N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 ottobre 1991

                                N. 101
 Ordinanza  emessa  il  18  ottobre 1991 dal tribunale di Vercelli nel
 procedimento civile  vertente  tra  l'Unipol  S.p.a  e  Vianino  Gian
 Battista ed altro
 Circolazione stradale - Assicurazione obbligatoria della
    responsabilita'  civile derivante dalla circolazione dei veicoli -
    Terzi trasportati non familiari del  conducente  -  Esclusione  di
    tale  categoria di soggetti dai benefici dell'assicurazione per il
    periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge  n.  990/1969
    ed  il 31 dicembre 1977 - Ingiustificata disparita' di trattamento
    con incidenza sul diritto alla salute.
 (Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. c), modificato dal
    d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 1,  convertito  in  legge  26
    febbraio  1977,  n.  39;  d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 14,
    convertito in legge 26 dicembre 1977, n. 39).
 (Cost., artt. 2, 3 e 32).
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa n. 917/78 r.g.,
 tra la Unipol S.p.a e Vianino  Gian  Battista,  con  l'intervento  di
 Giagnorio Fortunato, spedita a sentenza il 18 ottobre 1991;
                            FATTO E DIRITTO
    In data 29 dicembre 1972, Vianino Gian Battista, terzo trasportato
 su  un  autoveicolo  ad  uso privato, non familiare del conducente, a
 seguito di incidente stradale  verificatosi  per  avere  quest'ultimo
 frenato  su un tratto ghiacciato di strada, subiva danni alla persona
 che residuavano una invalidita' permanente, nella  misura  che  sara'
 eventualmente accertata in corso di causa.
    Il  Vianino otteneva dal pretore penale di Strambino, con sentenza
 del 16 settembre 1974, la condanna al pagamento di  L.  2.000.000  di
 provvisionale,  oltre  alle  spese,  a  carico  della  Unipol S.p.a.,
 assicuratrice   del   conducente   Giagnorio   Fortunato,    ritenuto
 responsabile del fatto dannoso.
    A  seguito  di precetto, fondato su decreto ingiuntivo, il Vianino
 riceveva dalla Unipol S.p.a., il 28 gennaio  1975,  la  somma  di  L.
 2.170.790.
    In  data  30  dicembre  1975,  il tribunale di Ivrea dichiarava la
 nullita' della sentenza pronunciata dal pretore penale  di  Strambino
 il  16  settembre  1974,  per  nullita' della notifica del decreto di
 citazione a giudizio all'imputato, il quale, all'epoca del  processo,
 prestava  servizio  militare e dimorava in luogo diverso da quello di
 residenza.
    Il 28 giugno 1976 la Unipol otteneva decreto ingiuntivo contro  il
 Vianino  per  la  restituzione  della  somma indebitamente percepita,
 perche' pagata sulla base della sentenza  dichiarata  nulla,  ma,  in
 sede   di   opposizione   al   decreto  ingiuntivo,  veniva  eccepita
 l'incompetenza territoriale del tribunale di Ivrea, il quale, accolta
 l'eccezione, dichiarava il 23 febbraio 1977, la nullita' del  decreto
 ingiuntivo opposto.
    Chiamato  a nuovo giudizio davanti al pretore penale di Strambino,
 Giagnorio  Fortunato  era  prosciolto  (in  data  18  ottobre   1976)
 dall'imputazione  per  le  lesioni  cagionate al Vianino, con formula
 dubitativa sull'elemento psicologico del reato.
    Ritenendosi ancora creditrice della somma indebitamente pagata, la
 Unipol S.p.a., conveniva  Vianino  Gian  Battista  davanti  a  questo
 tribunale,  per  sentirlo  condannare  alla  restituzione  di  quanto
 indebitamente pagato.
    Il convenuto, chiesta ed ottenuta l'autorizzazione a  chiamare  in
 causa  il  conducente del veicolo assicurato, proponeva nei confronti
 della Unipol S.p.a. e di Giagnorio Fortunato domanda  riconvenzionale
 per il risarcimento dei danni subiti nell'incidente.
    I  convenuti  in  riconvenzionale  eccepivano: il Giagnorio, oltre
 all'improponibilita' della domanda nei suoi confronti in presenza  di
 un   giudicato   penale   di   assoluzione,   anche  la  prescrizione
 dell'azione; la Unipol di nulla dovere, a titolo di risarcimento  dei
 danni  al  terzo trasportato, ne' per legge, ne' in base alla polizza
 stipulata con il Giagnorio, la quale non  prevedeva  tale  genere  di
 copertura tra quelle opzionali dell'assicurato.
    La causa, esaurita l'istruttoria, passava in decisione all'udienza
 del 18 ottobre 1991.
 La questione di costituzionalita' e relativi parametri.
    Se,  dopo  la  sentenza  della  Corte  costituzionale n. 188 del 2
 maggio 1991, che dichiara incostituzionale la norma di  cui  all'art.
 4,  lett.  b),  della  legge  24  dicembre  1969,  n. 990, modificato
 dall'art. 1 del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito  in  legge
 26  febbraio  1977, n. 39, nella parte in cui esclude i familiari del
 conducente dai  benefici  derivanti  dalla  legge  sull'assicurazione
 obbligatoria  dei  veicoli  e  dei  natanti,  pronuncia che determina
 l'effetto, anche ai fini  della  definizione  dei  giudizi  pendenti,
 dell'inclusione  dei familiari nella categoria dei terzi trasportati,
 beneficiari ex lege del  regime  dell'assicurazione  obbligatoria  e,
 quindi,  titolari  di azione diretta nei confronti dell'assicuratore,
 per il risarcimento  dei  danni  alla  persona  cagionati  per  colpa
 dell'assicurato,  si possa ancora ritenere conforme alla Costituzione
 l'art. 4, lett. c), della legge 24 dicembre 1969, n. 990,  modificato
 dall'art.  1  del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge
 26 febbraio 1977, n. 39, in combinato disposto con l'art. 14, secondo
 comma, del medesimo decreto di modifica, il quale  ultimo  stabilisce
 che:  "Le  modifiche  apportate  dall'art.  1 del presente decreto, (
 ...), si applicano a decorrere dal 1› gennaio 1978".
    Quindi, se la citata norma  non  sia  incostituzionale  (sotto  il
 profilo  della disparita' di trattamento e del mancato riconoscimento
 del fondamentale diritto dell'individuo alla salute: artt. 2, 3 e  32
 della  Costituzione)  nella  parte  in  cui  esclude,  per il periodo
 anteriore al 1› gennaio 1978, il terzo trasportato non familiare  dai
 benefici derivanti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria, ed in
 particolare  dalla  possibilita'  di agire direttamente nei confronti
 dell'assicuratore.
 Sulla rilevanza della questione.
    La definizione  del  giudizio  in  corso  appare  dipendere  dalla
 risoluzione  della  questione di costituzionalita', in particolare da
 quest'ultima   dipende   l'affermazione   o   meno   della   solidale
 responsabilita'  della  Unipol  nei  confronti  del  danneggiato,  e,
 quindi, la pronuncia sulla eventuale estinzione dell'azione contro il
 Vianino per intervenuta prescrizione.
    Infatti: ritenuta l'ammissibilita' della domanda  riconvenzionale,
 proposta  dal  Vianino  per  il  risarcimento  dei  danni  occorsigli
 nell'incidente, e la proponibilita' della stessa  nei  confronti  del
 conducente,  pur prosciolto in sede penale per insufficienza di prove
 sull'elemento psicologico del reato (poiche' tale genere di pronuncia
 non preclude una diversa  valutazione  dei  fatti  in  sede  civile),
 rimane  da  risolvere  la  questione della prescrizione (biennale, ex
 art.  2947,  secondo  comma,  del  c.c.)  dell'azione  proposta   dal
 danneggiato nei confronti del conducente.
    Facendo  affidamento  sul fatto che la Unipol S.p.a. partecipo' al
 primo processo penale davanti  al  Pretore  di  Strambino  e  che,  a
 seguito   della   condanna   del   Giagnorio,   la  stessa  pago'  la
 provvisionale (che oggi ripete), il Vianino considero'  come  proprio
 interlocutore la Unipol S.p.a., e ad essa invio' le raccomandate, con
 le  richieste  di  risarcimento,  le  quali avrebbero dovuto produrre
 l'effetto interruttivo della prescrizione, in forza del  disposto  di
 cui all'art. 1310 del c.c., anche nei confronti del Giagnorio.
    Percio', se si ritiene, come si dovrebbe nel caso in esame, che il
 danneggiato  non  abbia  azione  diretta  nei  confronti della Unipol
 S.p.a.,  trattandosi   di   polizza   stipulata,   e   di   incidente
 verificatosi,  anteriormente  al  1›  gennaio  1978,  ne consegue che
 l'assicuratore    non    puo'    ritenersi    condebitore    solidale
 dell'assicurato   Giagnorio   e   che  non  puo'  qui  applicarsi  la
 disposizione di cui all'art. 1310 del c.c., in base  alla  quale  gli
 atti  interruttivi  posti  in  essere  nei  confronti  di un debitore
 solidale hanno effetto  anche  nei  confronti  degli  altri  debitori
 solidali,  con  la  ulteriore  conseguenza  che  il  tribunale dovra'
 dichiarare prescritta  l'azione  nei  confronti  del  conducente,  in
 quanto, per questa, il termine estintivo breve si e' compiuto.
    Se,  invece,  venisse  riconosciuta  la diretta azionabilita', nel
 caso  di  specie,  del  diritto  al  risarcimento  dei  danni   verso
 l'assicuratore,  il  danneggiato  potrebbe  trovare soddisfazione nel
 merito, non essendosi compiuta la prescrizione, sempre in  forza  del
 disposto  dell'art.  1310  del  c.c., ne' per l'assicuratore, ne' per
 l'assicurato.
 Sulla non manifesta infondatezza della questione.
    Premesso che il diritto alla salute, ed al ristoro  dei  danni  ad
 essa  cagionati, e' diritto fondamentale ed inviolabile dell'uomo, il
 tribunale ravvisa una possibile disparita' di trattamento tra il caso
 in cui al suo giudizio venga oggi, dopo  la  citata  pronuncia  della
 Corte  costituzionale  n.  188  del  2  maggio 1991, la questione del
 risarcimento dei danni cagionati ad un terzo  trasportato,  familiare
 del  conducente,  in  conseguenza di un fatto anteriore al 1› gennaio
 1978 (sempre successivamente all'entrata in  vigore  della  legge  n.
 990/1969),  ed  il  caso  in  cui  il  danneggiato  sia  estraneo  al
 conducente.
    Invero,  per  la  efficacia,  c.d.  "retroattiva",   concordemente
 riconosciuta  alle  sentenze della Corte Costituzionale, per la quale
 le norme da essa prese in esame e sostanzialmente modificate  debbono
 trovare  immediata  applicazione  ai  giudizi  pendenti  (nella nuova
 formulazione,   costituzionalmente   legittima,    derivante    dalla
 pronuncia),  qualora questo tribunale dovesse giudicare, per un fatto
 anteriore al 1› gennaio 1978, della diretta responsabilita'  ex  lege
 dell'assicuratore  del  conducente  nei  confronti  di un trasportato
 familiare di quest'ultimo, non potrebbe non riconoscere al  congiunto
 la  possibilita'  di  adire  in  giudizio  direttamente  la  societa'
 assicuratrice.
     Qualora, invece, sempre per un anteriore al 1› gennaio 1978 (data
 a partire dalla quale il trasportato, non familiare  del  conducente,
 puo'  giovarsi  dei benefici derivanti dalla legge sull'assicurazione
 obbligatoria alla stregua di un qualsiasi terzo non trasportato),  il
 tribunale,   come  nel  caso  sottoposto  all'odierno  giudizio,  sia
 chiamato a pronunciarsi sulla  menzionata  azionabilita'  diretta  da
 parte,  questa volta, di un estraneo al conducente, dovrebbe negarla,
 stante la disposizione di cui all'art. 14 del d.-l. 23 dicembre 1973,
 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39.
    Il trasporto familiare, per un  evento  anteriore  al  1›  gennaio
 1978,  si  gioverebbe,  pertanto,  della efficacia c.d. "retroattiva"
 della sentenza n. 188 del 2 maggio 1991, mentre  il  trasportato  non
 familiare  non  potrebbe altrettanto, sia perche' detta pronuncia non
 lo prende direttamente in considerazione, sia perche'  la  legge  che
 estende    anche    a    lui    i    benefici    dell'obbligatorieta'
 dell'assicurazione r.c.a., non si applica ai fatti  anteriori  al  1›
 gennaio 1978.
    Il  tribunale  giudica  fondato il dubbio di costituzionalita', in
 quanto la Corte, nella citata pronuncia,  sembra  aver  ritenuto  non
 piu' operante il c.d. criterio di gradualita' dell'estensione del re-
 gime  di assicurazione obbligatoria, in base al quale la stessa Corte
 costituzionale, con le pronunce  n.  55/1975  e  n.  264/1976,  aveva
 ritenuto  infondate  analoghe  questioni di legittimita', relative ad
 una presunta disparita' di trattamento tra terzi tout court e "terzi"
 trasportati: in tali decisioni la norma  impugnata  era  stata  fatta
 salva  dalle  censure  di  incostituzionalita',  nell'attesa  che  il
 Legislatore provvedesse.
    In effetti, con il  d.l.  n.  857/1976,  convertito  in  legge  n.
 39/1977, il legislatore aveva incluso nella categoria dei terzi anche
 i trasportati estranei, lasciandone fuori i trasportati familiari del
 conducente,  ma  oggi, a seguito della direttiva C.E.E. del 1983, che
 fissa  al  1›  gennaio  1988  la  data   di   adeguamento,   e   dopo
 l'inosservanza  di  tale  termine  da parte del Parlamento, la Corte,
 anche tenendo  conto  della  prolungata  inerzia  legislativa  (oltre
 ventun anni), sembra aver considerato non piu' sufficiente il ricorso
 al   criterio   di  gradualita'  per  giustificare  l'esclusione  dei
 familiari dalla categoria dei terzi e, conseguentemente, sembra  aver
 inteso  dichiarare che la norma impugnata fosse gia' incostituzionale
 sin dalla sua nascita (per l'esclusione  di  ogni  trasportato  dalla
 categoria  dei  terzi),  e non che sia divenuta tale soltanto dopo la
 modifica legislativa (per la sopravvenuta disparita' di  trattamento,
 all'interno  della  categoria  "terzi  trasportati", tra familiari ed
 estranei al conducente).
                               P. Q. M.
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1   della   legge
 costituzionale  9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  lett. c), della legge 24
 dicembre 1969, n. 990, modificato dall'art. 1 del d.-l.  23  dicembre
 1976,  n.  857,  convertito  in  legge  26  febbraio  1977, n. 39, in
 combinato disposto con l'art. 14 del d.-l. 23 dicembre 1976, n.  857,
 convertito  in  legge  26  febbraio  1977, n. 39, nella parte in cui,
 limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge
 24 dicembre  1969,  n.  990,  ed  il  31  dicembre  1977,  esclude  i
 trasportati  non familiari dal diritto ai benefici dell'assicurazione
 obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
 circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti, per quanto riguarda
 i danni alle persone;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  la  presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Vercelli, addi' 18 ottobre 1991
                         Il presidente: DONATO
    Il giudice estensore: LIMITONE
                              Il funzionario di cancelleria: TROMPETTO
 92C0229