N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1992
N. 168 Ordinanza emessa il 31 gennaio 1992 dal pretore di Parma nel procedimento penale a carico di Campara Giancarlo ed altro Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Scarichi di liquami sul suolo (c.d. fertirrigazione) senza autorizzazione o comunque eccedenti i limiti tabellari previsti dalla normativa statale - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, dei suddetti scarichi nell'ipotesi di provenienza da aziende agricole equiparate con norma regionale agli insediamenti civili - Irragionevole indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale. (Legge regione Emilia-Romagna 29 gennaio 1983, n. 7, art. 6, e successive modificazioni). (Cost., artt. 3, 25 e 117).(GU n.14 del 1-4-1992 )
IL PRETORE Letti gli atti; Rilevato che Campara Giancarlo e Orsi Pietro sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 21 della legge 319/1976 per avere nella loro qualita' di responsabili del caseificio "Val Stirone" effettuato scarichi di liquame sul suolo (c.d. fertirrigazione) senza autorizzazione e comunque violando i limiti di accettabilita' di cui alla tabella C; che le norme penali della legge Merli sono diversamente articolate a seconda che lo scarico provenga da insediamento produttivo o da insediamento civile; che il reato contestato deve considerarsi reato proprio del titolare di insediamento produttivo; che la legge regionale Emilia Romagna n. 7/1983, modificata dalle leggi nn. 13/1984 e 42/1986, all'art. 6 classifica come insediamenti civili le imprese agricole che dispongono, in connessione con l'attivita' di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame; che nel caso di specie il caseificio "Val Stirone" e' in possesso di tali requisiti, per cui dovrebbe considerarsi insediamento civile, con la conseguenza che agli inquinamenti da esso provocati dovrebbero applicarsi le sanzioni amministrative regionali in luogo delle sanzioni penali previste dalla legge statale per gli insediamenti industriali; che in tal modo una legge regionale ha depenalizzato una fattispecie criminosa quando e' invece escluso che le regioni possano abrogare norme penali statali, in quanto la fonte del potere punitivo risiede nella legislazione dello Stato e conseguentemente le regioni, pur possedendo potesta' normativa in certe materie, non dispongono della possibilita' di comminare, rimuovere o variare pene, o concedere sanatorie da valere quali esimenti di sanzioni penali; che la impugnata legge regionale ha sottratto alla punibilita' ai sensi della legge 319/1976 fattispecie (aziende agricole dedite all'allevamento di bovini, suini ed ovini) che per le loro dimensioni sono equiparabili agli insediamenti produttivi, come e' stato piu' volte ritenuto dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimita' (da ultimo la Cassazione sezione III penale 14 novembre 1990, n. 2734); che proprio in relazione a tale ultima sentenza la Corte costituzionale ha affermato il principio che il giudice penale non puo' disapplicare la legge regionale (sent. n. 764 del 14 giugno 1990); Ritenuto che la normativa impugnata viola sostanzialmente l'esclusiva competenza dello Stato in materia penale (artt. 25 e 117 della Costituzione); che e' altresi' evidente il contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto situazioni tra loro equiparabili quanto a tipologia dello scarico e a nocivita' del medesimo sono diversamente sanzionate a seconda che siano riconducibili ad insediamenti produttivi in genere o ad insediamenti produttivi che operano nell'ambito dell'attivita' agricola e che la legge regionale classifica come insediamenti civili;
P. Q. M. Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1983, n. 7 e successive modificazioni della regione Emilia Romagna nella parte in cui qualifica insediamenti civili le imprese agricole che dispongagno, in connessione con l'attivita' di allevamento, di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni quaranta quintali di peso vivo di bestiame, per contrasto con gli artt. 3, 25 e 117 della Costituzione. Sospende il presente giudizio ed ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al presidente della giunta della regione Emilia Romagna, al presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna e al presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Padova, addi' 31 gennaio 1992 Il pretore: LAGUARDIA 92C0364