N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1991

                                 N. 89
 Ordinanza  emessa  il  6  dicembre  1991  dal  pretore  di  Parma nel
 procedimento civile vertente tra Marchetti Loredana e I.N.A.D.E.L.
 Previdenza e assistenza sociale - Indennita' premio di fine servizio
    erogata  dall'I.N.A.D.E.L.  -  Riscattabilita'   ai   fini   della
    liquidazione   di   detta   indennita'   dei   periodi  di  studio
    universitario e dei corsi speciali di perfezionamento  purche'  la
    laurea o il titolo siano prescritti per l'ammissione in servizio -
    Mancata   previsione   della  riscattabilita'  anche  del  periodo
    relativo al corso per il conseguimento del diploma  di  infermiera
    professionale.
 (R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69; legge 8 marzo 1968, n. 152,
    art. 12).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                              IL PRETORE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   nella  controversia
 previdenziale promossa da: Marchetti Loredana (rappresentata e difesa
 dagli  avv.ti   Terenziani   e   Petronio),   contro   l'I.N.A.D.E.L.
 (rappresentato e difeso dall'avv. Plata).
    Con  ricorso  depositato  il  28  gennaio  1991 Marchetti Loredana
 chiamava in giudizio l'I.N.A.D.E.L. perche', accertato il suo diritto
 l'Istituto venisse condannato ad ammetterla al riscatto del corso  di
 studi per il conseguimento del diploma di infermiera professionale.
    Esponeva  che  la  sua  domanda  presentata il 26 gennaio 1990 era
 stata respinta dall'I.N.A.D.E.L. che aveva invocato l'art. 12 legge 8
 marzo 1968, n.  152,  male  interpretandolo;  in  subordine  eccepiva
 l'illegittimita' costituzionale della norma.
    Si  costituiva  l'I.N.A.D.E.L.  chiedendo il rigetto della domanda
 sostenendo  che  sono  riscattabili  solo   i   periodi   di   studio
 universitario  o  dei corsi speciali di perfezionamento e tale non e'
 il corso per l'ottenimento del diploma di infermiera professionale.
    All'odierna udienza, dopo la discussione  orale  della  causa,  il
 pretore  ha  riservato la decisione, riserva che viene sciolta con la
 presente ordinanza.
    La ricorrente, diplomata infermiera professionale il 2 luglio 1976
 ed in servizio presso la U.S.L. n. 9 di Reggio Emilia, il 25  gennaio
 1990   chiese  all'I.N.A.D.E.L.  di  poter  riscattare  il  corso  di
 specializzazione. La sua domanda venne respinta dall'I.N.A.D.E.L.  il
 29  gennaio  1990  giacche'  il  citato  art. 12 non consentirebbe il
 riscatto.
    Ritiene  il  pretore  che  l'interpretazione  della   norma   data
 dall'I.N.A.D.E.L. e' corretta.
    L'art.  12  della  legge  8  marzo  1969,  n. 152, prevede che "il
 personale di ruolo e quello non di ruolo possono  ottenere,  ai  fini
 della liquidazione dell'indennita' premio di servizio, il riscatto ..
 dei   periodi  di  studio  universitario  e  dei  corsi  speciali  di
 perfezionamento,  purche'  valutabili  ai  fini  del  trattamento  di
 quiescenza ..".
    La  norma,  come spiegato da Corte costituzionale n. 520 del 13-15
 novembre 1990, e' norma di mero rinvio all'art. 69 del r.d.l. 3 marzo
 1938, n. 680 "unica conferente sul piano sostanziale".  Questa  cosi'
 dispone  "Gli  impiegati iscritti alla cassa di previdenza, muniti di
 laurea o titolo equipollente, possono chiedere il riscatto degli anni
 di studio corrispondente alla  durata  legale  dei  rispettivi  corsi
 universitari  o equiparati, purche' la laurea o il titolo siano stati
 prescritti per l'ammissione ad uno  dei  posti  occupati  durante  la
 carriera".
    Il  diploma era prescritto perche' la Marchetti fosse assunta come
 infermiera professionale.
    L'art. 24 della legge  22  novembre  1962,  n.  1646,  prevede  la
 possibilita' di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il
 biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto.
    Impedisce  l'accoglimento della domanda solo il fatto che il corso
 per infermieri professionali non e' ne' universitario ne' puo' essere
 ricompreso fra i "corsi speciali di perfezionamento".
    Tale espressione ha un preciso significato  tecnico  attribuitogli
 dal  d.P.R. 10 febbraio 1982, n. 162, sul "Riordinamento delle scuole
 dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazioni e dei corsi
 speciali di perfezionamento"; secondo l'art. 16 del citato d.P.R., ad
 esso possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di stu-
 dio di livello universitario.
    Ai sensi della legislazione vigente la  domanda  non  puo'  essere
 accolta.
    Le  norme  che  ne  impediscono  l'accoglimento  sembrano pero' in
 contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,  non  rispondendo  al
 principio di ragionevolezza.
    Come  gia' riconosciuto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 73
 del 20 marzo 1985 e le altre citate  nella  sua  stessa  motivazione)
 l'indennita'   premio   di   servizio   ha  natura  previdenziale  ed
 assistenziale ed e' un vero e proprio trattamento  integrativo  della
 pensione,  ponendosi  accanto  a  questa  ed  alle altre indennita' e
 prestazioni nell'ambito del trattamento di quiescenza.  Non  si  vede
 quindi per quale motivo la durata del corso di studi, riscattabile ai
 fini  del  trattamento di quiescenza, non possa esserlo anche ai fini
 dell'indennita' premio di servizio.
    Piu' volte la Corte costituzionale infatti ha  ritenuto  che  alla
 preparazione  professionale  acquisita  debba  essere  concessa "ogni
 considerazione ai fini della quiescenza" (sentenze nn. 128/1981,  765
 e  1016  del 1988 e 163/1989) intendendo quest'ultima espressione nel
 senso  ampio  gia'   spiegato.   La   differenziazione   non   sembra
 ragionevole.
    La  norma  sembra  essere  in  contrasto anche con l'art. 97 della
 Costituzione  essendo  di  fatto  un  ostacolo  al   buon   andamento
 dell'amministrazione  che  ha  interesse  all'immissione di personale
 qualificato che potrebbe essere demotivato dal  procurarsi  l'onerosa
 specializzazione  giacche'  potrebbe raggiungere la stessa anzianita'
 del personale  non  qualificato,  senza  considerazione  del  periodo
 necessario al compimento degli studi.
    La questione non e' manifestamente infondata e deve essere rimessa
 alla  Corte  costituzionale  previa  sospensione  del procedimento in
 corso.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt.  134  della  Costituzione  e  23  della  legge  n.
 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 69 del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, e 12
 della legge 8 marzo 1990, n. 152, in relazione  agli  artt.  3  e  97
 della  Costituzione  nella  parte  in  cui  non  consentono  che  sia
 riscattabile anche ai fini  dell'indennita'  premio  di  servizio  il
 periodo  relativo  al  corso  per  il  conseguimento  del  diploma di
 infermiera professionale.
    Sospende  il presente giudizio fino alla decisione della questione
 da parte della Corte costituzionale cui ordina  che  siano  trasmessi
 gli atti;
    Dispone  che  a cura della cancelleria la presente ordinanza venga
 notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   e   venga
 comunicato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica ed alle parti.
      Parma, addi' 6 dicembre 1991
                         Il pretore: FEDERICO

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