N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 1992
N. 161 Ordinanza emessa il 6 febbraio 1992 dal pretore di Ivrea nel procedimento civile vertente tra Balconi Luigi e il comune di Ivrea Edilizia residenziale pubblica - Regione Piemonte - Provvedimenti dichiarativi di decadenza dall'assegnazione di alloggio - Prevista ricorribilita' innanzi al pretore - Conseguente estensione con legge regionale della competenza dell'autorita' giudiziaria - Violazione della riserva di legge statale in materia giurisdizionale e processuale. (Legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62 (recte: 10 dicembre 1984, n. 64), art. 21, ultimo comma). (Cost., artt. 108 e 117).(GU n.14 del 1-4-1992 )
IL PRETORE Letti gli atti del procedimento di impugnazione ex artt. 21 della legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62, promosso da Balconi Luigi, con l'avv. Campanale, attore, contro il comune di Ivrea, in persona del sindaco pro-tempore, con l'avv. Novo, convenuto, avente ad oggetto: declaratoria di nullita' e/o inefficacia, previa sospensione, del provvedimento notificato il 10 novembre 1989 con il quale fu pronunciata la decadenza del ricorrente all'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica per abbandono e cessione dello stesso; Rilevato che il ricorrente ha eccepito in via pregiudiziale l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 62, per violazione degli artt. 108 e 117 della Costituzione; Svolta la discussione orale sull'eccezione pregiudiziale; O S S E R V A La questione e' rilevante e non manifestamente infondata. La norma della legge regionale in discussione, nel disciplinare come ipotesi di decadenza l'abbandono o la cessione dell'alloggio assegnato che sono viceversa per legislazione statale ipotesi di revoca (v. art. 17 del d.P.R. n. 1035/1972 citato) e soprattutto nel prevedere che il provvedimento che pronuncia la decadenza debba essere impugnato davanti al pretore - diversamente dalle previsioni della legge statale che attribuisce alla competenza del pretore solo l'ipotesi di decadenza per mancata occupazione nei termini dell'alloggio e devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le altre ipotesi - contiene un'evidente innovazione in materia di tutela giurisdizionale e di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Ma una tale innovazione non e' consentita al legislatore regionale poiche' comporta interferenza su materia che l'art. 108 della Costituzione riserva in via assoluta alla legge dello Stato. In tal senso, del resto, si e' pronunciata la stessa Corte costituzionale con le sentenze 20 giugno 1988, n. 727 e 28.1990, n. 594. La questione e' rilevante poiche' investe la giurisdizione di questo giudice (che in caso di accertata fondatezza non potrebbe esaminare la controversia sottopostagli dalle parti). La causa viene pertanto sospesa e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale affinche' si pronunci sulla questione pregiudiziale di cui sopra.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62, in relazione agli artt. 108 e 117 della Costituzione; Manda alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale in Roma e di notificare, oltre che alle parti, il presente provvedimento, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma e di comunicare la presente ordinanza alla segreteria della Presidenza della Camera dei deputati di Roma e alla segreteria della Presidenza del Senato di Roma. Ivrea, addi' 6 febbraio 1992 Il pretore: DONATO L'assistente giudiziario: SESTI 92C0357