N. 74 SENTENZA 17 - 28 febbraio 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Responsabilita'    civile-   Poste-   Corrispondenzza   raccomandata-
 Sottrazionedolosa    del    contenuto    operata    da     dipendenti
 dell'amministrazione-  Esonero  dalla  limitazione di responsabilita'
 per  i  danni-  Mancata  previsione-  Violazione  di  un  obbligo  ex
 contractu-  Ingiustificata  deroga al principio della responsabilita'
 concorrente dell'ente - Illegittimita' costituzionale.
 
 (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93).
 
 Responsabilita'  civile  -  Poste  -  Corrispondenza  raccomandata  -
 Perdita  totale - Casi diversi dalla sottrazione dolosa del contenuto
 - Indennizzo  definito  dalla  somma-limite  -  Razionalita'  di  una
 disciplina  speciale piu' restrittiva rispetto a quella piu' generale
 del codice civile - Richiamo alla sentenza n. 50/1992 della Corte  di
 non fondatezza - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 6, 28, 48 e 93).
 
 (Cost., artt. 3, 28, 43 e 113).
(GU n.10 del 4-3-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6, 28,  48  e
 93  del  d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni
 legislative   in   materia    postale,    di    bancoposta    e    di
 telecomunicazioni),  promosso  con  ordinanza emessa il 9 maggio 1991
 dal Tribunale di Roma nel procedimento  civile  vertente  tra  s.p.a.
 Sapri  Broker  di  Assicurazioni  e  Amministrazione  delle  poste  e
 telecomunicazioni iscritta al n. 622 del registro  ordinanze  1991  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 40, prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un giudizio di responsabilita'  civile  promosso
 dalla  s.p.a.  Sapri Broker di Assicurazioni contro l'Amministrazione
 delle poste per il  mancato  recapito  di  una  lettera  raccomandata
 contenente   un   assegno   non   trasferibile  di  lire  19.042.600,
 imputabile, secondo l'assunto di parte attrice, a un fatto  criminoso
 commesso  da un dipendente della convenuta, il Tribunale di Roma, con
 ordinanza del 9 maggio 1991, ha sollevato questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973,
 n. 156 (c.d. codice postale), "nella parte in cui  limitano  a  dieci
 volte  l'ammontare dei diritti di raccomandazione l'indennizzo dovuto
 dalle Poste nel caso di  perdita  totale  di  lettera  raccomandata".
 L'assegno  accluso alla lettera raccomandata e' stato incassato da un
 terzo, previa alterazione del nome della societa' prenditrice.
    Ad  avviso  del  giudice  remittente  la  detta   limitazione   di
 responsabilita'  contrasta:  a)  con  l'art.  43 Cost., che impone la
 conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali,
 fondamentalmente soggetti al  regime  del  diritto  privato;  b)  con
 l'art.  3  Cost.,  sia  sotto il profilo del principio di eguaglianza
 delle  parti  del contratto, sia sotto il profilo della disparita' di
 trattamento che il sistema  attuale,  in  seguito  alla  sentenza  di
 questa Corte n. 303 del 1988, sembra riservare alla Banca d'Italia da
 un  lato e agli altri mittenti di lettere raccomandate dall'altro; c)
 con gli artt. 28 e 113 Cost., in  quanto  e'  stabilita  dalle  norme
 impugnate  senza  distinguere  a seconda che la perdita della lettera
 raccomandata sia dipesa da fatti  di  disservizio  o  da  sottrazione
 dolosa  da parte di dipendenti dell'Amministrazione, escludendo anche
 nel secondo caso ogni responsabilita' della medesima oltre il  limite
 dell'indennizzo previsto, in molti casi irrisorio.
    2.  - Nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
    L'interveniente  osserva che l'entita' dell'indennizzo per perdita
 di lettere raccomandate e' in funzione del  costo  del  servizio.  Se
 l'utente  non vuole correre il rischio del risarcimento limitato a un
 modesto  indennizzo,  puo'  scegliere,  mediante  pagamento   di   un
 corrispettivo   adeguato,  la  forma  dell'"assicurazione",  che  gli
 garantisce l'integrita' del contenuto della  corrispondenza  rendendo
 responsabile l'Amministrazione nella misura del valore dichiarato.
    Il  richiamo dell'art. 43 Cost. e' inconsistente perche' la natura
 contrattuale dei rapporti relativi ai servizi pubblici non esclude la
 legittimita' di limitazioni di responsabilita'  degli  enti  gestori,
 mentre  -  sempre  a  giudizio  dell'Avvocatura  - e' inconferente il
 richiamo all'art. 113 Cost. e  privo  di  autonomia  quello  relativo
 all'art. 28 Cost.
                        Considerato in diritto
    1.  - Dal Tribunale di Roma e' sollevata questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29  marzo  1973,
 n.  156  (c.d. codice postale), in riferimento agli artt. 3, 28, 43 e
 113 della Costituzione.
    La questione, non precisata nel dispositivo  dell'ordinanza,  deve
 essere  ricostruita  in base alla motivazione. Nel corso di questa il
 giudice remittente  afferma  la  necessita'  di  investire  la  Corte
 costituzionale  della  questione di legittimita' degli articoli sopra
 citati del codice postale, "nella parte in cui limitano a dieci volte
 l'ammontare dei diritti di raccomandazione l'indennizzo dovuto  dalle
 Poste  nel  caso di perdita totale di lettere raccomandate". Ma dalla
 proposizione che precede tale affermazione e da quelle successive  si
 argomenta  che  la  questione  viene posta - se non in via esclusiva,
 almeno in linea subordinata - con riguardo al caso specifico  in  cui
 la perdita della corrispondenza raccomandata sia dovuta a sottrazione
 del  suo  contenuto  perpetrata  da  dipendenti dell'Amministrazione.
 Questo caso, secondo l'assunto di parte attrice, si  sarebbe  appunto
 verificato nella specie.
    2.  - Formulata nei termini generali sopra riferiti, la questione,
 gia' giudicata non fondata con sentenza n. 50 del 1992 in riferimento
 agli artt. 3 e  113  Cost.,  deve  essere  dichiarata  manifestamente
 infondata. Il Tribunale di Roma lamenta che, in seguito alla sentenza
 n.  303  del  1988  la  Banca  d'Italia si trova ora in una posizione
 ingiustificata di privilegio. Il rilievo non e'  esatto:  anche  alla
 stregua  della nuova disciplina della riscossione dei titoli di spesa
 dello Stato, prevista dal d.P.R. 10 febbraio 1984, n.  21,  la  Banca
 non  ha  mai  la facolta' di scelta tra la forma dell'assicurata e la
 forma della raccomandata.
    Nemmeno giova l'ulteriore richiamo dell'art. 43 Cost. Questa norma
 non   impedisce   che   il   rapporto  contrattuale  dell'utente  con
 l'Amministrazione postale sia assoggettato a una disciplina  speciale
 della  responsabilita'  del  gestore  del servizio ispirata a criteri
 piu' restrittivi di quella generale del codice  civile,  in  rapporto
 alla   complessita'   tecnica   della   gestione  e  all'esigenza  di
 contenimento dei costi (sent. n. 1104 del 1988). In se'  considerata,
 la  somma-limite  del  risarcimento in caso di perdita di una lettera
 raccomandata e' esigua, ma si giustifica  in  correlazione  al  basso
 prezzo del servizio.
    3.  -  In  riferimento all'art. 28 Cost. il giudice a quo si duole
 della mancata distinzione, nelle disposizioni impugnate, tra  perdita
 di  lettere raccomandate cagionata da anomalie del servizio e perdita
 causata   da   sottrazione   dolosa   ad    opera    di    dipendenti
 dell'Amministrazione  postale.  Sotto  questo  limitato  profilo e in
 riferimento anche al principio di  razionalita'  di  cui  all'art.  3
 Cost., la questione e' fondata.
    Il rinvio operato dall'art. 28 Cost. concerne le leggi regolatrici
 della  responsabilita'  dei  funzionari e dipendenti pubblici verso i
 terzi danneggiati, alla quale viene poi riferita  la  responsabilita'
 concorrente   dello  Stato  o  dell'ente  pubblico.  Nell'ambito  dei
 rapporti  contrattuali  la  norma  costituzionale  non   esclude   la
 possibilita'   di   leggi   restrittive   di   tale   responsabilita'
 concorrente, anche in deroga al limite dell'art. 1229 cod. civ. Ma in
 questi  casi  l'art.  28  Cost.  conserva  valore  di  principio,  in
 riferimento   al   quale   le   accennate  leggi  restrittive  devono
 giustificarsi secondo il canone della razionalita'.
    4.  -  Come  gia'  si  e'   rammentato,   la   restrizione   della
 responsabilita'  dell'Amministrazione  in  caso  di perdita totale di
 corrispondenze  raccomandate   si   giustifica,   in   generale,   in
 correlazione  al  basso  costo del servizio, imposto dall'esigenza di
 fornire alla popolazione un agevole mezzo di prova della spedizione e
 dell'arrivo a destinazione di una comunicazione epistolare o di carte
 manoscritte o stampate. La legge (art. 83 del t.u. citato) non  vieta
 che   nel   plico   raccomandato   siano   incluse   carte-valore   a
 legittimazione nominale (sul  presupposto,  in  realta'  sempre  piu'
 labile,  della non negoziabilita' di esse da parte di persone diverse
 dagli intestatari), ma l'utente che si avvale di tale facolta' lo  fa
 a  suo rischio e pericolo, perche' la funzione di trasporto di carte-
 valore, comprese quelle non colpite dal divieto dell'art.  83,  esula
 da  questa forma del servizio postale, e quindi non puo' tradursi nel
 contenuto   dell'obbligazione   assunta   dal   vettore    e    della
 corrispondente responsabilita' per l'adempimento.
    La  ratio  ora  individuata vale pero' a giustificare l'esclusione
 del risarcimento dei danni, oltre la misura dell'indennita'  prevista
 dall'art.  48  del  codice  postale,  solo nei casi in cui la perdita
 della lettera raccomandata, per ipotesi contenente titoli di  credito
 all'ordine o nominativi, sia causata da fatti di disservizio dovuti a
 inefficienze  organizzative o gestionali oppure a colpa, anche grave,
 di singoli dipendenti. E' fuori dalla sua portata il caso di illecito
 impossessamento del contenuto della corrispondenza operato da  agenti
 del servizio postale al fine di trarne profitto per se' o altri. Alla
 stregua   della   razionalita'   pratica,  matrice  dell'equita',  e'
 manifestamente    contraddittorio   consentire   l'inclusione   nelle
 corrispondenze  raccomandate  di  titoli  all'ordine   o   nominativi
 addossando  tuttavia  all'utente  anche  il  rischio  di questo caso.
 L'obbligazione di trasporto e  consegna  al  destinatario  del  plico
 raccomandato  rimane  qui  inadempiuta non a causa di un'anomalia del
 servizio, che ha inciso  nell'attivita'  di  adempimento  (cioe'  per
 perdita  o  distruzione  della  corrispondenza dovute a negligenza di
 addetti al servizio o a difetti  delle  macchine  di  raccolta  e  di
 selezione),  bensi'  a  causa  dell'appropriazione  del contenuto del
 plico da parte di dipendenti del  gestore,  in  violazione  non  solo
 della  legge  penale,  ma  altresi' dell'obbligo specifico di evitare
 nell'esecuzione  del  contratto  comportamenti  pregiudizievoli  alla
 persona o ai beni del creditore: obbligo pure derivante dal contratto
 in   virtu'  della  regola  di  correttezza  sancita  dall'art.  1175
 cod.civ., e in ordine al quale il debitore risponde anche  del  fatto
 dei suoi ausiliari (art. 1228 cod. civ.).
    Per  stabilire  l'imputabilita' dell'illecito all'Amministrazione,
 ai fini della sussunzione sotto la fattispecie dell'art. 28 Cost., e'
 sufficiente il nesso di occasionalita' necessaria con l'attivita'  di
 esecuzione  del  contratto,  non  essendo applicabile nel campo della
 responsabilita' contrattuale il requisito di  imputazione  dei  fatti
 illeciti   extracontrattuali,   per  cui  le  attivita'  materiali  e
 giuridiche   dei   pubblici   dipendenti    non    sono    riferibili
 all'Amministrazione  se  dettate  da un fine egoistico, estraneo agli
 scopi istituzionali dell'ente (cfr. Cass. n. 3612 del 1979).
    Trattandosi di violazione di  un  obbligo  ex  contractu  (obbligo
 accessorio  di  rispetto e di salvaguardia della persona e delle cose
 della   controparte)   non   correlato   con   la   controprestazione
 dell'utente, l'esonero dell'Amministrazione da responsabilita' per un
 congruo  risarcimento deroga senza giustificazione al principio della
 responsabilita' concorrente dell'ente sancito dall'art. 28  Cost.,  e
 pertanto deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93
 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni leg-
 islative  in  materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni)
 nella  parte   in   cui   non   eccettuano   dalla   limitazione   di
 responsabilita' dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati
 da   perdita   totale  di  corrispondenze  raccomandate  il  caso  di
 sottrazione  dolosa  del  loro  contenuto  ad  opera  di   dipendenti
 dell'Amministrazione medesima;
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  delle norme sopra citate, nella parte in cui limitano
 negli  altri  casi  a  dieci  volte  l'ammontare   dei   diritti   di
 raccomandazione  l'indennizzo dovuto dall'Amministrazione delle poste
 e  telecomunicazioni  per  perdita  totale  di   una   corrispondenza
 raccomandata,  questione sollevata, in riferimento agli artt. 3, 43 e
 113  della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Roma  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 febbraio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0252