N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1991

                                N. 128
   Ordinanza emessa il 20 novembre 1991 dal tribunale di Vicenza nel
       procedimento penale a carico di Bernasconi Mario ed altro
 Processo penale - Dibattimento - Imputato contumace, assente o che si
    rifiuti  di  rispondere  -  Impossibilita'  di  dare lettura delle
    dichiarazioni rese dallo stesso, con l'assistenza  del  difensore,
    alla p.g. - Disparita' di trattamento tra accusa e difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 513).
 (Cost., art. 3).
(GU n.12 del 18-3-1992 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza contro Bernasconi Mario + 1,
 imputati come in atti sull'eccezione di incostituzionalita' dell'art.
 513 del c.p.p. nella parte in cui non prevede la lettura anche  delle
 dichiarazioni   rese   dall'imputato  alla  polizia  giudiziaria  con
 l'assistenza  del  difensore  ai  sensi  dell'art.  350  del   c.p.p.
 sollevata dal p.m.;
    Sentiti i difensori;
                             O S S E R V A
    Al  termine  dell'istruttoria  dibattimentale  il  p.m.  ha  fatto
 rilevare  che  l'imputato  Bernasconi,  contumace,  aveva  reso  alla
 guardia  di  finanza  di  Vicenza,  con  l'assistenza del difensore e
 nell'immediatezza del fatto, dichiarazioni confessorie non piu' reit-
 erate, ne' avanti al p.m. ne' avanti al g.i.p., essendosi  lo  stesso
 avvalso,   in   quelle   sedi,   della  facolta'  di  non  rispondere
 (circostanze, queste ultime, ammesse dalla difesa).
    Il p.m. ha, altresi', evidenziato che il suddetto atto,  rilevante
 ai  fini  del  decidere, non e' ricompreso fra quelli di cui all'art.
 513 del c.p.p., pur vertendosi in una situazione analoga.
    A parere di questo tribunale, la mancata previsione, all'art.  513
 del  c.p.p.,  della possibilita' di acquisizione, in caso di imputato
 contumace,  assente  o  che  si  rifiuta  di  sottoporsi   all'esame,
 dell'interrogatorio  dal  medesimo reso alla p.g. in presenza del suo
 difensore, e quindi con le garanzie tipiche  richieste  dalla  legge,
 non    trova    giustificazione    razionale    e    pone   il   p.m.
 nell'impossibilita'di far valere prove talvolta  decisive,  come  nel
 caso  di specie in cui la dimostrazione di una circostanza essenziale
 ai fini della sussistenza del reato di contrabbando  contestato  agli
 imputati  (provenienza  dalla  Svizzera dell'argento) non puo' essere
 altrimenti fornita.
    Si  prospetta,  in tal modo, una disparita' di trattamento (art. 3
 della Costituzione) tra accusa e difesa in ordine all'acquisizione  e
 utilizzazione  di  prove,  atteso  che - mentre l'imputato, dopo aver
 reso dichiarazioni confessorie con l'assistenza del  difensore,  puo'
 evitare  l'utilizzo  di  esse,  rifiutando i successivi interrogatori
 dinanzi all'a.g. e, quindi, rendendosi contumace -  il  p.m.  non  ha
 alcun mezzo per "recuperare" la prova legittimamente acquisita.
    Ritenuta,   pertanto,  la  rilevanza  della  questione  e  la  sua
 amministrabilita', nonche' la fondatezza della stessa.
                               P. Q. M.
    Dichiara  la  non  manifesta  infondatezza  della   eccezione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  513  del c.p.p. in relazione
 all'art. 3 della Costituzione, nella parte  in  cui  non  prevede  la
 possibilita'   di   dar   lettura   anche  delle  dichiarazioni  rese
 dall'imputato alla p.g. con l'assistenza del difensore;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda alla cancelleria di  comunicare  la  presente  ordinanza  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento;
    Dispone la sospensione del processo,  in  attesa  della  decisione
 della Corte costituzionale.
      Vicenza, addi' 20 novembre 1991
                       Il presidente: ALIPRANDI

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