N. 147 ORDINANZA 17 - 30 marzo 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo civile - Giudice istruttore - Ingiunzione giudiziale di
 pagamento  -  Prove  scritte  -  Crediti  relativi  a  forniture  di
 prestazione  di  servizi  -  Esclusione - Difetto di legittimazione a
 proporre alla Corte costituzionale questione relativa a norma la  cui
 applicazione  attiene  alla  competenza  del collegio del tribunale -
 Richiamo alla giurisprudenza  della  Corte  (sentenze  nn.  109/1962,
 44/1963,  11/1964,  90/1968,  60/1970, 125/1980, 333 e 1104 del 1988;
 ordinanza n. 199/1990) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.C., art. 634, primo comma  (recte: secondo comma)).
 
 (Cost., artt. 3 e 10, primo comma).
(GU n.15 del 8-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 634, comma
 primo, del codice di procedura civile promosso con  ordinanza  emessa
 il  12  ottobre  1991  dal  Giudice istruttore presso il Tribunale di
 Prato nel procedimento civile vertente tra  s.r.l.  F.I.T.  e  s.r.l.
 Tintostampa,  iscritta  al  n.  690  del  registro  ordinanze  1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  46,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di  consiglio  del  4  marzo  1992  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di opposizione a
 decreto  ingiuntivo,  il  Giudice  istruttore  presso il Tribunale di
 Prato,  con  ordinanza  del  12  ottobre  1991,  ha   sollevato,   in
 riferimento  agli  artt.  3  e  10,  primo comma, Cost., questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  634,  primo  (recte  secondo)
 comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, ai fini della possibilita'
 di  ottenere  l'ingiunzione giudiziale di pagamento in via monitoria,
 riconosce la qualita' di prove scritte  idonee  agli  estratti  delle
 scritture  contabili  ivi  specificati solo "per i crediti relativi a
 somministrazioni di  merci  (e  di  danaro)",  escludendo  i  crediti
 relativi a forniture di prestazioni di servizi;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la questione  sia  dichiarata  inammissibile  o,
 comunque, manifestamente infondata;
    Considerato  che,  secondo la giurisprudenza consolidata di questa
 Corte (sentenze nn.  109/62,  44/63,  11/64,  90/68,  60/70,  125/80,
 333/88,  1104/88;  ord.  n.  199/90),  il  giudice  istruttore non e'
 legittimato a proporre alla Corte  costituzionale  una  questione  di
 legittimita'   costituzionale   dalla   cui   soluzione   dipende  la
 definizione del giudizio promosso davanti al tribunale  al  quale  e'
 addetto;
      che  tale e' la questione sollevata, in quanto investe una norma
 la cui applicazione attiene alla competenza del Collegio;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87,  e  9  delle  Norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  634,  primo  (recte secondo)
 comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e  10,
 primo  comma,  della  Costituzione,  del Giudice istruttore presso il
 Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0390