N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 1991
N. 106 Ordinanza emessa il 25 novembre 1991 dalla corte di appello, sezione per i minorenni, Trieste, nel procedimento penale a carico di Minatel Luca Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Provvedimenti adottati nell'udienza preliminare - Possibilita' di opposizione solo per le sentenze di condanna - Ritenuta lesione dei principi della legge delega - Compressione del diritto di difesa. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma, modificato dal d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 46). (Cost., artt. 24 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, lett. e)).(GU n.10 del 4-3-1992 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 e successive modificazioni in riferimento all'art. 3, lettera e), della legge- delega n. 81/1987 ed agli articoli 24, 27 e 76 della Costituzione. O S S E R V A La legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, all'art. 3, lettera e), nel prevedere l'opposizione avverso i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare, non delinea distinzione di sorta in ordine ai contenuti dei medesimi, non distinguendo in particolare fra i provvedimenti di proscioglimento e di condanna. Cio' appare peraltro coerente ad una ratio finalizzata a consentire all'imputato di gestire la possibilita' di rinunziare o meno alla celebrazione del dibattimento, senza che detta possibilita' possa essergli sottratta con pregiudizio delle garanzie della difesa. Il d.-l. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 46 - pur muovendosi nell'ambito della legge delega, costituendo integrazione e correzione prevista dall'art. 7 di quest'ultima, con conseguente necessita' di rispettarne principi e criteri direttivi - ha per contro inteso escludere dall'opposizione i procedimenti di proscioglimento, limitandola a quelli di condanna. Con cio' - ritiene la Corte - si prospetta un contrasto con i principi consacrati nell'art. 76 della Costituzione e nell'art. 24 della Costituzione di talche' la sollevata eccezione appare non manifestamente infondata e rilevante per l'esito dell'impugnazione, che' la ritenuta illegittimita' renderebbe tuttora esperibile il rimedio avanti al tribunale per i minorenni.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Su difforme parere del p.g.; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dal difensore dell'imputato, dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 46 del d.-l. 14 gennaio 1991, n. 12, in relazione all'art. 3, lettera e), della legge 16 febbraio 1987, n. 81, con riferimento agli articoli 24 e 76 della Costituzione; Ordina la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti a cura della cancelleria alla Corte costituzionale nonche' la notifica della presente ordinanza al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ordina che la presente ordinanza sia comunicata - a cura della cancelleria - ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Trieste, addi' 25 novembre 1991 Il presidente: (firma illeggibile) 92C0234