N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 1991- 13 febbraio 1992

                                 N. 83
 Ordinanza  emessa  il  17   aprile   1991   (pervenuta   alla   Corte
 costituzionale  il  13  febbraio  1992)  dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sul ricorso proposto dal Codacons ed altri contro
 la giunta del C.I.P. ed altri
 Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria della
    responsabilita' civile - Procedimento per la determinazione  delle
    tariffe  e  delle  condizioni generali di polizza aventi natura di
    prestazioni  patrimoniali  imposte  -  Previsione  dell'intervento
    consultivo  di  una  commissione  ministeriale  sostitutiva  della
    commissione  centrale  prezzi,  la   cui   composizione   non   e'
    rappresentativa  degli  interessi  delle  categorie  coinvolte (in
    particolare quella degli utenti del servizio) - Lamentata  carenza
    dei   criteri   e   limiti  costituzionalmente  richiesti  per  le
    prestazioni patrimoniali.
 (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 11, sesto comma, modificato
    dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; d.-l. 23  dicembre  1976,  n.
    857).
 (Cost., art. 23).
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  al  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 2629/90,
 proposto dal Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa
 dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori),  in  persona
 del  legale  rappresentante pro-tempore avv. Roberto Canestrelli, che
 agisce anche in proprio; dell'Associazione utenti servizi  bancari  e
 assicurativi,  in persona del legale rappresentante pro-tempore prof.
 Giovanni  Mazzetti,  che  opera  anche  in   proprio;   dell'I.I.C.A.
 (Istituto internazionale per il consumo e l'ambiente), in persona del
 legale rappresentante pro-tempore avv. Giuseppe Lo Mastro, ricorrente
 anche  in  proprio,  tutti  elettivamente  domiciliati in Roma, viale
 delle Milizie n. 9, presso lo studio degli avvocati  Carlo  Rienzi  e
 Roberto  Canestrelli che li difendono unitamente all'avv. Giuseppe Lo
 Mastro, limitatamente a se' medesimo e dott. Michele Lioi, contro:
      la giunta del Comitato interministeriale prezzi;
      il C.I.P. (Comitato interministeriale prezzi);
      il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, in  persona
 dei  rispettivi  legali  rappresentanti  pro-tempore, rappresentati e
 difesi dall'Avvocatura generale dello Stato;
      e nei confronti dell'A.N.I.A. (Associazione nazionale imprese di
 assicurazione)  e  della  New  Hampshire   Insurance   Company,   non
 costituitesi in giudizio;
 per l'annullamento della deliberazione della giunta del CIP n. 14 del
 26  aprile  1990,  che  ha  determinato  le  tariffe  dei  prezzi per
 l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a  motore  e
 dei  natanti  da applicarsi dal 1› maggio 1990 al 30 aprile 1991; del
 d.m. 10 marzo 1990, con il quale sono  stati  stabiliti  gli  importi
 complessivi   dei  caricamenti  sui  premi  dell'assicurazione  della
 responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
 motore  e  dei  natanti per il periodo 19 maggio 1990-30 aprile 1991;
 del d.m. 14 gennaio 1989, con cui e' stata  nominata  la  commissione
 consultiva  nonche' il parere reso da quest'ultima sulla richiesta di
 aumenti; dell'atto di  proposta  del  Ministero  dell'industria,  del
 commercio   e   dell'artigianato;   e,   infine,  di  qualsiasi  atto
 presupposto, connesso o conseguenziale, anteriore o successivo;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  dell'avvocatura  dello
 Stato;
    Visti  i  motivi  aggiunti  notificati  il  24 gennaio 1991 e il 6
 febbraio 1991;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Data  per  letta,  alla  pubblica  udienza  del  17 aprile 1991 la
 relazione del consigliere Giuseppe  Minicone  e  uditi  gli  avvocati
 Rienzi e Lo Mastro e l'avv. dello Stato Corsini;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con  ricorso  notificato il 27, 28 giugno nonche' il 9 luglio 1990
 sono stati impugnati i provvedimenti meglio specificati in  epigrafe,
 relativi  alla  modifica  delle  tariffe  dei  premi  da applicare ai
 contratti di assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
 dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei natanti, a decorrere
 dal 1› maggio 1990 e fino al 30 aprile 1991.
    Gli istanti, nella veste di titolari di contratti r.c. auto ovvero
 nella qualita' di associazioni asseritamente portatrici, per statuto,
 di interesse alla tutela dell'utente e alla determinazione del giusto
 prezzo,  sostengono  che  le tariffe assicurative avrebbero subito un
 sensibile ed ingiustificato aumento, derivante sia  dalla  elevazione
 del  premio  puro  in  ragione  del  2,4  per cento, sia dal maggiore
 contributo al Fondo sanitario nazionale (6,5 per cento, in luogo  del
 4  per  cento),  sia  dalla  quota  di  caricamento  applicata  dalle
 compagnie  assicurative  nella  percentuale  massima  stabilita   dal
 decreto  ministeriale  10 marzo 1990, sia, infine, soprattutto, dalle
 modifiche apportate al funzionamento del bonus-malus, le cui  "classi
 di merito" sono state elevate da 11 a 18.
    Tutto  cio'  in  contraddizione  con  la  notevole  riduzione  dei
 sinistri e del numero delle vittime e  dei  feriti,  determinata  dai
 provvedimenti  che, negli ultimi anni, hanno elevato notevolmente gli
 standards di sicurezza stradale.
    Avverso il provvedimento impugnato, i ricorrenti hanno mosso,  con
 l'atto introduttivo, le seguenti censure di illegittimita':
      1) violazione artt. 11, 5 cpv., della legge 24 dicembre 1969, n.
 990,  come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; viol. art.
 1, d.l. 23 aprile 1946, n. 363; viol. art. 3, d.l. 15 settembre 1947,
 n. 896; viol. art. 97 della Costituzione; eccesso di potere.
    La Commissione ex art. 11 della legge n. 990/1969 avrebbe espresso
 il proprio parere -  previsto  obbligatoriamente  dalla  legge  -  in
 assenza  di  alcuni  suoi  membri  e  di  una  tempestiva  e regolare
 convocazione.
    Inoltre la giunta del C.I.P. ed il C.I.P. in sede di ratifica  non
 sarebbero  stati  composti  dai  membri  previsti  per legge, ne' gli
 stessi sarebbero stati regolarmente convocati con invio di ordine del
 giorno;
      2) viol. art. 23-bis  primo  e  secondo  comma,  del  d.P.R.  24
 novembre  1970,  n.  973; viol. art. 3 del d.l. 15 settembre 1947, n.
 896; viol. art. 11, quinto cpv., della legge  24  dicembre  1969,  n.
 990,  nel  testo  risultante  dalle  modifiche  e  aggiunte apportate
 dall'art. 1 del d.-l.  23  dicembre  1976,  n.  857,  convertito  con
 modificazioni,  nella  legge  26  febbraio 1977, n. 39; viol. art. 97
 della Costituzione e  principi  generali;  incompetenza;  eccesso  di
 potere   per   assenza  di  motivazione;  difetto  di  presupposti  e
 sviamento.
    La giunta del C.I.P. avrebbe deliberato l'aumento  delle  tariffe,
 riservato  per legge al Comitato interministeriale prezzi, in assenza
 del requisito dell'urgenza, inconfigurabile nella procedura  de  qua,
 attesi i tempi e i modi che ne regolano lo svolgimento.
    In  ogni  caso,  il  provvedimento  impugnato  sarebbe  gravemente
 viziato  perche'  non  sono  state  consultate  le  associazioni  che
 tutelano gli interessi degli utenti, tra le quali il Codacons, mentre
 e'  stata  consultata  la  commissione  ministeriale ex art. 11 della
 legge n. 990/1969, illegittimamente composta, in quanto  il  d.m.  14
 gennaio  1989,  di  nomina  di tale commissione vi avrebbe inserito i
 soli produttori interessati e non gli utenti, costretti a fruire, per
 legge, del servizio assicurativo;
      3) viol. art.  11,  secondo  e  settimo  cpv.,  della  legge  n.
 990/1969 nel testo modificato dalla legge n. 39/1977; violaz. art. 21
 del  d.P.R.  24  novembre 1970, n. 973; eccesso di potere per assenza
 dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento.
    In  contrasto  con  le disposizioni in epigrafe - che correlano il
 calcolo dei premi puri al numero dei sinistri  avvenuti  in  ciascuno
 degli  esercizi presi in esame - le tariffe sarebbero state aumentate
 in assenza dell'incremento di detto numero ed attraverso una  tecnica
 di  calcolo  dei  sinistri  irregolare,  in quanto fondata sul numero
 totale dei moduli  CID  (convenzione  indennizzo  diretto)  inoltrati
 dagli assicurati, superiore a quello degli incidenti effettivi;
      4) viol. legge n. 990/1969, art. 3 e 97 della Costituzione; art.
 1321  del  c.c.,  art.  1339 del c.c. e principi generali; eccesso di
 potere.
    Le clausole autoritative che,  per  legge  si  inseriscono  in  un
 contratto,  la  cui stipula e' obbligatoria per il proprietario di un
 autoveicolo, non potrebbero avere carattere di retroattivita'.
    Sarebbe, quindi, illegittima l'applicazione della  modifica  delle
 classi  di  merito del bonus-malus ai titolari di contratti in essere
 alla data della deliberazione del C.I.P., avendo  questi  un  diritto
 quesito   a   conservare  la  progressione  delle  classi  (in  senso
 favorevole o sfavorevole) in vista delle quali il contratto era stato
 stipulato;
      5) questione  subordinata  di  costituzionalita'  dell'art.  11,
 quinto  cpv.,  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  nel testo
 modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, in relazione all'art.
 23 della Costituzione.
    Poiche' le tariffe della r.c. auto rientrano  tra  le  prestazioni
 imposte,   soggette   alla   riserva   di  legge  ex  art.  23  della
 Costituzione, la loro  determinazione,  in  via  amministrativa,  non
 potrebbe  sottrarsi  a  precise  garanzie,  individuate  dalla  Corte
 costituzionale,  in   relazione   ai   provvedimenti   del   Comitato
 interministeriale  prezzi, nella partecipazione al procedimento della
 Commissione centrale prezzi, in quanto organo formato  oltre  che  da
 tecnici, anche dai rappresentanti delle categorie interessate.
    Viceversa,  nel procedimento di determinazione delle tariffe delle
 quali si discute, la Commissione centrale prezzi e' sostituita da una
 commissione ministeriale,  la  cui  composizione,  determinata  dalla
 legge,  non  offrirebbe  alcuna  delle garanzie ritenute fondamentali
 dalla Corte Costituzionale, in quanto ne  sarebbe  esclusa  non  solo
 ogni  rappresentanza  degli  interessi  degli  utenti,  ma  anche  la
 partecipazione dei diversi Ministeri  preposti  all'attuazione  delle
 finalita' dello Stato.
    Con  atto  depositato  il  20  settembre  1990,  si  e' costituita
 l'avvocatura   dello    Stato,    nell'interesse    e    per    conto
 dell'amministrazione intimata.
    Con ordinanza presidenziale n. 299 del 12 ottobre 1990, sono stati
 disposti  incombenti istruttori, cui l'Amministrazione ha ottemperato
 con un primo deposito documentale in data 26 novembre 1990, all'esito
 del quale, i ricorrenti, in data 24  gennaio  1991  ha  notificato  i
 seguenti motivi aggiunti:
      1)  la  commissione  ex  art. 11 della legge n. 990/1969 avrebbe
 adottato  il  proprio  parere  senza   alcuna   votazione,   rendendo
 impossibile  l'accertamento  se,  all'adozione  dello  stesso,  abbia
 partecipato il rappresentante dell'Automobile club d'Italia, presente
 alla seduta dell'11 aprile 1990;
      2)  sarebbe  del  tutto  arbitraria  e  fonte  di  disparita' di
 trattamento l'audizione, da parte della  Commissione  stessa,  di  un
 rappresentante  dell'A.C.I.,  con esclusione di altre associazioni di
 tutela degli interessi dei consumatori, fra le quali le ricorrenti;
      3) la commissione avrebbe operato, nella  seduta  del  27  marzo
 1990,  in assenza di due membri, per i quali non si sarebbe proceduto
 alla verifica dell'avvenuta regolare convocazione. Per nessuna  delle
 sedute,  inoltre,  risulterebbero  la  regolarita' e la tempestivita'
 delle convocazioni;
      4) il tempo impiegato dalla commissione, nelle  diverse  sedute,
 sarebbe  stato  del tutto insufficiente rispetto all'entita' dei dati
 da esaminare, con palese  sintomo  di  insufficienza  di  istruttoria
 nell'adozione del parere.
    Successivamente,  poi,  al deposito di ulteriore documentazione da
 parte dell'avvocatura dello  Stato,  in  data  1›  febbraio  1991,  i
 ricorrenti  hanno  notificato  ancora  motivi  aggiunti,  in  data  6
 febbraio 1991, con i quali hanno ulteriormente dedotto:
      1) risulterebbero confermate l'irregolarita' e l'intempestivita'
 delle convocazioni della  commissione  ex  art.  11  della  legge  n.
 990/1969,  non  potendosi  attribuire  efficacia  probatoria  ai  fax
 esibiti, in copia, dall'amministrazione;
      2) le sedute sia del C.I.P. che della giunta del C.I.P.  non  si
 sarebbero svolte regolarmente, in quanto:
        a)  i  Ministeri  competenti sarebbero stati, per entrambi gli
 organi, quasi del tutto assenti ed  illegittimamente  sostituiti  dai
 sottosegretari, per i quali non sono state esibite le deleghe;
        b)  alla  seduta  del  C.I.P.  non sarebbero stati presenti il
 Ministro delle finanze ed il Ministro per i lavori pubblici;
        c) il provvedimento  di  ratifica  del  C.I.P.  sarebbe  stato
 adottato senza alcuna motivazione ed in assenza di discussione;
        d)  la  riunione  di ratifica del C.I.P. sarebbe durata per un
 tempo del tutto incongruo rispetto ai provvedimenti di ratifica;
        e) nessuna motivazione sull'urgenza si ricaverebbe dal verbale
 della seduta  della  giunta  del  C.I.P.  e  nessuna  motivazione  si
 ricaverebbe sul merito del provvedimento adottato, essendosi recepito
 passivamente  il  parere  della  commissione ex art. 1 della legge n.
 990/1989;
        f) illegittimamente avrebbe partecipato ai lavori della giunta
 del C.I.P. il prof. Filippi, giacche' la partecipazione degli esperti
 sarebbe prevista solo  alle  sedute  del  Comitato  interministeriale
 prezzi;
        g)  la  seduta  della  Giunta del C.I.P. sarebbe durata per un
 tempo insufficiente ad una approfondita istruttoria;
        h) la relazione del prof. Filippi alla  giunta  sarebbe  stata
 del tutto lacunosa sul funzionamento del bonus-malus;
        i)  non sarebbe stata analizzata la discrepanza tra gli indici
 evolutivi  sulla  frequenza  dei  sinistri   offerti   dal   comitato
 consortile e quelli emergenti dagli studi Istat.
    L'avvocatura  dello  Stato,  con memoria depositata il 1› febbraio
 1991  e  il  5  aprile  1991,  ha  eccepito,  in   via   preliminare,
 l'inammissibilita'   del  ricorso  per  carenza,  nelle  associazioni
 ricorrenti, di legittimazione attiva, non essendo le stesse  titolari
 di  alcun  interesse  protetto.  Ad  identiche  conclusioni  dovrebbe
 pervenirsi anche nei confronti dei  rappresentanti  legali  di  dette
 associazioni,  i  quali  non  hanno previsto di essere titolari di un
 interesse protetto.
    Nel  merito,  il patrocinio erariale ha confutato le doglianze dei
 ricorrenti,  sia  in  relazione   ai   motivi   contenuti   nell'atto
 introduttivo  sia  ai motivi aggiunti, concludendo per il rigetto del
 ricorso.
    Anche i ricorrenti hanno prodotto due memorie con  le  quali,  nel
 ribadire,  in  relazione  agli  statuti depositati, la legittimazione
 delle  associazioni  istanti,  hanno  riaffermato  ed   ulteriormente
 sviluppato   le   proprie  ragioni  di  doglianza  avverso  gli  atti
 impugnati,   alla   luce   anche   della    documentazione    esibita
 dall'amministrazione.
    Alla  pubblica  udienza  del  17  aprile  1991, il ricorso, previa
 discussione orale, e' stato assegnato al collegio per la decisione.
                             D I R I T T O
    1. - Con ricorso notificato il 27-28 giugno 1990 e  depositato  il
 25 luglio 1990, le associazioni e gli altri soggetti privati indicati
 in  epigrafe,  hanno  impugnato  la  deliberazione  della  giunta del
 Comitato  interministeriale  prezzi  n.  14  del  26   aprile   1990,
 (ratificata  con  deliberazione del C.I.P. del 22 maggio 1990) con la
 quale  sono   state   determinate   le   tariffe   dei   prezzi   per
 l'assicurazione  della  responsabilita' civile dei veicoli a motore e
 dei natanti, per il periodo 1› maggio-30 aprile 1991.
    2. - I ricorrenti, nel dolersi di tale deliberazione, che, secondo
 il loro assunto,  avrebbe  comportato  aumenti  ingiustificati  delle
 tariffe  precedentemente  in vigore, hanno appuntato, tra l'altro, le
 proprie censure sugli  atti  istruttori  che  sono  stati  alla  base
 dell'impugnata  determinazione e, segnatamente, sul parere reso dalla
 commissione ministeriale prevista dall'art. 11,  sesto  comma,  della
 legge  24  dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dalla legge 28
 febbraio 1977, n. 39, di conversione del d.-l. 23 dicembre  1976,  n.
 857.
    Di  tale  parere, obbligatorio nel procedimento di cui si discute,
 essi hanno assunto  la  invalidita'  in  quanto  reso  da  un  organo
 illegittimamente  composto, essendo l'atto di nomina dello stesso (il
 d.m. 14 gennaio 1989) viziato da violazione di legge  ed  eccesso  di
 potere  per  non  avere  il  Ministero  competente  inserito,  tra  i
 componenti della commissione, rappresentanti  degli  interessi  delle
 categorie  degli utenti dei servizi assicurativi, direttamente incisi
 dalla determiniazione delle tariffe dei premi adottate dal C.I.P.
    In subordine, hanno eccepito l'illegittimita' costituzionale della
 norma sopra indicata per contrasto con l'art. 23 della Costituzione.
    3. - Con sentenza  parziale  resa  in  pari  data  della  presente
 ordinanza,  questa  sezione,  nel  dichiarare  ammissibile il ricorso
 proposto dalle associazioni  in  epigrafe,  ha  respinto  la  censura
 rivolta  contro  il  d.m.  14 gennaio 1989 anzidetto, (oltre ad altre
 concernenti la regolarita' della composizione della giunta del C.I.P.
 e del C.I.P. medesimo, in sede di ratifica), avendo ritenuto  che  il
 Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
 nell'adozione dell'atto di nomina della commissione, si sia  attenuto
 al  disposto  dell'art.  11 della legge n. 990/1969, sopra citato, il
 quale, nello stabilire che della commissione stessa debbano far parte
 due membri di diritto (un  rappresentante  della  direzione  generale
 delle   assicurazioni   private   di   interesse   collettivo   e  un
 rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni) e  cinque
 "esperti",  non  lascia spazio alle rappresentanze degli interessi di
 categoria, cosi' come previsto, invece, per la  Commissione  centrale
 prezzi.
    Ed  invero,  dal  combinato  disposto  delle norme che regolano la
 composizione di quest'ultimo organo (art.  2  del  d.l.l.  23  aprile
 1946,  n.  363,  e  art.  5 del d.l.c.p.s. 15 settembre 1947, n. 896)
 emerge chiaramente che le rappresentanze degli  interessi  sia  delle
 diverse branche dell'amministrazione dello Stato, sia delle categorie
 dei  produttori  e  dei  consumatori  e  utenti  sono  specificamente
 individuate distintamente da quelle degli "esperti", i quali, in seno
 alla C.C.P., assolvono il compito, che e' loro  proprio,  di  fornire
 valutazioni  di  carattere  squisitamente tecnico, valutazioni che la
 commissione elabora, in relazione  a  tutte  le  finalita'  pubbliche
 perseguite  dallo  Stato,  per  offrire,  poi, al C.I.P. competente a
 provvedere, il  risultato  globale  destinato  a  riverberarsi  sulla
 formazione del prezzo o delle tariffe dei beni e dei servizi.
    Se  si  ha riguardo a tale quadro normativo di raffronto, non puo'
 che concludersi nel senso che l'art. 11 della legge n. 990/1969,  nel
 prevedere  la  partecipazione,  in  seno  alla  apposita  commissione
 ministeriale, espressamente dichiarata sostitutiva dalla  Commissione
 centrale  prezzi,  soltanto  di  "esperti",  ha  voluto evidentemente
 configurare la commissione stessa come organo a  competenza  tecnica,
 con   esclusione   della  presenza  di  altri  interessi  pubblici  o
 categoriali.
    4. - Poste queste conclusioni, assume  rilevanza,  ai  fini  della
 definizione  del giudizio, la subordinata questione di illegittimita'
 costituzionale dello stesso art. 11,  sesto  comma,  della  legge  n.
 990/1969,  sollevata  dai  ricorrenti  in relazione all'art. 23 della
 Costituzione, sul rilievo che, rientrando le tariffe in contestazione
 tra le prestazioni patrimoniali imposte, la  loro  determinazione  in
 via amministrativa non potrebbe sottrarsi a precise garanzie, assenti
 nel procedimento de quo, atteso che la composizione della Commissione
 ministeriale,  cosi'  come  sopra specificata, non soddisferebbe quei
 riquisiti  minimi  riconosciuti   essenziali   dalla   stessa   Corte
 costituzionale   in   relazione   ai   provvedimenti   del   Comitato
 interministeriale prezzi.
    5. - La questione, cosi' come prospettata, appare al collegio  non
 manifestamente infondata.
    6.  -  Che  le  tariffe  delle  quali si discute abbiano natura di
 prestazioni  patrimoniali  imposte,  non  sembra  a  questa   sezione
 revocabile  in  dubbio, in relazione alla disciplina introdotta dalla
 legge 24 dicembre 1969, n. 990.
    Trattasi, infatti, di tariffe che, una volta approvate dal  C.I.P.
 (art.  11,  sesto  comma,  della  legge n. 990/1969) sono inserite di
 diritto nei contratti di assicurazione  con  decorrenza  dalla  prima
 scadenza  annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del
 relativo  provvedimento  e  comunque  dal  trecentosessantacinquesimo
 giorno  successivo  alla  pubbliczione  stessa  (art. 11, nono comma,
 della legge cit.).
    Ora, ove si abbia riguardo alla circostanza  che  la  stipula  del
 contratto   di   assicurazione   per  la  responsabilita'  civile  e'
 obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della piu' volte menzionata  legge
 n.  990/1969,  per  ogni proprietario di veicolo a motore che intenda
 far circolare lo stesso su strade di uso pubblico o su aree a  queste
 equiparate, appare di tutta evidenza che la liberta' del cittadino di
 sottrarsi  al pagamento del premio assicurativo si riduce, nella spe-
 cie, alla sola facolta' di rinunciare ad usufruire di un autoveicolo;
 il che, nell'attuale assetto  della  vita  sociale,  si  risolve  nel
 sacrificio  di  interessi  non  solo  assai rilevanti, ma addirittura
 impingenti nell'esercizio di diritti di ordine costituzionale,  quali
 quello alla liberta' di movimento o, in molti casi, al lavoro, tenuto
 conto   della  strumentalita'  insostituibile,  per  molte  attivita'
 produttive, che ha assunto l'uso dell'autoveicolo.
    L'alternativa,  per  il  cittadino,  in  altri   termini,   rimane
 esclusivamente  circoscritta tra la rinunzia al soddisfacimento di un
 bisogno   ormai   essenziale   e   l'accettazione    di    condizioni
 unilateralmente  e autoritativamente prefissate, circostanze, queste,
 gia' ritenute sufficienti dalla Corte costituzionale per la qualifica
 come prestazioni imposte  di  altre  tariffe  (nella  specie,  quelle
 telefoniche: cfr. sentenza n. 72 del 27 marzo 1969).
    Con  la  conseguenza che, anche per la determinazione autoritativa
 delle  tariffe  dei   premi   dell'assicurazione   r.c.   auto   deve
 considerarsi  necessaria la presenza di quelle garanzie che l'art. 23
 della Costituzione ha voluto preordinare  attraverso  la  riserva  di
 legge.
    7.  - Ora, per quel che concerne, in particolare, l'individuazione
 di  garanzie  sufficienti,  la  stessa  Corte   costituzionale,   con
 specifico riferimento alla potesta' autoritativa affidata dalla legge
 al  Comitato  interministeriale  prezzi, le ha ravvisate (sentenza n.
 103 del 25 giugno 1957 e n. 72/1969 cit.) nella  circostanza  che  la
 determinazione  finale  di  quest'ultimo, cosi' come disciplinata dal
 legislatore, deve essere preceduta da una istruttoria da parte di  un
 organo  qualificato (la Commissione centrale prezzi), composta, oltre
 che da tecnici - i quali esercitano la funzione di  accertamento  dei
 fattori  economici che incidono sui prezzi -, anche da rappresentanti
 delle categorie interessate, che svolgono una concorrente funzione di
 tutela degli interessi contrapposti.
    8. - Senonche', nel procedimento di determinazione  delle  tariffe
 dei premi assicurativi, cosi' come delineato dall'art. 11 della legge
 n.  990/1969  e  successive  modificazioni,  la  Commissione centrale
 prezzi,  per  espressa  previsione  normativa   (sesto   comma),   e'
 sostituita   da  una  commissione  ministeriale,  la  cui  differente
 composizione,  gia'  posta  in  evidenza,  non  sembra  al  collegio,
 soddisfare  tutte  le  esigenze  di  garanzia,  sulle  quali ha posto
 l'accento  la  Corte  costituzionale,   per   concludere   circa   la
 legittimita'   costituzionale   del  procedimento  di  determinazione
 autoritativa di tariffe aventi natura di prestazioni imposte.
    8.1. - Occorre rilevare,  in  particolare,  come  la  composizione
 della  commissione  ministeriale  de  qua non consenta alla stessa, a
 differenza della Commissione centrale prezzi, di  avere  una  visione
 globale, ai fini della determinazione delle tariffe oggetto di esame,
 dell'incidenza  di  queste  ultime sui diversi settori che concorrono
 all'economia nazionale.
    8.2. - Viene, in evidenza, anzi tutto,  la  circostanza,  che  non
 sembra  al  collegio irrilevante, che la commissione ex art. 11 e' un
 organo costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, commercio
 e artigianato e per soli fini consultivi di quest'ultimo, laddove  la
 Commissione centrale prezzi si radica all'interno dell'organizzazione
 del  C.I.P.  Il  che  comporta,  come conseguenza immediata sul piano
 strutturale e funzionale, che l'organo stesso  non  appare  idoneo  a
 porsi  come  sede  di  confronto  di  una  molteplicita'  di  fattori
 economici,  essendo  in  esso   prevista   la   sola   rappresentanza
 istituzionale del Ministero da cui promessa e dell'I.N.A., laddove la
 Commissione  centrale  prezzi  (art.  2  del  d.l.l.  n. 363/1946) e'
 composta da rappresentanti di tutti i principali dicasteri,  ciascuno
 portatore,  ovviamente, di esperienze specifiche, da confrontarsi con
 quelle che sono, di volta in volta, alla base della determinazione da
 adottare: il che appare, gia'  di  per  se',  indice  di  una  minore
 garanzia  per i destinatari delle tariffe assicurative, rispetto alla
 determinazione degli altri prezzi che pure fanno capo al C.I.P.
    8.3. - Manca, inoltre, il rappresentante dell'Istituto centrale di
 statistica, ovvero proprio del soggetto  istituzionalmente  preposto,
 nel  nostro  ordinamento,  alla  rilevazione ed elaborazione di tutti
 quei dati oggettivi che, comunque, possono agire sulla determinazione
 dei prezzi e delle tariffe (art. 2 del d.l.l. n. 363/1946).
    8.4. - Mancano, infine, i  rappresentanti  degli  interessi  delle
 categorie contrapposte (cfr. art. 5 del d.l.C.p.S. n. 896/1947).
    8.5.  -  In definitiva, la commissione de qua, pur sostitutiva per
 legge della Commissione centrale prezzi, si atteggia come  un  organo
 sostanzialmente diverso da questa ultima, nel quale la presenza degli
 "esperti"  e'  preordinata  a  fornire  solo un supporto tecnico alle
 deliberazioni del C.I.P. in materia di tariffe assicurative,  venendo
 a  mancare,  invece,  la  garanzia che, nell'esercizio della funzione
 istruttoria e consultiva, siano  stati  anche  equamente  valutati  e
 contemperati,  da  un  lato, tutti i profili collaterali di incidenza
 della adottata deliberazione  rispetto  ad  altri  settori  economici
 anch'essi   rilevanti,  dall'altro,  gli  interessi  delle  categorie
 coinvolte e, segnatamente, di quelle degli utenti del  servizio,  sui
 quali,  in  definitiva,  vengono  a riverberarsi obbligatoriamente le
 tariffe cosi' determinate.
    8.6. - In conclusione, non sembra al collegio che la  composizione
 della commissione ministeriale che interviene obbligatoriamente nella
 fase istruttoria del procedimento di determinazione delle tariffe dei
 premi  assicurativi  della r.c. auto, rispetti le garanzie che l'art.
 23  della  Costituzione  ha  voluto  apprestare  per  le  prestazioni
 patrimoniali  imposte,  attraverso  la  riserva  di legge, cosi' come
 puntualizzate dalla stessa Corte costituzionale con le sentenze sopra
 citate.
    9. - Cio' stante, reputa questa Sezione che l'approfondimento e la
 conseguente soluzione della delineata questione di  costituzionalita'
 dell'art.  11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel
 testo modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, di  conversione
 del  d.-l.  23  dicembre 1976, n. 857, in relazione all'art. 23 della
 Costituzione, vadano rimesse nella competente sede e, nel  frattempo,
 sospende ogni ulteriore pronuncia sul presente giudizio.
                               P. Q. M.
    Visti   gli   articoli  134  della  Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Dispone  di  sospendere  il giudizio in corso e di trasmettere gli
 atti alla Corte  costituzionale  perche'  sia  risolta  la  sollevata
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 11, sesto comma,
 della legge 24 dicembre 1969,  n.  990,  modificato  dalla  legge  26
 febbraio  1977,  n. 39, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n.
 857, nella parte in cui, nel prevedere, in sede di  approvazione,  da
 parte del C.I.P., delle tariffe dei premi e delle condizioni generali
 di  polizza  relative  all'assicurazione della responsabilita' civile
 per  i  danni   causati   dalla   circolazione   degli   autoveicoli,
 l'intervento  consultivo  di  una  apposita commissione ministeriale,
 sostitutiva  della  Commissione  centrale  prezzi,  ne  determina  la
 composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima, in
 relazione all'art. 23 della Costituzione;
    Ordina  alla  segreteria  di notificare la presente ordinanza alle
 parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne
 comunicazione ai Presidenti delle due Camere.
      Cosi' deciso in  Roma,  addi'  17  aprile  1991,  in  camera  di
 consiglio.
                     Il Presidente f.f.: BUONVINO
                                    Il consigliere estensore: MINICONE
 92C0211