N. 153 ORDINANZA 18 marzo - 1 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Imposta di famiglia - Atti di rettifica e di
 accertamento  -  Notifica  a  tutti i componenti il nucleo familiare
 oltre che al capo famiglia -  Mancata  previsione  -  Questione  gia'
 dichiarata non fondata (sentenza n. 348/1987 e ordinanza n. 267/1990)
 -  Richiamo  alla  giurisprudenza della Corte consolidata da ripetute
 affermazioni di manifesta infondatezza - Manifesta infondatezza.
 
 (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 112, 115 e 117).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.15 del 8-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 112, 115 e
 117 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per  la
 finanza locale), promosso con ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dalla
 Corte  di cassazione sul ricorso proposto da Bianca Stella Ferrazzoli
 contro il comune di Roma, iscritta al n. 692 del  registro  ordinanze
 1991  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,
 prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito nella camera di  consiglio  del  4  marzo  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto   che   a   seguito  del  decesso  di  Bertolami  Filippo
 l'esattoria comunale di Roma ha comunicato  alla  vedova,  Ferrazzoli
 Bianca  Stella,  gli  avvisi di mora relativi all'imposta di famiglia
 per gli anni 1961, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1969 e 1970,  i  cui
 accertamenti erano divenuti definitivi;
      che  la  Ferrazzoli  aveva convenuto il comune di Roma avanti al
 Tribunale per l'accertamento  negativo  del  preteso  debito,  ma  il
 Tribunale,  prima,  e  la Corte d' Appello, poi, avevano rigettato la
 domanda dell'attrice, la quale aveva proposto ricorso per  Cassazione
 avverso l'ultima decisione;
      che  la Corte di cassazione, prima sezione civile, ha sollevato,
 in riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  112,  115 e 117 del regio
 decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per  la  finanza  lo-
 cale) nella parte in cui non prevedono che gli atti di rettifica e di
 accertamento  dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al
 capo  famiglia,  anche  a  tutti  gli  altri  componenti  il   nucleo
 familiare;
      che,  secondo  la  Corte  remittente,  essendo  la famiglia, nel
 nostro ordinamento, priva di personalita' giuridica  e  di  autonomia
 patrimoniale  e,  dunque,  tutti  gli  appartenenti  ad essa soggetti
 passivi del tributo in questione, non sarebbe assicurato  agli  altri
 componenti  il  nucleo  familiare,  fatta  eccezione  del  solo  capo
 famiglia, l'effettivo esercizio del diritto di  difesa,  non  potendo
 quest'ultimo  non  essere  assicurato  fin dalla fase della rettifica
 della dichiarazione e dell'accertamento del maggiore imponibile;
      che, mancando il diritto alla notifica dell'atto di accertamento
 per tutti gli altri componenti il nucleo  familiare  si  priverebbero
 costoro     del     diritto     di    difendersi    dall'accertamento
 dell'amministrazione "con la conseguenza  che  accertamenti  ad  essi
 ignoti,   divenuti   definitivi   nei   riguardi  del  capo  famiglia
 (sarebbero) loro opponibili e (renderebbero) non piu' contestabile la
 determinazione dell'imponibile e la misura dell'imposta";
      che, inoltre, si verrebbe in tal modo a creare un'ingiustificata
 disparita' di trattamento tra il capo famiglia e gli altri componenti
 il nucleo, titolari di identiche posizioni giuridiche sostanziali, ma
 processualmente dipendenti da quello;
    Considerato che questa Corte  ha  gia'  ritenuto  non  fondata  la
 questione   sollevata   in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, non essendo leso il diritto di  difesa  "perche'  nulla
 vieta al rappresentante del soggetto passivo di far valere le proprie
 ragioni nel procedimento tributario" (sentenza n. 348 del 1987), "fin
 dal  momento  in cui gli venga notificato l'atto eventualmente lesivo
 ed anche per far valere ragioni che attengono a precedenti  atti  dei
 quali sia venuto a conoscenza in quell'occasione", "cio' in quanto la
 mancata  notifica  di  tali atti non determina alcuna preclusione nei
 suoi confronti" (ordinanza n. 267 del 1990);
      che  tali  pronuncie  si  pongono lungo una linea consolidata da
 ripetute affermazioni di manifesta infondatezza (n. 519 del 1991;  n.
 178  del  1990;  nn.  246  e 184 del 1989; nn. 591, 207, 108 e 48 del
 1988; n. 544 del 1987), ne' la  Corte  remittente  prospetta  profili
 nuovi di valutazione;
      che  la  tutela  del  coniuge, componente il nucleo familiare e,
 pertanto, soggetto passivo del tributo  al  pari  del  rappresentante
 processuale  della  famiglia,  non  e'  misconosciuta  (art.  3 della
 Costituzione) ne' compressa (art. 24 della Costituzione) per  effetto
 della  mancata  previa  notifica  dell'atto  di  accertamento  e  del
 provvedimento di applicazione delle pene pecuniarie in considerazione
 della riconosciuta possibilita' di impugnare l'avviso di  mora  e  di
 svolgere, in quella sede, ogni difesa diretta;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 112,  115  e  117  del  regio  decreto  14
 settembre  1931,  n.  1175 (Testo unico per la finanza locale), nella
 parte  in  cui  non  prevedono  che  gli  atti  di  rettifica  e   di
 accertamento  dell'imposta di famiglia siano notificati, oltre che al
 capo  famiglia,  anche  a  tutti  gli  altri  componenti  il   nucleo
 familiare,  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.
                       Il presidente: CORASANITI
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 1› aprile 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0400