N. 138 ORDINANZA 16 - 27 marzo 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Imputato - Esame dibattimentale - Ammissione -
 Previo  consenso  dell'interessato   -   Identica   questione   gia'
 dichiarata   non   fondata   (sentenza   n.   221/1991)  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (C.P.P., artt. 208 e 503, primo comma).
 
 (Cost., art. 76).
(GU n.15 del 8-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 208 e 503,
 primo comma, del codice di procedura penale, promosso  con  ordinanza
 emessa  il  15  luglio  1991  dal Tribunale di Lucca nel procedimento
 penale a carico di Fantoni Mario, iscritta al  n.  603  del  registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Lucca, nel procedimento penale a
 carico di Fantoni Mario, con ordinanza emessa il 15 luglio 1991 (R.O.
 n.  603  del  1991),   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  208  e  503, primo comma, del codice di
 procedura  penale,  nella  parte  in  cui   prevedono   che   l'esame
 dell'imputato  nel  dibattimento  possa  essere  ammesso  solo previo
 consenso o su richiesta dello stesso;
      che, a  parere  del  giudice  remittente,  sarebbero  violati  i
 principi  e  i criteri posti dall'art. 2, direttive nn. 69 e 73 della
 legge  di  delega  n.  81  del  1987  e,  quindi,  l'art.  76   della
 Costituzione in quanto vi sarebbe eccesso di delega;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del consiglio  dei  ministri,
 che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione essendo
 stata gia' dichiarata non fondata;
    Considerato che identica questione e' stata dichiarata non fondata
 (sent.  n.  221 del 1991) e che non sono stati dedotti motivi diversi
 che possano fondare una diversa decisione;
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 208 e 503,  primo  comma,  del  codice  di
 procedura  penale,  in  riferimento  all'art.  76 della Costituzione,
 sollevata dal Tribunale di Lucca con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0381