N. 77 ORDINANZA 19 - 28 febbraio 1992

 
 
 Correzione di errori materiali occorsi nel testo depositato
 della sentenza n. 23/1992
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(GU n.10 del 4-3-1992 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Cesare  MIRABELLI,
    prof. Francesco GUIZZI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  per  la correzione di errori materiali contenuti nella
 sentenza n. 23 del 22 gennaio 1992;
    Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ravvisata la necessita' di correggere errori materiali occorsi nel
 testo depositato della sentenza n. 23 del 1992.
    Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dispone che nella sentenza n. 23 del 1992 siano corretti i seguenti
 errori materiali:
       1)  nel dispositivo, al punto A), dopo le parole " .. all'esito
 del dibattimento", in luogo di  "ritenendo  che  il  processo  poteva
 essere  definito  allo  stato degli atti .." deve leggersi "ritenendo
 che il processo poteva - su richiesta dell'imputato e con il consenso
 del pubblico ministero - essere definito allo stato degli atti ..";
       2) nel  dispositivo,  al  punto  B)a),  dopo  le  parole  "  ..
 all'esito  del  dibattimento", in luogo di "ritenendo che il processo
 poteva essere definito  allo  stato  degli  atti  .."  deve  leggersi
 "ritenendo  che il processo poteva - su richiesta dell'imputato e con
 il consenso del pubblico ministero - essere definito allo stato degli
 atti ..";
       3) nel  dispositivo,  al  punto  B)b),  dopo  le  parole  "  ..
 all'esito  del  dibattimento", in luogo di "ritenendo che il processo
 poteva essere definito  allo  stato  degli  atti  .."  deve  leggersi
 "ritenendo  che il processo poteva - su richiesta dell'imputato e con
 il consenso del pubblico ministero - essere definito allo stato degli
 atti ..".
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0255