N. 95 SENTENZA 21 febbraio - 9 marzo 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  -  Enti soppressi - Personale del comparto
 sanitario - Trattamento di quiescenza e di previdenza -
 Opzione per quello dell'a.g.o. -  Assegni  corrisposti  a  carattere
 fisso  e  continuativo  dal  1›  gennaio  1989  -  Pensionabilita'  -
 Trattamento  discriminatorio  rispetto  agli  iscritti   alla   Cassa
 pensioni  sanitari  - Ragionevolezza delle differenziazioni temporali
 agevolative nei confronti di una stessa categoria di  soggetti  (cfr.
 ordinanza n. 424/1991) - Non fondatezza.
 
 (Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 2, quinto comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.12 del 18-3-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2, quinto
 comma,  della  legge  27  ottobre  1988,  n.  482   (Disciplina   del
 trattamento  di  quiescenza  e di previdenza del personale degli enti
 soppressi  trasferito  alle  regioni,  agli  enti  pubblici  ed  alle
 amministrazioni dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il 18 luglio 1991 dal Tribunale di Ragusa
 nel procedimento civile vertente tra Schinina' Filippo e  l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  606  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  40,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
      2)  ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dal Tribunale di Genova nel
 procedimento civile vertente tra  Di  Paola  Giuseppe  e  l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  648  del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  42,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visti   gli   atti   di   costituzione  di  Di  Paola  Giuseppe  e
 dell'I.N.P.S.,  nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  4  febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Uditi  l'avvocato  Giuseppe Pansarella per l'I.N.P.S. e l'Avvocato
 dello Stato  Antonio  Bruno  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.1.  -  Con  ordinanza  emessa il 18 luglio 1991 dal Tribunale di
 Ragusa nel procedimento  civile  vertente  tra  Schinina'  Filippo  e
 I.N.P.S.  (ord.  n.  606) e' stata sollevata questione incidentale di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27
 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza  e  di
 previdenza   del  personale  degli  enti  soppressi  trasferito  alle
 regioni, agli enti pubblici ed  alle  amministrazioni  dello  Stato),
 "nella  parte  in  cui stabilisce che il diritto alla pensionabilita'
 degli emolumenti a carattere fisso e continuativo del  personale  del
 comparto  sanitario  in  servizio  o gia' cessato dal servizio che ha
 optato, ai sensi dell'art.75, primo comma, d.P.R. 20  dicembre  1979,
 n.  761, per il trattamento di quiescenza a carico dell'assicurazione
 generale obbligatoria e dei fondi integrativi, decorra dal 1› gennaio
 1989, invece che dall'entrata in vigore della legge 26  aprile  1983,
 n.  131  (di  conversione,  con  modificazioni,  del decreto-legge 28
 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti  per  il  settore
 della  finanza  locale  per l'anno 1983), che ha concesso il medesimo
 diritto ai dipendenti del comparto sanitario iscritti alla  cassa  di
 previdenza  amministrata  dal  Ministero  del tesoro", in riferimento
 all'art. 3 Cost.
    In punto di fatto  si  evince  che  il  ricorrente  dott.  Filippo
 Schinina',  dopo aver prestato servizio alle dipendenze dell'Istituto
 nazionale per l'assicurazione contro le malattie dal 1›  luglio  1953
 al  30 giugno 1981 data in cui, quale direttore della sede di Ragusa,
 era passato alle dipendenze dell'U.S.L. n. 23 di quella citta',  dopo
 il  successivo  collocamento  a riposo dal 1› febbraio 1985 opto', ai
 sensi  dell'art.  75  d.P.R.  20  dicembre  1979,  n.  761,  per   il
 mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito
 dell'assicurazione  generale  obbligatoria e del fondo integrativo di
 previdenza esistente presso l'INAM; successivamente chiese al Pretore
 di Ragusa la condanna dell'I.N.P.S. (Gestione Speciale del  Fondo  ad
 esaurimento  "ex INAM") alla liquidazione del trattamento integrativo
 di pensione a carico della predetta gestione speciale sulla  base  di
 tutti  gli  emolumenti  a carattere fisso e continuativo in godimento
 alla data del collocamento a riposo. Con sentenza del 26 maggio 1989,
 il Pretore rigetto' la domanda rilevando che in corso  di  causa  era
 entrata  in  vigore  la  legge 27 ottobre 1988, n. 482 il cui art. 2,
 quinto comma, prevede, per il personale  del  comparto  sanitario  in
 servizio  o  gia'  cessato  che  aveva  optato  per il trattamento di
 quiescenza a carico dell'assicurazione generale  obbligatoria  e  dei
 fondi  integrativi, il diritto alla pensionabilita' dello stipendio e
 delle altre spettanze corrisposte a carattere  fisso  e  continuativo
 con decorrenza 1› gennaio 1989 e che, pertanto, doveva escludersi che
 per il periodo anteriore al 1› gennaio 1989 potesse tenersi conto, ai
 fini  del  calcolo del trattamento di quiescenza, delle indennita' di
 direzione e di  coordinamento.  In  sede  di  appello,  il  Tribunale
 accolse  l'eccezione  di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente
 per quanto riguarda l'art. 2, quinto comma, della  legge  27  ottobre
 1988, n. 482.
    La  norma  nel  prevedere  il  diritto  alla pensionabilita' dello
 stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a  carattere  fisso  e
 continuativo  solo  a  far  tempo  dal 1› gennaio 1989 apparirebbe in
 contrasto con l'art.  3  della  Costituzione,  operando,  si  assume,
 un'irrazionale  ed  ingiustificata  discriminazione, agli effetti del
 trattamento  di  quiescenza,  tra  soggetti  in  identica   posizione
 funzionale per avere prestato la medesima attivita' lavorativa.
    1.2.  - Si e' costituito l'I.N.P.S. concludendo per l'infondatezza
 della questione. Si osserva che l'attribuzione di effetti retroattivi
 ha carattere discrezionale, per cui resta demandato al legislatore il
 momento in  cui  inizia  ad  operare  l'efficacia  del  provvedimento
 legislativo.
    Se   la   posizione   assicurativa  prescelta  dava  luogo  ad  un
 trattamento ritenuto deteriore rispetto  ad  altra  abbandonata,  "il
 fatto  in  quanto  riconducibile alla volonta' del singolo dipendente
 non potrebbe costituire vizio della  disciplina,  e  meno  ancora  di
 quella  successiva  che  ha  dettato  una comune norma di definizione
 della   retribuzione   pensionabile,   imputandolo    alla    mancata
 retroattivita'".
    Dal  confronto tra le discipline nel loro complesso, poi, a favore
 del trattamento comprendente la pensione integrativa a  carico  della
 gestione I.N.P.S. v'erano notevoli vantaggi, per la commisurazione al
 cento   per  cento  dell'ultima  retribuzione,  in  caso  di  massima
 anzianita'  contributiva  e   potendo   lo   stesso   contare   sugli
 aggiornamenti assicurati dalla "clausola del parigrado", che consente
 la  riliquidazione  con l'applicazione dei miglioramenti disposti per
 il personale in servizio.
    1.3. - Ha spiegato intervento  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione.
    Nella  fattispecie  de  qua  il   legislatore   avrebbe   valutato
 l'opportunita' di non applicare, anche nei confronti di coloro che al
 momento  dell'entrata  in  vigore  della  legge n. 482 del 1988 erano
 cessati dal servizio, i benefici introdotti da questa ultima  e  cio'
 in  considerazione  del  potere  che  gli  e'  proprio di ponderare e
 modulare i fini perseguiti.
    Infatti, la volonta' di non prevedere  l'estensione  dei  suddetti
 benefici  non  costituirebbe  un  uso arbitrario ed irrazionale della
 discrezionalita' legislativa, in  ordine  all'attuazione  dei  valori
 tutelati  dall'art.  3  della Costituzione ed in considerazione degli
 oneri notevoli che  diversa  norma  avrebbe  comportato,  in  carenza
 oltretutto di mezzi finanziari per farvi fronte.
     2.1. - Identica questione e' stata sollevata con ordinanza emessa
 il  6  marzo  1991  dal  Tribunale  di Genova nel procedimento civile
 vertente tra Di Paola Giuseppe e I.N.P.S. (ord. n. 648).
    2.2. - Si e' costituito il ricorrente associandosi ai dubbi di cui
 all'ordinanza di rimessione. In particolare, viene posto in  evidenza
 come il mancato pregresso adeguamento della retribuzione pensionabile
 sia  dipeso  dalla  circostanza  che  il Consiglio di amministrazione
 dell'INAM non poteva piu' deliberare in  quanto  era  intervenuta  la
 soppressione di detto Ente.
    Si   e'  altresi'  costituito  l'I.N.P.S.  ed  e'  intervenuto  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  svolgendo  argomentazioni
 analoghe a quelle articolate per il precedente giudizio.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Le  ordinanze  concernono  identica  questione e i relativi
 giudizi possono, pertanto, essere  riuniti  per  formare  oggetto  di
 un'unica pronuncia.
    2.1. - L'art. 2, quinto comma, della legge 27 ottobre 1978, n. 482
 (Disciplina  del  trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza  del
 personale degli enti soppressi trasferiti  alle  regioni,  agli  enti
 pubblici  ed  alle  amministrazioni  dello  Stato)  stabilisce che al
 personale del comparto sanitario, contemplato dalla normativa, che ha
 optato per il trattamento di quiescenza  nell'assicurazione  generale
 obbligatoria,  spetta  la  pensionabilita'  oltre che dello stipendio
 anche degli assegni corrisposti a carattere fisso  e  continuativo  a
 far tempo dal 1› gennaio 1989.
    2.2.  -  I  giudici remittenti dubitano della legittimita' di tale
 decorrenza per disparita' ex art. 3 della Costituzione con l'identico
 trattamento in favore di coloro che avessero  optato  in  precedenza,
 invece,  per  l'iscrizione  alla Cassa per le pensioni ai sanitari in
 forza dell'art.75 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:  per  costoro,
 infatti,  la retribuzione annua veniva gia' a ricomprendere tutti gli
 emolumenti fissi e continuativi sotto la data di  entrata  in  vigore
 della  precedente  legge  26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con
 modificazioni, del decreto-legge 28  febbraio  1983,  n.  55  recante
 provvedimenti  urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
 1983).
    3. - La questione non e' fondata.
    La decorrenza dell'anteriore termine del  1983  per  gli  iscritti
 alla  Cassa  per le pensioni ai sanitari deriva dal fatto che per gli
 iscritti  alle  Casse  di  previdenza  costituite   nell'ambito   del
 Ministero  del Tesoro il trattamento pensionistico relativo risultava
 ab antiquo costituito oltreche' dalla base  stipendiale  pensionabile
 anche  dal  coacervo,  anch'esso pensionabile, delle varie indennita'
 fruite in servizio dal lavoratore a condizione che ne ricorressero le
 connotazioni di fissita' e di continuativita'. Invece, nell'area  del
 personale  sanitario  che  qui  interessa,  il  riconoscimento  della
 fissita'  e  continuativita'  degli  assegni,  ai  fini  della   loro
 ricomprensione  nel trattamento di quiescenza, era stato demandato al
 Consiglio    d'amministrazione    dell'Istituto     nazionale     per
 l'assicurazione   contro   le   malattie,   in  virtu'  del  relativo
 regolamento organico.
    L'ente era stato disciolto e  a  equiparare  le  due  categorie  -
 optanti  per l'iscrizione alla Cassa presso il Ministero del tesoro e
 iscritti  nell'assicurazione  generale  obbligatoria  -  provvide  la
 citata legge n. 482 del 1988, con la decorrenza futura del 1› gennaio
 1989, data oggetto dell'attuale doglianza.
    Invero,  la  giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato
 criteri secondo cui i requisiti  di  fissita'  e  di  continuativita'
 delle  competenze  per  i  fini  della  loro  pensionabilita' possono
 essere, nei singoli casi, apprezzati e riconosciuti dal giudice; cio'
 non puo' spingersi, tuttavia sino a travolgere il termine generale di
 decorrenza all'uopo fissato dalla norma.
    La Corte ha gia' avuto modo di osservare, e anche di recente, come
 non possa dirsi in se' irrazionale o irragionevole  lo  stabilire  da
 parte   del   legislatore,   nel  caso  di  modificazione  normativa,
 differenziazioni temporali agevolative nei confronti  di  una  stessa
 categoria  di  soggetti,  potendo  costituire  il  fluire  del  tempo
 elemento diversificatore (da ultimo, ord. n. 424 del  1991).  Al  che
 consegue,   senza   doversi   discostare   da   questi  principi,  la
 dichiarazione di non fondatezza.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondata   la   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 27
 ottobre  1988,  n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di
 previdenza  del  personale  degli  enti  soppressi  trasferiti   alle
 Regioni,  agli  enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di
 Ragusa e dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BORZELLINO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
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