N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 1992

                                N. 171
       Ordinanza emessa l'11 febbraio 1992 dal pretore di Torino
     nel procedimento civile vertente tra Lano Maria e l'I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di
    anzianita' - Criteri di calcolo - Mancata previsione, che dopo  il
    raggiungimento  dell'eta'  pensionabile,  la pensione debba essere
    ricalcolata sulla base della sola contribuzione  obbligatoria  ove
    comporti   un  trattamento  piu'  favorevole  per  l'assicurato  -
    Ingiustificata  disparita'  di trattamento di situazioni omogenee,
    attesa la diversa disciplina, per  effetto  della  sentenza  della
    Corte  costituzionale n. 307/1989 (ritenuta dal giudice rimettente
    non  applicabile  alla  fattispecie),  di  situazione  analoga   -
    Incidenza  sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle
    esigenze di vita in caso di vecchiaia.
 (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, ottavo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.16 del 15-4-1992 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo  fuori  udienza  la  riserva,  pronuncia  la  seguente
 ordinanza   di  rimessione  alla  Corte  costituzionale  nella  causa
 promossa da: Lano  Maria,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Bosso
 contro l'I.N.P.S., rappresentato e difeso dalla dott. proc. Borla;
    Letti gli atti di causa;
                             O S S E R V A
    Con  ricorso  depositato  in  data 11 luglio 1990, la signora Lano
 Maria, nata a Torino, il 21 settembre 1930, gia' dipendente Fiat  dal
 1  aprile  1948  al 31 ottobre 1973, titolare di pensione VO/12001131
 con  decorrenza  originaria  1  marzo  1984,  conveniva  in  giudizio
 l'I.N.P.S.  chiedendo  la  "ricostituzione" della pensione sulla base
 dell'applicazione della sentenza della Corte  costituzionale  del  26
 maggio  1989,  n. 307, che dichiarava l'illegittimita' costituzionale
 dell'ottavo vomma dell'art. 3 della legge n. 297/1982 nella parte  in
 cui   non   prevedeva   "che   in  caso  di  prosecuzione  volontaria
 nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
 vecchiaia e i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia
 gia'  conseguito,  in  costanza  di rapporto di lavoro, la prescritta
 anzianita' assicurativa e contributiva,  la  pensione  liquidata  non
 possa  comunque  essere  inferiore  a  quella che sarebbe spettata al
 raggiungimento  dell'eta'  pansionabile   sulla   base   della   sola
 contribuzione obbligatoria".
    La  parte  ricorrente  prospettava  in particolare di fruire di un
 trattamento pensionistico deteriore rispetto  a  quello  che  avrebbe
 fruito sulla base dei soli contributi obbligatori.
    L'I.N.P.S.  si  costituiva  in  giudizio  e  contestava le domande
 avversarie negando l'applicabilita' nel caso di specie della sentenza
 della Corte costituzionale n. 307/1989.
    Il pretore  invitava  la  parte  convenuta  a  produrre  prospetti
 rispecchianti  il  trattamento pensionistico di cui avrebbe fruito la
 ricorrente a decorrere dall'eta' pensionabile, sulla  base  dei  soli
 contributi obbligatori.
    In  sede di conclusioni, la parte attrice formulava, in subordine,
 istanza di nuova rimessione alla  Corte  costituzionale  dell'art.  3
 della  legge  n.  297/1982,  in  riferimento  agli artt. 3 e 38 della
 Costituzione; la parte convenuta ribadiva le richieste di rigetto del
 ricorso, rimettendosi al pretore per quanto riguarda la questione  di
 costituzionalita'.
    Dando  subito  conto  delle  risultanze istruttorie, emerge quanto
 segue:
      1) la signora Lano, sulla base della contribuzione  obbligatoria
 e  volontaria,  ha ottenuto la pensione con decorrenza 1 marzo 1984 e
 per un ammontare di L. 340.900;
      2)   nel   settembre  1985,  la  ricorrente  raggiungeva  l'eta'
 pensionabile e avrebbe il diritto alla pensione  di  vecchiaia.  Alla
 data  dell'ottobre  1985,  l'ammontare  della  pensione di vecchiaia,
 sulla base dei soli  contributi  obbligatori,  sarebbe  stata  di  L.
 707.200,  mentre l'ammontare realmente percepito dall'assicurata alla
 stessa data era pari a L. 394.750;
      3) ovviamente il divario tra  le  somme  poste  in  comparazione
 risulta  aumentare  con il passare del tempo, cosicche', ad es., alla
 data del maggio 1991 l'assicurata avrebbe ottenuto L. 1.016.500 sulla
 base della sola contribuzione  obbligatoria,  mentre  il  trattamento
 effettivamente percepito e' stato pari a L. 602.950.
    Tanto  premesso,  ritiene il decidente che la sentenza n. 307/1989
 non possa  trovare  applicazione  nella  fattispecie  in  esame,  che
 riguarda, a differenza dell'ipotesi esaminata dalla Corte, quella del
 titolare  di  pensione  di  anzianita' che fruisca per breve tempo di
 tale trattamento prima del compimento dell'eta' pensionabile.
    Negata la possibilita' di  diretta  applicazione  della  pronuncia
 della  Corte,  non rimane che affrontare la questione di legittimita'
 costituzionale sollevata  in  via  subordinata  da  parte  attrice  e
 sintetizzabile  nel  modo  che  segue:  e' incostituzionale l'art. 3,
 ottavo comma,  della  legge  n.  297/1982  nella  parte  in  cui  non
 consente,   in   caso   di   pensione  di  anzianita',  che  dopo  il
 raggiungimento dell'eta' pensionabile, l'assicurato possa optare  per
 un  ricalcolo della pensione che tenga conto della sola contribuzione
 obbligatoria ed escluda la contribuzione volontaria.
    La questione appare non manifestamente infondata.
    Invero, nel caso di specie,  l'assicurata  ha  versato  contributi
 obbligatori  per  25  anni  e  7  mesi  ed  e' poi stata ammessa alla
 contribuzione volontaria per ulteriori 311 contributi settimanali.
    Ha raggiunto l'eta' pensionabile dopo aver goduto  della  pensione
 di anzianita' per un anno e sette mesi. Se non avesse provveduto alla
 contribuzione  volontaria,  sulla base dei versamenti obbligatori, al
 raggiungimento  dell'eta'   pensionabile   avrebbe   goduto   di   un
 trattamento  di molto superiore a quello effettivamente percepito (L.
 707.200 contro L. 394.780).
    Orbene, prescindendo dal brevissimo  periodo  di  godimento  della
 pensione  di  anzianita', la situazione dell'assicurata e' identica a
 quella gia' esaminata dalla Corte costituzionale  nella  sentenza  n.
 307/1989.  In  particolare, il risultato a cui conduce l'applicazione
 nel calcolo della pensione dell'art. 3, ottavo comma, della legge  n.
 297/1982, appare irrazionale e ingiustificato alla luce degli artt. 3
 e 38 della Costituzione.
    Il  rapporto  di  equilibrio che deve esistere tra contribuzione e
 trattamento pensionistico, dopo il compimento dell'eta'  pensionabile
 appare irrimediabilmente alterato.
    Sotto  altro  profilo,  se in un primo tempo, con il conseguimento
 della  pensione  di  anzianita',  la  contribuzione  volontaria  pare
 tendere ad una delle finalita' sue proprie, e cioe' far raggiungere i
 requisiti   minimi  di  anzianita'  contributiva  per  il  diritto  a
 pensione,  dopo  il  raggiungimento  dell'eta'   pensionabile   viene
 vanificato  l'altro  obiettivo dell'istituto di cui si tratta, che e'
 quello di mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore,  ai
 fini  del  pensionamento,  il  livello  retributivo  attinto in tutto
 l'arco della sua attivita' lavorativa.
                               P. Q. M.
    Visto  l'art.  134  della  Costituzione e l'art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Vista  l'istanza  formulata  dalla  difesa  di  parte  ricorrente,
 dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,  in  relazione
 agli  artt.  3,  primo  comma,  e  38,  primo  e secondo comma, della
 Costituzione, nella parte in cui non consente, in caso di pensione di
 anzianita', che dopo il  raggiungimento  dell'eta'  pensionabile,  la
 pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione
 obbligatoria  qualora  porti  ad  un  risultato  piu'  favorevole per
 l'assicurato;
    Dispone la sospensione del giudizio;
    Ordina alla cancelleria di notificare la presente  ordinanza  alle
 parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di
 comunicarla  ai  Presidenti  della  Camera  dei deputati e del Senato
 della Repubblica;
    Ordina  alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale,  unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e
 comunicazioni.
      Torino, addi' 11 febbraio 1992
                          Il pretore: MILANI
    Depositato in cancelleria oggi 13 febbraio 1992.
               Il collaboratore di cancelleria: BERGAMIN

 92C0403