N. 153 ORDINANZA 18 marzo - 1 aprile 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Imposta di famiglia - Atti di rettifica e di accertamento - Notifica a tutti i componenti il nucleo familiare oltre che al capo famiglia - Mancata previsione - Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 348/1987 e ordinanza n. 267/1990) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte consolidata da ripetute affermazioni di manifesta infondatezza - Manifesta infondatezza. (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 112, 115 e 117). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.15 del 8-4-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Bianca Stella Ferrazzoli contro il comune di Roma, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che a seguito del decesso di Bertolami Filippo l'esattoria comunale di Roma ha comunicato alla vedova, Ferrazzoli Bianca Stella, gli avvisi di mora relativi all'imposta di famiglia per gli anni 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1969 e 1970, i cui accertamenti erano divenuti definitivi; che la Ferrazzoli aveva convenuto il comune di Roma avanti al Tribunale per l'accertamento negativo del preteso debito, ma il Tribunale, prima, e la Corte d' Appello, poi, avevano rigettato la domanda dell'attrice, la quale aveva proposto ricorso per Cassazione avverso l'ultima decisione; che la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza lo- cale) nella parte in cui non prevedono che gli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare; che, secondo la Corte remittente, essendo la famiglia, nel nostro ordinamento, priva di personalita' giuridica e di autonomia patrimoniale e, dunque, tutti gli appartenenti ad essa soggetti passivi del tributo in questione, non sarebbe assicurato agli altri componenti il nucleo familiare, fatta eccezione del solo capo famiglia, l'effettivo esercizio del diritto di difesa, non potendo quest'ultimo non essere assicurato fin dalla fase della rettifica della dichiarazione e dell'accertamento del maggiore imponibile; che, mancando il diritto alla notifica dell'atto di accertamento per tutti gli altri componenti il nucleo familiare si priverebbero costoro del diritto di difendersi dall'accertamento dell'amministrazione "con la conseguenza che accertamenti ad essi ignoti, divenuti definitivi nei riguardi del capo famiglia (sarebbero) loro opponibili e (renderebbero) non piu' contestabile la determinazione dell'imponibile e la misura dell'imposta"; che, inoltre, si verrebbe in tal modo a creare un'ingiustificata disparita' di trattamento tra il capo famiglia e gli altri componenti il nucleo, titolari di identiche posizioni giuridiche sostanziali, ma processualmente dipendenti da quello; Considerato che questa Corte ha gia' ritenuto non fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, non essendo leso il diritto di difesa "perche' nulla vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario" (sentenza n. 348 del 1987), "fin dal momento in cui gli venga notificato l'atto eventualmente lesivo ed anche per far valere ragioni che attengono a precedenti atti dei quali sia venuto a conoscenza in quell'occasione", "cio' in quanto la mancata notifica di tali atti non determina alcuna preclusione nei suoi confronti" (ordinanza n. 267 del 1990); che tali pronuncie si pongono lungo una linea consolidata da ripetute affermazioni di manifesta infondatezza (n. 519 del 1991; n. 178 del 1990; nn. 246 e 184 del 1989; nn. 591, 207, 108 e 48 del 1988; n. 544 del 1987), ne' la Corte remittente prospetta profili nuovi di valutazione; che la tutela del coniuge, componente il nucleo familiare e, pertanto, soggetto passivo del tributo al pari del rappresentante processuale della famiglia, non e' misconosciuta (art. 3 della Costituzione) ne' compressa (art. 24 della Costituzione) per effetto della mancata previa notifica dell'atto di accertamento e del provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie in considerazione della riconosciuta possibilita' di impugnare l'avviso di mora e di svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 112, 115 e 117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale), nella parte in cui non prevedono che gli atti di rettifica e di accertamento dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al capo famiglia, anche a tutti gli altri componenti il nucleo familiare, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992. Il presidente: CORASANITI Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 1 aprile 1992. Il cancelliere: DI PAOLA 92C0400