N. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 1991
N. 84 Ordinanza emessa il 14 ottobre 1991 dal pretore di Rovigo nel procedimento civile vertente tra Arduin Giuseppe e Enasarco Previdenza e assistenza sociale - Pensioni Enasarco - Indebito pensionistico percepito in buona fede - Lamentata mancata previsione della irripetibilita' cosi' come stabilito per le pensioni I.N.P.S. e per gli ex dipendenti pubblici - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul diritto ad una retribuzione (anche differita) adeguata e proporzionata. (Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 52; c.c., art. 2033, in relazione al d.m. 20 febbraio 1974, art. 21). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.10 del 4-3-1992 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g. 727/89 promossa da Arduin Giuseppe (avv. I. Raneri) contro Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, Enasarco (avv. O. D'Agostino e V. Cattozzo), oggetto: ripetizione indebito pensionistico. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - Arduin Giuseppe, titolare di pensione di invalidita' I.N.P.S. con decorrenza 1 marzo 1971 e di pensione di vecchiaia Enasarco, con decorrenza 1 febbraio 1984, a fronte della richiesta dell'Enasarco di restituzione della somma di L. 6.556.997, con interessi, a titolo di integrazione al minimo indebitamente percepita dal 1984 al 1988, ha chiesto con ricorso del 28 luglio 1989 che venga accertato il suo diritto a conservare la pensione percepita dall'ente nell'importo integrato al minimo goduto alla data di cessazione del diritto alla detta integrazione e fino al suo superamento per effetto della perequazione automatica sulla pensione "a calcolo"; cio' ai sensi dell'art. 6, commi sesto e settimo della legge 11 novembre 1983, n. 638. In via subordinata ha chiesto che venga accertata l'irripetibilita' della somma richiesta dall'Enasarco in quanto percepita in buona fede, in virtu' del disposto dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88. In via ulteriormente subordinata ha chiesto l'accertamento dell'estinzione del diritto alla ripetizione vantato dall'ente convenuto per il decorso del termine di prescrizione quinquennale. 2. - L'Enasarco ha contestato le avverse pretese sostenendo che il diritto all'integrazione al minimo sulla pensione erogata dall'ente non era mai stato acquisito dall'Arduin, poiche' egli, al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia (1 febbraio 1984) godeva gia' di pensione I.N.P.S. (1 marzo 1971); a sostegno delle sue affermazioni l'Enasarco ha invocato l'art. 6, terzo comma della legge n. 638/1983, che vieta la corresponsione dell'integrazione al minimo su due pensioni. Di conseguenza l'importo della pensione erogata dall'Enasarco non poteva essere "cristallizzato" al trattamento minimo, non essendo mai sorto il diritto alla detta integrazione. L'ente convenuto ha rilevato inoltre che l'Arduin aveva superato fin dall'anno 1984 i limiti di reddito di cui al primo comma dell'art. 6 della legge n. 638/1983 e che quindi l'integrazione al minimo percepita doveva essere restituita ai sensi dell'art. 2033 del c.c., con applicazione dell'ordinaria prescrizione decennale, che non si era compiuta. 3. - All'udienza di discussione il ricorrente ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 della legge n. 88/1989, nella parte in cui non prevede anche per i pensionati Enasarco la possibilita' di non restituire le somme indebitamente percepite in assenza di dolo, a differenza dei pensionati I.N.P.S., in relazione all'art. 3 della Costituzione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Il pretore giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 2033 Codice civile in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 (regolamento di esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12) rispetto agli artt. 3 e 38 della Costituzione e dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, rispetto all'art. 3 della Costituzione. 2. - La questione e la sua rilevanza. 2.1. - L'Arduin non contesta di aver percepito somme non dovute dall'Enasarco a titolo di integrazione al minimo. In effetti, a decorrere dal 1 ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'a.g.o. e delle altre gestioni elencate nell'art. 6, primo comma, della legge n. 638/1983, comprese le pensioni erogate dall'Enasarco, non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri superiori all'importo determinato dalla legge; tale importo risulta essere stato superato dal ricorrente fin dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia Enasarco (1 febbraio 1984). 2.2. - L'Arduin non puo' godere della c.d. "cristallizzazione" del trattamento minimo. Tale beneficio, secondo l'interpretazione di questo ufficio e della prevalente giurisprudenza di merito, si applica infatti a coloro che all'entrata in vigore della legge citata godevano gia' di due trattamenti pensionistici entrambi integrati al minimo, o a coloro che, godendo di una sola pensione, superino i limiti di reddito previsti per avere diritto all'integrazione al minimo. L'Arduin, che alla data di maturazione della pensione Enasarco godeva di pensione I.N.P.S. integrata al minimo, non ha maturato il diritto all'integrazione al minimo della seconda pensione; l'importo di quest'ultima non puo' dunque essere congelato (art. 6, sesto e settimo comma della legge n. 638/1983). 2.3. - L'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) invocato dal ricorrente, none' applicabile alla fattispecie ne' direttamente ne' analogicamente. La disposizione stabilisce al primo comma che "le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione". Il secondo comma prosegue stabilendo che "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti no dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato". La pensione erogata dall'Enasarco ha natura integrativa del trattamento derivante dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' vecchiaia e superstiti prevista dalla legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita' vecchiaia e superstiti agli esercenti attivita' commerciali e ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi. Tuttavia l'art. 52 della legge n. 88/1989, pur indicando quali pensioni rettificabili quelle a carico delle gestioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, non si riferisce, giusta il tenore letterale dell'articolo, che alle pensioni erogate dai fondi integrativi gestiti dall'I.N.P.S., e non a quelle erogate da fondi integrativi gestiti da altri enti. Simile conclusione e' agevole trarre dalla collocazione della norma nell'ambito di una legge dedicata alla ristrutturazione dell'I.N.P.S. (e dell'I.N.A.I.L., per il quale e' dettata norma corrispondente a quella dell'art. 52: v. art. 55). Del resto, quando il legislatore ha voluto far riferimento alle pensioni erogate dall'Enasarco, lo ha esplicitamente indicato, come ad esempio nella legge n. 683/1983, ove all'art. 6, con apposita modifica in sede di conversione del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, sono state ricomprese nella nuova regolamentazione del diritto all'integrazione al minimo anche le pensioni Enasarco. Anche l'art. 1 del d.-l. 23 dicembre 1987, n. 942, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, in tema di perequazione automatica delle pensioni, fa riferimento esplicito sia alle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'a.g.o., sia alle pensioni integrative erogate dall'Enasarco, cosi' mostrando che nell'espressione "gestioni obbligatorie di previdenza integrative dell'a.g.o." non doveva essere ricompresa la pensione integrativa erogata dall'Enasarco. In base a tali considerazioni si puo' concludere che l'art. 52 della legge n. 88/1989, cosi' come (si ritiene illegittimamente) formulato e' applicabile direttamente alle sole prestazioni erogate dall'I.N.P.S. e non anche a quelle erogate dall'Enasarco. Infine, la norma in esame non e' suscettibile di interpretazione analogica. Essa si pone infatti come eccezionale rispetto al generale principio della ripetibilita' dell'indebito oggettivo (art. 2033 del Codice civile). Il rapporto di cui e' causa resta quindi disciplinato dalle norme speciali concernenti l'ordinamento dei trattamenti pensionistici erogati dall'Enasarco e quindi dall'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 (Regolamento di esecuzione della legge 2 febbraio 1973, n. 12) il quale prevede la ripetibilita' delle somme versate dall'Enasarco per prestazioni non dovute in ogni caso, con i relativi interessi, di cui l'indebito non viene gravato solo in caso di errore dell'Ente. Tale disposizione regolamentare e' espressione del principio generale di ripetibilita' dell'indebito ogettivo di cui all'art. 2033 del Codice civile. In base a tali norme (art. 2033 del Codice civile e art. 21, primo comma del decreto ministeriale 20 febbraio 1974) e alla non applicabilita' dell'art. 52 citato le pretese del ricorrente dovrebbero essere giudicate non fondate, nonostante il pretore non ravvisi nell'atteggiamento dell'Arduin gli estremi del dolo. Da cio' la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 3. - La non manifesta infondatezza. 3.1. - L'art. 52 della legge n. 88/1989 appare in contrasto non infondatamente con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'irripetibilita' dell'indebito pensionistico, salvo il dolo del percipiente, anche in caso di indebito scaturito da rettifica delle pensioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate dall'Enasarco. La irripetibilita' dell'indebito e' infatti prevista per i pensionati I.N.P.S., sia che siano assicurati presso l'a.g.o., che presso i fondi integrativi di questa gestiti dall'istituto. La norma crea quindi una disparita' di trattamento tra coloro che godono di trattamenti pensionistici anche integrativi, erogati dall'I.N.P.S. e coloro che godono dei trattamenti pensionistici integrativi erogati dall'Enasarco, per i quali ultimi l'indebito percepito in buona fede deve essere comunque restituito. 3.2. - La normativa aplicabile in materia di indebito pensionistico per gli assicurati Enasarco, desumibile dall'art. 2033 del Codice civile, in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974 appare in contrasto non infondatamente con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Riguardo al primo profilo di illegittimita', la normativa denunciata crea una disparita' di trattamento tra i pensionati Enasarco, i pensionati I.N.P.S. e i pensionati ex dipendenti pubblici. Infatti, mentre per queste ultime categorie di pensionati vale il principio di irripetibilita' dell'indebito percepito in buona fede (art. 52 citato, come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 383/90 e dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 4805/1989; art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), per i pensionati Enasarco tale regola non trova applicazione. Riguardo al secondo profilo, e' evidente come l'applicazione della normativa denunciata non permette che venga assicurata al pensionato la destinazione delle somme percepite al soddisfacimento dei bisogni fondamentali propri e della famiglia, attesa la natura alimentare della prestazione pensionistica. In relazione al diritto di assistenza garantito dall'art. 38 della Costituzione, occorre infine considerare che in casi come quello in esame, a distanza di anni dalla percezione vengono richieste al pensionato somme ingenti, che la legge permette vengano trattenute sulla pensione anche in deroga dei limiti previsti dai singoli ordinamenti (art. 6, comma 11-quinquies, della legge n. 638/1983), e, quindi, per gli assicurati Enasarco, anche prelevando piu' di un quinto della pensione dovuta (art. 28 della legge 2 febbraio 1973, n. 12).
P. Q. M. Rimette alla Corte costituizonale la questione di legittimita' costituzionale; a) dell'art. 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma, nel prevedere la irripetibilita' dell'indebito pensionistico percepito in assenza di dolo per gli assicurati presso l'I.N.P.S., non ha disposto in modo analogo per gli assciurati presso l'Enasarco; b) dell'art. 2033 del Codice civile, in relazione all'art. 21 del decreto ministeriale 20 febbraio 1974, per la violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto le norme, nel prevedere la ripetibilita' dell'indebito pensionistico erogato dall'Enasarco, dispongono un trattamento difforme a quello vigente per situazioni analoghe riguardanti i pensionati I.N.P.S. e ex dipendenti pubblici, vanificando il diritto dei pensionati Enasarco a vedere assicurati i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita; Ordina la comunicazione dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina la comunicazione ai difensori delle parti; Sospende il procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Rovigo, addi' 14 ottobre 1991 Il pretore: BIGHETTI Il collaboratore di cancelleria: ROSA 92C0212