N. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 dicembre 1991

                                N. 175
   Ordinanza emessa il 30 dicembre 1991 dal giudice per le indagini
                preliminari presso la pretura di Udine
      nel procedimento penale a carico di Levan Giuseppe ed altri
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Ammasso temporaneo di
    rifiuti  tossici  e  nocivi  all'interno dei locali dell'azienda -
    Esercizio abusivo (senza la prescritta  autorizzazione  regionale)
    penalmente  sanzionato  dalla  normativa statale - Previsione, con
    legge regionale,  della  possibilita'  di  continuare  l'esercizio
    abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione.
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Introduzione, nella materia dei
    rifiuti,  dell'istituto  del  silenzio-assenso  in  contrasto  con
    quanto    stabilito    dalla    normativa    statale    prevedente
    l'autorizzazione  espressa  - Illegittima interferenza legislativa
    della regione in materia penale  -  Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento.
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7,
    primo  e  secondo  comma,  modificato  dalla legge regione Friuli-
    Venezia Giulia 3 dicembre 1990,  n.  53,  art.  2;  legge  regione
    Friuli-Venezia  Giulia  4  settembre 1991, n. 41, artt. 3, primo e
    quarto comma, e 4).
 (Cost., artt. 3, 25, 32 e 116).
(GU n.16 del 15-4-1992 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Letti gli  atti  del  procedimento  n.  7245/91  r.g.  g.i.p.  nei
 confronti di:
      1)  Levan  Giuseppe,  nato  a Pavia di Udine, il 31 maggio 1941,
 residente a Trivignano (Udine) in via Stagnere, 6;
      2) Pittolo Irma, nata a Pavia di  Udine,  il  2  dicembre  1941,
 residente a Trivignano (Udine) in via Stagnere, 6;
      3)  Paviotti Tullio, nato a Trivignano (Udine), l'8 agosto 1939,
 residente a Trivignano (Udine) in via Stagnere, 6;
      4) Bonetti Santina, nata a Santa Maria La Longa, il 28  novembre
 1939,  residente  a  Trivignano  (Udine)  in via Stagnere, 6, persone
 sottoposte alle indagini in ordine al reato p. e p. dall'art.  26 del
 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per aver, nella  loro  qualita'  di
 titolari  e  legali  rappresentanti  della  ditta  "Officina al Ponte
 S.n.c. di Levan Paviotti", con sede in  Pavia  di  Udine,  esercitato
 l'attivita' di stoccaggio provvisorio, presso la sede della societa',
 di  rifiuti  tossici  e  nocivi costituiti da accumulatori esausti di
 autoveicoli in assenza dell'autorizzazione  prescritta  dall'art.  16
 d.P.R.  n.  915/82,  come  accertato dall'istruttore ambientale della
 provincia di Udine nel corso  del  sopralluogo  effettuato  preso  la
 citata ditta in data 13 marzo 1991;
    Vista  la richiesta del pubblico ministero in data 22 ottobre 1991
 che insta per il giudizio di costituzionalita';
    Letti in particolare:
       a) l'art. 7, primo e secondo comma, della  legge  regionale  28
 agosto  1989,  n.  23, laddove recita: "in via eccezionale coloro che
 hanno presentato denuncia di ammasso temporaneo (di rifiuti tossici e
 nocivi) in base all'art. 1, quinto comma,  della  legge  regionale  7
 settembre  1987,  n. 30, sono autorizzati a proseguire nell'attivita'
 predetta .. sempreche presentino domanda di autorizzazione  ai  sensi
 del  primo  comma dell'art. 2 entro sei mesi dalla data di entrata in
 vigore della presente legge" (e quindi entro il  30  giugno  1990  ex
 art.  100  della  legge  regionale 7 febbraio 1990, n. 3), precisando
 altresi' che "la prosecuzione dell'attivita' di ammasso temporaneo e'
 consentita sino alla data del provvedimento di concessione o  diniego
 dell'autorizzazione  e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  1990"
 (termine che e' stato successivamente prorogato il 30 aprile 1991  in
 virtu' dell'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53);
       b)  l'art.  3  della legge regionale 4 agosto 1991, n. 41, che,
 mentre  al  primo  comma  consente   la   prosecuzione   dell'ammasso
 temporaneo   o  stoccaggio  provvisorio  fino  al  trentesimo  giorno
 successivo all'entrata in vigore di detta legge (e cioe'  fino  al  5
 ottobre  1991),  stabilisce  nel secondo comma che "per le domande di
 cui all'art. 7, primo comma, della legge regionale 28 agosto 1989, n.
 23, nonche' per le istanze presentate prima  dell'entrata  in  vigore
 della  presente  legge .. la relativa autorizzazione viene rilasciata
 entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge"
 prevedendo poi al quarto comma che "le domande e le istanze di cui al
 comma  due  si  intendono  accolte  qualora,  decorso  inutilmente il
 termine previsto dallo stesso comma,  non  sia  stato  comunicato  al
 richiedente un provvedimento motivato di diniego";
    Rilevato in fatto che, sulla base della documentazione acquisita e
 degli ulteriori accertamenti disposti da questo g.i.p., e' emerso:
      1)  che  le  persone  sottoposte  alle indagini hanno presentato
 denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi in data 12
 luglio  1989,  chiedendo  successivamente  alla  direzione  regionale
 dell'ambiente   il   29  giugno  1990,  e  quindi  entro  il  termine
 normativamente    previsto,    l'autorizzazione    allo    stoccaggio
 provvisorio;
      2)  che  in  data  20  settembre  1991  la  direzione  regionale
 dell'ambiente si e' avvalsa della facolta' di cui all'art.  3,  terzo
 comma,  della  l.r.  n.  41/1991,  cosi'  sospendendo  il decorso del
 termine per l'autorizzazione tacita;
      che il 7 novembre 1991 la ditta Officina al Ponte  ha  trasmesso
 all'organo  richiedente  la  documentazione  integrativa pervenuta al
 medesimo l'11 novembre 1991 (vedi relazione provincia di Udine del  2
 dicembre  1991),  venendosi cosi' ad integrare il silenzio assenso in
 data 26 novembre 1991;
    Considerato in tal modo:
       A) che le leggi regionali 28 agosto 1989, n. 23  e  3  dicembre
 1990,  n.  53,  in nulla differenziando concettualmente la nozione di
 ammasso temporaneo (menzionato nell'art. 15, quinto comma, della l.r.
 n. 30/1987 poi dichiarato costituzionalmente illegittimo)  da  quella
 di  stoccaggio provvisorio (cui fa riferimento l'art. 2 della l.r. 28
 agosto 1989, n. 23) a ben vedere hanno consentito  ai  produttori  di
 tali  tipi  di  rifiuti di continuare a svolgere la loro attivita' di
 ammasso  subordinando  tuttavia  tale  facolta'  alla  richiesta  del
 provvedimento  autorizzativo entro i termini normativamente previsti,
 con  il   conseguente   effetto   di   rendere   lecita   (sia   pure
 temporaneamente)    un'attivita'    penalmente    sanzionata    dalla
 legislazione statale, secondo il combinato disposto degli  artt.  16,
 primo comma, lett. b) e 26 del d.P.R. n. 915/1982;
       B)  che  in  particolare  l'art. 3, quarto comma, della l.r. n.
 41/1991 introduce in  materia  di  rifiuti  l'istituto  del  silenzio
 assenso,  e  che  altrettanto  fa,  in maniera ancora piu' estesa, il
 successivo art. 4,  che  detta  pro  futuro  la  disciplina  generale
 attinente  alle  modalita'  di  rilascio dell'autorizzazione (laddove
 l'art. 3 concerneva il solo regime transitorio);
    Osservato, a tale ultimo riguardo, che l'astratta  previsione  del
 rilascio  di  un'autorizzazione  in forma tacita si porrebbe in netto
 contrasto con l'impostazione di fondo del d.P.R. n. 915/1982, e  cio'
 non  solo  per  il conseguente venir meno della tutela preventiva del
 territorio e dell'ambiente,  ma  soprattutto  perche'  sarebbe  elusa
 l'operativita'  di  tutta una serie di precise disposizioni, quali ad
 esempio:
      1) l'art. 27 del d.P.R. n. 915/1982 che non troverebbe di  fatto
 applicazione,  non  potendosi  configurare  il  reato di inosservanza
 delle prescrizioni di un'autorizzazione rilasciata in forma tacita;
      2) l'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982 secondo cui, per il rilascio
 dell'autorizzazione  richiesta  per  lo stoccaggio provvisorio, "deve
 essere accertata, in ogni caso,  la  rispondenza  del  sito  e  delle
 annesse  attrezzature  ai requisiti tecnici prescritti", norma questa
 che sarebbe completamente disattesa se si  ritenesse  applicabile  la
 disciplina introdotta dagli artt. 3 e 4 della l.r. n. 41/1991;
    Ribadito  altresi' dalla stessa giurisprudenza di legittimita', in
 ordine   al   problema   del   silenzio   serbato   dalla    pubblica
 amministrazione  in  materia  di  smaltimento  di  rifiuti  tossici e
 nocivi, che "non vi e' spazio per autorizzazioni tacite e  generiche"
 e  cio'  sia per il tenore letterale e logico dell'art. 16 del d.P.R.
 n. 915/1982, "sia per la finalita' delle  medesime  norme,  volte  ad
 assicurare  che  ogni fase si svolga in assoluta sicurezza per la sa-
 lute e l'ambiente, sulla base di prescrizioni puntuali  e  specifiche
 dell'atto di autorizzazione".
    Affermazioni  queste  che trovano spiegazione per il fatto che "il
 reato di stoccaggio provvisorio di rifiuti  tossici  e  nocivi  senza
 autorizzazione regionale non costituisce reato solo omissivo formale,
 perche'    l'autorizzazione    costituisce    elemento    costitutivo
 indispensabile per un'attivita' che non rientra  in  alcuna  facolta'
 giuridica propria";
    Cosi  Cass.,  sezione  terza,  sentenza n. 426 del 15 aprile 1991,
 pres.: Lombardi;
    Evidenziato  ancora  assai  opportunamente  che  "in  materia   di
 smaltimento  di rifiuti .. l'autorizzazione dell'autorita' competente
 non solo  deve  essere  espressa,  ma  anche  specifica  nel  duplice
 significato  di  indicare quale o quali attivita' di smaltimento sono
 consentite .. e a quali condizioni. Di conseguenza non e' sufficiente
 una autorizzazione generica allo smaltimento di rifiuti". Cosi' Cass.
 sezione terza, sentenza n. 73 del 3 febbraio 1989;
    Rilevato, in ordine  al  problema  della  costituzionalita'  delle
 norme  regionali  menzionate  in premessa, l'orientamento manifestato
 dalla Corte costituzionale secondo cui "la fonte del potere  punitivo
 risiede  solo  nella  legislazione  statale e le regioni non hanno il
 potere di comminare, rimuovere o variare con proprie  leggi  le  pene
 previste   in   una  data  materia;  non  possono  cioe'  interferire
 negativamente con il sistema penale statale, considerando  penalmente
 lecita    un'attivita'    che   invece   e'   penalmente   sanzionata
 nell'ordinamento nazionale" (cosi' sent. Corte  costituzionale  14-22
 giugno  1990,  n.   309; in senso conforme sentenza 6 luglio 1989, n.
 380);
    Osservato che appare del tutto condivisibile il  rilievo  volto  a
 sottolineare  che  la  materia dello smaltimento di rifiuti tossici e
 nocivi rientra nell'intervento legislativo statale, dovendosi  questo
 ispirare  "a  criteri  di  omogeneita'  ed  univocita' di indirizzo e
 generalita' di applicazione in tutto il territorio dello  Stato,  con
 specifiche  norme che costituiscono attuazione di direttive CEE e che
 disciplinano  anche  i  risvolti  penali  dei  problemi  affrontati";
 (sentenza  Corte  costituzionale  27 febbraio-15 marzo 1991, n. 117),
 cosi' individuando uno stretto collegamento tra le norme di principio
 di detto testo normativo e quelle che prevedono le sanzioni penali;
    Ritenuta pertanto la non manifesta  infondatezza  della  questione
 sollevata, poiche' le norme di cui all'art. 7, primo e secondo comma,
 della  l.r.  n.  23/1989,  come  modificato dall'art. 2 della l.r. n.
 53/1990, unitamente agli artt. 3, primo e quarto  comma,  e  4  della
 l.r.  4  settembre  1991,  n. 41, venendo ad introdurre una sanatoria
 penale generalizzata fino al 5 ottobre 1991 ed a riconoscere da  tale
 data  la  sussistenza dell'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio
 di rifiuti tossici e nocivi, in assenza di ogni verifica e  controllo
 preventivo  da  parte  della  p.a. non esercitabile nei trenta giorni
 successivi  all'entrata  in  vigore   dell'ultima   legge   regionale
 menzionata, appaiono violare la Costituzione, e precisamente:
      A)  l'art. 3, sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di
 trattamento, sia pure in via temporanea, tra i produttori di  rifiuti
 tossici  e  nocivi  del  Friuli-Venezia  Giulia  e quelli delle altre
 regioni italiane;
       B) l'art. 25, secondo comma, sotto il profilo  dell'illegittima
 interferenza della regione in materia penale;
       C)  l'art.  32,  disposizione  questa che tutela il diritto del
 cittadino ad un ambiente salubre, diritto assoluto ed in quanto  tale
 non  condizionabile ad esigenze inerenti a problemi di organizzazione
 dell'azione amministrativa;
       D) art. 116, sotto il profilo  che  la  regione  Friuli-Venezia
 Giulia  non  dispone,  ai  sensi  dello  statuto  approvato con legge
 costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  di  una  potesta'  legislativa
 esclusiva in materia di smaltimento di rifiuti;
    Osservato,   in   punto   rilevanza,   come   la  questione  della
 costituzionalita' delle norme regionali impugnate condizioni  l'esito
 del  presente  procedimento penale, dal momento che una dichiarazione
 di illegittimita' rimuoverebbe ogni ostacolo all'applicazione, in via
 meramente astratta, della disposizione di cui all'art. 26 del  d.P.R.
 n.  915/1982  mentre  invece,  una  volta acclarata la conformita' ai
 principi costituzionali di dette norme regionali, la  condotta  delle
 persone  sottoposte  ad  indagini  dovrebbe  considerarsi  pienamente
 lecita;
    Opinato in definitiva che la pronuncia della Corte  costituzionale
 e'  essenziale ai fini di decidere, dovendo necessariamente mutare le
 ragioni dell'archiviazione nel caso di un  provvedimento  di  rigetto
 (infondatezza  per  insussistenza  del fatto) o di accoglimento della
 questione  (il  fatto  non  costituisce  reato,  sotto   il   profilo
 dell'inesigibilita',  da  parte  degli  indagati, di un comportamento
 diverso dal punto di vista dell'elemento psicologico);
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  per  la  definizione  del  giudizio   e   non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 7, primo  e  secondo  comma,  della  l.r.  Friuli-Venezia
 Giulia  28  agosto 1989, n. 23, dell'art. 2 della l.r. Friuli-Venezia
 Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nonche' degli artt. 3, primo e  quarto
 comma,  e  4  della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 4 settembre
 1991, n. 41 per i motivi enunciati in narrativa;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale   con  conseguente  sospensione  del  procedimento  n.
 7875/91 r.g. n.r. e 7245/1991 r.g. g.i.p.;
    Ordina che la presente ordinanza venga, a cura della  cancelleria,
 notificata  al  pubblico  ministero,  a Levan Giuseppe, Pittolo Irma,
 Paviotti Tullio e Bonetti Santina, nonche' al presidente della giunta
 regionale  del  Friuli-Venezia   Giulia   oltreche'   comunicata   al
 presidente del medesimo consiglio regionale.
      Udine, addi' 30 dicembre 1991
        Il giudice per le indagini preliminari: RICCIO COBUCCI
                                                 Il cancelliere: NESCA
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