo  Dina,  Premazzi  Teresina,  Colombo
 Augusta,  De  Murtas Maria, Milazzo Grazia, Vanzini Angela, Simionato
 Rosa, D'Angelo Giuseppa, Turci Flavia, Furlan  Carla,  Vergani  Maria
 Elisa,  Pasinato Fernando, Gatti Vincenzina, Albiati Emilia, Lamberti
 Maddalena, Gadda Adele, Drudi Anna, Fontana Angela,  Morandi  Luigia,
 Basso  Elvia,  Basso  Iole,  Galfrascoli  Maria,  Macchi Carla, Rossi
 Serafina, Toniolo Rina, Paulis  Antonia,  Dozio  Giuseppina,  Formaro
 Antonietta,  Moventi Maria, Misoli Giuseppina, Basso Giuliana, Vitali
 Luciana, Saporiti Carla, Fanni Teresa, Paladino Maria Rosa, Galmarini
 Emilia, Scalise  Giovanna,  Scantamburlo  Clementina,  Caselli  Rina,
 Caselli  Rita,  Fontana  Tranquilla, Aguiari Emma, Coppola Benedetta,
 Zaffaroni Lidia, Levorato Luciana, Lamberti Maddalena, Vanzini  Gina,
 Perego Maria, Gandolfo Giuseppa, Boldrini Carla, Della Valle Rosanna,
 Romer  Angela,  Colombo  Cecilia,  Giorgetti  Egidia, Rizzo Giacinta,
 Macchi Adele,  Scandroglio  Luigia,  Mascheroni  Antonietta,  Evanici
 Giuseppina,  Foglia  Carla, Marino Mara, Gatti Clelia, Ubiali Teresa,
 Antonini  Giuseppina,  Capitale  Luigia,  Bombaglio  Rina,   Belliato
 Antonietta, Scandroglio Maria, Gatti Delfina, Caprioli Lucia, Colombo
 Maria,  Battiston  Pierina,  Paolillo Maria Rosaria, Mascheroni Maria
 Aluisa, Gatti Luigia, Sommaruga Natalina, Stagni Ernestina, Simonelli
 Adele, Montani Angela,  Sorentino  Maria,  Masi  Vincenzo,  Formentin
 Antonia,  Ubiali  Luigia,  Andreazza  Teresina, Arnozzi Anna, Bianchi
 Gaetana, Lore' Maria, Di Benedetto Rosalia, Clerici Giuseppina, Rossi
 Luigia, Macchi Giuseppe, Gabrieletto Giovanna,  Quartana  Antonietta,
 Bove  Matilde, Galli Agnese, Fantolo Antonia, Cannata Franco, Doretto
 Laura,  Rizzolo  Maria,   Cillo   Antonietta,   Morandi   Giuseppina,
 Galfrascoli  Rosalba,  Gatti  Graziella,  Molon Luciana, Della Rovere
 Maria, Pasinato Franca, Torretta Stefana, Colletti Carmela, D'Onofrio
 Chiara, Cremonese Maria  Pia,  Colombo  Andreina,  Colombo  Giovanna,
 Campello  Noemi,  Colombo  Eugenia, Lucetto Severino, Pisani Umberto,
 Giani Angela, Bonanno Anna, Sartor Maria, Pizzagalli  Maria,  Colombo
 Maria  Silvia,  Rossi Ermanna, Mancin Nadia, Bianchi Angela, Brugioli
 Ornella, Mascheroni Leopolda, Santino Delfina,  Giani  Egle,  Vanzini
 Natalina,  Maresca Anna, Maresca Maddalena, Rampinini Ermana, Landoni
 Giovanna, Aspesani Emilia, Calloni  Adele,  Colombo  Armana,  Colombo
 Antida, Albe' Giuseppina, Lampugnani Giovanna, Caccia Renata, Masetti
 Angela,  Macchi  Maria  Pia, Colombo Maria, Banfi Ernesto, Dell'Acqua
 Ademaro, Colombo Angela, Gagliardone Pinuccia, Franguelli Anna Maria,
 Taglioretti  Gianna,  Pacagnella  Ornella,  Siemoni  Dirce,   Colombo
 Giuseppina,  Carioni  Gianpaola,  Fassetti  Miria,  Milanetto  Vanda,
 Barbielli Emilia, Calende Rosa, Girola Carla, Dinato Mario, Marzorati
 Giuliana,  Tramontani  Cira,  Anfitti  Fernanda,  Badanai   Giovanna,
 Colombo  Matilde,  Ferioli  Rosa, Di Donato Francesco, Ferioli Carla,
 Benini Annunciata,  Tognolo  Maria  Vittoria,  Calvenzani  Giancarla,
 Calvenzani   Luigia,   Scandroglio  Maria  Rosa,  Umilio  Mariangela,
 Bellotto Renata, Milani Luigia, Ferioli  Maria,  Pigni  Paola,  Pigni
 Mariangela,  Dinato  Maria, Belegotto Maria, Di Lascio Domenica, Cova
 Andreina, Mancin Nadia,  Campello  Tersilia,  Fogo  Beatrice,  Milano
 Natale, Fuse' Marisa, Renesto Valentina, Dell'Acqua Rosa Maria, Selmo
 Giuseppe,  Tognoni  Elisa,  Filopanti Carla, Framarin Licia, Bellotto
 Silvana, Colombo Gaetanina, Carraro Giuliana, Gatti  Elena,  Canavesi
 Anna,   Lampugnani   Maria   Rosa,   Taglioretti  Petronilla,  Bolzan
 Antonietta, Aprea Alfonso, Battiston Gino, Bana Della  Valle  Bianca,
 Pontieri   Lina,   Canciello  Maria  Neve,  Aldizio  Vitale,  Montani
 Giuseppina, Riggio Nicolo', assistiti  e  difesi  dall'avv.  Valfredo
 Nicoletti,  contro  l'Istituto  nazionale della previdenza sociale in
 persona del presidente pro-tempore, con sede  in  Roma  via  Ciro  il
 Grande n. 21.
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  ricorso depositato in data 5 dicembre 1988 i ricorrenti, come
 indicati in rubrica, adivano il pretore di Busto Arsizio, in funzione
 di giudice del lavoro, lamentando che, dipendenti, alcuni della  Vita
 Mayer  S.p.a.,  altri  della  cartiera di Cairate S.p.a., entrambe le
 societa' comunque facenti parte dello  stesso  gruppo  produttivo,  a
 seguito  del  fallimento  di  quest'ultimo,  dichiarato nel settembre
 1977, erano  stati  licenziati  perche'  l'attivita'  produttiva  era
 cessata.  Rilevando  altresi'  che  il  trattamento di disoccupazione
 speciale al quale erano stati ammessi  ai  sensi  dell'art.  8  della
 legge  n.  1115/1968,  si era protratto per un lungo periodo di tempo
 (fino alla  fine  dell'87)  ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  n.
 464/1972, in considerazione dello stato di crisi in cui aveva versato
 il settore cartaio.
    Deducevano  i  ricorrenti  che l'istituto previdenziale convenuto,
 nell'erogare la suddetta indennita' nella misura dei 2/3 prima (legge
 n. 1115/1968) e dell'80% poi (legge n. 33/1980) della retribuzione di
 fatto percepita nell'ultimo mese  di  lavoro  (con  un  tetto  di  L.
 600.000    da    rivalutarsi    annualmente   sulla   base   dell'80%
 dell'indennita' di contingenza maturata  nel  precedente  anno),  non
 aveva  tenuto  conto  "degli  aumenti del costo della vita ovvero dei
 trattamenti contrattuali relativi alla retribuzione di riferimento".
    In  via   principale   i   ricorrenti   lamentavano   una   errata
 interpretazione  (e  conseguentemente  applicazione)  delle  norme di
 legge da parte dell'I.N.P.S., il quale, erogando  il  trattamento  ex
 art.  4  della legge n. 464/1972, non aveva qualificato - come invece
 avrebbe dovuto - il provvedimento di ammissione al trattamento, per i
 successivi  periodi  trimestrali,  quale  costitutivo  di  un  vero e
 proprio rinnovo del trattamento stesso; con la conseguenza che  aveva
 omesso  di  calcolare  ad  ogni  trimestre la indennita' spettante ai
 ricorrenti "come se il licenziamento fosse nuovamente intervenuto".
    D'altro canto tale e' il sistema - quello cioe'  di  calcolare  la
 integrazione  sulla  base della retribuzione "che sarebbe spettata" -
 adottato dalla C.I.G.S., della quale il trattamento di disoccupazione
 speciale condivide, secondo i ricorrenti, presupposti e funzione.
    In  via  subordinata  i  ricorrenti  rilevavano  che,  qualora  il
 giudicante  avesse  ritenuto  corretta  l'interpretazione delle norme
 operata dall'I.N.P.S., avrebbe dovuto rimettere gli atti davanti alla
 Corte costituzionale essendo quelle norme in contrasto:
       A) con l'art. 38 della Costituzione  perche'  quel  trattamento
 non assicura ai lavoratori quei "mezzi adeguati alle loro esigenze di
 vita"  che  invece  la Carta costituzionale vuole siano assicurati ai
 lavoratori in caso di disoccupazione speciale;
       B)  con  gli  artt.  3  e  36  della  Costituzione  in  quanto,
 nonostante l'identita' di presupposti che condividono con la C.I.G.S.
 "farebbero  derivare  conseguenze di intervento profondamente diverse
 in ordine alla adeguatezza del trattamento rispetto al  mutare  della
 situazione  economica, con particolare riguardo al potere di acquisto
 e quindi di soddisfacimento dei bisogni dei lavoratori".
    Concludevano  pertanto  chiedendo   al   pretore   di   condannare
 l'I.N.P.S.  a  corrispondere in loro favore le somme come indicate in
 ricorso.
    Si costituiva l'I.N.P.S. contestando le avverse deduzioni.
    Nel merito, in particolare, rilevava che la domanda va  rigettata,
 in quanto:
      1) non e' applicabile l'analogia legis perche', nel caso di spe-
 cie,  manca  quel  vuoto  legislativo  che  con l'analogia si intende
 colmare:  sicche',  non   potrebbe   legittimamente   applicarsi   al
 trattamento  di  disoccupazione  quel  criterio che il legislatore ha
 previsto per la C.I.G.S.;
      2) il legislatore ha fornito una interpretazione autentica della
 normativa in contestazione laddove, con  l'art.  25  della  legge  n.
 155/1981,  ha  riconosciuto l'indennita' di disoccupazione, secondo i
 criteri pretesi dai ricorrenti, solo ai lavoratori licenziati dopo il
 1› febbraio 1980 i quali siano stati  posti  in  C.I.G.S.  prima  del
 licenziamento.
    L'I.N.P.S.  opponeva  poi  che  anche la questione di legittimita'
 costituzionale doveva considerarsi infondata, perche':
       A) l'art. 4 della legge n. 464/1972 prevede la possibilita'  di
 prolungare  il trattamento solo in presenza di situazioni eccezionali
 e per successivi periodi trimestrali. Sicche', essendo stato previsto
 solo per brevi periodi, non poteva certo il  legislatore  predisporre
 un  meccanismo  di  adeguamento  al  mutato  potere di acquisto della
 moneta. Il problema pertanto  si  sarebbe  creato  solo  a  causa  di
 un'abnorme   applicazione   dell'istituto   da  parte  dell'Autorita'
 amministrativa   e   non   perche'   questo   presenti   profili   di
 incostituzionalita' di per se' considerato.
       B) I ricorrenti hanno del tutto omesso di provare che la misura
 dell'indennita' cosi' come erogata e' stata effettivamente inadeguata
 alle esigenze di vita dei lavoratori per circa 10 anni.
       C)  Non  e'  possibile  ritenere  tra  loro  commensurabili  le
 posizioni dei cassintegrati e dei disoccupati: mentre  i  primi  sono
 lavoratori,  ai  quali  va  pertanto assicurato un trattamento che ha
 come parametro la retribuzione che  avrebbero  dovuto  effettivamente
 percepire,  per  i  disoccupati, in mancanza di un rapporto di lavoro
 attuale, il parametro non puo' essere costituito  dalla  retribuzione
 "che   avrebbero   dovuto  percepire";  d'altro  canto,  il  concetto
 "retribuzione sufficiente ad assicurare a se'  e  alla  famiglia  una
 esistenza  libera  e  dignitosa"  e'  cosa ben diversa da quei "mezzi
 adeguati alle loro esigenze di vita" di cui  parla  l'art.  38  della
 Costituzione.
    In via pregiudiziale poi l'I.N.P.S. rilevava che:
      1)  il  giudice adito deve dichiararsi incompetente ad esaminare
 la posizione di 58 ricorrenti per i quali sono competenti  i  pretori
 di Como, Milano e Varese;
      2)  le  posizioni di due lavoratrici devono considerarsi affette
 da nullita' per mancanza di procura;
      3) il ricorso va dichiarato  improponibile  per  mancanza  della
 richiesta  di  cui all'art. 127 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed
 improcedibile ex art. 443 del c.p.c. per la mancata proposizione  dei
 ricorsi amministrativi;
      4)   i   ricorrenti  non  hanno  provato  la  sussistenza  delle
 condizioni dell'azione;
      5) si sono in ogni caso verificate le decadenze di cui  all'art.
 46 primo, secondo e terzo comma del d.P.R. n. 639/1970;
      6)  si  e'  verificata la prescrizione dei crediti vantati per i
 periodi anteriori al 14 dicembre 1983.
    Dichiarata la propria incompetenza per territorio con  riferimento
 alla  posizione di 58 lavoratori e dichiarata la improcedibilita' del
 ricorso per mancato espletamento delle procedure  amministrative,  da
 parte di questo pretore, i ricorrenti, esclusi quei 58 per i quali e'
 competente  altro pretore, all'esito dell'esperimento delle procedure
 amministrative, riassumevano il processo davanti a questo giudice.
    Quindi, ritenuta la causa matura  per  la  decisione,  il  pretore
 invitava le parti alla discussione orale.
                          RITENUTO IN DIRITTO
    Esaminando   la   rilevanza   che  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale esplica  nel  procedimento  de  quo,  preliminarmente,
 occorre  osservare  che  le  eccezioni pregiudiziali e preliminari di
 merito, opposte dall'I.N.P.S., vanno rigettate.
    Superate le questioni di incompetenza  per  territorio  per  i  58
 ricorrenti  e  di improcedibilita' del ricorso, si deve rilevare: che
 l'art. 8 della legge n. 533/1973 non consente di tenere  conto  delle
 decadenze  verificatesi  relativamente al procedimento amministrativo
 quali sono quelle - eccepite - di  cui  all'art.  46  del  d.P.R.  n.
 639/1970;  e  che  l'art.  148 delle disposizioni attuative al c.p.c.
 (come  modif.  della  legge  n.  533/1973)  ha  abrogato   tutte   le
 disposizioni,   contenute   in   materia   previdenziale,   le  quali
 condizionano  la  proponibilita'  della  domanda  giudiziaria,  quali
 quella  contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 e quella di cui
 all'art. 127 del r.d.-l. n. 1827/1935.
    Ne'  puo'  condurre  a  diverse  conclusioni l'art. 1 del d.-l. n.
 259/1990, in quanto, a prescindere dalla concreta  applicabilita'  al
 caso  di  specie della normativa ivi contenuta, trattandosi quello in
 esame di procedimento in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
 decreto  (v. quinto comma di quell'articolo), in ogni caso il decreto
 non e' stato convertito in legge. Senza passare  ad  esaminarle,  non
 possono  poi  rilevare  nemmeno  le  eccezioni  di  nullita'  di  due
 posizioni processuali e quella di prescrizione, in quanto,  anche  in
 caso   di   loro   accoglimento,  la  rilevanza  della  questione  di
 costituzionalita'  non  verrebbe  meno  con  riferimento  alle  altre
 posizioni e agli altri periodi non coperti da prescrizione.
    Non  puo'  infine  trovare accoglimento l'eccezione preliminare di
 merito relativa alla mancata prova delle condizioni  dell'azione,  in
 quanto,  anche tenuto conto degli obblighi di lealta' processuale che
 gravano sulle parti, in special modo su  un  istituto  previdenziale,
 quest'ultimo  non  ha  negato  formalmente  di  avere  effettivamente
 corrisposto per il tempo e nella misura indicati  dai  ricorrenti  la
 indennita' di disoccupazione sociale.
    Resta  in  ogni  caso  salva  la  possibilita'  di  verificare  in
 concreto,  da  parte  di  questo  giudicante,  le  singole  posizioni
 processuali  dei ricorrenti, anche alla luce della documentazione che
 puo'  essere  ordinata  all'I.N.P.S.  di  esibire  in  prosieguo   di
 processo.
    Sgombrato  il campo dalle eccezioni pregiudiziali e preliminari di
 merito, occorre passare ad esaminare la rilevanza della questione  di
 costituzionalita'   dell'art.   8,  secondo  comma,  della  legge  n.
 1115/1968 nel giudizio di cui si discute, sotto l'aspetto del merito.
    Ebbene non puo' dubitarsi  che,  al  fine  della  risoluzione  del
 giudizio  de  quo,  e'  necessario  fare  applicazione degli artt. 8,
 secondo comma, della legge n. 1115/1968 e dell'art. 4 della legge  n.
 464/1972.
    L'art.  8,  secondo  comma,  della  legge  1115/1968  dispone  che
 l'importo giornaliero del  trattamento  speciale  ..  e'  determinato
 dividendo   ..   l'80%  della  retribuzione  di  fatto  ..  percepita
 nell'ultimo mese di lavoro.
    L'art. 4 della legge n. 464/1972,  disponendo  che  "nei  casi  di
 crisi economiche settoriali o locali il trattamento speciale previsto
 dall'art.  8  della  legge  n.  1115/1968 puo' essere corrisposto per
 successivi periodi trimestrali ..", fa un esplicito rinvio  a  quella
 norma  e alle modalita' di liquidazione del trattamento stesso, senza
 prevedere alcun diverso criterio,  tenuto  conto  della  peculiarita'
 della fattispecie.
    Ne'  puo' ritenersi abbia in qualche modo inciso su tale normativa
 la  sentenza  n.  497  in  data  21-27  aprile   1988   della   Corte
 costituzionale    la    quale   ha   dichiarato   la   illegittimita'
 costituzionale dell'art. 13 d.-l. n. 30/1974 convertito in  legge  n.
 114/1974   "per  la  parte  in  cui  non  prevede  un  meccanismo  di
 adeguamento del valore monetario ivi indicato".
    Cio' in quanto tale  sentenza  non  ha  apportato  modifiche  alla
 normativa  che  regola il trattamento di disoccupazione speciale, per
 due motivi.
    Il primo e' che i  presupposti  che  sono  a  fondamento  dei  due
 trattamenti  (ordinario  e speciale) di disoccupazione sono del tutto
 diversi.
    Il  secondo e' che il rinvio che il quarto comma dell'art. 8 della
 legge n. 1115/1968 fa alle norme relative  al  trattamento  ordinario
 attiene  alla  sola  parte  procedurale  e  non  anche  ai criteri di
 determinazione dell'indennita', che sono del tutto diversi e tra loro
 autonomi.
    Per gli stessi motivi e per l'ulteriore ragione che la fattispecie
 sottoposta a questo giudicante  e'  anteriore  alla  sua  entrata  in
 vigore,  non  puo'  rilevare  in  alcun  modo  il  d.-l.  n.  86/1988
 convertito in legge n. 160/1988 il quale all'art. 7  ha  regolato  ex
 novo  le  modalita'  di  liquidazione  del  trattamento  ordinario di
 disoccupazione.
    Non vi e' poi alcuna norma che consenta di accedere alla tesi  dei
 ricorrenti,  per  la  quale, al momento della proroga trimestrale del
 trattamento speciale di disoccupazione, la retribuzione da prendere a
 base  di  calcolo  e'  quella  che  sarebbe  spettata,  come  se   il
 licenziamento fosse stato nuovamente irrogato.
    Il   provvedimento  di  proroga  del  trattamento  presuppone  una
 valutazione da parte della autorita' amministrativa  preposta,  circa
 la  sussistenza  o  la persistenza della crisi economica settoriale o
 locale,  che  non  incide  in  alcun  modo  sul  presupposto,   ormai
 cristallizzato, dell'erogazione del trattamento che e' costituito dal
 licenziamento  per  cessazione di attivita' aziendali di reparto o di
 stabilimento o per riduzione di personale.
    Ne consegue che, in mancanza di una previsione normativa nel senso
 dedotto dai ricorrenti, il trattamento di disoccupazione  di  cui  si
 discute  non  puo' che essere calcolato sulla base della retribuzione
 percepita al momento del licenziamento, cosi' come recita  l'art.  8,
 secondo  comma, della legge n. 1115/1968 richiamato dall'art. 4 della
 legge n. 464/1972.
    Ebbene,  a  parere  di  questo  giudice  tale  combinato  disposto
 presenta elementi di incostituzionalita'.
    Premessa   da  cui  occorre  partire  e'  che,  fermi  restando  i
 presupposti giustificativi, la durata  e  l'entita'  del  trattamento
 speciale di disoccupazione, quali previsti dall'art. 8 della legge n.
 1115/1968, l'art. 4 della legge n. 464/1972 ha inciso sulla durata di
 quello,  prorogabile  di  tre  mesi in tre mesi, in presenza di crisi
 settoriali o locali.
    Lo scopo del legislatore era, evidentemente, quello di intervenire
 piu' efficacemente in  favore  di  quei  disoccupati,  i  quali,  per
 evidenti ragioni connesse col settore o con la zona geografica in cui
 operavano,  avrebbero  incontrato  maggiori difficolta' a reperire un
 nuovo posto di lavoro.
    Ma se questo e' lo scopo di quel trattamento, allora, tenuto conto
 della mancanza di un termine finale imposto alla sua  erogazione,  si
 deve  concludere  che  e'  connessa  con  la  sua  stessa  natura  la
 possibilita' di una sua durata prolungata nel termpo, fino  a  quando
 il  Ministro  valuti  il  perdurare  di  quella  crisi,  insieme  con
 l'opportunita' di un prolungamento della sua concessione,  costituita
 dalla sussistenza di un interesse pubblico alla sua erogazione.
    Ne  consegue  che la mancata previsione, da parte del legislatore,
 di uno strumento di adeguamento di quel trattamento al mutato  potere
 di  acquisto  della  moneta  e ai miglioramenti contrattuali ottenuti
 dalla categoria di appartenenza del lavoratore, pone  quel  combinato
 disposto in contrasto con alcune norme costituzionali.
     A) Innanzi tutto, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 36 della
 Costituzione  in  relazione  alle  norme  che,  in  materia  di cassa
 integrazione guadagni straordinaria, assicurano ai lavoratori sospesi
 l'80% della retribuzione globale "che sarebbe ad essi  spettata"  (v.
 art.  2,  della legge n. 1115/1968 e art. 2 della legge n. 164/1975),
 nonostante che C.I.G.S. e disoccupazione speciale di cui  all'art.  4
 della   legge   464/1972   condividano,  almeno  per  certi  aspetti,
 presupposti (crisi economiche settoriali e locali: art. 4 della legge
 n. 464/1972 e art. 2 della legge n. 1115/1968), e funzione  (sostegno
 del salario dei lavoratori).
    In particolare, quanto a quest'ultima, se e' vero che inizialmente
 la  C.I.G.S. aveva una funzione previdenziale a tutela di fenomeni di
 disoccupazione  parziale   costituiti   dalla   riduzione   e   dalla
 sospensione  dell'attivita',  e'  altrettanto vero che, col tempo, ha
 assunto piu' spiccate  caratteristiche  di  intervento  a  tutela  di
 fattispecie di disoccupazione vera e propria, quali sono quelle prese
 in considerazione dagli artt. 24 e 25 della legge n. 675/1977.
    Sono   pertanto   ingiustificate   le  differenze  di  trattamento
 assicurate ai  cassintegrati  (80%  della  retribuzione  che  sarebbe
 spettata) e ai disoccupati speciali ex art. 4 della legge n. 464/1971
 (80% della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro).
    Ne'   tali   differenze   possono  giustificarsi,  cosi'  come  fa
 l'I.N.P.S., con la circostanza che, per i lavoratori,  l'integrazione
 deve avere come parametro la retribuzione, mentre, per i disoccupati,
 l'indennita' puo' essere del tutto svincolata da quella.
    Tale affermazione non e' esatta con riferimento alla posizione dei
 disoccupati  per  i  quali  cio'  che manca non e' certo il parametro
 costituito dalla retribuzione (v. art. 8 della legge,  n.  1115/1968)
 bensi'  un sistema di adeguamento dell'indennita' nel senso di cui si
 e' detto prima.
    Ma non e'  nemmeno  esatta  con  riferimento  alla  posizione  dei
 cassaintegrati,  i  quali,  limitatamente  alla  ipotesi  contemplata
 dall'art. 25 della legge  n.  675/1977,  pur  essendo  legati  da  un
 rapporto  di  lavoro  solo formalmente, percepiscono una integrazione
 che ha come parametro la retribuzione reale.
    Ne' quelle differenze si  possono  giustificare  con  una  pretesa
 differenza  di  definizioni  esistenti  tra  le norme contenute negli
 artt. 36 e  38  della  Costituzione.  I  "mezzi  adeguati  alle  loro
 esigenze  di  vita" non sono certo concetto meno intenso o garantista
 di "retribuzione. . . sufficiente ad assicurare a se' o alla famiglia
 una esistenza libera e dignitosa", soprattutto se si tiene conto  che
 le  esigenze di vita di una persona sono quelle formatesi, ad un dato
 momento, a seguito del  tenore  di  vita  condotto  per  mezzo  della
 retribuzione fino ad allora percepita.
     B) Il combinato disposto degli artt. 8 della legge n. 1115/1968 e
 4  della  legge  n.  464/1972  contrasta  poi  con  l'art.  38  della
 Costituzione.
    Del contenuto e del significato  di  questa  norma  si  e'  appena
 detto.
    Ebbene,  l'assoluta mancata previsione da parte della normativa in
 esame di uno strumento  di  adeguamento  del  trattamento  al  mutato
 potere  di  acquisto  della  moneta,  in  ipotesi  di  erogazione del
 trattamento per periodi  molto  lunghi,  come  nel  caso  di  specie,
 finisce per negare lo scopo stesso di quel trattamento e per porsi di
 conseguenza in contrasto con la norma costituzionale.
    Occorre  evidenziare,  infatti, che uno strumento di rivalutazione
 e' stato previsto dal legislatore solo  per  il  tetto,  inizialmente
 fissato,   di   L.   600.000,   nella  misura  dell'80%  dell'aumento
 dell'indennita' di contingenza verificatasi nell'anno precedente.
    Qualora, come nella fattispecie,  l'indennita'  di  disoccupazione
 non  raggiunga quel tetto (i ricorrenti hanno sempre percepito a quel
 titolo L. 296.000 mensili) e'  evidente  che  quella  rimane  esposta
 all'erosione  del poter di acquisto della moneta a causa del fenomeno
 inflattivo.
    Ed infatti, proprio al fine di ovviare  a  tale  inconveniente  e'
 intervenuta  la  Corte  costituzionale  in  materia di trattamento di
 disoccupazione ordinaria.
    Cosi' nella sentenza n. 497/1988, premesso  che  l'art.  38  della
 Costituzione  "postula  requisiti  di  effettivita'"  e che "non puo'
 ritenersi rispondente ai richiamati precetti costituzionali una norma
 che. . . non  stabilisca,  di  fronte  al  fenomeno  in  fatto  della
 notevole   diminuzione  del  potere  di  acquisto  della  moneta,  un
 meccanismo diretto ad  assicurare,  anche  in  prospettiva  temporale
 dell'adeguatezza  nei  sensi su indicati dell'indennita' e quindi del
 trattamento   di   disoccupazione   involontaria"    ha    dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.-l. n. 30/1974 per
 la  parte  in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore
 monetario ivi indicato.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  dichiara  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 del comb. disp. degli artt. 4 primo comma della legge n.  464/1972  e
 8, secondo comma della legge n. 1115/1968:
       A)  in  relazione  agli  artt.  3 e 36 della Costituzione nella
 parte in cui, ad identita' di presupposti, crisi settoriali o locali,
 rispetto   all'intervento   della   cassa    integrazione    guadagni
 straordinaria, fa derivare conseguenze di intervento affatto diverse,
 non   prevedendo   un  sistema  di  adeguamento  del  trattamento  di
 disoccupazione speciale al mutato potere di acquisto della  moneta  e
 ai miglioramenti contrattuali della categoria di appartenenza;
       B)  in relazione all'art. 38 della Costituzione, nella parte in
 cui non prevede un  meccanismo  di  adeguamento  del  trattamento  di
 disoccupazione speciale al mutato potere d'acquisto della moneta;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
    Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di  trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale sia notificata alle parti in
 causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    L'ordinanza va comunicata dal Cancelliere ai Presidenti delle  due
 Camere del Parlamento.
      Busto Arsizio, addi' 21 marzo 1991
                         Il pretore: ATANASIO

 92C0208