N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 aprile 1991- 13 febbraio 1992
N. 83 Ordinanza emessa il 17 aprile 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 febbraio 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dal Codacons ed altri contro la giunta del C.I.P. ed altri Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile - Procedimento per la determinazione delle tariffe e delle condizioni generali di polizza aventi natura di prestazioni patrimoniali imposte - Previsione dell'intervento consultivo di una commissione ministeriale sostitutiva della commissione centrale prezzi, la cui composizione non e' rappresentativa degli interessi delle categorie coinvolte (in particolare quella degli utenti del servizio) - Lamentata carenza dei criteri e limiti costituzionalmente richiesti per le prestazioni patrimoniali. (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 11, sesto comma, modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857). (Cost., art. 23).(GU n.10 del 4-3-1992 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato al seguente ordinanza sul ricorso n. 2629/90, proposto dal Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori), in persona del legale rappresentante pro-tempore avv. Roberto Canestrelli, che agisce anche in proprio; dell'Associazione utenti servizi bancari e assicurativi, in persona del legale rappresentante pro-tempore prof. Giovanni Mazzetti, che opera anche in proprio; dell'I.I.C.A. (Istituto internazionale per il consumo e l'ambiente), in persona del legale rappresentante pro-tempore avv. Giuseppe Lo Mastro, ricorrente anche in proprio, tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n. 9, presso lo studio degli avvocati Carlo Rienzi e Roberto Canestrelli che li difendono unitamente all'avv. Giuseppe Lo Mastro, limitatamente a se' medesimo e dott. Michele Lioi, contro: la giunta del Comitato interministeriale prezzi; il C.I.P. (Comitato interministeriale prezzi); il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato; e nei confronti dell'A.N.I.A. (Associazione nazionale imprese di assicurazione) e della New Hampshire Insurance Company, non costituitesi in giudizio; per l'annullamento della deliberazione della giunta del CIP n. 14 del 26 aprile 1990, che ha determinato le tariffe dei prezzi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1 maggio 1990 al 30 aprile 1991; del d.m. 10 marzo 1990, con il quale sono stati stabiliti gli importi complessivi dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per il periodo 19 maggio 1990-30 aprile 1991; del d.m. 14 gennaio 1989, con cui e' stata nominata la commissione consultiva nonche' il parere reso da quest'ultima sulla richiesta di aumenti; dell'atto di proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e, infine, di qualsiasi atto presupposto, connesso o conseguenziale, anteriore o successivo; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato; Visti i motivi aggiunti notificati il 24 gennaio 1991 e il 6 febbraio 1991; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla pubblica udienza del 17 aprile 1991 la relazione del consigliere Giuseppe Minicone e uditi gli avvocati Rienzi e Lo Mastro e l'avv. dello Stato Corsini; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con ricorso notificato il 27, 28 giugno nonche' il 9 luglio 1990 sono stati impugnati i provvedimenti meglio specificati in epigrafe, relativi alla modifica delle tariffe dei premi da applicare ai contratti di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, a decorrere dal 1 maggio 1990 e fino al 30 aprile 1991. Gli istanti, nella veste di titolari di contratti r.c. auto ovvero nella qualita' di associazioni asseritamente portatrici, per statuto, di interesse alla tutela dell'utente e alla determinazione del giusto prezzo, sostengono che le tariffe assicurative avrebbero subito un sensibile ed ingiustificato aumento, derivante sia dalla elevazione del premio puro in ragione del 2,4 per cento, sia dal maggiore contributo al Fondo sanitario nazionale (6,5 per cento, in luogo del 4 per cento), sia dalla quota di caricamento applicata dalle compagnie assicurative nella percentuale massima stabilita dal decreto ministeriale 10 marzo 1990, sia, infine, soprattutto, dalle modifiche apportate al funzionamento del bonus-malus, le cui "classi di merito" sono state elevate da 11 a 18. Tutto cio' in contraddizione con la notevole riduzione dei sinistri e del numero delle vittime e dei feriti, determinata dai provvedimenti che, negli ultimi anni, hanno elevato notevolmente gli standards di sicurezza stradale. Avverso il provvedimento impugnato, i ricorrenti hanno mosso, con l'atto introduttivo, le seguenti censure di illegittimita': 1) violazione artt. 11, 5 cpv., della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39; viol. art. 1, d.l. 23 aprile 1946, n. 363; viol. art. 3, d.l. 15 settembre 1947, n. 896; viol. art. 97 della Costituzione; eccesso di potere. La Commissione ex art. 11 della legge n. 990/1969 avrebbe espresso il proprio parere - previsto obbligatoriamente dalla legge - in assenza di alcuni suoi membri e di una tempestiva e regolare convocazione. Inoltre la giunta del C.I.P. ed il C.I.P. in sede di ratifica non sarebbero stati composti dai membri previsti per legge, ne' gli stessi sarebbero stati regolarmente convocati con invio di ordine del giorno; 2) viol. art. 23-bis primo e secondo comma, del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973; viol. art. 3 del d.l. 15 settembre 1947, n. 896; viol. art. 11, quinto cpv., della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo risultante dalle modifiche e aggiunte apportate dall'art. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39; viol. art. 97 della Costituzione e principi generali; incompetenza; eccesso di potere per assenza di motivazione; difetto di presupposti e sviamento. La giunta del C.I.P. avrebbe deliberato l'aumento delle tariffe, riservato per legge al Comitato interministeriale prezzi, in assenza del requisito dell'urgenza, inconfigurabile nella procedura de qua, attesi i tempi e i modi che ne regolano lo svolgimento. In ogni caso, il provvedimento impugnato sarebbe gravemente viziato perche' non sono state consultate le associazioni che tutelano gli interessi degli utenti, tra le quali il Codacons, mentre e' stata consultata la commissione ministeriale ex art. 11 della legge n. 990/1969, illegittimamente composta, in quanto il d.m. 14 gennaio 1989, di nomina di tale commissione vi avrebbe inserito i soli produttori interessati e non gli utenti, costretti a fruire, per legge, del servizio assicurativo; 3) viol. art. 11, secondo e settimo cpv., della legge n. 990/1969 nel testo modificato dalla legge n. 39/1977; violaz. art. 21 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973; eccesso di potere per assenza dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento. In contrasto con le disposizioni in epigrafe - che correlano il calcolo dei premi puri al numero dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame - le tariffe sarebbero state aumentate in assenza dell'incremento di detto numero ed attraverso una tecnica di calcolo dei sinistri irregolare, in quanto fondata sul numero totale dei moduli CID (convenzione indennizzo diretto) inoltrati dagli assicurati, superiore a quello degli incidenti effettivi; 4) viol. legge n. 990/1969, art. 3 e 97 della Costituzione; art. 1321 del c.c., art. 1339 del c.c. e principi generali; eccesso di potere. Le clausole autoritative che, per legge si inseriscono in un contratto, la cui stipula e' obbligatoria per il proprietario di un autoveicolo, non potrebbero avere carattere di retroattivita'. Sarebbe, quindi, illegittima l'applicazione della modifica delle classi di merito del bonus-malus ai titolari di contratti in essere alla data della deliberazione del C.I.P., avendo questi un diritto quesito a conservare la progressione delle classi (in senso favorevole o sfavorevole) in vista delle quali il contratto era stato stipulato; 5) questione subordinata di costituzionalita' dell'art. 11, quinto cpv., della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, in relazione all'art. 23 della Costituzione. Poiche' le tariffe della r.c. auto rientrano tra le prestazioni imposte, soggette alla riserva di legge ex art. 23 della Costituzione, la loro determinazione, in via amministrativa, non potrebbe sottrarsi a precise garanzie, individuate dalla Corte costituzionale, in relazione ai provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi, nella partecipazione al procedimento della Commissione centrale prezzi, in quanto organo formato oltre che da tecnici, anche dai rappresentanti delle categorie interessate. Viceversa, nel procedimento di determinazione delle tariffe delle quali si discute, la Commissione centrale prezzi e' sostituita da una commissione ministeriale, la cui composizione, determinata dalla legge, non offrirebbe alcuna delle garanzie ritenute fondamentali dalla Corte Costituzionale, in quanto ne sarebbe esclusa non solo ogni rappresentanza degli interessi degli utenti, ma anche la partecipazione dei diversi Ministeri preposti all'attuazione delle finalita' dello Stato. Con atto depositato il 20 settembre 1990, si e' costituita l'avvocatura dello Stato, nell'interesse e per conto dell'amministrazione intimata. Con ordinanza presidenziale n. 299 del 12 ottobre 1990, sono stati disposti incombenti istruttori, cui l'Amministrazione ha ottemperato con un primo deposito documentale in data 26 novembre 1990, all'esito del quale, i ricorrenti, in data 24 gennaio 1991 ha notificato i seguenti motivi aggiunti: 1) la commissione ex art. 11 della legge n. 990/1969 avrebbe adottato il proprio parere senza alcuna votazione, rendendo impossibile l'accertamento se, all'adozione dello stesso, abbia partecipato il rappresentante dell'Automobile club d'Italia, presente alla seduta dell'11 aprile 1990; 2) sarebbe del tutto arbitraria e fonte di disparita' di trattamento l'audizione, da parte della Commissione stessa, di un rappresentante dell'A.C.I., con esclusione di altre associazioni di tutela degli interessi dei consumatori, fra le quali le ricorrenti; 3) la commissione avrebbe operato, nella seduta del 27 marzo 1990, in assenza di due membri, per i quali non si sarebbe proceduto alla verifica dell'avvenuta regolare convocazione. Per nessuna delle sedute, inoltre, risulterebbero la regolarita' e la tempestivita' delle convocazioni; 4) il tempo impiegato dalla commissione, nelle diverse sedute, sarebbe stato del tutto insufficiente rispetto all'entita' dei dati da esaminare, con palese sintomo di insufficienza di istruttoria nell'adozione del parere. Successivamente, poi, al deposito di ulteriore documentazione da parte dell'avvocatura dello Stato, in data 1 febbraio 1991, i ricorrenti hanno notificato ancora motivi aggiunti, in data 6 febbraio 1991, con i quali hanno ulteriormente dedotto: 1) risulterebbero confermate l'irregolarita' e l'intempestivita' delle convocazioni della commissione ex art. 11 della legge n. 990/1969, non potendosi attribuire efficacia probatoria ai fax esibiti, in copia, dall'amministrazione; 2) le sedute sia del C.I.P. che della giunta del C.I.P. non si sarebbero svolte regolarmente, in quanto: a) i Ministeri competenti sarebbero stati, per entrambi gli organi, quasi del tutto assenti ed illegittimamente sostituiti dai sottosegretari, per i quali non sono state esibite le deleghe; b) alla seduta del C.I.P. non sarebbero stati presenti il Ministro delle finanze ed il Ministro per i lavori pubblici; c) il provvedimento di ratifica del C.I.P. sarebbe stato adottato senza alcuna motivazione ed in assenza di discussione; d) la riunione di ratifica del C.I.P. sarebbe durata per un tempo del tutto incongruo rispetto ai provvedimenti di ratifica; e) nessuna motivazione sull'urgenza si ricaverebbe dal verbale della seduta della giunta del C.I.P. e nessuna motivazione si ricaverebbe sul merito del provvedimento adottato, essendosi recepito passivamente il parere della commissione ex art. 1 della legge n. 990/1989; f) illegittimamente avrebbe partecipato ai lavori della giunta del C.I.P. il prof. Filippi, giacche' la partecipazione degli esperti sarebbe prevista solo alle sedute del Comitato interministeriale prezzi; g) la seduta della Giunta del C.I.P. sarebbe durata per un tempo insufficiente ad una approfondita istruttoria; h) la relazione del prof. Filippi alla giunta sarebbe stata del tutto lacunosa sul funzionamento del bonus-malus; i) non sarebbe stata analizzata la discrepanza tra gli indici evolutivi sulla frequenza dei sinistri offerti dal comitato consortile e quelli emergenti dagli studi Istat. L'avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 1 febbraio 1991 e il 5 aprile 1991, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilita' del ricorso per carenza, nelle associazioni ricorrenti, di legittimazione attiva, non essendo le stesse titolari di alcun interesse protetto. Ad identiche conclusioni dovrebbe pervenirsi anche nei confronti dei rappresentanti legali di dette associazioni, i quali non hanno previsto di essere titolari di un interesse protetto. Nel merito, il patrocinio erariale ha confutato le doglianze dei ricorrenti, sia in relazione ai motivi contenuti nell'atto introduttivo sia ai motivi aggiunti, concludendo per il rigetto del ricorso. Anche i ricorrenti hanno prodotto due memorie con le quali, nel ribadire, in relazione agli statuti depositati, la legittimazione delle associazioni istanti, hanno riaffermato ed ulteriormente sviluppato le proprie ragioni di doglianza avverso gli atti impugnati, alla luce anche della documentazione esibita dall'amministrazione. Alla pubblica udienza del 17 aprile 1991, il ricorso, previa discussione orale, e' stato assegnato al collegio per la decisione. D I R I T T O 1. - Con ricorso notificato il 27-28 giugno 1990 e depositato il 25 luglio 1990, le associazioni e gli altri soggetti privati indicati in epigrafe, hanno impugnato la deliberazione della giunta del Comitato interministeriale prezzi n. 14 del 26 aprile 1990, (ratificata con deliberazione del C.I.P. del 22 maggio 1990) con la quale sono state determinate le tariffe dei prezzi per l'assicurazione della responsabilita' civile dei veicoli a motore e dei natanti, per il periodo 1 maggio-30 aprile 1991. 2. - I ricorrenti, nel dolersi di tale deliberazione, che, secondo il loro assunto, avrebbe comportato aumenti ingiustificati delle tariffe precedentemente in vigore, hanno appuntato, tra l'altro, le proprie censure sugli atti istruttori che sono stati alla base dell'impugnata determinazione e, segnatamente, sul parere reso dalla commissione ministeriale prevista dall'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dalla legge 28 febbraio 1977, n. 39, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857. Di tale parere, obbligatorio nel procedimento di cui si discute, essi hanno assunto la invalidita' in quanto reso da un organo illegittimamente composto, essendo l'atto di nomina dello stesso (il d.m. 14 gennaio 1989) viziato da violazione di legge ed eccesso di potere per non avere il Ministero competente inserito, tra i componenti della commissione, rappresentanti degli interessi delle categorie degli utenti dei servizi assicurativi, direttamente incisi dalla determiniazione delle tariffe dei premi adottate dal C.I.P. In subordine, hanno eccepito l'illegittimita' costituzionale della norma sopra indicata per contrasto con l'art. 23 della Costituzione. 3. - Con sentenza parziale resa in pari data della presente ordinanza, questa sezione, nel dichiarare ammissibile il ricorso proposto dalle associazioni in epigrafe, ha respinto la censura rivolta contro il d.m. 14 gennaio 1989 anzidetto, (oltre ad altre concernenti la regolarita' della composizione della giunta del C.I.P. e del C.I.P. medesimo, in sede di ratifica), avendo ritenuto che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'adozione dell'atto di nomina della commissione, si sia attenuto al disposto dell'art. 11 della legge n. 990/1969, sopra citato, il quale, nello stabilire che della commissione stessa debbano far parte due membri di diritto (un rappresentante della direzione generale delle assicurazioni private di interesse collettivo e un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni) e cinque "esperti", non lascia spazio alle rappresentanze degli interessi di categoria, cosi' come previsto, invece, per la Commissione centrale prezzi. Ed invero, dal combinato disposto delle norme che regolano la composizione di quest'ultimo organo (art. 2 del d.l.l. 23 aprile 1946, n. 363, e art. 5 del d.l.c.p.s. 15 settembre 1947, n. 896) emerge chiaramente che le rappresentanze degli interessi sia delle diverse branche dell'amministrazione dello Stato, sia delle categorie dei produttori e dei consumatori e utenti sono specificamente individuate distintamente da quelle degli "esperti", i quali, in seno alla C.C.P., assolvono il compito, che e' loro proprio, di fornire valutazioni di carattere squisitamente tecnico, valutazioni che la commissione elabora, in relazione a tutte le finalita' pubbliche perseguite dallo Stato, per offrire, poi, al C.I.P. competente a provvedere, il risultato globale destinato a riverberarsi sulla formazione del prezzo o delle tariffe dei beni e dei servizi. Se si ha riguardo a tale quadro normativo di raffronto, non puo' che concludersi nel senso che l'art. 11 della legge n. 990/1969, nel prevedere la partecipazione, in seno alla apposita commissione ministeriale, espressamente dichiarata sostitutiva dalla Commissione centrale prezzi, soltanto di "esperti", ha voluto evidentemente configurare la commissione stessa come organo a competenza tecnica, con esclusione della presenza di altri interessi pubblici o categoriali. 4. - Poste queste conclusioni, assume rilevanza, ai fini della definizione del giudizio, la subordinata questione di illegittimita' costituzionale dello stesso art. 11, sesto comma, della legge n. 990/1969, sollevata dai ricorrenti in relazione all'art. 23 della Costituzione, sul rilievo che, rientrando le tariffe in contestazione tra le prestazioni patrimoniali imposte, la loro determinazione in via amministrativa non potrebbe sottrarsi a precise garanzie, assenti nel procedimento de quo, atteso che la composizione della Commissione ministeriale, cosi' come sopra specificata, non soddisferebbe quei riquisiti minimi riconosciuti essenziali dalla stessa Corte costituzionale in relazione ai provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi. 5. - La questione, cosi' come prospettata, appare al collegio non manifestamente infondata. 6. - Che le tariffe delle quali si discute abbiano natura di prestazioni patrimoniali imposte, non sembra a questa sezione revocabile in dubbio, in relazione alla disciplina introdotta dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990. Trattasi, infatti, di tariffe che, una volta approvate dal C.I.P. (art. 11, sesto comma, della legge n. 990/1969) sono inserite di diritto nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza annuale di premio successiva alla data di pubblicazione del relativo provvedimento e comunque dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla pubbliczione stessa (art. 11, nono comma, della legge cit.). Ora, ove si abbia riguardo alla circostanza che la stipula del contratto di assicurazione per la responsabilita' civile e' obbligatoria, ai sensi dell'art. 1 della piu' volte menzionata legge n. 990/1969, per ogni proprietario di veicolo a motore che intenda far circolare lo stesso su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, appare di tutta evidenza che la liberta' del cittadino di sottrarsi al pagamento del premio assicurativo si riduce, nella spe- cie, alla sola facolta' di rinunciare ad usufruire di un autoveicolo; il che, nell'attuale assetto della vita sociale, si risolve nel sacrificio di interessi non solo assai rilevanti, ma addirittura impingenti nell'esercizio di diritti di ordine costituzionale, quali quello alla liberta' di movimento o, in molti casi, al lavoro, tenuto conto della strumentalita' insostituibile, per molte attivita' produttive, che ha assunto l'uso dell'autoveicolo. L'alternativa, per il cittadino, in altri termini, rimane esclusivamente circoscritta tra la rinunzia al soddisfacimento di un bisogno ormai essenziale e l'accettazione di condizioni unilateralmente e autoritativamente prefissate, circostanze, queste, gia' ritenute sufficienti dalla Corte costituzionale per la qualifica come prestazioni imposte di altre tariffe (nella specie, quelle telefoniche: cfr. sentenza n. 72 del 27 marzo 1969). Con la conseguenza che, anche per la determinazione autoritativa delle tariffe dei premi dell'assicurazione r.c. auto deve considerarsi necessaria la presenza di quelle garanzie che l'art. 23 della Costituzione ha voluto preordinare attraverso la riserva di legge. 7. - Ora, per quel che concerne, in particolare, l'individuazione di garanzie sufficienti, la stessa Corte costituzionale, con specifico riferimento alla potesta' autoritativa affidata dalla legge al Comitato interministeriale prezzi, le ha ravvisate (sentenza n. 103 del 25 giugno 1957 e n. 72/1969 cit.) nella circostanza che la determinazione finale di quest'ultimo, cosi' come disciplinata dal legislatore, deve essere preceduta da una istruttoria da parte di un organo qualificato (la Commissione centrale prezzi), composta, oltre che da tecnici - i quali esercitano la funzione di accertamento dei fattori economici che incidono sui prezzi -, anche da rappresentanti delle categorie interessate, che svolgono una concorrente funzione di tutela degli interessi contrapposti. 8. - Senonche', nel procedimento di determinazione delle tariffe dei premi assicurativi, cosi' come delineato dall'art. 11 della legge n. 990/1969 e successive modificazioni, la Commissione centrale prezzi, per espressa previsione normativa (sesto comma), e' sostituita da una commissione ministeriale, la cui differente composizione, gia' posta in evidenza, non sembra al collegio, soddisfare tutte le esigenze di garanzia, sulle quali ha posto l'accento la Corte costituzionale, per concludere circa la legittimita' costituzionale del procedimento di determinazione autoritativa di tariffe aventi natura di prestazioni imposte. 8.1. - Occorre rilevare, in particolare, come la composizione della commissione ministeriale de qua non consenta alla stessa, a differenza della Commissione centrale prezzi, di avere una visione globale, ai fini della determinazione delle tariffe oggetto di esame, dell'incidenza di queste ultime sui diversi settori che concorrono all'economia nazionale. 8.2. - Viene, in evidenza, anzi tutto, la circostanza, che non sembra al collegio irrilevante, che la commissione ex art. 11 e' un organo costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e per soli fini consultivi di quest'ultimo, laddove la Commissione centrale prezzi si radica all'interno dell'organizzazione del C.I.P. Il che comporta, come conseguenza immediata sul piano strutturale e funzionale, che l'organo stesso non appare idoneo a porsi come sede di confronto di una molteplicita' di fattori economici, essendo in esso prevista la sola rappresentanza istituzionale del Ministero da cui promessa e dell'I.N.A., laddove la Commissione centrale prezzi (art. 2 del d.l.l. n. 363/1946) e' composta da rappresentanti di tutti i principali dicasteri, ciascuno portatore, ovviamente, di esperienze specifiche, da confrontarsi con quelle che sono, di volta in volta, alla base della determinazione da adottare: il che appare, gia' di per se', indice di una minore garanzia per i destinatari delle tariffe assicurative, rispetto alla determinazione degli altri prezzi che pure fanno capo al C.I.P. 8.3. - Manca, inoltre, il rappresentante dell'Istituto centrale di statistica, ovvero proprio del soggetto istituzionalmente preposto, nel nostro ordinamento, alla rilevazione ed elaborazione di tutti quei dati oggettivi che, comunque, possono agire sulla determinazione dei prezzi e delle tariffe (art. 2 del d.l.l. n. 363/1946). 8.4. - Mancano, infine, i rappresentanti degli interessi delle categorie contrapposte (cfr. art. 5 del d.l.C.p.S. n. 896/1947). 8.5. - In definitiva, la commissione de qua, pur sostitutiva per legge della Commissione centrale prezzi, si atteggia come un organo sostanzialmente diverso da questa ultima, nel quale la presenza degli "esperti" e' preordinata a fornire solo un supporto tecnico alle deliberazioni del C.I.P. in materia di tariffe assicurative, venendo a mancare, invece, la garanzia che, nell'esercizio della funzione istruttoria e consultiva, siano stati anche equamente valutati e contemperati, da un lato, tutti i profili collaterali di incidenza della adottata deliberazione rispetto ad altri settori economici anch'essi rilevanti, dall'altro, gli interessi delle categorie coinvolte e, segnatamente, di quelle degli utenti del servizio, sui quali, in definitiva, vengono a riverberarsi obbligatoriamente le tariffe cosi' determinate. 8.6. - In conclusione, non sembra al collegio che la composizione della commissione ministeriale che interviene obbligatoriamente nella fase istruttoria del procedimento di determinazione delle tariffe dei premi assicurativi della r.c. auto, rispetti le garanzie che l'art. 23 della Costituzione ha voluto apprestare per le prestazioni patrimoniali imposte, attraverso la riserva di legge, cosi' come puntualizzate dalla stessa Corte costituzionale con le sentenze sopra citate. 9. - Cio' stante, reputa questa Sezione che l'approfondimento e la conseguente soluzione della delineata questione di costituzionalita' dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, in relazione all'art. 23 della Costituzione, vadano rimesse nella competente sede e, nel frattempo, sospende ogni ulteriore pronuncia sul presente giudizio.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone di sospendere il giudizio in corso e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perche' sia risolta la sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, di conversione del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, nella parte in cui, nel prevedere, in sede di approvazione, da parte del C.I.P., delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza relative all'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli, l'intervento consultivo di una apposita commissione ministeriale, sostitutiva della Commissione centrale prezzi, ne determina la composizione in maniera meno garantistica rispetto a quest'ultima, in relazione all'art. 23 della Costituzione; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso in Roma, addi' 17 aprile 1991, in camera di consiglio. Il Presidente f.f.: BUONVINO Il consigliere estensore: MINICONE 92C0211