N. 69 ORDINANZA 5 - 24 febbraio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Nuovo codice - Tribunale - G.I.P. - Erroneita'
 della  dichiarazione di nullita' del decreto che dispone il giudizio
 - Contrasto con il giudice del dibattimento - Questione
 gia' dichiarata manifestamente infondata (ordinanze nn.  241  e  254
 del  1991,  13  e  15  del  1992)  - Difetto di rilevanza - Manifesta
 infondatezza e manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 28, secondo comma; c.p.p., art. 431).
 
 (Cost., artt. 2, 3 e 97).
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,   prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.  Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  28,  secondo
 comma,  e  431 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
 emessa il 15 dicembre 1990 dal giudice per  le  indagini  preliminari
 presso  il  Tribunale  di  Ancona nel procedimento penale a carico di
 Cominelli Giorgio iscritta al n. 593 del registro  ordinanze  1991  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 39, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto che  nel  corso  del  procedimento  penale  a  carico  di
 Cominelli  Giorgio, imputato del reato di cui all'art. 589 del codice
 penale, il Tribunale di Ancona, con  ordinanza  emanata  nell'udienza
 dibattimentale   del   13   dicembre   1990,   rilevando  l'omissione
 dell'indicazione del reato contestato, ha dichiarato la nullita'  del
 decreto  che  dispone il giudizio, rimettendo gli atti al giudice per
 le indagini preliminari;
      che con ordinanza del 15 dicembre 1990 (r.o. n. 593  del  1991),
 il  giudice per le indagini preliminari, rilevando l'erroneita' della
 dichiarazione di nullita' del  decreto  che  dispone  il  giudizio  e
 constatando il verificarsi di una stasi processuale equiparabile alle
 situazioni  di  contrasto  tra  giudice  delle indagini preliminari e
 giudice    del    dibattimento,    ha    sollevato    questione    di
 costituzionalita':  a)  dell'art.  28,  secondo  comma, del codice di
 procedura penale, dove risulta stabilito che, nei casi di  conflitto,
 "qualora  il  contrasto  sia  tra  giudice dell'udienza preliminare e
 giudice del dibattimento prevale la decisione di  quest'ultimo",  per
 violazione   degli  artt.  101,  secondo  comma,  2,  3  e  97  della
 Costituzione, poiche' l'applicazione di tale norma costringerebbe  il
 giudice  per  le  indagini preliminari a porre in essere un'attivita'
 processuale non prevista da alcuna disposizione di legge in virtu' di
 un provvedimento, ritenuto erroneo, di altra  autorita'  giudiziaria;
 b) dell'art. 431 del codice di procedura penale, perche' in contrasto
 con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, in quanto, non prevedendo
 che  nel  fascicolo del dibattimento sia compreso anche "l'originario
 decreto di  citazione  per  il  giudizio  dell'udienza  preliminare",
 sarebbe  causa  di nullita' originata, come nel giudizio a quo, dalla
 mancata allegazione, da  parte  della  cancelleria,  al  decreto  che
 dispone il giudizio del "decreto di citazione", nel quale e' indicato
 il reato contestato;
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  per
 chiedere che le questioni sollevate siano dichiarate infondate;
    Considerato  che  questa  Corte  ha gia' dichiarato manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  28,
 secondo  comma,  del  codice  di procedura penale, nella parte in cui
 prevede che in caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare
 e giudice del dibattimento  prevale  la  decisione  di  quest'ultimo,
 questione  sollevata, in riferimento sia all'art. 101, secondo comma,
 della Costituzione (ordd. nn. 241 e 254 del 1991; 13 e 15 del  1992),
 sia agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione (ord. n. 13 del 1992);
      che  nell'ordinanza di rimessione non si adducono elementi nuovi
 o diversi da quelli gia' esaminati  e  che,  pertanto,  la  questione
 relativa  all'art.  28, secondo comma, del codice di procedura penale
 deve essere dichiarata manifestamente infondata;
      che il disposto dell'art. 431 del codice di procedura penale non
 trova applicazione nel giudizio a quo, dal  momento  che  al  giudice
 remittente  sono  stati  restituiti  gli  atti esclusivamente ai fini
 della rinnovazione del decreto che dispone il giudizio;
      che, pertanto, la questione sollevata relativa all'art. 431  del
 codice  di  procedura  penale  deve  essere dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 28, secondo comma, del codice  di  procedura
 penale, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 2, 3
 e  97  della  Costituzione,  dal  giudice per le indagini preliminari
 presso il Tribunale di Ancona, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  431  del codice di procedura
 penale, sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  2,  3  e  97  della
 Costituzione,  dallo  stesso  giudice  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della consulta, il 5 febbraio 1992.
                       Il Presidente: BORZELLINO
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0246