N. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1992

                                N. 165
     Ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal pretore di Gela nel
                     procedimento civile vertente
                tra Rizzo Giuseppe ed il comune di Gela
 Servizio sanitario nazionale - Partecipazione alle spese sanitarie -
    Beneficiari  dell'esenzione  dal  pagamento  dei  c.d.  tickets  -
    Esclusione dei  titolari  di  pensione  di  invalidita'  che,  pur
    rientrando  nei  limiti  di  reddito  previsti, non abbiano ancora
    raggiunto  l'eta'  pensionabile  -  Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento  rispetto  ai  titolari  di  pensione  di  vecchiaia -
    Ritenuta permanenza della discriminazione anche dopo l'entrata  in
    vigore  del  d.m.  Sanita'  1›  febbraio  1991  che  ha conservato
    l'obbligo per gli invalidi civili del pagamento della quota  fissa
    (1500 lire a confezione) per le prestazioni farmaceutiche.
 (D.-L. 25 novembre 1989, n. 382, art. 3, lett. b), convertito in
    legge 25 gennaio 1990, n. 8).
 (Cost., art. 3).
(GU n.14 del 1-4-1992 )
                              IL PRETORE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   nella  controversia
 previdenziale tra Rizzo Giuseppe  (avv.  Giuseppe  Aiello,  dott.  C.
 Fabrizio Ferrara) e il comune di Gela (avv. Giuseppe Morreale).
    Premesso che:
      il  ricorrente, titolare di pensione di invalidita' I.N.P.S. con
 reddito inferiore a quello indicato dall'art. 3 del d.-l. 25 novembre
 1989, n. 389, convertito nella  legge  25  gennaio  1990,  n.  8,  ha
 richiesto al comune di Gela, in base al d.-m. 20 maggio 1989, n. 179,
 l'esenzione  dal  pagamento di "tutte le quote di partecipazione alla
 spesa sanitaria";
      il comune di Gela ha negato l'esenzione del  c.d.  "ticket",  in
 quanto  il  richiedente  non  aveva  ancora  raggiunto  l'eta' per il
 collocamento a riposto, condizione questa che, insieme a quella di un
 reddito imponibile lordo di sedici milioni di lire, e'  prevista  dal
 citato  art.  3,  lett.  b),  perche' anche i titolari di pensione di
 invalidita' possano rientrare tra i  beneficiari  dell'esenzione  dal
 pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria;
      il  ricorrente  ha rilevato una disparita' di trattamento tra il
 titolare di  pensione  di  vecchiaia  e  quello  titolare  invece  di
 pensione  di invalidita', in palese contrasto sia con il principio di
 uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perche'  situazioni
 sostanzialmente   assimilabili   tra  loro,  avrebbero  ricevuto  una
 differente disciplina, sia con quello del diritto  della  salute,  di
 cui all'art. 32 della Costituzione;
      pur avendo riconosciuto che il d.m. sanita' del 1› febbraio 1991
 modificando  il  regime delle esenzioni anche per gli invalidi civili
 con riduzione della capacita' lavorativa superiore a due  terzi,  non
 li  ha  pero' esonerati dal pagamento di "tutte" le quote, cosi' come
 invece disposto dall'art.  3  del  d.-l.  cit.,  per  cui  lo  stesso
 ricorrente e' ancora tenuto al pagamento della quota fissa (L. 1500 a
 confezione) per le prescrizioni farmaceutiche;
      il  comune di Gela ha sottolineato l'irrilevanza della questione
 ai fini della decisione della causa, non  essendo  stato  provato  il
 mancato  superamento  del  limite di reddito di cui all'art. 3, lett.
 b), cit., nonche' la manifesta infondatezza della stessa questione di
 incostituzionalita', dal momento che la norma rispettava il principio
 di uguaglianza, perche' per  tutti  i  cittadini  era  prevista  come
 condizione necessaria, il superamento dell'eta' pensionabile;
    Ritenuto che:
      a   questo   pretore,   quale  giudice  del  lavoro,  spetta  la
 giurisdizione circa il mancato riconoscimento, da parte del comune di
 Gela, dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria,  dato
 che  detto beneficio viene configurato dall'art. 3, lett. b), come un
 vero e proprio  diritto  soggettivo,  per  cui  l'ente  pubblico,  in
 presenza  delle  previste  condizioni,  e'  obbligato  ad  attestarne
 l'esistenza. In questo caso l'amministrazione,  essendo  obbligata  a
 riconoscere  la  sussistenza  del diritto, e' del tutto priva di ogni
 potere discrezionale; non ha cioe' la possibilita' di  confrontare  e
 selezionare  le aspettative dei privati, dando la preminenza a quelle
 maggiormente meritevoli di tutela.
    La contestazione contenuta in  ricorso,  non  verte  pertanto  sul
 cattivo  uso  del  potere  amministrativo  e  quindi  in  materia  di
 interesse  legittimo,  quanto  piuttosto  sull'esistenza  stessa  del
 potere  di  escludere  tra i beneficiari chi, come il ricorrente, pur
 essendo  titolare  di  pensione  di  invalidita',  non  aveva  ancora
 raggiunto l'eta' pensionabile;
      la  questione  e' rilevante perche' il ricorrente, di cui non e'
 stata contestata la titolarita' di pensione I.N.P.S. di  invalidita',
 ha  dimostrato  di  essere  titolare di un reddito inferiore a quello
 previsto dall'art. 3, lett. b), cit.;
      appare non manifestamente infondata,  in  relazione  all'art.  3
 della   Costituzione,   dal   momento   che   si  verrebbe  a  creare
 un'irrazionale disparita' di trattamento tra titolari di pensione  di
 vecchiaia,  con reddito inferiore ad una certa somma, per i quali, al
 raggiungimento  dell'eta'  pensionabile,  la  legge  presume  che  si
 vengano a trovare nell'incapacita' di svolgere una proficua attivita'
 (presunzione che non viene meno neppure per coloro che, compiuta tale
 eta',  continuino  a  svolgere  un  lavoro  subordinato),  per cui il
 trattamento  pensionistico  e'   concesso   indipendentemente   dalle
 condizioni  fisiche  e  dall'eventuale permanenza di una capacita' di
 lavoro, e tra i titolari di pensione di invalidita', egualmente al di
 sotto  del  medesimo  reddito, per i quali la perdita della capacita'
 lavorativa non e' presunta, ma certa.
    Nell'attuale  disciplina   normativa   il   requisito   dell'eta',
 necessario  per la prima categoria, risulterebbe invece superfluo per
 gli invalidi i quali,  proprio  per  le  accertate  infermita'  hanno
 determinato  il  riconoscimento  del  loro stato, hanno necessita' di
 ricorrere  a  frequenti  prestazioni  sanitarie,  senza  pero'  poter
 svolgere  un  proficuo lavoro (a differenza invece, dei pensionati di
 vecchiaia) che consenta loro di integrare le modeste entrate.
    In presenza di situazioni sostanzialmente analoghe  o  forse,  di-
 verse a danno pero' dei titoli di pensione di invalidita', il diritto
 all'esenzione  dalla partecipazione alla spesa sanitaria dipenderebbe
 dal  riaggiungimento  di  un'eta'  che  in  un  caso,  e'  condizione
 essenziale  per la presunzione di incapacita' a svolgere un'attivita'
 lavorativa  mentre  per  i  titolari  di  pensione  di   invalidita',
 risulterebbe una condizione superflua, essendo gia' accertata la loro
 perdita della capacita' lavorativa.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante  e non manifestatamente infondata la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 3, lett. b),  del  d.-l.  25
 novembre  1989, n. 382, convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8,
 in quanto esclude dal diritto all'esenzione  da  tutte  le  quote  di
 partecipazione  alla  spesa  sanitaria,  i  titolari  di  pensione di
 invalidita' che, pur rientrando nei limiti di  reddito  dalla  stessa
 norma,  non  abbiano  ancora  raggiunto  l'eta' per il collocamento a
 riposo  prevista  dall'assicurazione  generale  obbligatoria  per   i
 lavoratori dipendenti, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  comunicazione al Presidente del
 Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti della Camera dei  deputati  e
 del Senato.
      Gela, addi' 19 febbraio 1992
                          Il pretore: ORTORE
                                  Il direttore di cancelleria: CATALDO
 92C0361