N. 150 SENTENZA 18 marzo - 1 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia - Arma dei carabinieri - Sedi di servizio - Costruzione
 - Opere destinate alla difesa militare - Artificiosa estensione
 del regime speciale  in  contrasto  con  la  disciplina  urbanistica
 generale  ed  in  violazione delle competenze territoriali degli enti
 locali  -  Ragionevolezza  di  un  regime   differenziato   e   della
 discrezionalita'  del legislatore in materia - Richiamo alla sentenza
 della Corte n. 216/1985 - Opere preordinate e strumentali alla difesa
 e alla integrita' nazionale - Non fondatezza.
 
 (Legge 6 febbraio 1985, n. 16, art. 3).
 
 (Cost., artt. 5, 9, secondo comma, 117, 118 e 128).
(GU n.15 del 8-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge  6
 febbraio  1985, n. 16 (Programma quinquennale di costruzione di nuove
 sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma  dei  Carabinieri),
 promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il 19 marzo 1991 dal Consiglio di Stato -
 Sezione quarta giurisdizionale sui ricorsi riuniti proposti da s.a.s.
 G.B.S. Edilizia di Rapuzzi Giorgio & C. ed altri contro  Giambrignoni
 Giulia  ed  altri,  iscritta  al n. 615 del registro ordinanze 1991 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  40,  prima
 serie speciale, dell'anno 1991;
      2)  ordinanza  emessa  il 19 marzo 1991 dal Consiglio di Stato -
 Sezione  quarta  giurisdizionale  sui  ricorsi  proposti  da  Impresa
 Zumaglini  &  Gallina  S.p.A. ed altri contro Parodi Milena ed altro,
 iscritta al n. 616 del registro ordinanze del 1991 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  40,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1991;
    Visti gli atti di costituzione di Cassinello Gianangelo ed altri e
 di  Parodi  Milena  ed  altro  nonche'  gli  atti  di  intervento del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  18  febbraio  1992  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Uditi  gli  avvocati  Lorenzo  Acquarone  e  Ludovico  Villani per
 Cassinello Gianangelo ed  altri  e  per  Parodi  Milena  ed  altro  e
 l'avvocato   dello  Stato  Giorgio  D'Amato  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel giudizio d'appello  promosso  con  due  distinti  ricorsi
 presentati - il primo dalla s.a.s. G.S.B. Edilizia di Rapuzzi Giorgio
 &  C.  ed il secondo dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero
 della difesa, dal Ministero dell'interno, nonche' dal  Provveditorato
 Regionale   alle   Opere   Pubbliche   per   la  Liguria  -  ai  fini
 dell'annullamento  della  sentenza   del   Tribunale   Amministrativo
 Regionale  per  la  Liguria  4 aprile 1989, n. 232, con la quale sono
 stati  dichiarati  illegittimi  i  provvedimenti  di  approvazione  e
 localizzazione  del  progetto  di  ampliamento del Comando Intermedio
 Carabinieri di Santa Margherita Ligure, il Consiglio di Stato in sede
 giurisdizionale (Quarta Sezione), con ordinanza  del  19  marzo  1991
 (R.O.  n.  615  del  1991),  ha  sollevato  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  3  della  legge  6  febbraio  1985,  n.  16
 (Programma  quinquennale  di  costruzione di nuove sedi di servizio e
 relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri), in riferimento  agli
 artt. 5, 9, secondo comma, 117, 118 e 128 della Costituzione.
    Nell'ordinanza  di rinvio si espone che il T.A.R. per la Liguria -
 pronunciandosi sul ricorso proposto dai condomini di un fabbricato di
 Santa Margherita Ligure avverso il richiamato progetto di ampliamento
 - aveva accolto il ricorso stesso per  violazione  dell'art.  81  del
 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ritenendo il progetto in questione, in
 quanto  attinente  ad opera equiparata a quelle destinate alla difesa
 militare,  sottratto   soltanto   allo   speciale   accertamento   di
 conformita'  agli  strumenti  urbanistici di cui al secondo comma del
 citato art. 81, ma non anche alle procedure dettate, dai commi  terzo
 e  quarto  dello  stesso articolo, per le opere pubbliche difformi da
 tali  strumenti,  procedure  nella   specie   non   osservate   dalle
 amministrazioni statali.
    Ad avviso del giudice remittente questa interpretazione del T.A.R.
 per  la  Liguria non puo' essere condivisa poiche' l'inciso contenuto
 nel secondo comma dell'art. 81 del d.P.R. n. 616 ("salvo che  per  le
 opere  destinate  alla difesa militare") non starebbe ad indicare che
 per queste opere l'accertamento di conformita' segue un  procedimento
 diverso,  ma  significherebbe  invece  che  per le opere di difesa si
 prescinde comunque dall'accertamento di  conformita'  agli  strumenti
 urbanistici:   un   dato,  questo,  che  avrebbe  come  suo  naturale
 corollario l'inapplicabilita' alle opere di difesa anche delle proce-
 dure di cui ai commi terzo e quarto del citato art. 81.
    Del  resto  -  sempre secondo il giudice a quo - sarebbe del tutto
 giustificato che le opere destinate alla difesa nazionale richiedano,
 per loro natura, un regime urbanistico  differenziato  rispetto  alla
 generalita'  delle  opere  pubbliche  statali,  poiche'  le  esigenze
 connesse alla distribuzione territoriale delle  opere  di  difesa  ed
 alla  loro  progettazione  attengono  a  finalita' che trascendono le
 possibilita' di apprezzamento delle autorita' urbanistiche.
    Ma - ad avviso del Consiglio di Stato - tutto cio' potrebbe valere
 "a condizione che si tratti realmente di opere destinate alla  difesa
 nazionale  e  non  di opere di altra natura artificiosamente definite
 tali al solo fine di sottrarle alla  disciplina  urbanistica  propria
 delle   ordinarie   opere   pubbliche   statali".   Ad  escludere  la
 possibilita' di interventi arbitrari  del  legislatore  ordinario  in
 questo  ambito  si  pongono  -  sempre  ad avviso del giudice a quo -
 numerosi precetti costituzionali  attinenti  al  rapporto  tra  opere
 pubbliche  e  disciplina urbanistica: in primo luogo, gli artt. 117 e
 118 della Costituzione, che attribuiscono alle  Regioni  la  potesta'
 legislativa  e  quella amministrativa nella materia dell'urbanistica;
 in  secondo  luogo,  gli  artt.  5  e  128  della  Costituzione,  che
 attribuiscono   rilevanza  costituzionale  all'autonomia  degli  enti
 locali (che si esprime in via primaria nel governo  del  territorio);
 infine,  l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, che, affermando
 il valore costituzionale del paesaggio e del  patrimonio  storico  ed
 artistico,  assoggetta  ai relativi vincoli anche le opere pubbliche,
 salvo che il sacrificio di  tali  valori  risulti  indispensabile  in
 vista   di   interessi   dotati   di   preminente  tutela  sul  piano
 costituzionale.
    Ne consegue che una legge che  "nominalmente  ed  arbitrariamente"
 conferisse  la  qualifica  di  "opera di difesa" ad un'opera di altra
 natura, al  solo  scopo  di  sottrarla  alla  disciplina  urbanistica
 generale,  verrebbe  a  porsi  in  contrasto  con  le  suddette norme
 costituzionali.
    Ed e'  appunto  questa  ipotesi  che  il  giudice  a  quo  ravvisa
 nell'art.  3 della legge 6 febbraio 1985, n. 16, che - a suo giudizio
 - opererebbe una indebita estensione dello speciale regime  riservato
 alle opere destinate alla difesa militare ad opere che di per se' non
 sono   suscettibili  di  tale  qualificazione.  Questo  dato  sarebbe
 confermato dalla constatazione che le strutture edilizie logistico  -
 operative  dell'Arma dei Carabinieri sono concepite essenzialmente (o
 almeno prevalentemente) per funzioni di ordine pubblico, di  pubblica
 sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria  e  non per funzioni di difesa
 nazionale.  In  altri  termini  -  sempre  a  giudizio  del   giudice
 remittente  -  l'interesse pubblico alla realizzazione di un edificio
 per una stazione dei Carabinieri  non  sarebbe  dissimile  da  quello
 relativo alla costruzione di altre opere pubbliche quali, ad esempio,
 un  tribunale, una prefettura o una questura. Non vi sarebbero quindi
 valide ragioni per esentare, in  via  legislativa,  le  procedure  di
 realizzazione  delle  sedi  di  servizio dei Carabinieri dal rispetto
 della  disciplina  prevista  in  generale  per  le  opere   pubbliche
 dall'art. 81 del d.P.R. n. 616.
    Di  qui il sospetto di incostituzionalita' dell'art. 3 della legge
 6  febbraio  1985,  n.  16,  che  tale  esenzione  ha  disposto,   in
 riferimento  agli  artt.  117  e  118  della Costituzione (riserva di
 competenze legislative ed  amministrative  alle  Regioni  in  materia
 urbanistica),  nonche'  agli artt. 5 e 128 della Costituzione (tutela
 dell'autonomia degli enti  locali)  ed  all'art.  9,  secondo  comma,
 (tutela  del  paesaggio  e  del patrimonio storico e artistico) della
 Costituzione.
    2. -  Nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  si  sono  costituiti  i
 condomini  dell'immobile  di  Santa  Margherita Ligure, appellati nel
 giudizio a quo, ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato.
    Secondo le parti private le considerazioni svolte dal Consiglio di
 Stato   nella   sua   ordinanza   di   rinvio   sono  da  condividere
 integralmente. Per  le  opere  edilizie  destinate  a  soddisfare  le
 esigenze  logistico operative dell'Arma dei Carabinieri, l'estensione
 del regime previsto per le opere di difesa militare si presenterebbe,
 infatti, arbitraria e lesiva  delle  norme  di  rango  costituzionale
 richiamate   nell'ordinanza   di  rimessione,  dal  momento  che  gli
 interventi edilizi a favore dell'Arma dei Carabinieri tenderebbero  a
 soddisfare  esigenze sostanzialmente analoghe a quelle che presiedono
 alla realizzazione di  altre  categorie  di  opere  statali  soggette
 all'ordinario  procedimento  di localizzazione ed approvazione di cui
 all'art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977.
    La lesione delle norme costituzionali sarebbe poi  particolarmente
 evidente  nella  fattispecie  oggetto del giudizio a quo in quanto il
 provvedimento impugnato approva il progetto di un edificio  destinato
 ad  alloggi  di  servizio  dei militi dell'Arma (e dunque di un'opera
 edilizia che non avrebbe nulla a che vedere con quelle destinate alla
 difesa nazionale), in palese ed accertato contrasto con la disciplina
 urbanistica locale.
    3. - Nel suo atto di intervento la Presidenza  del  Consiglio  dei
 ministri   ricorda  che  l'Arma  dei  Carabinieri  e'  un  "elemento"
 dell'Esercito italiano (artt. 3 e 8 della legge  9  maggio  1940,  n.
 368)  e rileva che la qualificazione delle sedi di servizio dell'Arma
 dei Carabinieri come "opere destinate alla difesa militare" e'  stata
 voluta  dal  legislatore,  al  quale  "deve riconoscersi la potesta',
 connotata da discrezionalita', di qualificare  con  atto  legislativo
 ....  l'estensione  ed i limiti della nozione di difesa militare". Di
 qui, ad avviso dell'interveniente, una  ragione  di  inammissibilita'
 della   questione:   non  sarebbe,  infatti,  consentito  al  giudice
 costituzionale   un   sindacato   sulla    "giustificazione"    della
 qualificazione di opera militare delle sedi di servizio dell'Arma.
    Sarebbero,  d'altro  canto,  pienamente  riferibili  alle  sedi di
 servizio  dell'Arma  dei  Carabinieri  le  ragioni  che  giustificano
 l'esclusione  delle opere destinate alla difesa militare dalle proce-
 dure di cui all'art. 81  del  d.P.R.  n.  616,  e  cioe'  l'interesse
 nazionale  sia alla segretezza delle infrastrutture militari sia alla
 difesa militare, che non e' solo difesa del territorio  nazionale  da
 potenziali aggressioni esterne.
    Del  resto  - sempre secondo la Presidenza del Consiglio - nessuno
 dei parametri costituzionali invocati dal giudice a quo e'  idoneo  a
 fondare  un  giudizio  di  illegittimita'  costituzionale della norma
 impugnata.
    La  Presidenza  conclude, pertanto, chiedendo che la questione sia
 dichiarata inammissibile o comunque infondata.
    4. - Nel giudizio d'appello  promosso  con  due  distinti  ricorsi
 presentati  -  il primo dall'Impresa Zumaglini & Gallina S.p.A. ed il
 secondo dal Ministero dei lavori pubblici, dal Ministero della difesa
 e dal  Ministero  dell'interno  -  ai  fini  dell'annullamento  della
 sentenza  del  Tribunale  Amministrativo  Regionale per la Liguria 14
 marzo 1989, n. 188, con la quale e' stato dichiarato  illegittimo  il
 provvedimento  di  approvazione  del  progetto della nuova sede della
 Stazione Carabinieri  di  Lerici,  il  Consiglio  di  Stato  in  sede
 giurisdizionale  (Sezione  Quarta),  con  ordinanza del 19 marzo 1991
 (R.O. n. 616  del  1991),  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  3  della  legge 6 febbraio 1985, n. 16, in
 riferimento agli artt. 5, 9, secondo comma,  117,  118  e  128  della
 Costituzione,   con  argomentazioni  del  tutto  identiche  a  quelle
 contenute nell'ordinanza di rinvio emessa in pari data  dallo  stesso
 giudice ed iscritta al n. 615 del Registro ordinanze del 1991.
    5.  - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti i signori
 Milena Parodi e Alessandro Ballestri, parti appellate del giudizio  a
 quo,  e  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato.
    Sia  le  parti  private  che la Presidenza del Consiglio svolgono,
 nelle  rispettive  difese,  argomentazioni  analoghe  a  quelle  gia'
 prospettate   nel   giudizio   di   costituzionalita'   promosso  con
 l'ordinanza n. 615 del 1991.
                        Considerato in diritto
    1. - Le due ordinanze richiamate in epigrafe prospettano la stessa
 questione di legittimita' costituzionale nei  confronti  dell'art.  3
 della  legge  6 febbraio 1985, n. 16, recante "Programma quinquennale
 di costruzione di nuove sedi di servizio e  relative  pertinenze  per
 l'Arma dei Carabinieri".
    I  giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con
 un'unica pronuncia.
    2. - L'art. 3 della legge n. 16 del 1985 stabilisce che,  ai  fini
 dell'accertamento  di  conformita'  alle prescrizioni urbanistiche ed
 edilizie previsto dall'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,  le
 opere  indicate  dalla  stessa  legge (sedi di servizio, con relative
 pertinenze, dell'Arma dei Carabinieri) "sono  equiparate  alle  opere
 destinate alla difesa militare".
    La  Quarta  Sezione  del  Consiglio  di Stato, con le ordinanze in
 esame, dubita della legittimita' costituzionale di questa norma  che,
 a  suo  avviso,  avrebbe  artificiosamente  esteso il regime speciale
 previsto per le "opere destinate alla difesa militare" alle  sedi  di
 servizio  (e  relative  pertinenze) dell'Arma dei Carabinieri al solo
 scopo di sottrarre la  costruzione  o  la  ristrutturazione  di  tali
 edifici  alla  disciplina  urbanistica prevista in generale dall'art.
 81, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 per  le
 ordinarie opere pubbliche statali. Di conseguenza, la norma impugnata
 sarebbe  venuta a violare le competenze legislative ed amministrative
 delle  Regioni  in  materia  urbanistica  (artt.  117  e  118   della
 Costituzione),  l'autonomia  degli  enti  locali,  con riferimento al
 governo del territorio (artt. 5 e 128 della Costituzione), nonche' la
 tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico  (art.  9,
 secondo comma, della Costituzione).
    3. - La questione non e' fondata.
    L'equiparazione  disposta  dall'art.  3 della legge n. 16 del 1985
 tra sedi di servizio dell'Arma dei Carabinieri  ed  "opere  destinate
 alla  difesa  militare"  non  puo' essere, infatti, considerata - con
 riferimento alla discrezionalita' consentita al  legislatore  statale
 ai  fini  della  definizione  del regime normativo per i vari tipi di
 opere pubbliche - ne' irragionevole ne' arbitraria.
    In proposito, puo' essere sufficiente ricordare che questa  Corte,
 con  la  sentenza  n. 216 del 1985, ha gia' avuto modo di giudicare -
 sia  pure  nell'ambito  di  un  ricorso  in  via  principale  e   con
 riferimento  a  parametri  diversi  da  quelli  ora  invocati - della
 legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 16  del  1985,
 in  relazione  alla  (anche  allora)  contestata  arbitrarieta' della
 equiparazione prevista da tale  disposizione  tra  sedi  di  servizio
 dell'Arma  dei  Carabinieri  ed  opere  di  difesa  militare. In tale
 pronuncia  veniva  sottolineato  come  l'Arma  dei  Carabinieri,  pur
 espletando   in   prevalenza   un  servizio  di  pubblica  sicurezza,
 costituisca, ai sensi della legislazione in vigore  (artt.    3  e  8
 legge  9 maggio 1940, n. 368 e art. 1 R.D. 14 giugno 1934, n.  1169),
 "un corpo militare, anzi la prima arma  dell'esercito":  dal  che  la
 conseguenza,  posta  in  luce  nella  stessa sentenza, che le sedi di
 servizio dell'Arma dei Carabinieri  rappresentano  "beni  strumentali
 non solo per il servizio di pubblica sicurezza, ma anche per tutte le
 altre attivita' di ogni formazione armata dello Stato (addestramento,
 esercitazioni,  custodia  di armi e munizioni, ecc.)", attivita' che,
 per  tale  Arma,  trovano  ulteriori   specificazioni   in   funzioni
 particolari  (polizia  militare;  raccolta  di informazioni attinenti
 alla  difesa  interna  ed  esterna;  controspionaggio),   chiaramente
 preordinate e strumentali alla difesa e alla integrita' nazionale. La
 conclusione  cui  perveniva la sentenza in esame era nel senso che le
 sedi  di  servizio  dell'Arma  dei   Carabinieri   devono   ritenersi
 ricomprese  nell'ambito  delle "opere destinate alla difesa militare"
 di cui all'art. 81, secondo  comma,  del  d.P.R.  n.  616  del  1977,
 essendosi   la   legge   n.   16  del  1985  limitata  a  riconoscere
 esplicitamente la natura propria di tali immobili.
    4.  -  Esclusa  l'arbitrarieta'  dell'inclusione  delle  sedi   di
 servizio dell'Arma dei Carabinieri nella disciplina speciale prevista
 per  le opere di difesa militare, vengono, di conseguenza, a cadere i
 vari  profili  di  illegittimita'  prospettati  -   con   riferimento
 all'asserita  lesione  delle  competenze costituzionalmente garantite
 alle Regioni ed agli enti locali in materia urbanistica ed edilizia -
 nei confronti dell'art.  3  della  legge  n.  16  del  1985.  Le  due
 ordinanze  di  rinvio  non  censurano,  invero, il fatto che le opere
 destinate alla  difesa  militare  possano  sottostare  ad  un  regime
 differenziato  rispetto  a quello previsto, in generale, per le opere
 pubbliche di interesse statale, regime suscettibile  di  escludere  -
 anche per il rispetto di elementari esigenze di riservatezza (v. art.
 2,  secondo  comma,  legge  n.  16 del 1985) - gli ordinari poteri di
 controllo spettanti in materia alle Regioni ed agli  enti  locali  ai
 sensi  dell'art.  81,  secondo  e  terzo comma, del d.P.R. n. 616 del
 1977. Tale regime puo' trovare, infatti, la sua giustificazione tanto
 sul  piano  piu'   generale   del   bilanciamento   degli   interessi
 costituzionalmente  protetti,  stante  il  carattere  primario (e, in
 certo senso, pregiudiziale) dell'interesse dello Stato  a  conservare
 la propria indipendenza e l'integrita' del proprio territorio, quanto
 sul  piano  piu'  particolare  delle valutazioni afferenti alla sfera
 amministrativa, dal momento che la distribuzione  territoriale  delle
 opere  di  difesa  e la loro progettazione - come viene messo in luce
 nelle stesse ordinanze di rinvio - "trascendono  le  possibilita'  di
 apprezzamento  delle  autorita' urbanistiche". La censura prospettata
 dal giudice a quo investe, invece, soltanto il fatto che la  qualita'
 di  "opere  destinate alla difesa militare" possa essere riconosciuta
 dalla legge, "nominalmente ed arbitrariamente",  ad  opere  di  altra
 natura   al  solo  fine  di  sottrarle  alla  disciplina  urbanistica
 generale: ma tale profilo si prospetta infondato  proprio  alla  luce
 delle argomentazioni svolte nella sentenza n. 216 del 1985.
    5.  - La compressione che la destinazione militare dell'opera puo'
 determinare, in  misura  assai  rilevante,  nei  confronti  di  altri
 interessi  costituzionalmente  protetti,  quali  quelli  urbanistici,
 edilizi e paesaggistici impone, peraltro, l'esigenza  che,  tanto  in
 sede  legislativa  che  amministrativa,  risultino  precisati  con il
 dovuto rigore i criteri  suscettibili  di  qualificare  l'opera  come
 "destinata alla difesa militare": criteri che non potranno, pertanto,
 fare  riferimento  al  solo  profilo  soggettivo,  cioe'  alla natura
 "militare"  dell'amministrazione  interessata  ai  lavori,   ma   che
 dovranno,  in  ogni  caso, investire sia le caratteristiche oggettive
 che le finalita' dell'opera. Anche su questo piano, la  legge  n.  16
 del  1985  adotta,  peraltro,  garanzie  adeguate,  la'  dove  limita
 l'equiparazione alle opere destinate alla difesa militare  alle  sole
 "sedi  di  servizio e relative pertinenze ... necessarie a soddisfare
 le esigenze logistico-operative dell'Arma dei Carabinieri" in  quanto
 "forza  permanente accasermata" (art. 1, primo comma), escludendo, di
 conseguenza, dal regime  speciale  gli  edifici  sprovvisti  di  tali
 connotazioni   operative   o   destinati   a  finalita'  diverse.  Ma
 l'accertamento in concreto del rispetto di  tali  caratteristiche  da
 parte  degli  edifici  nei  cui  confronti  venga  invocato il regime
 speciale   esula   dai   limiti   del   giudizio   di    legittimita'
 costituzionale,  per  restare  riservato  alla  sfera del giudizio di
 merito.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondata   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1985,
 n. 16  (Programma  quinquennale  di  costruzione  di  nuove  sedi  di
 servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri), sollevata
 dal  Consiglio  di  Stato,  con  riferimento agli artt. 5, 9, secondo
 comma, 117, 118 e 128 della Costituzione, con le ordinanze di cui  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.
                       Il presidente: CORASANITI
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 1› aprile 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0397