N. 71 ORDINANZA 5 - 24 febbraio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Nuovo  codice  -  Giudice  del  dibattimento   -
 Rinnovazione  del decreto di irreperibilita' gia' emesso dal g.i.p. -
 Mancata individuazionedell'organo giudiziario competente -  Fascicolo
 dibattimentale  -  Inclusione del decreto d'irreperibilita' - Mancata
 previsione - Jus superveniens:   d. lgs. 14 gennaio  1991,  n.  12  -
 Necessita'  di riesame della rilevanza della questione - Restituzione
 degli atti   atti al giudice  a quo.
 
 (C.P.P., artt. 160, primo comma, e 431).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).
 
 Processo  penale  - Nuovo codice - Tribunale - G.I.P. - Contrasto tra
 giudice della udienza preliminare e giudice del dibattimento
 - Questione gia' dichiarata manifestamente infondata (ordinanze
 nn. 241 e 254 del 1991, 13 e 15 del 1992) - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 28, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma)
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,   prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.  Antonio
    BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.
    Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  431,  160,
 primo  comma,  e  28,  secondo comma, del codice di procedura penale,
 promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1991 dal giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
 penale a carico di Di Pasquale Mario Giorgio ed altri iscritta al  n.
 623 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 22  gennaio  1992  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che  nel  corso  del  procedimento penale a carico di Di
 Pasquale Mario Giorgio, De  Angelis  Giuliana  e  Bergamasco  Franco,
 imputati  dei  reati di cui agli artt. 110, 628, 582 e 585 del codice
 penale, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
 Ancona, con ordinanza del 18 gennaio 1991 (R.O. n. 623 del 1991),  ha
 sollevato questione di costituzionalita':
       a)  dell'art.  160  del  codice  di  procedura  penale che, non
 individuando nel giudice del dibattimento  l'organo  giudiziario  che
 deve  procedere  alla  rinnovazione  del  decreto  di irreperibilita'
 emesso originariamente dal giudice  per  le  indagini  preliminari  e
 prevedendo,  con  formula  ritenuta  equivoca,  che  "il  decreto  di
 irreperibilita' emesso dal giudice cessa di avere  efficacia  con  il
 provvedimento  conclusivo  dell'udienza  preliminare o con quello che
 dispone il rinvio a giudizio", contrasterebbe con gli artt. 2, 3,  97
 e 101, secondo comma, della Costituzione;
       b)  dell'art.  431  del  codice di procedura penale, perche' in
 contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione,  in  quanto  la
 sua  formulazione,  non prevedendo che nel fascicolo del dibattimento
 sia compreso anche il decreto di irreperibilita' dell'imputato emesso
 dal giudice per le indagini preliminari ai sensi  dell'art.  159  del
 codice di procedura penale, sarebbe causa di nullita' del decreto che
 dispone   il  giudizio,  stante  "l'equivocita'"  della  disposizione
 dell'art.   160   sul   termine   di   efficacia   del   decreto   di
 irreperibilita';
       c) dell'art. 28, secondo comma, del codice di procedura penale,
 dove  risulta  stabilito  che,  nei  casi  di  conflitto, "qualora il
 contrasto sia tra giudice  dell'udienza  preliminare  e  giudice  del
 dibattimento  prevale  la  decisione di quest'ultimo", per violazione
 degli artt. 101, secondo comma, 2, 3 e  97  della  Costituzione,  dal
 momento  che  la  sua  applicazione  escluderebbe  la possibilita' di
 proporre ricorso per conflitto di competenza dinanzi  alla  Corte  di
 cassazione  e costringerebbe il giudice per le indagini preliminari a
 porre in essere  un'attivita'  processuale  non  prevista  da  alcuna
 disposizione  di  legge  in  virtu'  di  un  provvedimento,  ritenuto
 erroneo, di altra autorita' giudiziaria;
      che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, per
 chiedere che le questioni siano dichiarate infondate.
    Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio  1991,
 n.  12, entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rimessione
 del presente  giudizio,  ha  modificato  l'art.  160  del  codice  di
 procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilita' emesso
 dal  giudice  ai  fini  della  notificazione  degli atti introduttivi
 dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della
 sentenza di primo grado;
      che tale modifica del testo dell'art.  160  coinvolge  anche  la
 questione  sollevata  relativa  all'art.  431 del codice di procedura
 penale, dal momento che l'interpretazione di questa  norma  da  parte
 del  giudice  remittente si fonda sul presupposto della "equivocita'"
 dell'art. 160 in ordine  al  termine  di  efficacia  del  decreto  di
 irreperibilita'  emesso dal giudice per le indagini preliminari e che
 tale presupposto interpretativo e' venuto meno, in  quanto  il  nuovo
 testo  dell'art.  160  attribuisce efficacia al decreto suddetto fino
 alla emanazione della sentenza di primo grado;
      che, pertanto, gli atti relativi alle questioni concernenti  gli
 artt.  160,  primo comma, e 431 del codice di procedura penale devono
 essere restituiti al giudice remittente perche' valuti  il  permanere
 della  rilevanza  delle  questioni  medesime alla stregua della legge
 sopravvenuta;
      che questa Corte ha gia' dichiarato manifestamente infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma,
 del  codice  di  procedura  penale, nella parte in cui prevede che in
 caso di contrasto tra giudice dell'udienza preliminare e giudice  del
 dibattimento  prevalga  la  decisione  di quest'ultimo, sollevata, in
 riferimento sia all'art.   101,  secondo  comma,  della  Costituzione
 (ordd. nn. 241 e 254 del 1991; 13 e 15 del 1992), sia agli artt. 2, 3
 e 97 della Costituzione (ord.  n. 13 del 1992);
      che  nell'ordinanza di rimessione non si adducono elementi nuovi
 o diversi da quelli gia' esaminati  e  che,  pertanto,  la  questione
 relativa  all'art.  28, secondo comma, del codice di procedura penale
 deve essere dichiarata manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   1)   Dichiara   la   manifesta   infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma,  del  codice
 di  procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e
 101, secondo comma, della Costituzione dal giudice  per  le  indagini
 preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in
 epigrafe;
    2)  Dispone la restituzione al giudice per le indagini preliminari
 presso il Tribunale di Ancona degli atti relativi alle  questioni  di
 legittimita'  costituzionale  degli artt. 160, primo comma, e 431 del
 codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3,
 97  e  101,  secondo  comma,  della  Costituzione  con  la   medesima
 ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.
                       Il presidente: BORZELLINO
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0248