N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1991

                                 N. 92
 Ordinanza  emessa  il  23  ottobre  1991  dal pretore di Macerata nel
 procedimento penale a carico di Sagretti Francesco
 Processo penale - Dibattimento - Contestazione suppletiva -
    Impossibilita' per l'imputato di avvalersi del rito  abbreviato  -
    Violazione del principio di eguaglianza.
 (C.P.P. 1988, art. 519, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                              IL PRETORE
    Ha  pronunziato  e  pubblicato mediante lettura del dispositivo la
 seguente ordinanza nei confronti di Sagretti Francesco.
    Osserva che nel dibattimento il  p.m.  di  udienza  ha  contestato
 all'imputato  (citato  per  rispondere  del delitto di danneggiamento
 aggravato e della contravvenzione di violazione  della  legge  Merli)
 l'ulteriore  reato  di cui all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985;
 che il pretore ha informato l'imputato della sua facolta' di chiedere
 termini a difesa ai sensi dell'art. 519 del c.p.p. e che questi si e'
 avvalso di tale facolta'.
    A questo punto non resterebbe al pretore che applicare il disposto
 dell'art. 519 cpv., del c.p.p. e cioe' disporre  la  sospensione  del
 giudizio  sino alla nuova udienza da fissare entro i termini minimo e
 massimo previsti.
    Ora appare evidente che in  questo  modo  l'imputato  si  vedrebbe
 sottrarre  la  possibilita'  di  ricorrere  al  rito  alternativo del
 giudizio  abbreviato  (riguardo  al  quale  la  difesa  ha  formulato
 apposita  riserva)  in  quanto  tale facolta' di scelta va esercitata
 entro  il  termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto
 di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 555 e 560 del c.p.p.
    Ne' e' percorribile la strada proposta dalla difesa e cioe' quella
 di trasmettere gli atti di nuovo al p.m. affinche' questi  emetta  un
 nuovo   decreto   di   citazione   giudizio   comprendente  anche  la
 contestazione suppletiva, in quanto non solo non prevista  da  alcuna
 norma,  ma  soprattutto in contrasto con la lettera dell'art. 519 che
 prevede in tali casi la mera sospensione del giudizio sino alla nuova
 udienza contestualmente fissata, nonche' con lo spirito stesso  della
 disciplina   delle  contestazioni  suppletive  in  udienza  volta  ad
 assicurare la massima speditezza e snellezza del  procedimento  e  ad
 evitare,  appunto,  la  sua  retrocessione alla precedente fase delle
 indagini preliminari.
    Appare,   pertanto,   fondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  della  norma dell'art. 519, secondo comma, del c.p.p.
 (applicabile al rito pretorile ex art. 549 del c.p.p.) nella parte in
 cui non consente, di  fronte  a  contestazioni  suppletive  di  reati
 effettuati  ai  sensi  dell'art.  517 del c.p.p., la possibilita' per
 l'imputato di avvalersi del rito alternativo del giudizio abbreviato,
 in violazione della norma dell'art. 3 della costituzione.
    La questione appare, altresi', rilevante nel presente giudizio  in
 quanto   dovendosi  applicare  nella  presente  fase  processuale  il
 disposto  dell'art.  519  cpv.,  impugnato,  l'imputato  si  vedrebbe
 automaticamente escluso dalla facolta' di optare per il suddetto rito
 alternativo  e,  quindi,  sia  di  farsi giudicare sulla scorta degli
 elementi acquisiti dal p.m. nelle indagini preliminari, sia  in  ogni
 caso  di  poter  beneficiare della riduzione di pena (particolarmente
 rilevante nella specie, in quanto il  reato  connesso  contestato  in
 udienza,   per   l'entita'  della  pena  edittale,  non  consente  la
 concessione della sospensione condizionale della pena).
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  -  e  pertanto
 solleva d'ufficio - la questione di legittimita' costituzionale della
 norma  di cui all'art. 519, secondo comma, del c.p.p., nella parte in
 cui non consente, di  fronte  a  contestazioni  suppletive  di  reati
 effettuate  ai  sensi  dell'art.  517 del c.p.p., la possibilita' per
 l'imputato di avvalersi del rito alternativo del giudizio abbreviato,
 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Per l'effetto, sospende il giudizio in corso ed ordina che a  cura
 della  cancelleria  gli  atti del processo siano trasmessi alla Corte
 costituzionale  unitamente  alla  presente  ordinanza,  della   quale
 dispone  la  notificazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
 nonche' la comunicazione ai presidenti della Camera  dei  deputati  e
 del Senato della Repubblica.
      Macerata, addi' 23 ottobre 1991
                         Il pretore: PERFETTI

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