N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1990- 17 febbraio 1992
N. 103 Ordinanza emessa il 23 ottobre 1990 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 17 febbraio 1992) dalla commisione tributaria centrale sul ricorso proposto da S.p.a. organizzazione Navobi italiana contro l'ufficio del registro di Suzzara Imposta di registro - Cessione di crediti - Determinazione della base imponibile - Criteri - Riferimento al valore nominale dei crediti invece che al reale corrispettivo della cessione cosi' come stabilito per la cessione del contratto - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 46). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.10 del 4-3-1992 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Ha ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Organizzazione Navobi italiana - O.N.I. S.p.a. nei confronti dell'ufficio del registro di Suzzara contro la decisione della commissione di secondo grado di Mantova - sez. terza, n. 134 in data 26 novembre 1984 avente ad oggetto rimborso di imposta di registro. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. - La societa' sopra nominata presentava per la registrazione dieci atti di cessione di credito, sui quali l'ufficio percepiva l'imposta del registro determinandola sulla base del valore nominale dei crediti, pari a complessive lire 1.366.167.116. Indi la societa' presentava domanda di rimborso ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sostenendo che l'imposta proporzionale di registro del 2% andava applicata, invece, sull'importo del corrispettivo della cessione, pari a lire 4.900.000. Avverso il silenzio dell'amministrazione la contribuente ricorreva, poi, alla commissione tributaria di primo grado, che respingeva il gravame nella considerazione che la fattispecie e' regolata dalla norma speciale dell'art. 46 del decreto del presidente della Repubblica n. 634/1972, fatta salva espressamente dalla disciplina generale del precedente art. 41. La decisione veniva confermata dalla commissione di secondo grado nella considerazione che la specificita' della norma dell'art. 46 - ove si sancisce che il valore imponibile dei crediti e' costituito dal loro importo - esclude l'applicabilita' dell'art. 48 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, n. 634/1972, che, per la determinazione del valore imponibile, fa riferimento al corrispettivo pattuito per la cessione. La societa' ricorre, ora, a questa Commissione Centrale per chiedere: in via principale, che la base imponibile dell'imposta di registro sugli atti di cessione dei crediti sia determinata con riferimento ai corrispettivi contrattualmente stabiliti; in via subordinata, che sia investita la Corte costituzionale della lesione del principio di uguaglianza di trattamento tributario (articolo 3 della Costituzione) e del principio che lega l'imposizione alla reale capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione). L'ufficio controdeduce chiedendo la conferma della decisione impugnata, in quanto alla fattispecie va applicata la norma speciale dell'art. 46 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, priva di elementi di incostituzionalita', e non gia' la norma generale dell'art. 41 dello stesso d.P.R. o quella dell'art. 48. 2. - La sollevata eccezione di incostituzionalita' e' rilevante ai fini del decidere e non e' manifestamente infondata. E' pacifico, in punto di fatto, che i dieci contratti sottoposti a registrazione hanno ad oggetto cessioni pro-soluto di crediti di cui e' garantita la verita' e realta', e che, in ragione della non garantita sovibilita' del debitore ceduto, il corrispettivo delle cessioni e' stato convenuto in una somma nettamente inferiore all'importo dei crediti ceduti. Ora, in punto di diritto, il criterio generale dell'art. 41 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 - secondo cui la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e' costituita, per i contratti traslativi a titolo oneroso, dal corrispettivo pattuito - e' applicabile alle cessioni di contratto per espressa previsione del n. 4 del predetto articolo. Ma nella fattispecie non di cessioni di contratti si tratta, bensi' di cessioni di crediti; per cui prevale il criterio speciale di determinazione dell'imponibile, stabilito dal successivo art. 46, secondo cui "Per i crediti il valore imponibile e' costituito dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati". Ne' puo' aversi riguardo al valore venale dei crediti ceduti - come vorrebbe il contribuente, che, in proposito richiama l'art. 48 del d.P.R. citato - giacche' tale ultima norma si riferisce ad atti che hanno per oggetto beni e diritti reali e non gia' crediti. Infine, non e' condivisibile la tesi del contribuente secondo cui non sarebbe venuto meno il temperamento contenuto nel secondo comma dell'art. 52 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, ove si stabiliva che la tassa venisse applicata sul prezzo pattuito della cessione, se inferiore all'ammontare del credito, quando nell'atto fosse spiegata e, occorrendo, giustificata la congrua causa del minor prezzo. E' appena il caso, infatti, di osservare che, contrariamente a quanto prospettato dal contribuente, l'art. 41, n. 4, del d.P.R. n. 634/1972 non corrisponde all'art. 52 cit. del r.d. n. 3269/1923, almeno per la ragione che quest'ultimo riguardava le cessioni di credito, laddove il n. 4 dell'art. 41 concerne le cessioni di contratto. Non resta che prendere atto della innovazione legislativa, dal momento che il d.P.R. n. 634/1972 regola l'intera materia disciplinata dal r.d. n. 3269/1923 (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile) e, per di piu', l'innovazione legislativa del 1972 e' stata mantenuta e, per cosi' dire, ribadita dal nuovo t.u. delle disposizioni in materia di imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 181 (art. 49). Da quanto sopra risulta la rilevanza, ai fini della soluzione della controversia in esame, delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 46 del d.P.R. n. 634/1972, sollevate con riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione. 3. - Quanto alla consistenza delle sollevate eccezioni di incostituzionalita', quanto collegio ritiene che non potrebbe ritenersi dimostrata la loro manifesta infondatezza - con riferimento ai principi ispiratori di consolidata giurisprudenza della suprema Corte costituzionale - sulla base della considerazione, di portata generale, che appartiene alla sfera di discrezionalita' del legislatore tributario (insindacabile ex art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87) l'apprezzamento dell'attendibilita' o meno delle dichiarazioni delle parti in ordine ad elementi determinanti per la definizione della base imponibile (nella fattispecie, in ordine alla giustificazione del minor prezzo pattutito come corrispettivo della cessione risepetto all'ammontare nominale del credito ceduto). Invero, la discrezionalita' del legislatore ordinario, in materia, trova un limite nel principio fissato dall'art. 53 della Costituzione, il quale esige che l'imposizione abbia a presupposto una reale manifestazione di capacita' contributiva e sia commisurata, nel caso di contratti di scambio, al valore effettivo della ricchezza trasferita. Viceversa, l'art. 46 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, stabilendo che "per i crediti il valore imponibile e' costituito dal loro importo", prescinde del tutto dal valore venale dei crediti trasferiti, quasi che stabilisse una presunzione assoluta di corrispondenza di tale valore di scambio con il valore nominale dei crediti stessi, privando di rilevanza l'eventuale loro litigiosita' come ogni altra causa che, mettendone in forse o riducendone la esigibilita', incida negativamente sul valore reale della ricchezza trasferita. Ed e' appena il caso di notare - a quest'ultimo riguardo e sotto il profilo della rilevanza gia' considerato sopra - che nella fattispecie in esame i crediti ceduti sono, in parte, relativi ad effetti insoluti, in parte relativi a fatture, in parte vantati nei confronti di ditte fallite, e, in tutti i casi, sono ceduti con espressa esclusione di garanzia della solvibilita' della ditta debitrice. Sicche' appare evidente come il corrispettivo pattuito per la cessione non potesse non essere largamente inferiore all'importo dei crediti ceduti. 4. - Ne' appare manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' della norma dell'art. 46 in considerazione, se rapporatata al principio costituzionale di uguaglianza di trattamento tributario ( ex art. 3 della Costituzione). Invero, per le cessioni di contratto, l'art. 41, primo comma, n. 4), del medesimo d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, stabilisce che la base imponibile dell'imposta di registro e' costituita "dall'ammontare complessivo del corrispettivo pattuito per la cessione", abbracciando anche il caso in cui cedente si la parte in favore della quale il contratto ceduto e' fonte del credito per il pagamento del prezzo convenuto per il trasferimento di un bene. Orbene, non appaiono ragioni sufficienti per assegnare un trattamento tributario cosi' diverso, da una parte, alla cessione di credito da ultimo ipotizzata - sol perche' inserita in una fattispecie di cessione di contratto - dall'altra ad una cessione di credito che faccia astrazione dal contratto di scambio che ha dato vita al credito ceduto. 5. - Questo giudice non e' legittimato a sollecitare il potere della suprema Corte di estendere la eventuale declaratoria di illegittimita' alle analoghe disposizioni dell'art. 49 del nuovo t.u. sull'imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ( ex art. 27, ultimo inciso, della cit. legge 11 marzo 1953, n. 87).
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale concernente l'art. 46 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, in rapporto agli artt. 3 e 53 della Costituzione; Sospende, nelle more, il presente giudizio; Ordina che a cura della segreteria di questa sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 23 ottobre 1990 Il presidente: (firma illeggibile) Il relatore-estensore: (firma illeggibile) 92C0231