N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1990- 17 febbraio 1992
N. 104 Ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 febbraio 1992) dalla commisione tributaria centrale sui ricorsi riuniti proposti dall'ufficio del registro di Imperia contro la S.p.a. "Autostrada dei Fiori" Imposta sull'incremento del valore immobiliare (IN.V.IM.) - Immobili appartenenti a societa' e destinati all'esercizio diretto della propria attivita' commerciale - Destinazione non piu' attuale alla data del compimento del periodo decennale di imposta - Ritenuta non applicabilita' del beneficio della esenzione dall'imposta, nemmeno per il periodo in cui la destinazione era effettiva, avendo rilevanza, ai fini della operativita' del beneficio, solo la destinazione dell'immobile alla data del compimento del decennio - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. d)). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.10 del 4-3-1992 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Ha emesso la seguente ordinanza sui ricorsi proposti del registro di Imperia nei confronti di "Autostrada dei Fiori S.p.a." contro la decisione della commissione di secondo grado di Imperia, sezione quarta, n. 376 in data del 9 marzo 1987. Premesso che la "Autostrada dei Fiori S.p.a." ha presentato il 19 gennaio 1984 all'ufficio del registro di Imperia dichiarazione per decorso del decennio di ininterrotta proprieta', alla data del 30 dicembre 1983, ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, relativamente all'intero secondo piano del fabbricato sito in Imperia, via della Repubblica n. 46. Nella dichiarazione essa ha precisato che: in quanto l'immobile e' stato destinato all'esercizio diretto di attivita' commerciale, e quindi bene strumentale, fino al 1 luglio 1981, quando esso e' stato dato in locazione, l'incremento di valore verificatosi fino a tale data non era soggetto all'imposta, a norma dell'art. 25, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643; conseguentemente da quella stessa data e' iniziato a decorrere un nuovo decennio che si sarebbe compiuto il 30 giugno 1991, ferma l'esenzione dell'imposta per il periodo di tempo anteriore; ovvero, alternativamente, l'imposta doveva essere applicata solamente alla parte di incremento di valore verificatosi fra la stessa data e quella di compimento del decennio in corso, in relazione all'art. 26, quinto comma, del d.-l. 20 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131. L'ufficio del registro di Imperia, con avviso notificato il 6 febbraio 1985, ha liquidato l'imposta ritenuta dovuta a partire dal 10 maggio 1976, data di ultimazione del fabbricato costruito sull'area dal cui acquisto aveva avuto inizio il decennio. Esso aveva, con precedente avviso di pagamento, precisato che: si dovesse avere riguardo solo alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data in cui si era verificato il presupposto impositivo, senza alcuna rilevanza della destinazione dell'immobile cessata in data anteriore alla scadenza del termine decennale; si trattava non di vera e propria esenzione, ma di sospensione della sua applicazione rinviata ad un successivo momento. La "Autostrada dei Fiori S.p.a.", che aveva frattanto pagato l'imposta sull'incremento di valore posterire al mutamento di destinazione dell'immobile, con atto presentato il 24 marzo 1985 ha proposto ricorso alla commissione tributaria di primo grado avverso il suddetto avviso di liquidazione dell'imposta, ponendo a motivi dello stesso quanto gia' esposto nella dichiarazione per decorso decennio e chiedendo, per il caso che il mutamento di destinazione dell'immobile desse luogo al decorso dalla sua data ad un nuovo decennio, che fosse ordinato il rimborso dell'imposta pagata. L'ufficio del registro di Imperia, con atto presentato il 17 luglio 1985, ha resistito al ricorso, ritenuto non ammissibile in quanto avverso l'avviso di liquidazione di imposta principale. La commissione tributari di primo grado di Imperia, sezione seconda, con decisione n. 408 del 28 feabbraio 1986 ha dichiarato inammissibile il ricorso in adesione alle deduzioni dell'ufficio del registro. La "Autostrada dei Fiori S.p.a.", con atto presentato il 29 maggio 1986 alla segreteria della commissione tributaria di primo grado, ha proposto appello avverso la suddetta decisione, negando che l'imposta oggetto dell'avviso di liquidazione dovesse ritenersi principale e che, comunque, anche se cio' fosse, non potesse proporsi ricorso avverso tale avviso, che e' compreso espressamente fra gli atti impugnabili dall'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. Essa, nel merito, ha riproposto quanto dedotto e non esaminato in primo grado. L'ufficio del registro di Imperia, con atto presentato alla stessa segreteria il 27 agosto 1986, ha resistito all'appello con le stesse ragioni dedotte in primo grado. La commissione tributaria di secondo grado di Imperia, sezione quarta, con la decisione indicata in epigrafe, ha accolto l'appello, avendo ritenuto ammissibile il ricorso in primo grado ed assoggettabile ad imposta il solo incremento di valore, verificatosi nel corso del decennio, relativo al periodo di questo posteriore alla data di cessazione del carattere strumentale dell'immobile. L'ufficio del registro di Imperia, con atto presentato il 29 ottobre 1987 alla segreteria della commissione tributaria di secondo grado, ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione in appello, deducendo che l'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ha inteso, non di escludere definitivamente dall'imposizione gli incrementi di valore in esso considerati, ma solo di rinviare l'imposizione stessa al successivo verificarsi dell'ulteriore suo presupposto. La "Autostrada dei Fiori S.p.a.", con atto presentato alla stessa segreteria il 21 dicembre 1989, ha resistito al ricorso, riproponendo le ragioni gia' dedotte nei precedenti gradi del processo. L'ufficio del registro di Imperia, con atto notificato il 6 giugno 1983, ha ingiunto alla societa' menzionata il pagamento dell'intera imposta liquidata ed il ricorso proposto avverso tale atto ha avuto lo stesso seguito sopra descritto, conclusosi con la decisione della commissione tributaria di secondo grado di Imperia, sezione nona, n. 977 del 9 marzo 1987, che ha annullato l'atto di ingiunzione. Lo stesso ufficio ha percio' proposto avverso tale decisione altro ricorso con gli stessi motivi, mentre la "Autostrada dei Fiori S.p.a." ha opposto ad esso le ragioni prima esposte. Ritenute che l'identita' della questione proposta con i due ricorsi consente la riunione e la trattazione congiunta di essi. La questione controversa e' se: nel caso di immobile appartenente a societa' e da questa destinato all'esercizio diretto della propria attivita' commerciale, durante una parte soltanto del periodo decennale di imposta e non piu' alla data di compimento di tale periodo, l'incremento di valore verificatosi in tale parte del decennio sia esente dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, a norma dell'art. 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, ovvero tale imposta sia dovuta su tutto l'incremento di valore verificatosi nell'intero decennio, avendo rilevanza esclusiva ai fini dell'esenzione la destinazione dell'immobile alla data di compimento di questo. La prima soluzione e' sostenuta dal contribuente ed e' stata affermata nelle decisioni impugnate, la seconda e' posta a sostegno del proprio ricorso dall'ufficio del registro. Tale ultima prospettazione rende necessaria la verifica della compatibilita' delle norme applicabili (artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nel loro testo vigente) con gli artt. 3 e 53 della Costituzione e dei principi, in questi affermati, di uguaglianza dei cittadini in situazioni identiche o equivalenti e di commisurazione alla capacita' contributiva rispettiva del concorso di ciascuno alle spese pubbliche. L'interpretazione delle norme applicabili conforme alla prospettazione dell'ufficio del registro, invero, renderebbe uno stesso incremento di valore assoggettabile all'imposta o no, a seconda che la destinazione dell'immobile, per la quale e' prevista l'esenzione, sia o no attuale alla data di compimento del periodo di imposta. Una parte dell'incremento di valore dello stesso immobile verificatosi nello stesso periodo di imposta avrebbe trattamenti diversi a seconda che la destinazione beneficiata dell'immobile sia cessata prima della data del compimento del periodo o, viceversa, sia attuale in tale data, anche se iniziata in immediata prossimita' della stessa. Nel primo caso l'incremento di valore sarebbe assoggettato all'imposta, pur essendone oggettivamente esente, nel secondo caso esso risulterebbe esente, pur accedendo ad immobile con destinazione diversa da quella per la quale la esenzione e' prevista. La disparita', cosi' rilevata riguardo allo stesso immobile appartenente ad un unico soggetto, si palesa in tutta la sua evidenza riguardo a piu' immobili appartenenti a piu' soggetti a ciascuno dei quali, nella identicita' di ogni altra rispettiva condizione, fosse stata data la destinazione strumentale durante parti diverse dello stesso periodo d'imposta, alla cui data di compimento tale destinazione si trovasse per alcuni attuale e per altri no. Si avrebbe, infatti, a parita' di capacita' contributiva rispetto alla stessa manifestazione di ricchezza, per alcuni soggetti l'applicazione dell'imposta e per altri no. E' da ritenere, peraltro, che le esenzioni da una qualsiasi imposta, quando non siano fatte derivare da condizioni soggettive, per le quali l'imposizione si risolverebbe in una sostanziale partita di giro, o da situazioni implicanti obblighi internazionali dello Stato, siano espressioni proprio di mancanza di capacita' contributiva riferita al cespite considerato nel momento in cui esso si produce e, come tale, non idoneo a commisurare il concorso alle spese pubbliche di colui che ne fruisce. Se cosi' non fosse e taluna delle esenzioni fuori delle ipotesi sopradette fosse prevista nonostante il sussistere della capacita' contributiva del beneficiario in misura non diversa da quella degli altri soggetti obbligati all'imposta per cespiti di uguale natura e valore, cio' determinerebbe con tutta evidenza, situazioni di privilegio ingiustificato non conformi ai principi delle norme costituzionali menzionate. Si pone, percio', la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, del testo vigente, per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto essi prescrivano la soggezione all'imposta degli incrementi di valore, verificatisi nel periodo di imposta, per il solo fatto che il presupposto sostanziale della esenzione sia venuto meno prima della data di compimento di tale periodo. La questione non e' manifestamente infondata ne' il giudizio puo' essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione, che investe la fondatezza o meno delle ragioni dedotte dall'ufficio del registro.
P. Q. M. Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Roma, addi' 31 gennaio 1990 Il presidente: IMPERATRICE 92C0232