N. 128 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 1991
N. 128 Ordinanza emessa il 20 novembre 1991 dal tribunale di Vicenza nel procedimento penale a carico di Bernasconi Mario ed altro Processo penale - Dibattimento - Imputato contumace, assente o che si rifiuti di rispondere - Impossibilita' di dare lettura delle dichiarazioni rese dallo stesso, con l'assistenza del difensore, alla p.g. - Disparita' di trattamento tra accusa e difesa. (C.P.P. 1988, art. 513). (Cost., art. 3).(GU n.12 del 18-3-1992 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza contro Bernasconi Mario + 1, imputati come in atti sull'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 513 del c.p.p. nella parte in cui non prevede la lettura anche delle dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria con l'assistenza del difensore ai sensi dell'art. 350 del c.p.p. sollevata dal p.m.; Sentiti i difensori; O S S E R V A Al termine dell'istruttoria dibattimentale il p.m. ha fatto rilevare che l'imputato Bernasconi, contumace, aveva reso alla guardia di finanza di Vicenza, con l'assistenza del difensore e nell'immediatezza del fatto, dichiarazioni confessorie non piu' reit- erate, ne' avanti al p.m. ne' avanti al g.i.p., essendosi lo stesso avvalso, in quelle sedi, della facolta' di non rispondere (circostanze, queste ultime, ammesse dalla difesa). Il p.m. ha, altresi', evidenziato che il suddetto atto, rilevante ai fini del decidere, non e' ricompreso fra quelli di cui all'art. 513 del c.p.p., pur vertendosi in una situazione analoga. A parere di questo tribunale, la mancata previsione, all'art. 513 del c.p.p., della possibilita' di acquisizione, in caso di imputato contumace, assente o che si rifiuta di sottoporsi all'esame, dell'interrogatorio dal medesimo reso alla p.g. in presenza del suo difensore, e quindi con le garanzie tipiche richieste dalla legge, non trova giustificazione razionale e pone il p.m. nell'impossibilita'di far valere prove talvolta decisive, come nel caso di specie in cui la dimostrazione di una circostanza essenziale ai fini della sussistenza del reato di contrabbando contestato agli imputati (provenienza dalla Svizzera dell'argento) non puo' essere altrimenti fornita. Si prospetta, in tal modo, una disparita' di trattamento (art. 3 della Costituzione) tra accusa e difesa in ordine all'acquisizione e utilizzazione di prove, atteso che - mentre l'imputato, dopo aver reso dichiarazioni confessorie con l'assistenza del difensore, puo' evitare l'utilizzo di esse, rifiutando i successivi interrogatori dinanzi all'a.g. e, quindi, rendendosi contumace - il p.m. non ha alcun mezzo per "recuperare" la prova legittimamente acquisita. Ritenuta, pertanto, la rilevanza della questione e la sua amministrabilita', nonche' la fondatezza della stessa.
P. Q. M. Dichiara la non manifesta infondatezza della eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 del c.p.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilita' di dar lettura anche delle dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g. con l'assistenza del difensore; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone la sospensione del processo, in attesa della decisione della Corte costituzionale. Vicenza, addi' 20 novembre 1991 Il presidente: ALIPRANDI 92C0303