N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 1992
N. 105 Ordinanza emessa il 9 gennaio 1992 dalla corte di appello di Trento nel procedimento penale a carico di Berlicioni, recte, Berlincioni Silvano. Inquinamento - Tutela delle acque - Scarichi (nella specie: cloruri) eccedenti i limiti tabellari di cui alla legge n. 319/1976 - Ritenuta impossibilita' per determinate categorie di imprese di rispettare i suddetti limiti peraltro non vigenti (per i cloruri) in altri Paesi della CEE e gia' derogati in altre regioni italiane (Toscana e Veneto) - Insussistenza di contrasto con le esigenze di tutela della collettivita' - Denunciata violazione del diritto al lavoro e del principio di tutela della liberta' di iniziativa economica. (Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, in relazione al n. 32, tab. A, stessa legge). (Cost., artt. 4 e 41).(GU n.10 del 4-3-1992 )
LA CORTE DI APPELLO Rilevato che dagli accertamenti peritali e' risultata l'assoluta impossibilita' per stabilimenti di tipo concerie, ma anche per altri tipi di stabilimento che debbono per esigenze tecniche o per legge avvalersi di impianti addolcitori rispettare i parametri stabiliti dal n. 32 della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, perche' sia gli impianti che ricorrono al metodo della deionizzazione, sia quelli che ricorrono al metodo dell'osmosi in- versa, dopo aver bloccato in un primo tempo i cloruri li restituiscono poi necessariamente in altissime concentrazioni (cio' sia detto a prescindere dal costo elevatissimo di tali impianti, pari a circa 25 milioni di lire per metro cubo di acqua da desalinizzare); Rilevato altresi' che, sempre giuste le motivate e convincenti argomentazioni del perito, il limite in questione non ha alcun fondamento razionale in quanto non tiene conto ne' del quantitativo totale dei cloruri immessi da una specifica lavorazione, ne' della capacita' di assorbimento del corpo idrico ricettore, di talche', ad esempio, chi scaricasse un solo litro di acqua a 1000 milligrammi di concentrazione incorrerebbe nei rigori della legge; mentre che ne versasse migliaia di litri a 1100 milligrammi di concentrazione, sarebbe in perfetta regola nonostante che l'impatto ambientale nel primo caso sarebbe nullo e nel secondo invece assai rilevante anche avuto riguardo ai dati sulla vita acquatica enunciati dal perito (e tutto cio' va detto sempre a prescindere da quello importantissimo parametro che e' dato dalle caratteristiche del corpo ricettore); Rilevato inoltre che, certamente in considerazione dei motivi sopraelencati; la normativa di tutti gli altri Paesi della CEE non pone parametri per i cloruri e che, come il perito informa, a prescindere dall'ortodossia giuridica del loro intervento, due regioni italiane e precisamente la Toscana e il Veneto sono intervenute largamente derogando al limite in questione; Ritenuto conseguentemente non manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 21 legge 10 maggio 1976, n. 319, nella parte in cui fa riferimento al parametro tabellare sopra indicato, in quanto contrastante con i principi di cui agli artt. 4 e 41 della Costituzione, non sembrando ricorrere le esigenze di tutela della collettivita', enunciati dal detto articolo 41, secondo e terzo comma; Ritenuta altresi' la rilevanza della questione trattandosi della principale linea difensiva adottata dall'imputato, condivisa dal procuratore generale; onde il giudizio non puo' essere definito indipendente dalla risoluzione della questione sopra illustrata;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso in Trento, 9 gennaio 1992. Il presidente: DELUCA 92C0233