N. 173 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 1991

                                N. 173
 Ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dalla corte di appello di Roma,
                  sezione affari camera di consiglio,
 sul reclamo proposto da Lolli Carlo avverso provvedimento negativo di
                               adozione
 Adozione - Adozione di persone maggiori di eta' - Esclusione in caso
    di coniuge che chieda di  adottare  il  figlio  convivente,  anche
    adottivo, dell'altro coniuge, quando non sussiste la differenza di
    almeno diciotto anni - Lamentata omessa previsione di attribuzione
    del potere al giudice competente di ridurre l'intervallo di eta' -
    Violazione  del  principio  dell'unita' familiare e di eguaglianza
    tra adottandi maggiorenni e minorenni - Richiamo alla sentenza  n.
    44/1990.
 (C.C., art. 291).
 (Cost., artt. 2, 3 e 30).
(GU n.16 del 15-4-1992 )
                          LA CORTE DI APPELLO
    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n.
 529 del ruolo generale degli affari diversi dell'anno  1991  promosso
 da   Lolli  Carlo,  nato  a  Bastia  (Perugia)  il  29  luglio  1951,
 elettivamente domiciliato in Roma alla via Francesco De Sanctis n. 4,
 presso lo  studio  dell'avv.  Remo  Roscioni  che  lo  rappresenta  e
 difende,  unitamente  e disgiuntamente all'avv. Remo Gentile del Foro
 di Roma, in virtu' di procura in calce al  ricorso  introduttivo  del
 presente giudizio.
    Oggetto: reclamo avverso provvedimento negativo di adozione;
    Letto  il  reclamo  proposto,  con ricorso del 25 ottobre 1991, da
 Carlo Lolli avverso il decreto 11-13 settembre 1991, con il quale  il
 Tribunale  di Roma ha rigettato, per difetto della differenza di eta'
 tra adottante ed adottando prevista in diciotto  anni  dall'art.  291
 del  cod.  civ.,  la  domanda  del  reclamante diretta ad ottenere la
 pronuncia di adozione di Nicoletta Frisario, nata  l'8  ottobre  1968
 dai  coniugi  divorziati  Enzo  Frisario e Marisa Dolgan ed affidata,
 dopo il divorzio, alla  madre  (attuale  coniuge  del  Lolli  dal  13
 ottobre 1984);
    Visto  il  parere  del  p.g.  in  sede,  udita  la  relazione  del
 consigliere delegato ed esaminata la prodotta documentazione;
                             O S S E R V A
    Il reclamante, dopo aver prospettato  alcune  interpretazioni  (le
 quali   non   hanno   alcun   pregio   perche'   si   scontrano   con
 l'inequivocabile  dettato  legislativo)  dirette  ad   escludere   la
 rigidita'    del   dato   temporale   costituito   dalla   differenza
 diciottennale  di  eta'  tra  adottante   ed   adottando,   ripropone
 l'eccezione, gia' ritenuta manifestamente infondata dal tribunale, di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 291 del cod. civ., sollevata
 in riferimento all'art. 30 della Costituzione, nella parte in cui non
 consente al giudice competente di ridurre, quando  sussistano  validi
 motivi  per  la  realizzazione dell'unita' familiare, l'intervallo di
 eta' di diciotto anni.
    In proposito, bisogna tener presente che la Corte  costituzionale,
 con   la   sentenza   n.  44  del  2  febbraio  1990,  ha  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art.  44,  quinto  comma,  della
 legge   4   maggio   1983,   n.   184   (Disciplina  dell'adozione  e
 dell'affidamento dei minori), nella parte in  cui,  limitatamente  al
 disposto  della  lett. b) del primo comma (cioe' nel caso del coniuge
 che adotta  il  figlio,  anche  adottivo,  dell'altro  coniuge),  non
 consente  al  giudice competente di ridurre, quando sussistano validi
 motivi per la realizzazione dell'unita'  familiare,  l'intervallo  di
 eta' di diciotto anni.
    Ha  precisato la Corte che, nel caso descritto, senza lo strumento
 adozionale previsto dalla legge, "malgrado la coppia genitoriale  sia
 legata  nel  matrimonio,  la prole riconosciuta o adottata da uno dei
 coniugi resterebbe estranea  all'altro  coniuge,  non  porterebbe  il
 cognome  dei  fratelli  uterini  generati  in costanza di matrimonio,
 vivrebbe, anche in una forte coesione affettiva, il  disagio  sociale
 della  manifesta diversita' di origine con possibili disarmonie nella
 formazione psicologica e morale. Il ricorso all'adozione ex art.  44,
 primo  comma,  lett.  b  ),  evitando  le  conseguenze dello scenario
 descritto, agevola una piu' compiuta  unione  della  coppia  e  della
 prole.
    Se  pero' il non raggiunto divario d'eta' dei diciotto anni tra il
 coniuge adottante ed il minore adottando fosse  considerato  in  ogni
 caso   inderogabile,   la  realizzazione  del  valore  costituzionale
 dell'unita' della famiglia potrebbe risultarne compromessa".
    Orbene, sembra evidente che  le  medesime  considerazioni  possono
 perfettamente  adattarsi  anche al caso in cui il figlio del coniuge,
 pur avendo raggiunto la maggiore eta', sia stabilmente  inserito  nel
 nucleo familiare perche' convivente ed a carico del suo genitore, non
 avendo  ancora raggiunto la piena indipendenza economica e non avendo
 ancora rotto quegli strettissimi vincoli  che  sono  cementati  dalla
 convivenza.  In  tal  caso,  non  ritiene  questa  Corte che vi siano
 differenze apprezzabili con il minore di eta' sia perche'  il  valore
 costituzionale  dell'unita'  della  famiglia,  espresso nell'art. 30,
 primo e terzo comma, della Costituzione, prescinde della  maggiore  o
 minore   eta'   della  prole,  sia  perche'  la  tutela  dei  diritto
 inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali (ed  indubbiamente  la
 famiglia,  con  "societa'  naturale  fondata sul matrimonio", essendo
 direttamente tutelata dalla Costituzione, e' una delle piu' rilevanti
 formazioni  sociali)  in  cui  si  svolge  la  sua  personalita'  non
 distingue i maggiorenni dai minorenni.
    Peraltro,   se   e'   vero   che  l'adozione  dei  maggiorenni  ha
 sostanzialmente lo scopo di tramandare nel tempo il nome di  chi  non
 abbia discendenti legittimi o legittimati e di dare a quest'ultimo un
 erede, e' anche vero che lo stesso legislatore, introducendo i limiti
 temporali (l'adottante deve aver compiuto i trentacinque anni di eta'
 ed  essere  piu'  anziano dell'adottando di almeno diciotto anni), ha
 ritenuto opportuno avvicinare, per quanto possibile, l'adozione  alla
 filiazione   naturale,   sicche'   lo   scopo  dell'istituto  non  e'
 necessariamente  limitato  ai  risvolti patrimoniali (che sussistono,
 comunque, anche nell'adozione dei minorenni), ma,  come  e'  evidente
 nel  caso  in esame, puo' benissimo essere anche quello di inserire a
 pieno titolo  l'adottando  nella  famiglia  della  quale,  di  fatto,
 costituisce uno dei membri.
    Ritiene  percio'  questa  Corte  che,  contrariamente  a quanto ha
 affermato il primo giudice, sia seriamente ipotizzabile il  contrasto
 tra  gli  artt.  2  e 30, primo e secondo comma, della Costituzione e
 l'art. 291 del cod. civ. nella parte in cui, nel caso del coniuge che
 adotta il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge, non consenta la
 riduzione dell'intervallo di eta' di diciotto anni quando  sussistono
 validi motivi per la realizzazione dell'unita' familiare.
    Inoltre,  dopo  la richiamata sentenza della Corte costituzionale,
 e' seriamente ipotizzabile, nel caso descritto,  anche  il  contrasto
 con  l'art.  3  della Costituzione perche' non sembra ragionevole, ed
 appare quindi in urto con il principio di eguaglianza, la distinzione
 tra maggiorenni e minorenni  quando  si  tratta  di  figli  di  fatto
 stabilmente inseriti nel nucleo familiare.
    Pertanto, la suesposta questione di legittimita' costituzionale e'
 da  ritenere  non  manifestamente  infondata  e,  poiche' non possono
 esservi dubbi in ordine alla sua rilevanza perche' la declaratoria di
 illegittimita'  determinerebbe  l'accoglimento   della   domanda   di
 adozione proposta dal Lolli, il presente giudizio deve essere sospeso
 e  gli  atti  debbono essere rimessi alla Corte costituzionale per la
 risoluzione della questione suddetta.
                               P. Q. M.
    Letto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1  e
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti
 alla  Corte  costituzionale  per  la  risoluzione  della questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  291  del   cod.   civ.,   in
 riferimento  agli  artt.  2,  3  e  30,  primo e secondo comma, della
 Costituzione, nella parte in cui, limitatamente al caso  del  coniuge
 che chiede di adottare il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge,
 non consente al giudice competente di ridurre, quando l'adottando sia
 di  fatto  stabilmente  inserito  nel contesto familiare e sussistano
 validi   motivi   per   la   realizzazione   dell'unita'   familiare,
 l'intervalllo di eta' di diciotto anni;
    Dispone  che  la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata al ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri
 e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma, addi' 10 dicembre 1991.
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                                  Il direttore di cancelleria: FERRARA
 92C0405