N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 1990- 13 febbraio 1992

                                 N. 93
 Ordinanza   emessa   il   21  febbraio  1990  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 13  febbraio  1992)  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Puglia, sezione di Lecce, sul ricorso proposto da
 Semeraro Franco contro il Ministero delle finanze.
 Impiego pubblico - Immissione nei ruoli della p.a. di giovani assunti
    in base alla legge n. 285/1977 - Possibilita' di beneficiarne,  al
    termine  di  appositi  corsi  di  formazione,  per  coloro che, in
    servizio alla data del 31 maggio 1984,  abbiano  sostenuto  e  non
    superato  l'esame  di  idoneita',  con immissione degli stessi nei
    ruoli delle rispettive amministrazioni  nella  qualifica  iniziale
    della  carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non
    hanno superato l'esame - Mancata estensione di  tale  possibilita'
    ai  giovani  cessati  dal  servizio anteriormente alla data del 31
    maggio  1984  -  Ingiustificata  disparita'  di   trattamento   di
    situazioni  omogenee  in  base  ad  un mero e irrazionale elemento
    temporale.
 (Legge 22 dicembre 1984, n. 894, articolo unico).
 (Cost., art. 3).
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  830/1985
 proposto  da  Semeraro  Franco  rappresentato e difeso dagli avvocati
 Giovanni Pellegrino e  Lorenzo  Durano,  contro  il  Ministero  delle
 finanze  in  persona  del Ministro Pro-tempore rappresentato e difeso
 dall'avvocatura dello Stato per l'annullamento della nota in data  20
 febbraio  1985 del Ministero delle finanze, div. pers. prima, sezione
 seconda, prot.  n.  P1/1853,  pervenuta  al  ricorrente  in  data  25
 febbraio  1985,  con  cui non si e' dato accoglimento alla domanda da
 questi proposta per la partecipazione all'esame di idoneita' previsto
 dalla legge 22 dicembre 1984, n. 894; della nota 28 febbraio 1985 del
 Ministero delle finanze divisione quarta, prot. n. 153371, di  eguale
 contenuto;  di  ogni  altro  atto presupposto, conseguente o comunque
 connesso;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 finanziaria a mezzo dell'avvocatura erariale;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti delle causa;
    Udita la relazione del dott. A. Pasca e  uditi,  altresi',  l'avv.
 Pellegrino, anche in dichiarata sostituzione
 dell'avv.   Durano,  per  il  ricorrente  e  l'avv.  dello  Stato  G.
 Gustapane, per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con ricorso n. 830/85, depositato in data 7 maggio 1985,  Semeraro
 Franco   impugnava   gli   atti   di  cui  in  epigrafe,  chiedendone
 l'annullamento.
    Il   ricorrente   in   data   15   marzo   1978   veniva   assunto
 dall'amministrazione  finanziaria,  direzione  generale del catasto e
 dei servizi tecnici erariali (ufficio tecnico erariale di  Brindisi),
 con  contratto  a tempo determinato per la durata di un anno, secondo
 le previsione della legge 1› giugno 1977, n. 285; tale contratto  era
 stato   dapprima   rinnovato,   con   scadenza   14   marzo  1980  e,
 successivamente,   piu'   volte   prorogato   ex   lege   in    vista
 dell'espletamento  degli  esami  di  idoneita'  di  cui alla legge n.
 33/1980, previsti e concepiti proprio al fine di rendere possibile la
 trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.
    Il  ricorrente  sosteneva  tali  esami in data 16 settembre 1981 e
 solo a distanza di un anno e tre mesi, e cioe' in  data  16  dicembre
 1982,  riceveva  la  comunicazione  relativa all'esito negativo delle
 predette prove, con  contestuale  dichiarazione  di  risoluzione  del
 rapporto di lavoro ad effetto immediato.
    Avverso   tale   provvedimento  il  ricorrente  proponeva  ricorso
 giurisdizionale (ricorso n. 374/1983)  dinanzi  a  questo  tribunale,
 deducendo in particolare i seguenti vizi:
      1)  eccesso  di  potere  per  contraddittorieta'  e  parzialita'
 dell'azione  amm.va,  nonche'  per  disparita'  di  trattamento,  con
 riferimento  alla circostanza che la commissione esaminatrice, che in
 un primo momento  sembrava  orientata  verso  criteri  valutativi  di
 estremo  rigore  e  severita' nello svolgimento dei colloqui, avrebbe
 poi mutato tale atteggiamento (a seguito di precise direttive emanate
 dall'amministrazione centrale,  nonche'  a  seguito  di  sopravvenute
 pressioni  politico-sindacali),  a  tutto  danno  del ricorrente che,
 sostenendo le prove d'esame fra i primi, sarebbe stato  valutato  con
 eccessiva severita';
      2)  eccesso  di potere per disparita' di trattamento sotto altro
 profilo, con riferimento  al  fatto  che  il  ricorrente,  dopo  aver
 sostenuto  l'esame,  avrebbe  continuato per oltre un anno a lavorare
 nel medesimo ufficio; mentre, in base a precise scelte politiche,  si
 e'  preferito  ovunque  generalmente ritardare la pubblicazione delle
 graduatorie  finali  degli  esami,  proprio  allo  scopo  di  evitare
 provvedimenti  di  licenziamento  in attesa di una soluzione politica
 del problema, sicche' certamente discriminatorio sarebbe  stato  -  a
 detta  del  ricorrente - il comportamento tenuto dal proprio ufficio,
 che,  viceversa,   avrebbe   pubblicato   le   graduatorie   d'esame,
 provvedendo a licenziare i non idonei.
    Nel  frattempo  interveniva  l'articolo unico di cui alla legge 22
 dicembre 1984, n. 894, con cui  si  stabiliva  che  tutti  i  giovani
 assunti dalle amministrazioni dello Stato ex legge n. 285/1977 e suc-
 cessive  modifiche  ed  integrazioni,  che  avessero  sostenuto e non
 superato l'esame di idoneita' di cui alla  legge  n.  33/1980  e  che
 fossero  in  servizio  alla  data del 31 maggio 1984, sarebbero stati
 ammessi, su  tempestiva  domanda,  a  sostenere  un  nuovo  esame  di
 idoneita'  previo  apposito corso di formazione "per l'immissione nei
 ruoli delle  rispettive  amministrazioni,  nella  qualifica  iniziale
 della  carriera  immediatamente  inferiore  a quella per la quale non
 hanno superato l'esame di idoneita'" (primo comma).
    La stessa norma prevedeva, altresi', una ulteriore proroga  legale
 di  tutti  i contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato in
 virtu' della legge n. 285/1977 fino all'espletamento delle operazioni
 relative al corso di formazione e alla  approvazione  della  relativa
 graduatoria.
    Il ricorrente proponeva domanda di ammissione ai suddetti esami di
 idoneita'  ed  al  relativo  corso, istanza che veniva respinta con i
 provvedimenti di cui in epigrafe, in relazione alla  circostanza  che
 il  ricorrente  non  fosse  in servizio alla data del 31 maggio 1984,
 situazione viceversa  richiesta  dalla  legge  come  presupposto  per
 conseguirne i benefici.
    Il  ricorrente deduce illegittimita' costituzionale della legge 22
 dicembre 1984, n. 894, nella parte in cui riserva  la  partecipazione
 al  nuovo  esame  di  idoneita'  per  la  qualifica inferiore ai soli
 giovani che si trovino in servizio alla data del 31 maggio 1984,  per
 contrasto  con  l'art.  3  della Costituzione, primo e secondo comma,
 nonche' illegittimita' derivata dagli impugnati provvedimenti.
    Si costituiva in giudizio l'avvocatura dello Stato,  che  chiedeva
 la  reiezione  del  ricorso,  sostenendo  la  manifesta  infondatezza
 dell'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata.
    All'udienza del 22 maggio  1985  veniva  accordata  al  ricorrente
 tutela  cautelare  limitatamente  alla  sua ammissione con riserva al
 corso di formazione. Avverso tale ordinanza (n. 389/1985) non  veniva
 interposto  appello.  In virtu' di tanto il ricorrente veniva ammesso
 al corso  di  formazione  e  all'esame  di  idoneita',  questa  volta
 sostenuto con esito positivo.
    Con  atto  notificato  in  data  1›  luglio  1989  il  ricorrente,
 evidenziando la natura di atto  dovuto  dall'immissione  in  ruolo  a
 seguito  del  buon esito dell'esame di idoneita' di cui alla legge n.
 894/1984 e la sua  consenguenzialita'  rispetto  al  contenuto  della
 tutela  cautelare accordatagli con l'ordinanza n. 389/1985, diffidava
 l'amministrazione a provvedere alla sua riammissione in servizio  con
 immissione nel ruolo.
    Con  nota del 3 agosto 1989 l'amministrazione resistente precisava
 di aver gia' dato esecuzione a quanto  disposto  dal  t.a.r.  con  la
 predetta   ordinanza   n.   389/1985,   attraverso  l'ammissione  del
 ricorrente al corso ed agli esami di idoneita', e che rispetto a tale
 ordinanza dovesse ritenersi estranea  la  pretesa  di  immissione  in
 ruolo a riammissione in servizio.
    Il ricorrente, ritenendo che il contenuto decisorio dell'ordinanza
 n. 389/1985 fosse strumentale e funzionale rispetto ad una piu' ampia
 ed   effettiva   tutela,   intesa   propriamente   come   un  effetto
 cronologicamente  anticipatorio,  e  sostanzialmente   della   stessa
 natura, della decisione di merito, chiedeva a questo tribunale misure
 di esecuzione coattiva della predetta ordinanza.
    L'istanza   per  l'esecuzione  della  ordinanza  cautelare  veniva
 fissata per la camera di consiglio del 21 febbraio 1990; nell'udienza
 di merito in pari data venivano introitati per la  decisione  sia  il
 ricorso n. 374/1983 sia il ricorso n. 830/1985.
    L'istanza   per   l'esecuzione   dell'ordinanza  cautelare  veniva
 respinta con motivata ordinanza in data 21 febbraio 1990,  in  quanto
 un  ipotetico  accoglimento della stessa si sarebbe posto in evidente
 contrasto con il disposto di una norma di legge vigente.
                             D I R I T T O
    Preliminarmente va rilevato che e'  stata  respinta  l'istanza  di
 riunione  dei due ricorsi (nn. 374/1983 e 830/1985), non solo perche'
 tale riunione non avrebbe portato alcun vantaggio al fine di una piu'
 sollecita definizione dei giudizi, ma anche e soprattutto perche' con
 riferimento alla questione di costituzionalita', dedotta nel  ricorso
 n.   830/1985,  risulta  evidente  un  rapporto  di  vera  e  propria
 pregiudizialita' logica della definizione del ricorso n. 374/1983, ai
 fini della valutazione della rilevanza  dell'eccezione  medesima.  E'
 evidente infatti che l'eventuale accoglimento del ricorso n. 374/1983
 avrebbe  reso  del  tutto irrilevante la decisione sulla questione di
 legittimita' costituzionale, cosi' come dedotta.
     Con sentenza in data 21 febbraio 1990, in corso di pubblicazione,
 veniva  respinto  il  ricorso  n. 374/1983, attesa l'infondatezza dei
 motivi dedotti.
    Per quanto sopra premesso, ritiene il collegio ammissibile  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dall'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 nella  parte
 in  cui  consentendo  la  possibilita'  di  partecipare  all'esame di
 idoneita' per l'immissione in ruolo  nella  qualifica  immediatamente
 inferiore  ai  giovani  assunti  con la legge n. 285/1977 che abbiano
 sostenuto, ma non superato, il precedente esame di idoneita'  o  che,
 per  documentate  ragioni,  non  abbiano potuto parteciparvi, riserva
 tale beneficio esclusivamente a coloro che  erano  in  servizio  alla
 data  del 31 maggio 1984, escludendo, pertanto, tutti coloro che, pur
 trovandosi - come il ricorrente - nelle medesime condizioni,  fossero
 cessati  dal  servizio  in  data  precedente  a  quella sopraindicata
 proprio in virtu' del cattivo esito dal precedente esame di idoneita'
 ed a seguito di tempestiva conseguenziale risoluzione del rapporto di
 lavoro.
    Ed invero, quanto alla rilevanza, e'  evidente  che  la  decisione
 della  questione di costituzionalita' rappresenti l'unico presupposto
 giuridico per la decisione nel merito del ricorso  di  che  trattasi,
 atteso  che l'unico motivo per cui e' stata denegata al ricorrente la
 partecipazione all'esame ex-lege  n.  894/1984  (partecipazione  resa
 possibile con l'ammissione con riserva di cui all'ordinanza cautelare
 citata)  e per cui, successivamente, si nega allo stesso l'immissione
 in ruolo (nonostante il buon  esito  della  prova)  e'  rappresentato
 proprio  dal  disposto  letterale  del citato articolo unico legge n.
 894/1984.
    Se, del resto, la ratio di tale normativa non puo'  ricercarsi  in
 una   dichiarata   volonta'  legislativa  di  operare  una  sorta  di
 "sanatoria" attraverso il tentativo di recupero di rapporti di lavoro
 sorti  per  effetto  della  legge  n.  285/1977,   attribuendo   agli
 interessati,  gia'  non idonei, il particolare beneficio di fruire di
 una nuova possibilita' per il superamento della  prova,  e'  evidente
 che   il   presupposto  temporale,  rappresentato  dall'attivita'  di
 servizio  alla  data  del   31   maggio   1984,   appaia   fortemente
 discriminatorio   e   fonte   di  una  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento, in violazione del  disposto  di  cui  all'art.  3  della
 Costituzione,  in  relazione  a  quei  rapporti  di lavoro ex-lege n.
 285/1977  venuti  a  cessare  non  per   altra   causa   (dimissioni,
 destituzione),  bensi'  unicamente  per  risoluzione  del rapporto in
 considerazione del cattivo esito dell'esame di idoneita'.
    Ne' e' dato  rinvenire  una  diversa  ratio  giustificativa  della
 discriminazione   operata,   che  appare  pertanto  irragionevole  ed
 ingiustificata,  stante  l'assoluta  medesimezza   delle   situazioni
 sottostanti.
    Per   tutte  le  considerazioni  suesposte,  il  collegio  ritiene
 necessario  disporre  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  la
 trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale per la decisione
 della questione di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  unico
 legge n. 894/1984, nei termini sopra prospettati, apparendo la stessa
 non manifestamente infondata.
                                P.Q. M.
    Visti  gli  artt.  134 della Costituzione, 1 della l.c. 9 febbraio
 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'articolo  unico  della  legge  n.  894/1984   in
 relazione   all'art.   3   Costituzione,   nei  termini  indicati  in
 motivazione; sospende  il  presente  giudizio  e  ordina  l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti in
 causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche'  comunicata
 ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Lecce nella camera di consiglio del 21 febbraio
 1990.
                        Il presidente: VENTURA
                                                    L'estensore: PASCA
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