N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1992

                                N. 168
       Ordinanza emessa il 31 gennaio 1992 dal pretore di Parma
    nel procedimento penale a carico di Campara Giancarlo ed altro
 Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Scarichi di liquami sul suolo
    (c.d. fertirrigazione) senza autorizzazione o comunque eccedenti i
    limiti  tabellari  previsti  dalla  normativa statale - Esclusione
    dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante,  dei  suddetti
    scarichi   nell'ipotesi   di   provenienza   da  aziende  agricole
    equiparate  con  norma  regionale  agli  insediamenti   civili   -
    Irragionevole indebita invasione della sfera di competenza statale
    in materia penale.
 (Legge regione Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, art. 6, e
    successive modificazioni).
 (Cost., artt. 3, 25 e 117).
(GU n.14 del 1-4-1992 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti;
    Rilevato  che  Campara Giancarlo e Orsi Pietro sono stati tratti a
 giudizio per rispondere del reato di  cui  all'art.  21  della  legge
 319/1976 per avere nella loro qualita' di responsabili del caseificio
 "Val   Stirone"  effettuato  scarichi  di  liquame  sul  suolo  (c.d.
 fertirrigazione) senza autorizzazione e comunque violando i limiti di
 accettabilita' di cui alla tabella C; che le norme penali della legge
 Merli sono diversamente articolate a seconda che lo scarico  provenga
 da insediamento produttivo o da insediamento civile;
      che  il  reato  contestato  deve  considerarsi reato proprio del
 titolare di insediamento produttivo;
      che la legge regionale  Emilia  Romagna  n.  7/1983,  modificata
 dalle  leggi  nn.  13/1984  e  42/1986,  all'art.  6  classifica come
 insediamenti  civili  le  imprese   agricole   che   dispongono,   in
 connessione  con  l'attivita'  di allevamento, almeno di un ettaro di
 terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;
      che nel caso  di  specie  il  caseificio  "Val  Stirone"  e'  in
 possesso   di   tali   requisiti,   per   cui  dovrebbe  considerarsi
 insediamento civile, con la conseguenza che agli inquinamenti da esso
 provocati dovrebbero applicarsi le sanzioni amministrative  regionali
 in  luogo  delle sanzioni penali previste dalla legge statale per gli
 insediamenti industriali;
      che in  tal  modo  una  legge  regionale  ha  depenalizzato  una
 fattispecie criminosa quando e' invece escluso che le regioni possano
 abrogare norme penali statali, in quanto la fonte del potere punitivo
 risiede nella legislazione dello Stato e conseguentemente le regioni,
 pur  possedendo  potesta'  normativa in certe materie, non dispongono
 della  possibilita'  di  comminare,  rimuovere  o  variare  pene,   o
 concedere sanatorie da valere quali esimenti di sanzioni penali;
      che  la  impugnata legge regionale ha sottratto alla punibilita'
 ai sensi della legge 319/1976 fattispecie  (aziende  agricole  dedite
 all'allevamento di bovini, suini ed ovini) che per le loro dimensioni
 sono  equiparabili  agli  insediamenti produttivi, come e' stato piu'
 volte ritenuto dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimita'
 (da ultimo la Cassazione sezione III  penale  14  novembre  1990,  n.
 2734);
      che  proprio  in  relazione  a  tale  ultima  sentenza  la Corte
 costituzionale ha affermato il principio che il  giudice  penale  non
 puo'  disapplicare  la  legge  regionale  (sent. n. 764 del 14 giugno
 1990);
    Ritenuto   che   la   normativa  impugnata  viola  sostanzialmente
 l'esclusiva competenza dello Stato in materia penale (artt. 25 e  117
 della Costituzione);
      che  e'  altresi'  evidente  il  contrasto  con  l'art.  3 della
 Costituzione in quanto situazioni  tra  loro  equiparabili  quanto  a
 tipologia  dello scarico e a nocivita' del medesimo sono diversamente
 sanzionate  a  seconda  che  siano  riconducibili   ad   insediamenti
 produttivi  in  genere  o  ad  insediamenti  produttivi  che  operano
 nell'ambito  dell'attivita'  agricola  e  che  la   legge   regionale
 classifica come insediamenti civili;
                               P. Q. M.
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art.  6  della  legge  29  gennaio  1983,  n.  7  e   successive
 modificazioni  della  regione  Emilia  Romagna  nella  parte  in  cui
 qualifica insediamenti civili le imprese agricole che dispongagno, in
 connessione con l'attivita' di allevamento, di almeno  un  ettaro  di
 terreno agricolo per ogni quaranta quintali di peso vivo di bestiame,
 per contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione.
    Sospende  il presente giudizio ed ordina la immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  presidente della giunta della regione Emilia Romagna,
 al presidente  del  Consiglio  regionale  dell'Emilia  Romagna  e  al
 presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  e  venga  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Padova, addi' 31 gennaio 1992
                         Il pretore: LAGUARDIA

 92C0364