N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 1991- 18 febbraio 1992
N. 107 Ordinanza emessa il 5 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 febbraio 1992) dalla corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra il comune di Sauze d'Oulx e Faure Melania ed altri Occupazione d'urgenza di aree da espropriare - Indennita' di occupazione accettata dall'espropriato - Mancata previsione della possibilita' per l'espropriante di esperire opposizione, in alternativa al pagamento della indennita' accettata, contro la determinazione dell'indennita' di occupazione d'urgenza - Prospettata violazione del diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 173/1991. (Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, quarto comma). (Cost., art. 24, primo comma).(GU n.10 del 4-3-1992 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 1343/89 r.g. promossa dal comune di Sauze d'Oulx, in persona del sindaco pro- tempore, elettivamente domiciliato in Torino, piazza Peyron, 5, presso l'avv. Umberto Giardini, che lo rappresenta e difende come la procura in atti, attore, contro Faure Melania, Faure Caire Elsa ved. Allemand, Faure Caire Ilda, Ambrogio Maria Angela in Caligaris, elettivamente domiciliati in Torino, via del Carmine, 11, presso l'avv. Pier Costanzo Reineri, che le rappresenta e difende come da procura in atti, convenute, e contro Guazzone Franco, Scudelletti Carla, Perron Angelo, Faure Maria Luigia detta Susanna, Allemand Arturo, Perron Camillo, Perron Ezio, Perron Anna, Monnier Massimina, Monnier Bruno, Bernard Lauretta, Bernard Giovanna, Guillaume Guido, Perron Margherita, Monnier Simona, Allemand Severino, Allemand Ettore, Cecchin Clara, Allemand Elena, Allemand Adriana, Allemand Giorgio, Poncet Erminia, Perron Almo, Perron Marisa, Perron Lorenzo, Faure Mariangela, Faure Pierlorenzo, Gros Renzo, Gros Piero, Pesando Luciano, Pesando Piera, Allemand Francesco, Allemand Luigi, Allemand Pietro, Societa' Adler di Gasparetto & C. in persona del suo legale rappresentante in carica, con sede in Sauze d'Oulx, Allemand Anna, convenuti, contumaci. RITENUTO IN FATTO Con atto in data 3 ottobre 1989, ritualmente notificato, il comune di Sauze d'Oulx, in persona del sindaco pro-tempore, conveniva avanti questa corte Franco Guazzone ed altre 39 persone, oltre alla commissione provinciale per gli espropri di Torino, in persona del suo presidente in carica, chiedendo l'equa determinazione dell'indennita' di occupazione d'urgenza di alcuni terreni di proprieta' dei convenuti, ritenendo eccessiva quella effettuata dalla citata commissione con provvedimento n. 209 del 31 maggio 1989 (comunicato ed esso comune con nota del 1 settembre 1989, ricevuta il 5 settembre 1989). Alcune delle parti convenute si costituivano resistendo, e la causa, dopo esperimento di c.t.u. valutativa, veniva rimessa all'esame del collegio. CONSIDERATO IN DIRITTO I convenuti costituiti hanno proposto, in via pregiudiziale, eccezione di inammissibilita' e/o irricevibilita' dell'azione introdotta dal comune, in quanto l'art. 20 della legge n. 1865/1971, che detta norme per l'espropriazione per pubblica utilita', non prevede che l'occupante possa proporre opposizione alla stima dell'indennita' di occupazione, determinata dalla commissione espropri. I convenuti pongono in rilievo, al riguardo, che - al contrario - l'art. 19 della medesima legge concede espressamente all'espropriante tale facolta'. Questo giudice ritiene opportuno sottoporre la questione all'esame della Corte costituzionale, atteso che la norma in esame appare in aperto contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Invero, la recente sentenza 8-22 aprile 1991, n. 173, della Corte costituzionale, ha dichiarato l'illegittimita', per contrasto con l'art. 24 della carta fondamentale, dell'art. 12, quinto comma, della citata legge n. 865/1971, nella parte in cui non prevede che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennita' accettata dall'espropriato, possa esperire opposizione, entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell'art. 19. Si potrebbe quindi ritenere, per via di interpretazione,che la soluzione data dalla Corte costituzionale a tale caso, analogo a quello che ne occupa, possa valere anche per quest'ultimo, in quanto appare evidente la lesione del diritto dell'esporpriante conseguente al chiaro disposto del quarto comma del citato art. 20, che testualmente recita: "Contro la determinazione dell'indennita' gli interessati possono proporre opposizione davanti la corte d'appello competente per territorio, con atto di citazione notificato all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennita' a cura del sindaco nelle forme prescritte per la notificazione per gli atti processuali civili". Appare piu' corretto, pero', che sia la Corte costituzionale a pronunciarsi sul punto, anche perche' occorre risolvere la questione - che verrebbe a sorgere, una volta accolta l'eccezione di illegittimita' della norma in questione (accoglimento da ritenersi altamente probabile, per quanto detto sopra) - della decorrenza del termine, per l'espropriante, per proporre opposizione avverso la determinazione dell'indennita'. Il quarto comma dell'art. 20, infatti, come si e' visto, fa decorrere il termine medesimo dalla comunicazione, all'avente diritto, da parte del sindaco; soluzione, questa, che evidentemente non puo' valere anche nel caso in cui sia l'espropriante a proporre opposizione, dato che, altrimenti sarebbe sostanzialmente lo stesso ente opponente (la maggior parte delle espropriazioni e' infatti promossa dai comuni) a stabilire il termine dal quale decorrerebbe il suo diritto ad adire l'autorita' giudiziaria.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione all'art. 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'espropriante possa proporre opposizione davanti alla corte d'appello contro la determinazione dell'indennita' di occupazione di urgenza di aree da espropriare; Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Torino, addi' 5 luglio 1991 Il presidente: CONTI Il cancelliere: (firmma illeggibile) 92C0235