N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 1992

                                N. 161
     Ordinanza emessa il 6 febbraio 1992 dal pretore di Ivrea nel
                          procedimento civile
            vertente tra Balconi Luigi e il comune di Ivrea
 Edilizia residenziale pubblica - Regione Piemonte - Provvedimenti
    dichiarativi di decadenza dall'assegnazione di alloggio - Prevista
    ricorribilita'  innanzi  al  pretore  - Conseguente estensione con
    legge regionale  della  competenza  dell'autorita'  giudiziaria  -
    Violazione   della   riserva   di   legge   statale   in   materia
    giurisdizionale e processuale.
 (Legge regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62 (recte: 10 dicembre
    1984, n. 64), art. 21, ultimo comma).
 (Cost., artt. 108 e 117).
(GU n.14 del 1-4-1992 )
                              IL PRETORE
   Letti gli atti del procedimento di impugnazione ex artt.  21  della
 legge  regione  Piemonte  6 dicembre 1984, n. 62, promosso da Balconi
 Luigi, con l'avv. Campanale, attore, contro il comune  di  Ivrea,  in
 persona  del  sindaco pro-tempore, con l'avv. Novo, convenuto, avente
 ad  oggetto:  declaratoria  di  nullita'  e/o   inefficacia,   previa
 sospensione,  del provvedimento notificato il 10 novembre 1989 con il
 quale fu pronunciata la decadenza del ricorrente all'assegnazione  di
 alloggio  di  edilizia residenziale pubblica per abbandono e cessione
 dello stesso;
    Rilevato che  il  ricorrente  ha  eccepito  in  via  pregiudiziale
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  21,  ultimo comma, della
 legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 62, per violazione  degli
 artt. 108 e 117 della Costituzione;
    Svolta la discussione orale sull'eccezione pregiudiziale;
                             O S S E R V A
    La questione e' rilevante e non manifestamente infondata.
    La  norma  della  legge regionale in discussione, nel disciplinare
 come ipotesi di decadenza l'abbandono  o  la  cessione  dell'alloggio
 assegnato  che  sono  viceversa  per  legislazione statale ipotesi di
 revoca (v. art. 17 del d.P.R. n. 1035/1972 citato) e soprattutto  nel
 prevedere  che  il  provvedimento  che  pronuncia  la decadenza debba
 essere impugnato davanti al pretore - diversamente  dalle  previsioni
 della  legge statale che attribuisce alla competenza del pretore solo
 l'ipotesi  di  decadenza  per   mancata   occupazione   nei   termini
 dell'alloggio e devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo
 tutte  le altre ipotesi - contiene un'evidente innovazione in materia
 di tutela  giurisdizionale  e  di  riparto  della  giurisdizione  tra
 giudice ordinario e giudice amministrativo.
    Ma una tale innovazione non e' consentita al legislatore regionale
 poiche'  comporta  interferenza  su  materia  che  l'art.  108  della
 Costituzione riserva in via assoluta alla legge dello Stato.
    In tal senso,  del  resto,  si  e'  pronunciata  la  stessa  Corte
 costituzionale  con  le sentenze 20 giugno 1988, n. 727 e 28.1990, n.
 594.
    La  questione  e'  rilevante  poiche'  investe la giurisdizione di
 questo giudice (che in caso  di  accertata  fondatezza  non  potrebbe
 esaminare la controversia sottopostagli dalle parti).
    La  causa  viene  pertanto sospesa e gli atti trasmessi alla Corte
 costituzionale affinche' si pronunci sulla questione pregiudiziale di
 cui sopra.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 21, ultimo comma, della legge
 regione Piemonte 6 dicembre 1984, n. 62, in relazione agli artt.  108
 e 117 della Costituzione;
    Manda   alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale in Roma e di notificare,  oltre  che  alle  parti,  il
 presente  provvedimento,  anche  alla  Presidenza  del  Consiglio dei
 Ministri  di  Roma  e  di  comunicare  la  presente  ordinanza   alla
 segreteria  della Presidenza della Camera dei deputati di Roma e alla
 segreteria della Presidenza del Senato di Roma.
      Ivrea, addi' 6 febbraio 1992
                          Il pretore: DONATO
                                       L'assistente giudiziario: SESTI
 92C0357