N. 173 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 1991
N. 173 Ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dalla corte di appello di Roma, sezione affari camera di consiglio, sul reclamo proposto da Lolli Carlo avverso provvedimento negativo di adozione Adozione - Adozione di persone maggiori di eta' - Esclusione in caso di coniuge che chieda di adottare il figlio convivente, anche adottivo, dell'altro coniuge, quando non sussiste la differenza di almeno diciotto anni - Lamentata omessa previsione di attribuzione del potere al giudice competente di ridurre l'intervallo di eta' - Violazione del principio dell'unita' familiare e di eguaglianza tra adottandi maggiorenni e minorenni - Richiamo alla sentenza n. 44/1990. (C.C., art. 291). (Cost., artt. 2, 3 e 30).(GU n.16 del 15-4-1992 )
LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 529 del ruolo generale degli affari diversi dell'anno 1991 promosso da Lolli Carlo, nato a Bastia (Perugia) il 29 luglio 1951, elettivamente domiciliato in Roma alla via Francesco De Sanctis n. 4, presso lo studio dell'avv. Remo Roscioni che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Remo Gentile del Foro di Roma, in virtu' di procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio. Oggetto: reclamo avverso provvedimento negativo di adozione; Letto il reclamo proposto, con ricorso del 25 ottobre 1991, da Carlo Lolli avverso il decreto 11-13 settembre 1991, con il quale il Tribunale di Roma ha rigettato, per difetto della differenza di eta' tra adottante ed adottando prevista in diciotto anni dall'art. 291 del cod. civ., la domanda del reclamante diretta ad ottenere la pronuncia di adozione di Nicoletta Frisario, nata l'8 ottobre 1968 dai coniugi divorziati Enzo Frisario e Marisa Dolgan ed affidata, dopo il divorzio, alla madre (attuale coniuge del Lolli dal 13 ottobre 1984); Visto il parere del p.g. in sede, udita la relazione del consigliere delegato ed esaminata la prodotta documentazione; O S S E R V A Il reclamante, dopo aver prospettato alcune interpretazioni (le quali non hanno alcun pregio perche' si scontrano con l'inequivocabile dettato legislativo) dirette ad escludere la rigidita' del dato temporale costituito dalla differenza diciottennale di eta' tra adottante ed adottando, ripropone l'eccezione, gia' ritenuta manifestamente infondata dal tribunale, di illegittimita' costituzionale dell'art. 291 del cod. civ., sollevata in riferimento all'art. 30 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unita' familiare, l'intervallo di eta' di diciotto anni. In proposito, bisogna tener presente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 44 del 2 febbraio 1990, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui, limitatamente al disposto della lett. b) del primo comma (cioe' nel caso del coniuge che adotta il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge), non consente al giudice competente di ridurre, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unita' familiare, l'intervallo di eta' di diciotto anni. Ha precisato la Corte che, nel caso descritto, senza lo strumento adozionale previsto dalla legge, "malgrado la coppia genitoriale sia legata nel matrimonio, la prole riconosciuta o adottata da uno dei coniugi resterebbe estranea all'altro coniuge, non porterebbe il cognome dei fratelli uterini generati in costanza di matrimonio, vivrebbe, anche in una forte coesione affettiva, il disagio sociale della manifesta diversita' di origine con possibili disarmonie nella formazione psicologica e morale. Il ricorso all'adozione ex art. 44, primo comma, lett. b ), evitando le conseguenze dello scenario descritto, agevola una piu' compiuta unione della coppia e della prole. Se pero' il non raggiunto divario d'eta' dei diciotto anni tra il coniuge adottante ed il minore adottando fosse considerato in ogni caso inderogabile, la realizzazione del valore costituzionale dell'unita' della famiglia potrebbe risultarne compromessa". Orbene, sembra evidente che le medesime considerazioni possono perfettamente adattarsi anche al caso in cui il figlio del coniuge, pur avendo raggiunto la maggiore eta', sia stabilmente inserito nel nucleo familiare perche' convivente ed a carico del suo genitore, non avendo ancora raggiunto la piena indipendenza economica e non avendo ancora rotto quegli strettissimi vincoli che sono cementati dalla convivenza. In tal caso, non ritiene questa Corte che vi siano differenze apprezzabili con il minore di eta' sia perche' il valore costituzionale dell'unita' della famiglia, espresso nell'art. 30, primo e terzo comma, della Costituzione, prescinde della maggiore o minore eta' della prole, sia perche' la tutela dei diritto inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali (ed indubbiamente la famiglia, con "societa' naturale fondata sul matrimonio", essendo direttamente tutelata dalla Costituzione, e' una delle piu' rilevanti formazioni sociali) in cui si svolge la sua personalita' non distingue i maggiorenni dai minorenni. Peraltro, se e' vero che l'adozione dei maggiorenni ha sostanzialmente lo scopo di tramandare nel tempo il nome di chi non abbia discendenti legittimi o legittimati e di dare a quest'ultimo un erede, e' anche vero che lo stesso legislatore, introducendo i limiti temporali (l'adottante deve aver compiuto i trentacinque anni di eta' ed essere piu' anziano dell'adottando di almeno diciotto anni), ha ritenuto opportuno avvicinare, per quanto possibile, l'adozione alla filiazione naturale, sicche' lo scopo dell'istituto non e' necessariamente limitato ai risvolti patrimoniali (che sussistono, comunque, anche nell'adozione dei minorenni), ma, come e' evidente nel caso in esame, puo' benissimo essere anche quello di inserire a pieno titolo l'adottando nella famiglia della quale, di fatto, costituisce uno dei membri. Ritiene percio' questa Corte che, contrariamente a quanto ha affermato il primo giudice, sia seriamente ipotizzabile il contrasto tra gli artt. 2 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione e l'art. 291 del cod. civ. nella parte in cui, nel caso del coniuge che adotta il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge, non consenta la riduzione dell'intervallo di eta' di diciotto anni quando sussistono validi motivi per la realizzazione dell'unita' familiare. Inoltre, dopo la richiamata sentenza della Corte costituzionale, e' seriamente ipotizzabile, nel caso descritto, anche il contrasto con l'art. 3 della Costituzione perche' non sembra ragionevole, ed appare quindi in urto con il principio di eguaglianza, la distinzione tra maggiorenni e minorenni quando si tratta di figli di fatto stabilmente inseriti nel nucleo familiare. Pertanto, la suesposta questione di legittimita' costituzionale e' da ritenere non manifestamente infondata e, poiche' non possono esservi dubbi in ordine alla sua rilevanza perche' la declaratoria di illegittimita' determinerebbe l'accoglimento della domanda di adozione proposta dal Lolli, il presente giudizio deve essere sospeso e gli atti debbono essere rimessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione suddetta.
P. Q. M. Letto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 del cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, limitatamente al caso del coniuge che chiede di adottare il figlio, anche adottivo, dell'altro coniuge, non consente al giudice competente di ridurre, quando l'adottando sia di fatto stabilmente inserito nel contesto familiare e sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unita' familiare, l'intervalllo di eta' di diciotto anni; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, addi' 10 dicembre 1991. Il presidente: (firma illeggibile) Il direttore di cancelleria: FERRARA 92C0405