N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1990- 17 febbraio 1992

                                N. 103
 Ordinanza   emessa   il   23   ottobre  1990  (pervenuta  alla  Corte
 Costituzionale il  17  febbraio  1992)  dalla  commisione  tributaria
 centrale   sul  ricorso  proposto  da  S.p.a.  organizzazione  Navobi
 italiana contro l'ufficio del registro di Suzzara
 Imposta di registro - Cessione di crediti - Determinazione della base
 imponibile - Criteri - Riferimento al  valore  nominale  dei  crediti
 invece che al reale corrispettivo della cessione cosi' come stabilito
 per   la  cessione  del  contratto  -  Ingiustificata  disparita'  di
 trattamento con incidenza sul principio della capacita' contributiva.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 46).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                  LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
    Ha  ha  emesso  la  seguente  ordinanza   sul   ricorso   proposto
 dall'Organizzazione  Navobi  italiana  -  O.N.I. S.p.a. nei confronti
 dell'ufficio del  registro  di  Suzzara  contro  la  decisione  della
 commissione  di secondo grado di Mantova - sez. terza, n. 134 in data
 26 novembre 1984 avente ad oggetto rimborso di imposta di registro.
                   CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
    1. - La societa' sopra nominata presentava  per  la  registrazione
 dieci  atti  di  cessione  di  credito, sui quali l'ufficio percepiva
 l'imposta del registro determinandola sulla base del valore  nominale
 dei crediti, pari a complessive lire 1.366.167.116.
    Indi la societa' presentava domanda di rimborso ai sensi dell'art.
 75  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 634, sostenendo che l'imposta proporzionale di registro del 2% andava
 applicata, invece, sull'importo  del  corrispettivo  della  cessione,
 pari a lire 4.900.000.
    Avverso   il   silenzio   dell'amministrazione   la   contribuente
 ricorreva, poi, alla  commissione  tributaria  di  primo  grado,  che
 respingeva  il  gravame  nella  considerazione  che la fattispecie e'
 regolata dalla norma speciale dell'art. 46 del decreto del presidente
 della  Repubblica  n.  634/1972,  fatta  salva  espressamente   dalla
 disciplina  generale  del  precedente  art.  41.  La decisione veniva
 confermata dalla commissione di secondo  grado  nella  considerazione
 che la specificita' della norma dell'art. 46 - ove si sancisce che il
 valore  imponibile  dei  crediti  e'  costituito  dal  loro importo -
 esclude  l'applicabilita'  dell'art.  48  dello  stesso  decreto  del
 Presidente  della Repubblica, n. 634/1972, che, per la determinazione
 del valore imponibile, fa riferimento al corrispettivo  pattuito  per
 la cessione.
    La  societa'  ricorre,  ora,  a  questa  Commissione  Centrale per
 chiedere: in via principale, che la base imponibile  dell'imposta  di
 registro  sugli  atti  di  cessione  dei  crediti sia determinata con
 riferimento  ai  corrispettivi  contrattualmente  stabiliti;  in  via
 subordinata,  che sia investita la Corte costituzionale della lesione
 del principio di uguaglianza di trattamento  tributario  (articolo  3
 della Costituzione) e del principio che lega l'imposizione alla reale
 capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione).
    L'ufficio  controdeduce  chiedendo  la  conferma  della  decisione
 impugnata, in quanto alla fattispecie va applicata la norma  speciale
 dell'art. 46 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, priva di elementi di
 incostituzionalita',  e non gia' la norma generale dell'art. 41 dello
 stesso d.P.R. o quella dell'art. 48.
    2. - La sollevata eccezione di incostituzionalita' e' rilevante ai
 fini del decidere e non e' manifestamente infondata.
    E' pacifico, in punto di fatto, che i dieci contratti sottoposti a
 registrazione hanno ad oggetto cessioni pro-soluto di crediti di  cui
 e'  garantita  la  verita'  e  realta',  e  che, in ragione della non
 garantita sovibilita' del debitore  ceduto,  il  corrispettivo  delle
 cessioni  e'  stato  convenuto  in  una  somma  nettamente  inferiore
 all'importo dei crediti ceduti.
    Ora, in punto di diritto, il criterio generale  dell'art.  41  del
 d.P.R.  26  ottobre  1972, n. 634 - secondo cui la base imponibile ai
 fini dell'applicazione dell'imposta di registro e' costituita, per  i
 contratti  traslativi  a titolo oneroso, dal corrispettivo pattuito -
 e' applicabile alle cessioni di contratto per espressa previsione del
 n. 4 del predetto articolo. Ma nella fattispecie non di  cessioni  di
 contratti  si  tratta, bensi' di cessioni di crediti; per cui prevale
 il criterio speciale di determinazione dell'imponibile, stabilito dal
 successivo art. 46, secondo cui "Per i crediti il  valore  imponibile
 e' costituito dal loro importo, senza tener conto degli interessi non
 ancora maturati".
    Ne'  puo'  aversi  riguardo  al valore venale dei crediti ceduti -
 come vorrebbe il contribuente, che, in proposito richiama  l'art.  48
 del  d.P.R.  citato - giacche' tale ultima norma si riferisce ad atti
 che hanno per oggetto beni e diritti reali e non gia' crediti.
    Infine, non e' condivisibile la tesi del contribuente secondo  cui
 non  sarebbe  venuto meno il temperamento contenuto nel secondo comma
 dell'art. 52 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, ove si stabiliva che
 la tassa venisse applicata sul prezzo  pattuito  della  cessione,  se
 inferiore  all'ammontare del credito, quando nell'atto fosse spiegata
 e, occorrendo, giustificata la congrua causa del minor prezzo.
    E' appena il caso, infatti, di  osservare  che,  contrariamente  a
 quanto  prospettato  dal contribuente, l'art. 41, n. 4, del d.P.R. n.
 634/1972 non corrisponde all'art. 52  cit.  del  r.d.  n.  3269/1923,
 almeno  per  la  ragione  che  quest'ultimo riguardava le cessioni di
 credito, laddove il  n.  4  dell'art.  41  concerne  le  cessioni  di
 contratto. Non resta che prendere atto della innovazione legislativa,
 dal  momento  che  il  d.P.R.  n.  634/1972  regola  l'intera materia
 disciplinata dal r.d. n. 3269/1923 (art. 15 delle disposizioni  sulla
 legge  in  generale  premesse  al  codice  civile)  e,  per  di piu',
 l'innovazione legislativa del 1972 e' stata mantenuta  e,  per  cosi'
 dire,  ribadita  dal  nuovo  t.u.  delle  disposizioni  in materia di
 imposta di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 181 (art.
 49).
    Da quanto sopra risulta la  rilevanza,  ai  fini  della  soluzione
 della   controversia   in  esame,  delle  questioni  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 46 del d.P.R.  n.  634/1972,  sollevate  con
 riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
    3.   -  Quanto  alla  consistenza  delle  sollevate  eccezioni  di
 incostituzionalita',  quanto  collegio  ritiene  che   non   potrebbe
 ritenersi dimostrata la loro manifesta infondatezza - con riferimento
 ai  principi  ispiratori  di consolidata giurisprudenza della suprema
 Corte  costituzionale  -  sulla base della considerazione, di portata
 generale,  che  appartiene  alla  sfera   di   discrezionalita'   del
 legislatore tributario (insindacabile ex art. 28 della legge 11 marzo
 1953,   n.  87)  l'apprezzamento  dell'attendibilita'  o  meno  delle
 dichiarazioni delle parti in ordine ad elementi determinanti  per  la
 definizione  della base imponibile (nella fattispecie, in ordine alla
 giustificazione del minor prezzo pattutito come  corrispettivo  della
 cessione risepetto all'ammontare nominale del credito ceduto).
    Invero, la discrezionalita' del legislatore ordinario, in materia,
 trova   un   limite   nel   principio   fissato  dall'art.  53  della
 Costituzione, il quale esige che l'imposizione  abbia  a  presupposto
 una reale manifestazione di capacita' contributiva e sia commisurata,
 nel caso di contratti di scambio, al valore effettivo della ricchezza
 trasferita.
    Viceversa,   l'art.  46  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  634,
 stabilendo che "per i crediti il valore imponibile e' costituito  dal
 loro  importo",  prescinde  del  tutto  dal valore venale dei crediti
 trasferiti,  quasi  che  stabilisse  una  presunzione   assoluta   di
 corrispondenza  di  tale valore di scambio con il valore nominale dei
 crediti stessi, privando di rilevanza l'eventuale  loro  litigiosita'
 come  ogni  altra  causa  che,  mettendone  in forse o riducendone la
 esigibilita', incida negativamente sul valore reale  della  ricchezza
 trasferita.
    Ed  e'  appena il caso di notare - a quest'ultimo riguardo e sotto
 il profilo  della  rilevanza  gia'  considerato  sopra  -  che  nella
 fattispecie  in  esame  i  crediti ceduti sono, in parte, relativi ad
 effetti insoluti, in parte relativi a fatture, in parte  vantati  nei
 confronti  di  ditte  fallite,  e,  in  tutti i casi, sono ceduti con
 espressa  esclusione  di  garanzia  della  solvibilita'  della  ditta
 debitrice. Sicche' appare evidente come il corrispettivo pattuito per
 la  cessione  non potesse non essere largamente inferiore all'importo
 dei crediti ceduti.
    4.  -  Ne'  appare   manifestamente   infondata   l'eccezione   di
 illegittimita'   della  norma  dell'art.  46  in  considerazione,  se
 rapporatata al principio costituzionale di uguaglianza di trattamento
 tributario ( ex art. 3 della Costituzione).
    Invero, per le cessioni di contratto, l'art. 41, primo  comma,  n.
 4),  del  medesimo  d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, stabilisce che la
 base   imponibile   dell'imposta   di    registro    e'    costituita
 "dall'ammontare   complessivo   del  corrispettivo  pattuito  per  la
 cessione", abbracciando anche il caso in cui cedente si la  parte  in
 favore  della  quale  il contratto ceduto e' fonte del credito per il
 pagamento del prezzo convenuto per il trasferimento di un bene.
    Orbene,  non  appaiono  ragioni  sufficienti  per   assegnare   un
 trattamento  tributario cosi' diverso, da una parte, alla cessione di
 credito  da  ultimo  ipotizzata  -  sol  perche'  inserita   in   una
 fattispecie  di cessione di contratto - dall'altra ad una cessione di
 credito che faccia astrazione dal contratto di scambio  che  ha  dato
 vita al credito ceduto.
    5.  -  Questo  giudice  non e' legittimato a sollecitare il potere
 della  suprema  Corte  di  estendere  la  eventuale  declaratoria  di
 illegittimita' alle analoghe disposizioni dell'art. 49 del nuovo t.u.
 sull'imposta  di registro approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
 ( ex art. 27, ultimo inciso, della cit. legge 11 marzo 1953, n. 87).
                               P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale per la risoluzione  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale  concernente  l'art. 46 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
 634, in rapporto agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
    Sospende, nelle more, il presente giudizio;
    Ordina che a cura della segreteria di questa sezione  la  presente
 ordinanza  sia  notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente
 del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle  due
 Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 23 ottobre 1990
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                            Il relatore-estensore: (firma illeggibile)
 92C0231