N. 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 1981- 13 febbraio 1992

                                 N. 82
 Ordinanza  emessa  il  29  gennaio   1981   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  13  febbraio  1992)  dal tribunale amministrativo
 regionale del Veneto - Venezia, sul ricorso proposto da Za'  Vergerio
 Angela  contro  il preside dell'Istituto tecnico commerciale "Calvi")
 di Belluno ed altri.
 Istruzione pubblica - Personale insegnante non di ruolo - Incarico
    annuale ex art. 3 della  legge  n.  160/1955,  conferito  in  data
    posteriore al primo febbraio e fino al termine delle operazioni di
    scrutinio  finale  (settembre)  - Diritto al trattamento economico
    per l'intero periodo - Esclusione del periodo estivo -  Disparita'
    di trattamento tra incaricati annuali a seconda che l'incarico sia
    attribuito  prima  o  dopo  il  primo  febbraio  -  Mancata tutela
    dell'attivita' lavorativa nonche' della retribuzione proporzionata
    alla quantita' e  qualita'  del  lavoro  prestato  -  Lesione  del
    diritto ad una sufficiente retribuzione.
 (R.D.-L. 1› giugno 1946, n. 539, art. 5, sostituito dal d.l.C.p.S. 31
    dicembre 1947, n. 1687, art. 1, secondo, terzo e quarto comma).
 (Cost., artt. 3, 4, 35 e 36).
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunziato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 1476/1977 di
 Za' Vergerio Angela rappresentata e difesa dall'avv. Mario Simio  con
 elezione di domicilio per legge presso la segreteria generale come da
 mandato  a  margine  del  ricorso,  contro  il  preside dell'istituto
 tecnico commerciale "Calvi" di Belluno, la  commissione  dei  ricorsi
 presso  il  provveditorato  agli  studi  di  Belluno,  in persona del
 provveditore agli studi pro-tempore, il preside dell'istituto tecnico
 commerciale  "Colotti"  di  Feltre,   rappresentati   dall'avvocatura
 distrettuale dello Stato di Venezia, che li difende a mezzo dell'avv.
 Maurizio   Fiorilli  e  nei  confronti  di  Spampatti  Emanuela,  non
 costituita in giudizio, per:
      1) l'annullamento del provvedimento 25 gennaio 1977, n. 301, del
 preside dell'Istituto tecnico commerciale "Calvi" di Belluno con  cui
 e'  stata  conferita  a  Spampatti  Raveane  Emanuela  supplenza  per
 l'insegnamento di dattilografia, del silenzio rigetto sul ricorso  26
 marzo 1977 alla commissione ricorsi e del successivo provvedimento 14
 giugno 1977;
      2)   per   l'accertamento  del  diritto  della  ricorrente  alla
 retribuzione fino alla fine dell'a.  sc.  1976-77,  compresi  i  mesi
 estivi,  a  seguito  di  incarico  annuale  di  dattilografia  presso
 l'i.t.c. "Colotti" di Feltre e l'i.t.c. "Calvi" di Belluno  decorrere
 dal 23 febbraio 1977;
    Visto  il  ricorso, notificato alle Autorita' amministrative inti-
 mate l'8 ottobre 1977  e'  depositato  presso  la  segreteria  il  20
 ottobre 1977, con i relativi allegati;
    Visti  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'Amministrazione
 scolastica, depositato il 17 febbraio 1978 e la successiva memoria;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica udienza del 29 gennaio 1981 la  relazione  del
 referendario  Luigi  Trivellato e uditi altresi' gli avv.ti Simio per
 la ricorrente e Polizzi per i resistenti;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Per   l'anno   scolastico   1976-77   la    cattedra-orario    per
 l'insegnamento  della dattilografia con lezioni settimanali di 14 ore
 piu' 3 serali presso  l'istituto  tecnico  commerciale  "Colotti"  di
 Feltre ed un ora serale presso l'istituto tecnico commerciale "Calvi"
 di Belluno, venne assegnata al prof. Paolo Vienna, che chiese congedo
 per  malattia  dal 22 gennaio al 5 febbraio 1977 e quindi proroga del
 congedo per malattia fino al 22 febbraio.
    In sua sostituzione il preside dell'istituto "Colotti", constatato
 che la graduatoria d'istituto era esaurita, nomino'  quale  supplente
 per  diciassette  ore Emanuela Spampatti Raveane, a sua volta il pre-
 side dell'istituto "Calvi", con provvedimento  25  gennaio  1977,  n.
 301,  conferi' alla medesima la supplenza per l'ora d'insegnamento di
 dattilografia  presso  l'istituto  medesimo,  a  completamento  della
 cattedra-orario.
    Entrambe  le  supplenze  furono  prorogate  con  provvedimenti dei
 rispettivi presidi 23 e 26 febbraio 1977 per il periodo 6 febbraio-22
 febbraio.
    Successivamente  il  provveditore  agli  studi  di  Belluno,   con
 provvedimento  5  marzo  1977,  conferi'  l'incarico  annuale  per la
 cattedra-orario in questione a Za' Vergerio Angela, che  ora  impugna
 il  provvedimento  25 gennaio 1977, n. 301, del preside dell'istituto
 "Calvi"  di  Belluno  e  la  decisione  di rigetto 14 maggio 1977 del
 relativo ricorso  amministrativo,  con  l'obiettivo  di  ottenere  il
 riconoscimento  dell'inizio  del  servizio  da  data  anteriore al 1›
 febbraio 1977 e, quindi, del diritto alla retribuzione fino alla fine
 dell'anno scolastico, compreso il periodo delle vacanze estive.
    I motivi di ricorso sono i seguenti:
      1) violazione e falsa applicazione dell'art.  26  dell'ordinanza
 ministeriale 8 aprile 1976: incompetenza, violazione degli artt. 20 e
 21  dell'ordinanza ministeriale citata, in quanto il provvedimento di
 conferimento  della  supplenza  di  dattilografia   presso   l'i.t.c.
 "Calvi",  trattandosi di insegnamento costituente cattedra orario con
 l'i.t.c.  "Colotti",  doveva   essere   adottato   dal   Preside   di
 quest'ultimo  istituto,  in  cui  l'insegnante titolare, da supplire,
 prestava servizio per il maggior numero di ore (diciassette). Questi,
 d'altronde,   avrebbe   dovuto   tener   conto   della    graduatoria
 dell'istituto "Calvi", in cui la ricorrente figurava prima, mancando,
 presso  l'istituto  "Colotti"  la  graduatoria  di dattilografia, per
 carenza di richiedenti forniti di titolo.
    Comunque, per l'insegnamento presso l'i.t.c. "Calvi" non si poteva
 superare l'esistenza della graduatoria che  favoriva  la  ricorrente.
 D'altra   parte,   l'autonomia   della   determinazione  del  preside
 dell'i.t.c. "Calvi", incompetente a conferire la  supplenza,  esclude
 che  questa  sia  stata  conferita  ai sensi dell'art. 26 dell'o.m. 8
 aprile 1976, secondo cui nel caso di  cattedra-orario  costituita  in
 piu'  scuole la supplenza e' conferita dal preside della scuola nella
 quale l'insegnante titolare od incaricato, che si assenta, risulta in
 servizio per il maggior numero di ore;
      2) violazione e falsa applicazione di  legge,  travisamento  dei
 presupposti,  illegittimita'  costituzionale  eventuale, nell'assunto
 che, anche  a  prescindere  dalla  fondatezza  della  prima  censura,
 esisterebbe  il  presupposto  per  il riconoscimento del diritto alla
 retribuzione  fino  alla  fine  dell'anno  scolastico,   essendo   la
 ricorrente,  quale  incaricata  annuale, rimasta a disposizione della
 scuola nel  periodo  delle  vacanze  estive.  Ove  invece,  si  debba
 ritenere applicabile alla fattispecie in esame l'art. 5 del r.d.l. 1›
 giugno  1946,  n.  539, come sostituito dall'art. 1 del d.l.C.p.S. 31
 dicembre 1947, n. 1687, che per l'insegnante  non  di  ruolo  il  cui
 servizio  effettivo  abbia  avuto inizio dopo il 1› febbraio anche se
 sia stato prestato ininterrottamente fino al termine delle operazioni
 di scrutinio finale, esclude la retribuzione durante il periodo delle
 vacanze estive, ne viene eccepita l'illegittimita' costituzionale.
    L'amministrazione della pubblica istruzione eccepisce  la  carenza
 di  interesse  all'impugnativa  del  provvedimento di conferimento di
 supplenza a Spampatti  Raveane  e  l'infondatezza  della  pretesa  al
 riconoscimento  del diritto alla retribuzione fino al termine dell'a.
 sc. 1976-77.
                             D I R I T T O
    Si premette che, con sentenza in data odierna, questo collegio  ha
 dichiarato  inammissibile  il  primo  capo  di  domanda, con cui sono
 impugnati il provvedimento 25  gennaio  1977,  n.  301,  del  preside
 dell'istituto  "Calvi"  di Belluno, il silenzio-rigetto formatosi sul
 ricorso amministrativo 26 marzo 1977 alla commissione  ricorsi  e  la
 successiva decisione 14 giugno 1977.
    Viene,  allora,  in  considerazione  il secondo capo oggetto della
 seconda censura, concernente l'accertamento, ai sensi dell'art. 5 del
 r.d.l. 1› giugno 1946,  n.  539,  come  sostituito  dall'art.  1  del
 d.l.C.p.S.  31  dicembre 1947, n. 1687, del diritto alla retribuzione
 fino al termine dell'anno scolastico 1976-77, compresi i mesi estivi.
    Con la censura la  ricorrente  sostiene  di  aver  titolo  a  tale
 retribuzione  nell'assunto,  che,  in base alla normativa attuale, le
 prestazioni di  servizio  andrebbero  al  di  la'  dell'orario  delle
 lezioni  e  delle  prove  d'esame,  cosicche'  si richiederebbe per i
 docenti una disponibilita' continuativa, salvo il periodo di  congedo
 ordinario  per ferie proporzionato alla durata del servizio prestato,
 per tutte le esigenze scolastiche (riunioni dei consigli di classe  e
 del collegio dei professori, preparazione delle prove d'esame).
    Il  collegio  rileva,  per  contro,  che  il secondo e terzo comma
 dell'art.  5  sopra  citato,  nello  stabilire  le   condizioni   per
 l'acquisizione del diritto alla retribuzione anche durante le vacanze
 estive,  fanno  genericamente riferimento ai professori non di ruolo,
 senza distinguere tra  incaricati  annuali  e  supplenti  temporanei.
 Resta,  pertanto, testualmente esclusa la possibilita' di riconoscere
 alla ricorrente la retribuzione durante i mesi estivi.
    Assume,   quindi,   rilevanza   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  5  del r.d.l. 1› giugno 1946, n. 539, come
 sostituito dall'art. 1 del d.l.C.p.S.  31  dicembre  1947,  n.  1687,
 nella   parte  in  cui,  al  secondo,  terzo  e  quarto  comma,  nega
 all'incaricato annuale in servizio effettivo e, quindi retribuito, da
 data successiva al 1› febbraio e continuativamente in  servizio  fino
 al  termine  delle  operazioni  di  scrutinio finale, il diritto alla
 retribuzione durante le  vacanze  estive  fino  alla  fine  dell'anno
 scolastico.
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione cosi'
 posta, il collegio rileva che l'incarico  conferito  alla  ricorrente
 Za'  Vergerio  dal  provveditore agli studi di Belluno e' annuale, ai
 sensi dell'art. 3 della legge  19  marzo  1955,  n.  160.  La  durata
 annuale  dell'incarico  va  riferita, ovviamente all'anno scolastico,
 che nel caso di specie, e' terminato, ai sensi  dell'art.  16,  terzo
 comma,  della legge 4 agosto 1977, n. 517, il 19 settembre 1977, data
 in cui l'incarico  annuale  conferito  alla  Za'  Vergerio  ha  avuto
 termine.  E'  ovvio  che, per tutta la sua durata, trova applicazione
 l'art. 7 della legge n. 160/1955, che prevede per i professori non di
 ruolo  gli  obblighi  e  le  incompatibilita'  con  altri  uffici   e
 professioni,  mediante  rinvio,  di  natura  formale e dinamica, alle
 norme vigenti per i professori di  ruolo,  richiamate  anche  per  la
 disciplina  delle lezioni private eventualmente prestate dagli stessi
 docenti non di ruolo. Cio' significa che l'incaricato annuale,  anche
 se  nominato  dopo  il  1›  febbraio, e' vincolato durante le vacanze
 estive, dovendo rimanere a disposizione della  scuola  per  tutte  le
 attivita'    non    strettamente   legate   all'insegnamento,   quali
 partecipazione ad eventuali riunioni  dei  consigli  di  classe,  del
 collegio dei professori, preparazione delle prove d'esame ecc., ed in
 quanto  gli  sono  preclusi,  per  tutta  la durata dell'incarico, il
 cumulo con altro rapporto d'impiego pubblico (art. 91 del  d.P.R.  31
 maggio  1974,  n.  417,  applicabile anche agli incaricati annuali in
 base al rinvio dinamico disposto dal citato art.  7  della  legge  n.
 160/1955),  nonche' l'esercizio di attivita' commerciale, industriale
 e professionale e l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati
 (art. 92 citato d.P.R. n. 417/1974).
    Ne' ha pregio la tesi (t.a.r. Friuli-Venezia Giulia 18 marzo 1976,
 n.  19)  che,  non  avendo  previsto  la legge "alcuna prestazione di
 servizio giuridicamente rilevante ai  fini  della  retribuzione"  nel
 periodo  dal  16  giugno  al  termine  dell'anno  scolastico,  nessun
 rapporto d'impiego sarebbe concepibile per il professore non di ruolo
 nei mesi estivi. L'assunto contrasta, ad avviso del collegio, sia con
 la previsione testuale (art. 3, terzo comma, della legge n. 160/1955)
 della durata annuale dell'incarico conferito  dal  provveditore  agli
 studi,   da  cui  deve  desumersi  la  sussistenza  del  vincolo  del
 professore incaricato annuale anche durante i mesi  estivi,  sia  con
 l'obbligo   dell'incaricato  annuale  di  partecipare  alla  sessione
 autunnale degli esami di idoneita'  ed  agli  esami  di  riparazione.
 Invero,  se  il  rapporto d'impiego venisse meno durante i mesi delle
 vacanze estive, la partecipazione del docente  agli  esami  autunnali
 richiederebbe,   contrariamente   a  quanto  pacificamente  ritenuto,
 l'emanazione di apposito provvedimento diretto  alla  sua  temporanea
 ricostituzione.
    A  cio'  si aggiunga che gli obblighi di servizio degli insegnanti
 non sono piu' limitati, come alla data di  entrata  in  vigore  delle
 norme  in  esame  (d.l.C.p.S.  1947,  n.  1687, e legge n. 160/1955),
 all'attivita' di insegnamento, ma si estendono  all'utilizzazione  in
 corsi  di  recupero,  di  integrazione  ed extracurriculari (art. 88,
 terzo comma del d.P.R. n. 417/1974).  Dispone,  inoltre,  l'art.  88,
 primo comma, stesso d.P.R. che "l'orario obbligatorio di servizio per
 i  docenti .. degli istituti di istruzione secondaria ed artistica e'
 costituito  ..  b)  dalle  ore  riguardanti  le  attivita'   non   di
 insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di
 venti ore mensili".
    Dalle  considerazioni  suesposte  risulta  che la normativa di cui
 all'art. 5 in questione, si pone in  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione. Poiche', infatti obblighi di servizio, incompatibilita'
 e  vincoli  durante  le  vacanze estive derivano dalla natura annuale
 dell'incarico e non gia' dalla sua decorrenza iniziale,  anteriore  o
 posteriore  al  1›  febbraio,  la  norma  che ricollega alla suddetta
 circostanza il diritto  alla  retribuzione  o  meno  durante  i  mesi
 estivi,  attua  una  disparita'  di  trattamento  per  gli incaricati
 annuali di data posteriore al 1› febbraio rispetto a coloro che  tale
 incarico   hanno   ottenuto  con  decorrenza  anteriore.  Inoltre  la
 sospensione dell'attivita' d'insegnamento in senso stretto durante il
 periodo di chiusura delle scuole comporta non gia' l'assenza, ma  una
 particolare  configurazione, ricollegabile alle caratteristiche della
 attivita' lavorativa e degli obblighi di  servizio  dei  docenti.  Ne
 consegue  che la mancata corresponsione della retribuzione durante le
 vacanze estive agli incaricati  annuali  da  data  posteriore  al  1›
 febbraio,  in  servizio continuativo fino al termine delle operazioni
 di scrutinio finale,  viola  anche  le  seguenti  altre  norme  della
 Costituzione: l'art. 4, in quanto si misconosce il diritto-dovere del
 docente incaricato come sopra qualificato al lavoro ed a svolgere, in
 particolare,  secondo  le  proprie  possibilita' e la propria scelta,
 l'attivita' di insegnamento, che  concorre  al  progresso  spirituale
 della  societa';  l'art.  35  in  quanto  il trattamento riservatogli
 durante le vacanze estive comporta la mancata  tutela  dell'attivita'
 lavorativa  nella  particolare forma dell'insegnamento; l'art. 36, in
 quanto gli viene negata la retribuzione proporzionata alla  quantita'
 e  qualita'  del suo lavoro, retribuzione, che per il periodo ridotto
 in  cui  viene  corrisposta,  diventa   altresi'   insufficiente   ad
 assicurare  all'incaricato  annuale ed alla sua famiglia un'esistenza
 libera e dignitosa.
    Il collegio ritiene, per quanto sopra, che l'art. 5 del r.d.l.  1›
 giugno  1946,  n.  539, come sostituito dall'art. 1 del d.l.C.p.S. 31
 dicembre 1947, n. 1687,  vada  sottoposto  al  giudizio  della  Corte
 costituzionale, con la conseguente sospensione del processo in attesa
 della relativa pronuncia.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Sospende il giudizio sul  secondo  capo  di  domanda  del  ricorso
 indicato in epigrafe e rimette alla Corte costituzionale la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del r.d.l. 1› giugno 1946,
 n.  539, come sostituito dall'art. 1 del d.l.C.p.S. 31 dicembre 1947,
 n. 1687, nella parte in cui, al secondo, terzo e quarto  comma,  nega
 ai professori incaricati annuali ex art. 3 della legge 19 marzo 1955,
 n.  160,  in  servizio continuativo da data posteriore al 1› febbraio
 fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, il  diritto  al
 trattamento   economico  fino  alla  fine  dell'anno  scolastico.  La
 questione viene sollevata con riferimento agli artt. 3, 4,  35  e  36
 della Costituzione;
    Dispone  che  la segreteria generale trasmetta gli atti alla Corte
 costituzionale,  curi  la  notifica  della  presente   ordinanza   al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  ne dia comunicazione ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Venezia il 29 gennaio 1981 in camera di consiglio.
                        Il presidente: RIZZOLI
    Il referendario: PUCHETTI
                                Il referendario, estensore: TRIVELLATO
 92C0210