N. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 1991- 19 febbraio 1992
N. 108 Ordinanza emessa l'8 aprile 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 febbraio 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Mottola Antonio contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri. Istruzione pubblica - Personale assunto per chiamata diretta (ai sensi della legge n. 285/1977 "provvedimenti di urgenza per l'occupazione giovanile") e successivamente immesso in ruolo - Mancata estensione a tale categoria di personale degli aumenti periodici biennali di stipendio - Ingiustificata disparita' di trattamento con incidenza sul diritto ad una retribuzione adeguata e proporzionata. (Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 30, quarto comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.10 del 4-3-1992 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 524/88 proposto da Mottola Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Recchia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Arbia n. 23, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, e nei confronti del Ministero delle Poste e telecomunicazioni, in persona e del Minsitro pro-tempore, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato per l'accertamento e la dichiarazione nei confronti dell'amministrazione interessata del diritto del ricorrente al riconoscimento giuridico ed economico dell'anzianita' maturata durante il periodo non di ruolo quale pubblico impiegato, nonche' al riconoscimento del trattamento di quiescenza ed alla riscossione degli aumenti periodici del 2,50%, piu' interessi e rivalutazione sul totale delle somme da percepire; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in- timate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore, per la pubblica udienza del 4 maro 1991, il consigliere Caro Lucrezio Monticelli e udito l'avv. Campagnola per il ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Il ricorrente, assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285 ("Provvedimenti per l'occupazione giovanile") per chiamata diretta e successivamente immesso in ruolo, chiede con il gravame in esame il riconoscimento, ai fini giuridici, economici e pensionistici, dell'anzianita' maturata durante il servizio pre-ruolo, nonche' la corresponsione degli aumenti periodici del 2,50% per ogni biennio di permanenza, con gli interessi corrispettivi e la rivalutazione delle somme spettanti. Questi i motivi dedotti nel ricorso: 1) riconoscimento (giuridico ed economico) dell'anzianita' maturata durante il servizio non di ruolo al fine della ricostruzione della carriera. Riconoscimento del servizio pre-ruolo nella qualifica di inquadramento. Assume l'istante che gli spetterebbe il riconoscimento di un periodo pari alla meta' del servizio pre-ruolo in applicazione dell'art. 30, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, il quale prevederebbe espressamente, per il personale civile non di ruolo, una modalita' d'inquadramento nei ruoli che tiene conto dell'attivita' lavorativa svolta precedentemente. Di conseguenza, al ricorrente dovrebbe essere riconosciuto il relativo trattameno economico, posto che, come gia' si e' espressa l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (decisione 11 novembre 1980, n. 48) a proposito dell'art. 26 della legge n. 775/1970, che pure riconosceva la valutazione per la meta' del servizio pre-ruolo del pubblico dipendente ai fini della carriera di ruolo, detto servizio "e' utilizzabile per l'attribuzione non solo degli aumenti periodici, ma anche delle classi di stipendio, eventualmente completando il servizio di ruolo l'anzianita' richiesta nella classe precedente"; 2) illegittimita' costituzionale dell'art. 30 della legge n. 312/1980 per contrasto con gli artt. 3 e 36 (primo comma) della Costituzione e riconoscimento dell'intera anzianita' pregressa. Sostiene l'interessato che il riconoscimento dei servizi svolti limitatamente alla meta' ai sensi dell'art. 30, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, contrasterebbe con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto, da una parte si sarebbe dovuto tener conto della specialita' del rapporto di lavoro instaurato con i giovani assunti con la legge n. 285/1977 e, dall'altra, verrebbe ad essere corrisposta una retribuzione non adeguata alle mansioni espletate; 3) applicazione del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (artt. 1, 8, 10, 11, 14, 15 e 145 e segg.) trattamento di quiescenza. Servizio non di ruolo. Il ricorrente chiede che venga riconosciuto il suo diritto alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo pre- ruolo, senza alcun obbligo di versare un riscatto; 4) applicazione di legge per gli aumenti spettanti al personale non di ruolo dello Stato, art. 1 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni, sugli aumenti periodici costanti del 2,50% (art. 30, quarto comma, della legge n. 312/1980). Lamenta il ricorrente che non gli sono stati corrisposti gli aumenti periodici costanti in ragione del 2,50% della misura iniziale. Ne' potrebbe valere in contrario la circostanza che il rapporto di lavoro si era basato su contratto di dodici mesi, in quanto tale rapporto si e' protratto nel tempo, cosi' da superare ampiamente il biennio; 5) applicazione di legge per il pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria. L'istante chiede che gli vengano riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute. Si sono costituite in giudizio per resistere le amministrazioni intimate. D I R I T T O Con sentenza parziale in data odierna questa sezione ha definito talune questioni sollevate con il ricorso in esame. In particolare e' stata dichiarata - in conformita' di quanto stabilito dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 1 del 7 febbraio 1991 - l'infondatezza della pretesa al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre- ruolo prestato dal ricorrente ed e' stata altresi' dichiarata la carenza d'interesse ad una pronuncia sulla valutabilita' ai fini del trattamento di quiescenza, di detto servizio. Nella predetta sentenza e' stato altresi' anticipato che si sarebbe sollevata - in conformita' del resto della richeista formulata in tal senso del ricorrente nella memoria depositata il 21 febbraio 1991 - questione di costituzionalita', in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nei riguardi della disposizione (art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312) che pre- clude all'istante la possibilita' di beneficiare degli aumenti periodici di stipendio con riferimento al servizio pre-ruolo prestato. Tale disposizione (la quale prescrive che "lo stipendio del personale di cui al precedente comma e' soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50%"), in quanto riconosce espressamente gli aumenti periodici biennali solo a determinate categorie di pesonale (tra cui non rientra quella dell'interessato), e' stata ritenuta dalla citata decisione dell'adunanza plenaria non applicabile nei confronti del ricorrente. Cio' posto, si appalesa evidente la rilevanza della questione di costituzionalita' della disposizione in questione nella parte in cui esclude la categoria dell'istante dal beneficio dell'aumento periodico biennale, giacche' solo la riconosciuta incostituzionalita' di tale esclusione consentirebbe al ricorrente di poter usufruire di tali aumenti. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' va rilevato che la disposione in questione appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (in quanto contrasta con il principio di uguaglianza la mancata estensione degli aumenti periodici di stipendio a figure di rapporti non di ruolo, come quella in esame, sostanzialmente non dissimili da quelle espressamente previste nella norma) e con l'art. 36 della Costituzione (in quanto non viene adeguatamente retribuita la migliore qualita' del lavoro derivante dalla maggiore esperienza acquisita dal personale dopo un certo periodo di servizio). Per le suesposte considerazioni la delineata questione va rimessa alla Corte costituzionale, restando per questa parte sospeso il giudizio, con riserva di ogni ulteriore statuizione in proposito all'esito della risoluzione dell'incidente di costituzionalita'.
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, della parte in cui esclude la categoria di personale cui appartiene il ricorrente dagli aumenti periodici biennali di stipendio; Dispone la sospensione del giudizio e riserva ogni ulteriore pronuncia all'esito della risoluzione dell'incidente di costituzionalita'; Dispone che, a cura della segreteria della sezione, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente pronuncia sia notificata alle parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 aprile 1991. Il presidente: DI NAPOLI Il consigliere, est.: LUCREZIO MONTICELLI 92C0236