N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 novembre 1991

                                N. 106
 Ordinanza emessa il 25 novembre 1991 dalla corte di appello,  sezione
 per i minorenni, Trieste, nel procedimento penale a carico di Minatel
 Luca
 Processo penale - Procedimento a carico di minorenni - Provvedimenti
    adottati  nell'udienza  preliminare  - Possibilita' di opposizione
    solo per le sentenze di condanna - Ritenuta lesione  dei  principi
    della legge delega - Compressione del diritto di difesa.
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, terzo comma, modificato
    dal d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 46).
 (Cost., artt. 24 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 3, lett.
    e)).
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                          LA CORTE DI APPELLO
   Ha    pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del  decreto
 del   Presidente   della   Repubblica   n.   448/1988   e  successive
 modificazioni in riferimento all'art. 3,  lettera  e),  della  legge-
 delega n. 81/1987 ed agli articoli 24, 27 e 76 della Costituzione.
                             O S S E R V A
    La  legge-delega  16 febbraio 1987, n. 81, all'art. 3, lettera e),
 nel  prevedere  l'opposizione  avverso   i   provvedimenti   adottati
 nell'udienza  preliminare, non delinea distinzione di sorta in ordine
 ai contenuti dei medesimi, non  distinguendo  in  particolare  fra  i
 provvedimenti  di proscioglimento e di condanna. Cio' appare peraltro
 coerente ad  una  ratio  finalizzata  a  consentire  all'imputato  di
 gestire  la  possibilita'  di rinunziare o meno alla celebrazione del
 dibattimento, senza che detta possibilita' possa  essergli  sottratta
 con pregiudizio delle garanzie della difesa.
    Il  d.-l.  14  gennaio  1991,  n.  12,  art.  46  - pur muovendosi
 nell'ambito della legge delega, costituendo integrazione e correzione
 prevista dall'art. 7 di quest'ultima, con conseguente  necessita'  di
 rispettarne  principi  e  criteri  direttivi  -  ha per contro inteso
 escludere  dall'opposizione  i   procedimenti   di   proscioglimento,
 limitandola a quelli di condanna.
    Con  cio'  -  ritiene  la  Corte - si prospetta un contrasto con i
 principi consacrati nell'art. 76 della Costituzione  e  nell'art.  24
 della  Costituzione  di  talche'  la  sollevata  eccezione appare non
 manifestamente infondata e rilevante per  l'esito  dell'impugnazione,
 che'  la  ritenuta  illegittimita'  renderebbe  tuttora esperibile il
 rimedio avanti al tribunale per i minorenni.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Su difforme parere del p.g.;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale, sollevata dal  difensore  dell'imputato,
 dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come
 modificato  dall'art.  46  del  d.-l.  14  gennaio  1991,  n.  12, in
 relazione all'art. 3, lettera e), della legge 16  febbraio  1987,  n.
 81, con riferimento agli articoli 24 e 76 della Costituzione;
    Ordina  la sospensione del presente procedimento e la trasmissione
 degli atti a cura della cancelleria alla Corte costituzionale nonche'
 la notifica della presente ordinanza al pubblico ministero presso  il
 tribunale  per  i  minorenni  nonche' al Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Ordina che la presente ordinanza sia comunicata  -  a  cura  della
 cancelleria - ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Trieste, addi' 25 novembre 1991
                  Il presidente: (firma illeggibile)

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