N. 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 gennaio 1981- 13 febbraio 1992
N. 82 Ordinanza emessa il 29 gennaio 1981 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 febbraio 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Veneto - Venezia, sul ricorso proposto da Za' Vergerio Angela contro il preside dell'Istituto tecnico commerciale "Calvi") di Belluno ed altri. Istruzione pubblica - Personale insegnante non di ruolo - Incarico annuale ex art. 3 della legge n. 160/1955, conferito in data posteriore al primo febbraio e fino al termine delle operazioni di scrutinio finale (settembre) - Diritto al trattamento economico per l'intero periodo - Esclusione del periodo estivo - Disparita' di trattamento tra incaricati annuali a seconda che l'incarico sia attribuito prima o dopo il primo febbraio - Mancata tutela dell'attivita' lavorativa nonche' della retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del lavoro prestato - Lesione del diritto ad una sufficiente retribuzione. (R.D.-L. 1 giugno 1946, n. 539, art. 5, sostituito dal d.l.C.p.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, art. 1, secondo, terzo e quarto comma). (Cost., artt. 3, 4, 35 e 36).(GU n.10 del 4-3-1992 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1476/1977 di Za' Vergerio Angela rappresentata e difesa dall'avv. Mario Simio con elezione di domicilio per legge presso la segreteria generale come da mandato a margine del ricorso, contro il preside dell'istituto tecnico commerciale "Calvi" di Belluno, la commissione dei ricorsi presso il provveditorato agli studi di Belluno, in persona del provveditore agli studi pro-tempore, il preside dell'istituto tecnico commerciale "Colotti" di Feltre, rappresentati dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, che li difende a mezzo dell'avv. Maurizio Fiorilli e nei confronti di Spampatti Emanuela, non costituita in giudizio, per: 1) l'annullamento del provvedimento 25 gennaio 1977, n. 301, del preside dell'Istituto tecnico commerciale "Calvi" di Belluno con cui e' stata conferita a Spampatti Raveane Emanuela supplenza per l'insegnamento di dattilografia, del silenzio rigetto sul ricorso 26 marzo 1977 alla commissione ricorsi e del successivo provvedimento 14 giugno 1977; 2) per l'accertamento del diritto della ricorrente alla retribuzione fino alla fine dell'a. sc. 1976-77, compresi i mesi estivi, a seguito di incarico annuale di dattilografia presso l'i.t.c. "Colotti" di Feltre e l'i.t.c. "Calvi" di Belluno decorrere dal 23 febbraio 1977; Visto il ricorso, notificato alle Autorita' amministrative inti- mate l'8 ottobre 1977 e' depositato presso la segreteria il 20 ottobre 1977, con i relativi allegati; Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione scolastica, depositato il 17 febbraio 1978 e la successiva memoria; Visti gli atti tutti della causa; Udita alla pubblica udienza del 29 gennaio 1981 la relazione del referendario Luigi Trivellato e uditi altresi' gli avv.ti Simio per la ricorrente e Polizzi per i resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Per l'anno scolastico 1976-77 la cattedra-orario per l'insegnamento della dattilografia con lezioni settimanali di 14 ore piu' 3 serali presso l'istituto tecnico commerciale "Colotti" di Feltre ed un ora serale presso l'istituto tecnico commerciale "Calvi" di Belluno, venne assegnata al prof. Paolo Vienna, che chiese congedo per malattia dal 22 gennaio al 5 febbraio 1977 e quindi proroga del congedo per malattia fino al 22 febbraio. In sua sostituzione il preside dell'istituto "Colotti", constatato che la graduatoria d'istituto era esaurita, nomino' quale supplente per diciassette ore Emanuela Spampatti Raveane, a sua volta il pre- side dell'istituto "Calvi", con provvedimento 25 gennaio 1977, n. 301, conferi' alla medesima la supplenza per l'ora d'insegnamento di dattilografia presso l'istituto medesimo, a completamento della cattedra-orario. Entrambe le supplenze furono prorogate con provvedimenti dei rispettivi presidi 23 e 26 febbraio 1977 per il periodo 6 febbraio-22 febbraio. Successivamente il provveditore agli studi di Belluno, con provvedimento 5 marzo 1977, conferi' l'incarico annuale per la cattedra-orario in questione a Za' Vergerio Angela, che ora impugna il provvedimento 25 gennaio 1977, n. 301, del preside dell'istituto "Calvi" di Belluno e la decisione di rigetto 14 maggio 1977 del relativo ricorso amministrativo, con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento dell'inizio del servizio da data anteriore al 1 febbraio 1977 e, quindi, del diritto alla retribuzione fino alla fine dell'anno scolastico, compreso il periodo delle vacanze estive. I motivi di ricorso sono i seguenti: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 26 dell'ordinanza ministeriale 8 aprile 1976: incompetenza, violazione degli artt. 20 e 21 dell'ordinanza ministeriale citata, in quanto il provvedimento di conferimento della supplenza di dattilografia presso l'i.t.c. "Calvi", trattandosi di insegnamento costituente cattedra orario con l'i.t.c. "Colotti", doveva essere adottato dal Preside di quest'ultimo istituto, in cui l'insegnante titolare, da supplire, prestava servizio per il maggior numero di ore (diciassette). Questi, d'altronde, avrebbe dovuto tener conto della graduatoria dell'istituto "Calvi", in cui la ricorrente figurava prima, mancando, presso l'istituto "Colotti" la graduatoria di dattilografia, per carenza di richiedenti forniti di titolo. Comunque, per l'insegnamento presso l'i.t.c. "Calvi" non si poteva superare l'esistenza della graduatoria che favoriva la ricorrente. D'altra parte, l'autonomia della determinazione del preside dell'i.t.c. "Calvi", incompetente a conferire la supplenza, esclude che questa sia stata conferita ai sensi dell'art. 26 dell'o.m. 8 aprile 1976, secondo cui nel caso di cattedra-orario costituita in piu' scuole la supplenza e' conferita dal preside della scuola nella quale l'insegnante titolare od incaricato, che si assenta, risulta in servizio per il maggior numero di ore; 2) violazione e falsa applicazione di legge, travisamento dei presupposti, illegittimita' costituzionale eventuale, nell'assunto che, anche a prescindere dalla fondatezza della prima censura, esisterebbe il presupposto per il riconoscimento del diritto alla retribuzione fino alla fine dell'anno scolastico, essendo la ricorrente, quale incaricata annuale, rimasta a disposizione della scuola nel periodo delle vacanze estive. Ove invece, si debba ritenere applicabile alla fattispecie in esame l'art. 5 del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539, come sostituito dall'art. 1 del d.l.C.p.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, che per l'insegnante non di ruolo il cui servizio effettivo abbia avuto inizio dopo il 1 febbraio anche se sia stato prestato ininterrottamente fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, esclude la retribuzione durante il periodo delle vacanze estive, ne viene eccepita l'illegittimita' costituzionale. L'amministrazione della pubblica istruzione eccepisce la carenza di interesse all'impugnativa del provvedimento di conferimento di supplenza a Spampatti Raveane e l'infondatezza della pretesa al riconoscimento del diritto alla retribuzione fino al termine dell'a. sc. 1976-77. D I R I T T O Si premette che, con sentenza in data odierna, questo collegio ha dichiarato inammissibile il primo capo di domanda, con cui sono impugnati il provvedimento 25 gennaio 1977, n. 301, del preside dell'istituto "Calvi" di Belluno, il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso amministrativo 26 marzo 1977 alla commissione ricorsi e la successiva decisione 14 giugno 1977. Viene, allora, in considerazione il secondo capo oggetto della seconda censura, concernente l'accertamento, ai sensi dell'art. 5 del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539, come sostituito dall'art. 1 del d.l.C.p.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, del diritto alla retribuzione fino al termine dell'anno scolastico 1976-77, compresi i mesi estivi. Con la censura la ricorrente sostiene di aver titolo a tale retribuzione nell'assunto, che, in base alla normativa attuale, le prestazioni di servizio andrebbero al di la' dell'orario delle lezioni e delle prove d'esame, cosicche' si richiederebbe per i docenti una disponibilita' continuativa, salvo il periodo di congedo ordinario per ferie proporzionato alla durata del servizio prestato, per tutte le esigenze scolastiche (riunioni dei consigli di classe e del collegio dei professori, preparazione delle prove d'esame). Il collegio rileva, per contro, che il secondo e terzo comma dell'art. 5 sopra citato, nello stabilire le condizioni per l'acquisizione del diritto alla retribuzione anche durante le vacanze estive, fanno genericamente riferimento ai professori non di ruolo, senza distinguere tra incaricati annuali e supplenti temporanei. Resta, pertanto, testualmente esclusa la possibilita' di riconoscere alla ricorrente la retribuzione durante i mesi estivi. Assume, quindi, rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539, come sostituito dall'art. 1 del d.l.C.p.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, nella parte in cui, al secondo, terzo e quarto comma, nega all'incaricato annuale in servizio effettivo e, quindi retribuito, da data successiva al 1 febbraio e continuativamente in servizio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, il diritto alla retribuzione durante le vacanze estive fino alla fine dell'anno scolastico. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione cosi' posta, il collegio rileva che l'incarico conferito alla ricorrente Za' Vergerio dal provveditore agli studi di Belluno e' annuale, ai sensi dell'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 160. La durata annuale dell'incarico va riferita, ovviamente all'anno scolastico, che nel caso di specie, e' terminato, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517, il 19 settembre 1977, data in cui l'incarico annuale conferito alla Za' Vergerio ha avuto termine. E' ovvio che, per tutta la sua durata, trova applicazione l'art. 7 della legge n. 160/1955, che prevede per i professori non di ruolo gli obblighi e le incompatibilita' con altri uffici e professioni, mediante rinvio, di natura formale e dinamica, alle norme vigenti per i professori di ruolo, richiamate anche per la disciplina delle lezioni private eventualmente prestate dagli stessi docenti non di ruolo. Cio' significa che l'incaricato annuale, anche se nominato dopo il 1 febbraio, e' vincolato durante le vacanze estive, dovendo rimanere a disposizione della scuola per tutte le attivita' non strettamente legate all'insegnamento, quali partecipazione ad eventuali riunioni dei consigli di classe, del collegio dei professori, preparazione delle prove d'esame ecc., ed in quanto gli sono preclusi, per tutta la durata dell'incarico, il cumulo con altro rapporto d'impiego pubblico (art. 91 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, applicabile anche agli incaricati annuali in base al rinvio dinamico disposto dal citato art. 7 della legge n. 160/1955), nonche' l'esercizio di attivita' commerciale, industriale e professionale e l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati (art. 92 citato d.P.R. n. 417/1974). Ne' ha pregio la tesi (t.a.r. Friuli-Venezia Giulia 18 marzo 1976, n. 19) che, non avendo previsto la legge "alcuna prestazione di servizio giuridicamente rilevante ai fini della retribuzione" nel periodo dal 16 giugno al termine dell'anno scolastico, nessun rapporto d'impiego sarebbe concepibile per il professore non di ruolo nei mesi estivi. L'assunto contrasta, ad avviso del collegio, sia con la previsione testuale (art. 3, terzo comma, della legge n. 160/1955) della durata annuale dell'incarico conferito dal provveditore agli studi, da cui deve desumersi la sussistenza del vincolo del professore incaricato annuale anche durante i mesi estivi, sia con l'obbligo dell'incaricato annuale di partecipare alla sessione autunnale degli esami di idoneita' ed agli esami di riparazione. Invero, se il rapporto d'impiego venisse meno durante i mesi delle vacanze estive, la partecipazione del docente agli esami autunnali richiederebbe, contrariamente a quanto pacificamente ritenuto, l'emanazione di apposito provvedimento diretto alla sua temporanea ricostituzione. A cio' si aggiunga che gli obblighi di servizio degli insegnanti non sono piu' limitati, come alla data di entrata in vigore delle norme in esame (d.l.C.p.S. 1947, n. 1687, e legge n. 160/1955), all'attivita' di insegnamento, ma si estendono all'utilizzazione in corsi di recupero, di integrazione ed extracurriculari (art. 88, terzo comma del d.P.R. n. 417/1974). Dispone, inoltre, l'art. 88, primo comma, stesso d.P.R. che "l'orario obbligatorio di servizio per i docenti .. degli istituti di istruzione secondaria ed artistica e' costituito .. b) dalle ore riguardanti le attivita' non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola in ragione di venti ore mensili". Dalle considerazioni suesposte risulta che la normativa di cui all'art. 5 in questione, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Poiche', infatti obblighi di servizio, incompatibilita' e vincoli durante le vacanze estive derivano dalla natura annuale dell'incarico e non gia' dalla sua decorrenza iniziale, anteriore o posteriore al 1 febbraio, la norma che ricollega alla suddetta circostanza il diritto alla retribuzione o meno durante i mesi estivi, attua una disparita' di trattamento per gli incaricati annuali di data posteriore al 1 febbraio rispetto a coloro che tale incarico hanno ottenuto con decorrenza anteriore. Inoltre la sospensione dell'attivita' d'insegnamento in senso stretto durante il periodo di chiusura delle scuole comporta non gia' l'assenza, ma una particolare configurazione, ricollegabile alle caratteristiche della attivita' lavorativa e degli obblighi di servizio dei docenti. Ne consegue che la mancata corresponsione della retribuzione durante le vacanze estive agli incaricati annuali da data posteriore al 1 febbraio, in servizio continuativo fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, viola anche le seguenti altre norme della Costituzione: l'art. 4, in quanto si misconosce il diritto-dovere del docente incaricato come sopra qualificato al lavoro ed a svolgere, in particolare, secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, l'attivita' di insegnamento, che concorre al progresso spirituale della societa'; l'art. 35 in quanto il trattamento riservatogli durante le vacanze estive comporta la mancata tutela dell'attivita' lavorativa nella particolare forma dell'insegnamento; l'art. 36, in quanto gli viene negata la retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro, retribuzione, che per il periodo ridotto in cui viene corrisposta, diventa altresi' insufficiente ad assicurare all'incaricato annuale ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Il collegio ritiene, per quanto sopra, che l'art. 5 del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539, come sostituito dall'art. 1 del d.l.C.p.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, vada sottoposto al giudizio della Corte costituzionale, con la conseguente sospensione del processo in attesa della relativa pronuncia.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio sul secondo capo di domanda del ricorso indicato in epigrafe e rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del r.d.l. 1 giugno 1946, n. 539, come sostituito dall'art. 1 del d.l.C.p.S. 31 dicembre 1947, n. 1687, nella parte in cui, al secondo, terzo e quarto comma, nega ai professori incaricati annuali ex art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 160, in servizio continuativo da data posteriore al 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, il diritto al trattamento economico fino alla fine dell'anno scolastico. La questione viene sollevata con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione; Dispone che la segreteria generale trasmetta gli atti alla Corte costituzionale, curi la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ne dia comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Venezia il 29 gennaio 1981 in camera di consiglio. Il presidente: RIZZOLI Il referendario: PUCHETTI Il referendario, estensore: TRIVELLATO 92C0210