N. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 1991- 19 febbraio 1992

                                N. 108
 Ordinanza emessa l'8 aprile 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale
 il 19 febbraio 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
 sul  ricorso  proposto  da  Mottola Antonio contro il Ministero della
 pubblica istruzione ed altri.
 Istruzione pubblica - Personale assunto per chiamata diretta (ai
    sensi della  legge  n.  285/1977  "provvedimenti  di  urgenza  per
    l'occupazione  giovanile")  e  successivamente  immesso in ruolo -
    Mancata estensione a tale categoria  di  personale  degli  aumenti
    periodici  biennali  di  stipendio  - Ingiustificata disparita' di
    trattamento con incidenza sul diritto ad una retribuzione adeguata
    e proporzionata.
 (Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 30, quarto comma).
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 524/88 proposto
 da Mottola Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio  Recchia
 ed  elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Arbia
 n. 23, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona  del
 Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale
 dello   Stato,   e   nei   confronti  del  Ministero  delle  Poste  e
 telecomunicazioni,   in   persona   e   del   Minsitro   pro-tempore,
 dell'Azienda  di  Stato  per  i  servizi  telefonici,  in persona del
 Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale
 dello Stato per  l'accertamento  e  la  dichiarazione  nei  confronti
 dell'amministrazione   interessata  del  diritto  del  ricorrente  al
 riconoscimento  giuridico  ed  economico   dell'anzianita'   maturata
 durante  il periodo non di ruolo quale pubblico impiegato, nonche' al
 riconoscimento  del  trattamento  di  quiescenza  ed alla riscossione
 degli aumenti periodici del 2,50%, piu' interessi e rivalutazione sul
 totale delle somme da percepire;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in-
 timate;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore,  per  la  pubblica udienza del 4 maro 1991, il
 consigliere Caro Lucrezio Monticelli e udito l'avv. Campagnola per il
 ricorrente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il ricorrente, assunto ai sensi della legge 1› giugno 1977, n. 285
 ("Provvedimenti per l'occupazione giovanile") per chiamata diretta  e
 successivamente  immesso  in ruolo, chiede con il gravame in esame il
 riconoscimento,  ai  fini  giuridici,  economici   e   pensionistici,
 dell'anzianita'  maturata  durante  il servizio pre-ruolo, nonche' la
 corresponsione degli aumenti periodici del 2,50% per ogni biennio  di
 permanenza,  con gli interessi corrispettivi e la rivalutazione delle
 somme spettanti.
    Questi i motivi dedotti nel ricorso:
      1)  riconoscimento  (giuridico  ed  economico)   dell'anzianita'
 maturata durante il servizio non di ruolo al fine della ricostruzione
 della carriera. Riconoscimento del servizio pre-ruolo nella qualifica
 di inquadramento.
    Assume  l'istante  che  gli  spetterebbe  il  riconoscimento di un
 periodo pari  alla  meta'  del  servizio  pre-ruolo  in  applicazione
 dell'art.  30,  ultimo  comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il
 quale prevederebbe espressamente, per  il  personale  civile  non  di
 ruolo,  una  modalita'  d'inquadramento  nei  ruoli  che  tiene conto
 dell'attivita' lavorativa svolta precedentemente. Di conseguenza,  al
 ricorrente   dovrebbe  essere  riconosciuto  il  relativo  trattameno
 economico, posto che, come gia' si e'  espressa  l'adunanza  plenaria
 del  Consiglio  di  Stato  (decisione  11  novembre  1980,  n.  48) a
 proposito dell'art. 26 della legge n. 775/1970, che pure  riconosceva
 la  valutazione  per  la  meta'  del  servizio pre-ruolo del pubblico
 dipendente ai fini  della  carriera  di  ruolo,  detto  servizio  "e'
 utilizzabile  per l'attribuzione non solo degli aumenti periodici, ma
 anche  delle  classi  di  stipendio,  eventualmente  completando   il
 servizio di ruolo l'anzianita' richiesta nella classe precedente";
      2)  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  30 della legge n.
 312/1980 per contrasto con gli artt.  3  e  36  (primo  comma)  della
 Costituzione e riconoscimento dell'intera anzianita' pregressa.
    Sostiene  l'interessato  che  il riconoscimento dei servizi svolti
 limitatamente alla meta' ai sensi dell'art. 30, ultimo  comma,  della
 legge  11  luglio  1980,  n. 312, contrasterebbe con gli artt. 3 e 36
 della Costituzione, in quanto, da una parte si sarebbe  dovuto  tener
 conto  della  specialita'  del  rapporto  di  lavoro instaurato con i
 giovani assunti con la legge n. 285/1977 e, dall'altra,  verrebbe  ad
 essere  corrisposta  una  retribuzione  non  adeguata  alle  mansioni
 espletate;
      3)  applicazione  del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (artt. 1,
 8, 10, 11, 14, 15 e 145 e segg.) trattamento di quiescenza.  Servizio
 non di ruolo.
    Il  ricorrente  chiede  che venga riconosciuto il suo diritto alla
 valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo  pre-
 ruolo, senza alcun obbligo di versare un riscatto;
      4)  applicazione di legge per gli aumenti spettanti al personale
 non di ruolo dello Stato, art. 1 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19  e
 successive  modificazioni, sugli aumenti periodici costanti del 2,50%
 (art. 30, quarto comma, della legge n. 312/1980).
    Lamenta il ricorrente che  non  gli  sono  stati  corrisposti  gli
 aumenti   periodici  costanti  in  ragione  del  2,50%  della  misura
 iniziale. Ne' potrebbe valere in  contrario  la  circostanza  che  il
 rapporto  di  lavoro  si  era  basato su contratto di dodici mesi, in
 quanto tale rapporto si e' protratto nel  tempo,  cosi'  da  superare
 ampiamente il biennio;
      5)  applicazione  di  legge  per  il pagamento degli interessi e
 della rivalutazione monetaria.
    L'istante  chiede  che  gli  vengano  riconosciuti   interessi   e
 rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
    Si  sono  costituite  in giudizio per resistere le amministrazioni
 intimate.
                             D I R I T T O
    Con sentenza parziale in data odierna questa sezione  ha  definito
 talune questioni sollevate con il ricorso in esame.
    In  particolare  e'  stata  dichiarata  - in conformita' di quanto
 stabilito dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con decisione
 n.  1  del  7  febbraio  1991  -  l'infondatezza  della  pretesa   al
 riconoscimento,  ai  fini  giuridici  ed economici, del servizio pre-
 ruolo prestato dal ricorrente ed  e'  stata  altresi'  dichiarata  la
 carenza  d'interesse ad una pronuncia sulla valutabilita' ai fini del
 trattamento di quiescenza, di detto servizio.
    Nella predetta  sentenza  e'  stato  altresi'  anticipato  che  si
 sarebbe   sollevata  -  in  conformita'  del  resto  della  richeista
 formulata in tal senso del ricorrente nella memoria depositata il  21
 febbraio  1991  -  questione  di costituzionalita', in relazione agli
 artt. 3 e 36 della  Costituzione,  nei  riguardi  della  disposizione
 (art.  30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312) che pre-
 clude  all'istante  la  possibilita'  di  beneficiare  degli  aumenti
 periodici   di   stipendio  con  riferimento  al  servizio  pre-ruolo
 prestato.
    Tale disposizione  (la  quale  prescrive  che  "lo  stipendio  del
 personale di cui al precedente comma e' soggetto ad aumenti periodici
 biennali  del  2,50%"), in quanto riconosce espressamente gli aumenti
 periodici biennali solo a determinate categorie di pesonale (tra  cui
 non  rientra quella dell'interessato), e' stata ritenuta dalla citata
 decisione dell'adunanza plenaria non applicabile  nei  confronti  del
 ricorrente.
    Cio'  posto,  si appalesa evidente la rilevanza della questione di
 costituzionalita' della disposizione in questione nella parte in  cui
 esclude   la   categoria   dell'istante  dal  beneficio  dell'aumento
 periodico biennale, giacche' solo la riconosciuta incostituzionalita'
 di tale esclusione consentirebbe al ricorrente di poter usufruire  di
 tali aumenti.
    Quanto   alla   non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 costituzionalita' va rilevato che la disposione in  questione  appare
 in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (in quanto contrasta con
 il  principio  di  uguaglianza  la  mancata  estensione degli aumenti
 periodici di stipendio a figure di rapporti non di ruolo, come quella
 in esame,  sostanzialmente  non  dissimili  da  quelle  espressamente
 previste  nella  norma) e con l'art. 36 della Costituzione (in quanto
 non viene adeguatamente retribuita la migliore  qualita'  del  lavoro
 derivante  dalla  maggiore esperienza acquisita dal personale dopo un
 certo periodo di servizio).
    Per le suesposte considerazioni la delineata questione va  rimessa
 alla  Corte  costituzionale,  restando  per  questa  parte sospeso il
 giudizio, con riserva di  ogni  ulteriore  statuizione  in  proposito
 all'esito della risoluzione dell'incidente di costituzionalita'.
                               P. Q. M.
    Solleva  la questione di legittimita' costituzionale, in relazione
 agli artt. 3 e 36 della Costituzione,  dell'art.  30,  quarto  comma,
 della  legge  11  luglio  1980, n. 312, della parte in cui esclude la
 categoria di personale cui appartiene  il  ricorrente  dagli  aumenti
 periodici biennali di stipendio;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio  e  riserva ogni ulteriore
 pronuncia   all'esito    della    risoluzione    dell'incidente    di
 costituzionalita';
    Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti siano
 trasmessi  alla  Corte costituzionale e che la presente pronuncia sia
 notificata alle parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  camera di consiglio dell'8 aprile
 1991.
                       Il presidente: DI NAPOLI
                             Il consigliere, est.: LUCREZIO MONTICELLI
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