N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 1991- 12 febbraio 1992
N. 80 Ordinanza emessa il 21 marzo 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 12 febbraio 1992) dal pretore di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra Zoni Ester ed altri e I.N.P.S. Lavoro (rapporto di) - Cassa integrazione guadagni straordinaria - Determinazione dell'importo del trattamento speciale per i disoccupati nella misura dell'80% della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro nei casi di crisi economiche settoriali o locali - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento automatico del valore monetario di detto trattamento - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina prevista per i lavoratori in Cassa integrazione ordinaria ai quali e' assicurato l'80% della retribuzione che sarebbe ad essi spettata - Incidenza sui principi di proporzionalita' ed adeguatezza della retribuzione nonche' sul diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 497/1988. (Legge 8 agosto 1972, n. 464, art. 4, primo comma; legge 5 novembre 1968, n. 1115, art. 8, secondo comma). (Cost., artt. 3, 36 e 38).(GU n.10 del 4-3-1992 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia di lavoro promossa da: Zoni Ester, Pallaro Maria, Mascheroni Carla, Squizzato Teresina, Romani Gabriella, Grazioni Bruna, Colombo Rosangela, Saibene Giuseppina, Barducco Maria, Paladino Marianna, Piombo Grazia, Federico Orsola, Fardelli Annunciata, Garoni Felicita, Massari Luciana, Favero Gabriella, Girardi Maria, Mappelli Costanza, Villa Biagia, Villa Carmela, Milani Cesira, Zibecchi Rina, Bossi Valeria, Palminteri Rosario, Scandroglio Maria Luisa, Lo Parco Concetta, Messana Domenica, Tovagliari Rosangela, Pigni Leda, Foglia Valentina, Marca Maria, Lascaro Angela, Molon Antonietta, Colombo Angela, Pavan Fernanda, Galenge Accursia, Mamprin Tina, Vanzini Stefanina, Riccardi Maria, Rossi Daniela, Giorgetti Franca, Pigni Celeste, Valtorta Augusta, Colombo Edda, Mangiovi Carmela, Mangiovi Giuseppa, Lago Olga, Colombo Luigia, Colombo Giancarla, Andreazza Maria, Bimbati Dario, Lascaro Emmanuele, Mutti Lea, Brugioli Dina, Lo Parco Rosa, Mascheroni Maria Carla, Bianchi Vitalia, Mecenero Anna, Vanzini Pompetta, Bossi Carla, Colombo Dina, Premazzi Teresina, Colombo Augusta, De Murtas Maria, Milazzo Grazia, Vanzini Angela, Simionato Rosa, D'Angelo Giuseppa, Turci Flavia, Furlan Carla, Vergani Maria Elisa, Pasinato Fernando, Gatti Vincenzina, Albiati Emilia, Lamberti Maddalena, Gadda Adele, Drudi Anna, Fontana Angela, Morandi Luigia, Basso Elvia, Basso Iole, Galfrascoli Maria, Macchi Carla, Rossi Serafina, Toniolo Rina, Paulis Antonia, Dozio Giuseppina, Formaro Antonietta, Moventi Maria, Misoli Giuseppina, Basso Giuliana, Vitali Luciana, Saporiti Carla, Fanni Teresa, Paladino Maria Rosa, Galmarini Emilia, Scalise Giovanna, Scantamburlo Clementina, Caselli Rina, Caselli Rita, Fontana Tranquilla, Aguiari Emma, Coppola Benedetta, Zaffaroni Lidia, Levorato Luciana, Lamberti Maddalena, Vanzini Gina, Perego Maria, Gandolfo Giuseppa, Boldrini Carla, Della Valle Rosanna, Romer Angela, Colombo Cecilia, Giorgetti Egidia, Rizzo Giacinta, Macchi Adele, Scandroglio Luigia, Mascheroni Antonietta, Evanici Giuseppina, Foglia Carla, Marino Mara, Gatti Clelia, Ubiali Teresa, Antonini Giuseppina, Capitale Luigia, Bombaglio Rina, Belliato Antonietta, Scandroglio Maria, Gatti Delfina, Caprioli Lucia, Colombo Maria, Battiston Pierina, Paolillo Maria Rosaria, Mascheroni Maria Aluisa, Gatti Luigia, Sommaruga Natalina, Stagni Ernestina, Simonelli Adele, Montani Angela, Sorentino Maria, Masi Vincenzo, Formentin Antonia, Ubiali Luigia, Andreazza Teresina, Arnozzi Anna, Bianchi Gaetana, Lore' Maria, Di Benedetto Rosalia, Clerici Giuseppina, Rossi Luigia, Macchi Giuseppe, Gabrieletto Giovanna, Quartana Antonietta, Bove Matilde, Galli Agnese, Fantolo Antonia, Cannata Franco, Doretto Laura, Rizzolo Maria, Cillo Antonietta, Morandi Giuseppina, Galfrascoli Rosalba, Gatti Graziella, Molon Luciana, Della Rovere Maria, Pasinato Franca, Torretta Stefana, Colletti Carmela, D'Onofrio Chiara, Cremonese Maria Pia, Colombo Andreina, Colombo Giovanna, Campello Noemi, Colombo Eugenia, Lucetto Severino, Pisani Umberto, Giani Angela, Bonanno Anna, Sartor Maria, Pizzagalli Maria, Colombo Maria Silvia, Rossi Ermanna, Mancin Nadia, Bianchi Angela, Brugioli Ornella, Mascheroni Leopolda, Santino Delfina, Giani Egle, Vanzini Natalina, Maresca Anna, Maresca Maddalena, Rampinini Ermana, Landoni Giovanna, Aspesani Emilia, Calloni Adele, Colombo Armana, Colombo Antida, Albe' Giuseppina, Lampugnani Giovanna, Caccia Renata, Masetti Angela, Macchi Maria Pia, Colombo Maria, Banfi Ernesto, Dell'Acqua Ademaro, Colombo Angela, Gagliardone Pinuccia, Franguelli Anna Maria, Taglioretti Gianna, Pacagnella Ornella, Siemoni Dirce, Colombo Giuseppina, Carioni Gianpaola, Fassetti Miria, Milanetto Vanda, Barbielli Emilia, Calende Rosa, Girola Carla, Dinato Mario, Marzorati Giuliana, Tramontani Cira, Anfitti Fernanda, Badanai Giovanna, Colombo Matilde, Ferioli Rosa, Di Donato Francesco, Ferioli Carla, Benini Annunciata, Tognolo Maria Vittoria, Calvenzani Giancarla, Calvenzani Luigia, Scandroglio Maria Rosa, Umilio Mariangela, Bellotto Renata, Milani Luigia, Ferioli Maria, Pigni Paola, Pigni Mariangela, Dinato Maria, Belegotto Maria, Di Lascio Domenica, Cova Andreina, Mancin Nadia, Campello Tersilia, Fogo Beatrice, Milano Natale, Fuse' Marisa, Renesto Valentina, Dell'Acqua Rosa Maria, Selmo Giuseppe, Tognoni Elisa, Filopanti Carla, Framarin Licia, Bellotto Silvana, Colombo Gaetanina, Carraro Giuliana, Gatti Elena, Canavesi Anna, Lampugnani Maria Rosa, Taglioretti Petronilla, Bolzan Antonietta, Aprea Alfonso, Battiston Gino, Bana Della Valle Bianca, Pontieri Lina, Canciello Maria Neve, Aldizio Vitale, Montani Giuseppina, Riggio Nicolo', assistiti e difesi dall'avv. Valfredo Nicoletti, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale in persona del presidente pro-tempore, con sede in Roma via Ciro il Grande n. 21. RITENUTO IN FATTO Con ricorso depositato in data 5 dicembre 1988 i ricorrenti, come indicati in rubrica, adivano il pretore di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, lamentando che, dipendenti, alcuni della Vita Mayer S.p.a., altri della cartiera di Cairate S.p.a., entrambe le societa' comunque facenti parte dello stesso gruppo produttivo, a seguito del fallimento di quest'ultimo, dichiarato nel settembre 1977, erano stati licenziati perche' l'attivita' produttiva era cessata. Rilevando altresi' che il trattamento di disoccupazione speciale al quale erano stati ammessi ai sensi dell'art. 8 della legge n. 1115/1968, si era protratto per un lungo periodo di tempo (fino alla fine dell'87) ai sensi dell'art. 4 della legge n. 464/1972, in considerazione dello stato di crisi in cui aveva versato il settore cartaio. Deducevano i ricorrenti che l'istituto previdenziale convenuto, nell'erogare la suddetta indennita' nella misura dei 2/3 prima (legge n. 1115/1968) e dell'80% poi (legge n. 33/1980) della retribuzione di fatto percepita nell'ultimo mese di lavoro (con un tetto di L. 600.000 da rivalutarsi annualmente sulla base dell'80% dell'indennita' di contingenza maturata nel precedente anno), non aveva tenuto conto "degli aumenti del costo della vita ovvero dei trattamenti contrattuali relativi alla retribuzione di riferimento". In via principale i ricorrenti lamentavano una errata interpretazione (e conseguentemente applicazione) delle norme di legge da parte dell'I.N.P.S., il quale, erogando il trattamento ex art. 4 della legge n. 464/1972, non aveva qualificato - come invece avrebbe dovuto - il provvedimento di ammissione al trattamento, per i successivi periodi trimestrali, quale costitutivo di un vero e proprio rinnovo del trattamento stesso; con la conseguenza che aveva omesso di calcolare ad ogni trimestre la indennita' spettante ai ricorrenti "come se il licenziamento fosse nuovamente intervenuto". D'altro canto tale e' il sistema - quello cioe' di calcolare la integrazione sulla base della retribuzione "che sarebbe spettata" - adottato dalla C.I.G.S., della quale il trattamento di disoccupazione speciale condivide, secondo i ricorrenti, presupposti e funzione. In via subordinata i ricorrenti rilevavano che, qualora il giudicante avesse ritenuto corretta l'interpretazione delle norme operata dall'I.N.P.S., avrebbe dovuto rimettere gli atti davanti alla Corte costituzionale essendo quelle norme in contrasto: A) con l'art. 38 della Costituzione perche' quel trattamento non assicura ai lavoratori quei "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" che invece la Carta costituzionale vuole siano assicurati ai lavoratori in caso di disoccupazione speciale; B) con gli artt. 3 e 36 della Costituzione in quanto, nonostante l'identita' di presupposti che condividono con la C.I.G.S. "farebbero derivare conseguenze di intervento profondamente diverse in ordine alla adeguatezza del trattamento rispetto al mutare della situazione economica, con particolare riguardo al potere di acquisto e quindi di soddisfacimento dei bisogni dei lavoratori". Concludevano pertanto chiedendo al pretore di condannare l'I.N.P.S. a corrispondere in loro favore le somme come indicate in ricorso. Si costituiva l'I.N.P.S. contestando le avverse deduzioni. Nel merito, in particolare, rilevava che la domanda va rigettata, in quanto: 1) non e' applicabile l'analogia legis perche', nel caso di spe- cie, manca quel vuoto legislativo che con l'analogia si intende colmare: sicche', non potrebbe legittimamente applicarsi al trattamento di disoccupazione quel criterio che il legislatore ha previsto per la C.I.G.S.; 2) il legislatore ha fornito una interpretazione autentica della normativa in contestazione laddove, con l'art. 25 della legge n. 155/1981, ha riconosciuto l'indennita' di disoccupazione, secondo i criteri pretesi dai ricorrenti, solo ai lavoratori licenziati dopo il 1 febbraio 1980 i quali siano stati posti in C.I.G.S. prima del licenziamento. L'I.N.P.S. opponeva poi che anche la questione di legittimita' costituzionale doveva considerarsi infondata, perche': A) l'art. 4 della legge n. 464/1972 prevede la possibilita' di prolungare il trattamento solo in presenza di situazioni eccezionali e per successivi periodi trimestrali. Sicche', essendo stato previsto solo per brevi periodi, non poteva certo il legislatore predisporre un meccanismo di adeguamento al mutato potere di acquisto della moneta. Il problema pertanto si sarebbe creato solo a causa di un'abnorme applicazione dell'istituto da parte dell'Autorita' amministrativa e non perche' questo presenti profili di incostituzionalita' di per se' considerato. B) I ricorrenti hanno del tutto omesso di provare che la misura dell'indennita' cosi' come erogata e' stata effettivamente inadeguata alle esigenze di vita dei lavoratori per circa 10 anni. C) Non e' possibile ritenere tra loro commensurabili le posizioni dei cassintegrati e dei disoccupati: mentre i primi sono lavoratori, ai quali va pertanto assicurato un trattamento che ha come parametro la retribuzione che avrebbero dovuto effettivamente percepire, per i disoccupati, in mancanza di un rapporto di lavoro attuale, il parametro non puo' essere costituito dalla retribuzione "che avrebbero dovuto percepire"; d'altro canto, il concetto "retribuzione sufficiente ad assicurare a se' e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa" e' cosa ben diversa da quei "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" di cui parla l'art. 38 della Costituzione. In via pregiudiziale poi l'I.N.P.S. rilevava che: 1) il giudice adito deve dichiararsi incompetente ad esaminare la posizione di 58 ricorrenti per i quali sono competenti i pretori di Como, Milano e Varese; 2) le posizioni di due lavoratrici devono considerarsi affette da nullita' per mancanza di procura; 3) il ricorso va dichiarato improponibile per mancanza della richiesta di cui all'art. 127 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 ed improcedibile ex art. 443 del c.p.c. per la mancata proposizione dei ricorsi amministrativi; 4) i ricorrenti non hanno provato la sussistenza delle condizioni dell'azione; 5) si sono in ogni caso verificate le decadenze di cui all'art. 46 primo, secondo e terzo comma del d.P.R. n. 639/1970; 6) si e' verificata la prescrizione dei crediti vantati per i periodi anteriori al 14 dicembre 1983. Dichiarata la propria incompetenza per territorio con riferimento alla posizione di 58 lavoratori e dichiarata la improcedibilita' del ricorso per mancato espletamento delle procedure amministrative, da parte di questo pretore, i ricorrenti, esclusi quei 58 per i quali e' competente altro pretore, all'esito dell'esperimento delle procedure amministrative, riassumevano il processo davanti a questo giudice. Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, il pretore invitava le parti alla discussione orale. RITENUTO IN DIRITTO Esaminando la rilevanza che la questione di legittimita' costituzionale esplica nel procedimento de quo, preliminarmente, occorre osservare che le eccezioni pregiudiziali e preliminari di merito, opposte dall'I.N.P.S., vanno rigettate. Superate le questioni di incompetenza per territorio per i 58 ricorrenti e di improcedibilita' del ricorso, si deve rilevare: che l'art. 8 della legge n. 533/1973 non consente di tenere conto delle decadenze verificatesi relativamente al procedimento amministrativo quali sono quelle - eccepite - di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 639/1970; e che l'art. 148 delle disposizioni attuative al c.p.c. (come modif. della legge n. 533/1973) ha abrogato tutte le disposizioni, contenute in materia previdenziale, le quali condizionano la proponibilita' della domanda giudiziaria, quali quella contenuta nell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 e quella di cui all'art. 127 del r.d.-l. n. 1827/1935. Ne' puo' condurre a diverse conclusioni l'art. 1 del d.-l. n. 259/1990, in quanto, a prescindere dalla concreta applicabilita' al caso di specie della normativa ivi contenuta, trattandosi quello in esame di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del decreto (v. quinto comma di quell'articolo), in ogni caso il decreto non e' stato convertito in legge. Senza passare ad esaminarle, non possono poi rilevare nemmeno le eccezioni di nullita' di due posizioni processuali e quella di prescrizione, in quanto, anche in caso di loro accoglimento, la rilevanza della questione di costituzionalita' non verrebbe meno con riferimento alle altre posizioni e agli altri periodi non coperti da prescrizione. Non puo' infine trovare accoglimento l'eccezione preliminare di merito relativa alla mancata prova delle condizioni dell'azione, in quanto, anche tenuto conto degli obblighi di lealta' processuale che gravano sulle parti, in special modo su un istituto previdenziale, quest'ultimo non ha negato formalmente di avere effettivamente corrisposto per il tempo e nella misura indicati dai ricorrenti la indennita' di disoccupazione sociale. Resta in ogni caso salva la possibilita' di verificare in concreto, da parte di questo giudicante, le singole posizioni processuali dei ricorrenti, anche alla luce della documentazione che puo' essere ordinata all'I.N.P.S. di esibire in prosieguo di processo. Sgombrato il campo dalle eccezioni pregiudiziali e preliminari di merito, occorre passare ad esaminare la rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 1115/1968 nel giudizio di cui si discute, sotto l'aspetto del merito. Ebbene non puo' dubitarsi che, al fine della risoluzione del giudizio de quo, e' necessario fare applicazione degli artt. 8, secondo comma, della legge n. 1115/1968 e dell'art. 4 della legge n. 464/1972. L'art. 8, secondo comma, della legge 1115/1968 dispone che l'importo giornaliero del trattamento speciale .. e' determinato dividendo .. l'80% della retribuzione di fatto .. percepita nell'ultimo mese di lavoro. L'art. 4 della legge n. 464/1972, disponendo che "nei casi di crisi economiche settoriali o locali il trattamento speciale previsto dall'art. 8 della legge n. 1115/1968 puo' essere corrisposto per successivi periodi trimestrali ..", fa un esplicito rinvio a quella norma e alle modalita' di liquidazione del trattamento stesso, senza prevedere alcun diverso criterio, tenuto conto della peculiarita' della fattispecie. Ne' puo' ritenersi abbia in qualche modo inciso su tale normativa la sentenza n. 497 in data 21-27 aprile 1988 della Corte costituzionale la quale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 13 d.-l. n. 30/1974 convertito in legge n. 114/1974 "per la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato". Cio' in quanto tale sentenza non ha apportato modifiche alla normativa che regola il trattamento di disoccupazione speciale, per due motivi. Il primo e' che i presupposti che sono a fondamento dei due trattamenti (ordinario e speciale) di disoccupazione sono del tutto diversi. Il secondo e' che il rinvio che il quarto comma dell'art. 8 della legge n. 1115/1968 fa alle norme relative al trattamento ordinario attiene alla sola parte procedurale e non anche ai criteri di determinazione dell'indennita', che sono del tutto diversi e tra loro autonomi. Per gli stessi motivi e per l'ulteriore ragione che la fattispecie sottoposta a questo giudicante e' anteriore alla sua entrata in vigore, non puo' rilevare in alcun modo il d.-l. n. 86/1988 convertito in legge n. 160/1988 il quale all'art. 7 ha regolato ex novo le modalita' di liquidazione del trattamento ordinario di disoccupazione. Non vi e' poi alcuna norma che consenta di accedere alla tesi dei ricorrenti, per la quale, al momento della proroga trimestrale del trattamento speciale di disoccupazione, la retribuzione da prendere a base di calcolo e' quella che sarebbe spettata, come se il licenziamento fosse stato nuovamente irrogato. Il provvedimento di proroga del trattamento presuppone una valutazione da parte della autorita' amministrativa preposta, circa la sussistenza o la persistenza della crisi economica settoriale o locale, che non incide in alcun modo sul presupposto, ormai cristallizzato, dell'erogazione del trattamento che e' costituito dal licenziamento per cessazione di attivita' aziendali di reparto o di stabilimento o per riduzione di personale. Ne consegue che, in mancanza di una previsione normativa nel senso dedotto dai ricorrenti, il trattamento di disoccupazione di cui si discute non puo' che essere calcolato sulla base della retribuzione percepita al momento del licenziamento, cosi' come recita l'art. 8, secondo comma, della legge n. 1115/1968 richiamato dall'art. 4 della legge n. 464/1972. Ebbene, a parere di questo giudice tale combinato disposto presenta elementi di incostituzionalita'. Premessa da cui occorre partire e' che, fermi restando i presupposti giustificativi, la durata e l'entita' del trattamento speciale di disoccupazione, quali previsti dall'art. 8 della legge n. 1115/1968, l'art. 4 della legge n. 464/1972 ha inciso sulla durata di quello, prorogabile di tre mesi in tre mesi, in presenza di crisi settoriali o locali. Lo scopo del legislatore era, evidentemente, quello di intervenire piu' efficacemente in favore di quei disoccupati, i quali, per evidenti ragioni connesse col settore o con la zona geografica in cui operavano, avrebbero incontrato maggiori difficolta' a reperire un nuovo posto di lavoro. Ma se questo e' lo scopo di quel trattamento, allora, tenuto conto della mancanza di un termine finale imposto alla sua erogazione, si deve concludere che e' connessa con la sua stessa natura la possibilita' di una sua durata prolungata nel termpo, fino a quando il Ministro valuti il perdurare di quella crisi, insieme con l'opportunita' di un prolungamento della sua concessione, costituita dalla sussistenza di un interesse pubblico alla sua erogazione. Ne consegue che la mancata previsione, da parte del legislatore, di uno strumento di adeguamento di quel trattamento al mutato potere di acquisto della moneta e ai miglioramenti contrattuali ottenuti dalla categoria di appartenenza del lavoratore, pone quel combinato disposto in contrasto con alcune norme costituzionali. A) Innanzi tutto, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione in relazione alle norme che, in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, assicurano ai lavoratori sospesi l'80% della retribuzione globale "che sarebbe ad essi spettata" (v. art. 2, della legge n. 1115/1968 e art. 2 della legge n. 164/1975), nonostante che C.I.G.S. e disoccupazione speciale di cui all'art. 4 della legge 464/1972 condividano, almeno per certi aspetti, presupposti (crisi economiche settoriali e locali: art. 4 della legge n. 464/1972 e art. 2 della legge n. 1115/1968), e funzione (sostegno del salario dei lavoratori). In particolare, quanto a quest'ultima, se e' vero che inizialmente la C.I.G.S. aveva una funzione previdenziale a tutela di fenomeni di disoccupazione parziale costituiti dalla riduzione e dalla sospensione dell'attivita', e' altrettanto vero che, col tempo, ha assunto piu' spiccate caratteristiche di intervento a tutela di fattispecie di disoccupazione vera e propria, quali sono quelle prese in considerazione dagli artt. 24 e 25 della legge n. 675/1977. Sono pertanto ingiustificate le differenze di trattamento assicurate ai cassintegrati (80% della retribuzione che sarebbe spettata) e ai disoccupati speciali ex art. 4 della legge n. 464/1971 (80% della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro). Ne' tali differenze possono giustificarsi, cosi' come fa l'I.N.P.S., con la circostanza che, per i lavoratori, l'integrazione deve avere come parametro la retribuzione, mentre, per i disoccupati, l'indennita' puo' essere del tutto svincolata da quella. Tale affermazione non e' esatta con riferimento alla posizione dei disoccupati per i quali cio' che manca non e' certo il parametro costituito dalla retribuzione (v. art. 8 della legge, n. 1115/1968) bensi' un sistema di adeguamento dell'indennita' nel senso di cui si e' detto prima. Ma non e' nemmeno esatta con riferimento alla posizione dei cassaintegrati, i quali, limitatamente alla ipotesi contemplata dall'art. 25 della legge n. 675/1977, pur essendo legati da un rapporto di lavoro solo formalmente, percepiscono una integrazione che ha come parametro la retribuzione reale. Ne' quelle differenze si possono giustificare con una pretesa differenza di definizioni esistenti tra le norme contenute negli artt. 36 e 38 della Costituzione. I "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" non sono certo concetto meno intenso o garantista di "retribuzione. . . sufficiente ad assicurare a se' o alla famiglia una esistenza libera e dignitosa", soprattutto se si tiene conto che le esigenze di vita di una persona sono quelle formatesi, ad un dato momento, a seguito del tenore di vita condotto per mezzo della retribuzione fino ad allora percepita. B) Il combinato disposto degli artt. 8 della legge n. 1115/1968 e 4 della legge n. 464/1972 contrasta poi con l'art. 38 della Costituzione. Del contenuto e del significato di questa norma si e' appena detto. Ebbene, l'assoluta mancata previsione da parte della normativa in esame di uno strumento di adeguamento del trattamento al mutato potere di acquisto della moneta, in ipotesi di erogazione del trattamento per periodi molto lunghi, come nel caso di specie, finisce per negare lo scopo stesso di quel trattamento e per porsi di conseguenza in contrasto con la norma costituzionale. Occorre evidenziare, infatti, che uno strumento di rivalutazione e' stato previsto dal legislatore solo per il tetto, inizialmente fissato, di L. 600.000, nella misura dell'80% dell'aumento dell'indennita' di contingenza verificatasi nell'anno precedente. Qualora, come nella fattispecie, l'indennita' di disoccupazione non raggiunga quel tetto (i ricorrenti hanno sempre percepito a quel titolo L. 296.000 mensili) e' evidente che quella rimane esposta all'erosione del poter di acquisto della moneta a causa del fenomeno inflattivo. Ed infatti, proprio al fine di ovviare a tale inconveniente e' intervenuta la Corte costituzionale in materia di trattamento di disoccupazione ordinaria. Cosi' nella sentenza n. 497/1988, premesso che l'art. 38 della Costituzione "postula requisiti di effettivita'" e che "non puo' ritenersi rispondente ai richiamati precetti costituzionali una norma che. . . non stabilisca, di fronte al fenomeno in fatto della notevole diminuzione del potere di acquisto della moneta, un meccanismo diretto ad assicurare, anche in prospettiva temporale dell'adeguatezza nei sensi su indicati dell'indennita' e quindi del trattamento di disoccupazione involontaria" ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.-l. n. 30/1974 per la parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comb. disp. degli artt. 4 primo comma della legge n. 464/1972 e 8, secondo comma della legge n. 1115/1968: A) in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione nella parte in cui, ad identita' di presupposti, crisi settoriali o locali, rispetto all'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, fa derivare conseguenze di intervento affatto diverse, non prevedendo un sistema di adeguamento del trattamento di disoccupazione speciale al mutato potere di acquisto della moneta e ai miglioramenti contrattuali della categoria di appartenenza; B) in relazione all'art. 38 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del trattamento di disoccupazione speciale al mutato potere d'acquisto della moneta; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; L'ordinanza va comunicata dal Cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Busto Arsizio, addi' 21 marzo 1991 Il pretore: ATANASIO 92C0208