N. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1992
N. 165 Ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal pretore di Gela nel procedimento civile vertente tra Rizzo Giuseppe ed il comune di Gela Servizio sanitario nazionale - Partecipazione alle spese sanitarie - Beneficiari dell'esenzione dal pagamento dei c.d. tickets - Esclusione dei titolari di pensione di invalidita' che, pur rientrando nei limiti di reddito previsti, non abbiano ancora raggiunto l'eta' pensionabile - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai titolari di pensione di vecchiaia - Ritenuta permanenza della discriminazione anche dopo l'entrata in vigore del d.m. Sanita' 1 febbraio 1991 che ha conservato l'obbligo per gli invalidi civili del pagamento della quota fissa (1500 lire a confezione) per le prestazioni farmaceutiche. (D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, lett. b), convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8). (Cost., art. 3).(GU n.14 del 1-4-1992 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia previdenziale tra Rizzo Giuseppe (avv. Giuseppe Aiello, dott. C. Fabrizio Ferrara) e il comune di Gela (avv. Giuseppe Morreale). Premesso che: il ricorrente, titolare di pensione di invalidita' I.N.P.S. con reddito inferiore a quello indicato dall'art. 3 del d.-l. 25 novembre 1989, n. 389, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, ha richiesto al comune di Gela, in base al d.-m. 20 maggio 1989, n. 179, l'esenzione dal pagamento di "tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria"; il comune di Gela ha negato l'esenzione del c.d. "ticket", in quanto il richiedente non aveva ancora raggiunto l'eta' per il collocamento a riposto, condizione questa che, insieme a quella di un reddito imponibile lordo di sedici milioni di lire, e' prevista dal citato art. 3, lett. b), perche' anche i titolari di pensione di invalidita' possano rientrare tra i beneficiari dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria; il ricorrente ha rilevato una disparita' di trattamento tra il titolare di pensione di vecchiaia e quello titolare invece di pensione di invalidita', in palese contrasto sia con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perche' situazioni sostanzialmente assimilabili tra loro, avrebbero ricevuto una differente disciplina, sia con quello del diritto della salute, di cui all'art. 32 della Costituzione; pur avendo riconosciuto che il d.m. sanita' del 1 febbraio 1991 modificando il regime delle esenzioni anche per gli invalidi civili con riduzione della capacita' lavorativa superiore a due terzi, non li ha pero' esonerati dal pagamento di "tutte" le quote, cosi' come invece disposto dall'art. 3 del d.-l. cit., per cui lo stesso ricorrente e' ancora tenuto al pagamento della quota fissa (L. 1500 a confezione) per le prescrizioni farmaceutiche; il comune di Gela ha sottolineato l'irrilevanza della questione ai fini della decisione della causa, non essendo stato provato il mancato superamento del limite di reddito di cui all'art. 3, lett. b), cit., nonche' la manifesta infondatezza della stessa questione di incostituzionalita', dal momento che la norma rispettava il principio di uguaglianza, perche' per tutti i cittadini era prevista come condizione necessaria, il superamento dell'eta' pensionabile; Ritenuto che: a questo pretore, quale giudice del lavoro, spetta la giurisdizione circa il mancato riconoscimento, da parte del comune di Gela, dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, dato che detto beneficio viene configurato dall'art. 3, lett. b), come un vero e proprio diritto soggettivo, per cui l'ente pubblico, in presenza delle previste condizioni, e' obbligato ad attestarne l'esistenza. In questo caso l'amministrazione, essendo obbligata a riconoscere la sussistenza del diritto, e' del tutto priva di ogni potere discrezionale; non ha cioe' la possibilita' di confrontare e selezionare le aspettative dei privati, dando la preminenza a quelle maggiormente meritevoli di tutela. La contestazione contenuta in ricorso, non verte pertanto sul cattivo uso del potere amministrativo e quindi in materia di interesse legittimo, quanto piuttosto sull'esistenza stessa del potere di escludere tra i beneficiari chi, come il ricorrente, pur essendo titolare di pensione di invalidita', non aveva ancora raggiunto l'eta' pensionabile; la questione e' rilevante perche' il ricorrente, di cui non e' stata contestata la titolarita' di pensione I.N.P.S. di invalidita', ha dimostrato di essere titolare di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 3, lett. b), cit.; appare non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal momento che si verrebbe a creare un'irrazionale disparita' di trattamento tra titolari di pensione di vecchiaia, con reddito inferiore ad una certa somma, per i quali, al raggiungimento dell'eta' pensionabile, la legge presume che si vengano a trovare nell'incapacita' di svolgere una proficua attivita' (presunzione che non viene meno neppure per coloro che, compiuta tale eta', continuino a svolgere un lavoro subordinato), per cui il trattamento pensionistico e' concesso indipendentemente dalle condizioni fisiche e dall'eventuale permanenza di una capacita' di lavoro, e tra i titolari di pensione di invalidita', egualmente al di sotto del medesimo reddito, per i quali la perdita della capacita' lavorativa non e' presunta, ma certa. Nell'attuale disciplina normativa il requisito dell'eta', necessario per la prima categoria, risulterebbe invece superfluo per gli invalidi i quali, proprio per le accertate infermita' hanno determinato il riconoscimento del loro stato, hanno necessita' di ricorrere a frequenti prestazioni sanitarie, senza pero' poter svolgere un proficuo lavoro (a differenza invece, dei pensionati di vecchiaia) che consenta loro di integrare le modeste entrate. In presenza di situazioni sostanzialmente analoghe o forse, di- verse a danno pero' dei titoli di pensione di invalidita', il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dipenderebbe dal riaggiungimento di un'eta' che in un caso, e' condizione essenziale per la presunzione di incapacita' a svolgere un'attivita' lavorativa mentre per i titolari di pensione di invalidita', risulterebbe una condizione superflua, essendo gia' accertata la loro perdita della capacita' lavorativa.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, lett. b), del d.-l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, in quanto esclude dal diritto all'esenzione da tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria, i titolari di pensione di invalidita' che, pur rientrando nei limiti di reddito dalla stessa norma, non abbiano ancora raggiunto l'eta' per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Gela, addi' 19 febbraio 1992 Il pretore: ORTORE Il direttore di cancelleria: CATALDO 92C0361