N. 63 SENTENZA 5 - 24 febbraio 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Iscritti I.N.A.D.E.L. - Figli nullatenenti, viventi a carico e inabili permanentemente a proficuo lavoro - Diritto alla erogazione della indennita' premio di servizio e di buonuscita in forma indiretta - Limitazioni e condizioni - Disomogeneo trattamento rispetto alla prole dei dipendenti statali Illegittimita' costituzionale. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma, lett. b)) (Cost., art. 3).(GU n.10 del 4-3-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma secondo, lettera b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 821 del 1988 e dell'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, promosso con ordinanza emessa il 5 agosto 1991 dal Pretore di Matera nel procedimento civile vertente tra Bruno Giulia ed altra contro I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 620 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione di Bruno Giulia ed altra; Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Francesco Greco; Udito l'avvocato Giuseppe Minieri per Bruno Giulia ed altra; Ritenuto in fatto 1. - Bruno Giulia e Bruno Maria Teresa convenivano dinanzi al Pre- tore di Matera l'I.N.A.D.E.L., chiedendone la condanna a corrispondere ad esse la indennita' premio di servizio, quali figlie superstiti maggiorenni, del Dr. Bruno Giuseppe deceduto in data 16 marzo 1982 in attivita' di servizio. Il Pretore, su istanza delle attrici, con ordinanza del 5 agosto 1991 (r.o. n. 620 del 1991), ha sollevato: A) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 821 del 1988, nella parte in cui subordina il diritto dei figli dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. alla erogazione della detta indennita' nella forma indiretta alla condizione di inabile permanentemente a proficuo lavoro, nullatenente e vivente a carico dell'iscritto. Risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione: a) per la disparita' di trattamento che si verificherebbe rispetto alle analoghe categorie di superstiti dei dipendenti dello Stato i quali, ai sensi dell'art. 8, n. 7 del d.P.R. n. 1034 del 1984 e dell'art. 7 della legge n. 177 del 1976, hanno diritto alla indennita' di buonuscita nella forma indiretta solo per la loro qualita' di fratello o sorella dell'iscritto deceduto anche se abili, occupati e non conviventi; b) per la disparita' di trattamento rispetto alle analoghe categorie di dipendenti statali che hanno diritto alla indennita' di buonuscita per la sola qualita' di figlie del de cuius senza alcuna altra condizione; B) questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153, nella parte in cui fa decorrere la omogeneita' tra la indennita' premio di servizio e la indennita' di buonuscita di cui all'art. 22 del decreto-legge n. 359 del 1987, convertito con modificazioni, in legge n. 440 del 1987, dal 3 maggio 1982, lasciando permanere la disomogeneita' per il periodo anteriore, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per la discriminazione che si verifica all'interno della stessa categoria in ordine a un trattamento previdenziale che e' retribuzione differita. 2. - L'ordinanza e' stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 3. - Nel giudizio si sono costituite le parti private, le quali hanno insistito sulle argomentazioni poste a base delle eccezioni di incostituzionalita' da esse sollevate e fatte proprie dal Pretore remittente. Considerato in diritto 1. - La Corte e' chiamata a verificare: A) - a) se l'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 821 del 1988, nella parte in cui subordina il diritto dei figli dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. alla erogazione della indennita' premio di servizio nella forma indiretta alla loro condizione di inabili permanentemente a proficuo lavoro, nullatenenti e viventi a carico dell'iscritto stesso, violi l'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento che si verifica con le omologhe categorie di superstiti di dipendenti dello Stato che hanno diritto alla erogazione dell'indennita' di buonuscita senza limitazioni, nonche', per la stessa ragione, con i collaterali dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L.; b) se lo stesso art. 3, secondo comma, lett. b), nella parte in cui prevede per le figlie dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. l'ulteriore condizione dello stato civile di nubile o di vedova, violi l'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento che si verifica con le omologhe categorie dei dipendenti statali per i quali non e' prevista nessuna condizione, ma solo quella di essere figlie o figli; B) se l'art. 6 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 13 maggio 1988, n. 153, nella parte in cui fa decorrere gli effetti della omogeneita' tra l'indennita' premio di servizio e l'indennita' di buonuscita, disposta dall'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 440, solo dal 3 maggio 1982, violi gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, lasciando permanere la disomogeneita' tra i due trattamenti di fine rapporto per il periodo anteriore a tale data. 2. - La questione sub A (a e b) e' fondata. L'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, prevede la corresponsione della indennita' premio di servizio, nella forma indiretta, a favore della prole maggiorenne solo se sia permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del suo decesso e per le orfane la condizione dello stato di nubile o di vedova. L'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, invece, per i dipendenti statali in attivita' di servizio dispone che la indennita' di buonuscita, in caso di morte, compete, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, nell'ordine, al coniuge superstite, agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle, che conseguono la pensione di reversibilita' senza alcuna condizione o limitazione. Dalla diversa disciplina legislativa deriva una sostanziale disparita' di trattamento tra la prole maggiorenne dei dipendenti degli enti locali e quella dei dipendenti statali che non trova alcuna razionale e adeguata giustificazione perche', per effetto delle sentenze di questa Corte (sentt. nn. 208 del 1986, 763 del 1988 e 471 del 1989) e per l'intervento del legislatore (artt. 6 e 9 della legge n. 29 del 1979, 22 della legge n. 440 del 1987, di conversione del decreto-legge n. 359 del 1987) sussiste ormai una sostanziale equiparazione tra le due indennita'. La indennita' premio di servizio appartiene alla categoria delle indennita' di fine rapporto per la sua natura retributiva, previdenziale e assistenziale e per il suo carattere di trattamento integrativo della pensione. Essa spetta al momento della cessazione del servizio al dipendente degli enti locali, cosi' come l'indennita' di buonuscita e' erogata ai dipendenti statali all'atto del collocamento a riposo. Le norme che assoggettano la indennita' premio di servizio, in parte qua, ad un trattamento differente da quello della indennita' di buonuscita degli statali importano, quindi, la violazione dell'art. 3 della Costituzione. Pertanto, la questione sollevata va accolta. Rimane assorbita la questione di legittimita' costituzionale sub B.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui subordina il diritto della prole maggiorenne dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attivita' di servizio alla erogazione nella forma indiretta della indennita' premio di servizio alla condizione di essere permanentemente inabile a lavoro proficuo, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo; e per le orfane all'ulteriore condizione dello stato di nubile o di vedova. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA 92C0240