N. 175 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 dicembre 1991
N. 175 Ordinanza emessa il 30 dicembre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Levan Giuseppe ed altri Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dei locali dell'azienda - Esercizio abusivo (senza la prescritta autorizzazione regionale) penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilita' di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione. Regione Friuli-Venezia Giulia - Introduzione, nella materia dei rifiuti, dell'istituto del silenzio-assenso in contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale prevedente l'autorizzazione espressa - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale - Ingiustificata disparita' di trattamento. (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo e secondo comma, modificato dalla legge regione Friuli- Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, art. 2; legge regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, artt. 3, primo e quarto comma, e 4). (Cost., artt. 3, 25, 32 e 116).(GU n.16 del 15-4-1992 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento n. 7245/91 r.g. g.i.p. nei confronti di: 1) Levan Giuseppe, nato a Pavia di Udine, il 31 maggio 1941, residente a Trivignano (Udine) in via Stagnere, 6; 2) Pittolo Irma, nata a Pavia di Udine, il 2 dicembre 1941, residente a Trivignano (Udine) in via Stagnere, 6; 3) Paviotti Tullio, nato a Trivignano (Udine), l'8 agosto 1939, residente a Trivignano (Udine) in via Stagnere, 6; 4) Bonetti Santina, nata a Santa Maria La Longa, il 28 novembre 1939, residente a Trivignano (Udine) in via Stagnere, 6, persone sottoposte alle indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per aver, nella loro qualita' di titolari e legali rappresentanti della ditta "Officina al Ponte S.n.c. di Levan Paviotti", con sede in Pavia di Udine, esercitato l'attivita' di stoccaggio provvisorio, presso la sede della societa', di rifiuti tossici e nocivi costituiti da accumulatori esausti di autoveicoli in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16 d.P.R. n. 915/82, come accertato dall'istruttore ambientale della provincia di Udine nel corso del sopralluogo effettuato preso la citata ditta in data 13 marzo 1991; Vista la richiesta del pubblico ministero in data 22 ottobre 1991 che insta per il giudizio di costituzionalita'; Letti in particolare: a) l'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, laddove recita: "in via eccezionale coloro che hanno presentato denuncia di ammasso temporaneo (di rifiuti tossici e nocivi) in base all'art. 1, quinto comma, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono autorizzati a proseguire nell'attivita' predetta .. sempreche presentino domanda di autorizzazione ai sensi del primo comma dell'art. 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" (e quindi entro il 30 giugno 1990 ex art. 100 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3), precisando altresi' che "la prosecuzione dell'attivita' di ammasso temporaneo e' consentita sino alla data del provvedimento di concessione o diniego dell'autorizzazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1990" (termine che e' stato successivamente prorogato il 30 aprile 1991 in virtu' dell'art. 2 della legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53); b) l'art. 3 della legge regionale 4 agosto 1991, n. 41, che, mentre al primo comma consente la prosecuzione dell'ammasso temporaneo o stoccaggio provvisorio fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore di detta legge (e cioe' fino al 5 ottobre 1991), stabilisce nel secondo comma che "per le domande di cui all'art. 7, primo comma, della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, nonche' per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge .. la relativa autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" prevedendo poi al quarto comma che "le domande e le istanze di cui al comma due si intendono accolte qualora, decorso inutilmente il termine previsto dallo stesso comma, non sia stato comunicato al richiedente un provvedimento motivato di diniego"; Rilevato in fatto che, sulla base della documentazione acquisita e degli ulteriori accertamenti disposti da questo g.i.p., e' emerso: 1) che le persone sottoposte alle indagini hanno presentato denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi in data 12 luglio 1989, chiedendo successivamente alla direzione regionale dell'ambiente il 29 giugno 1990, e quindi entro il termine normativamente previsto, l'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio; 2) che in data 20 settembre 1991 la direzione regionale dell'ambiente si e' avvalsa della facolta' di cui all'art. 3, terzo comma, della l.r. n. 41/1991, cosi' sospendendo il decorso del termine per l'autorizzazione tacita; che il 7 novembre 1991 la ditta Officina al Ponte ha trasmesso all'organo richiedente la documentazione integrativa pervenuta al medesimo l'11 novembre 1991 (vedi relazione provincia di Udine del 2 dicembre 1991), venendosi cosi' ad integrare il silenzio assenso in data 26 novembre 1991; Considerato in tal modo: A) che le leggi regionali 28 agosto 1989, n. 23 e 3 dicembre 1990, n. 53, in nulla differenziando concettualmente la nozione di ammasso temporaneo (menzionato nell'art. 15, quinto comma, della l.r. n. 30/1987 poi dichiarato costituzionalmente illegittimo) da quella di stoccaggio provvisorio (cui fa riferimento l'art. 2 della l.r. 28 agosto 1989, n. 23) a ben vedere hanno consentito ai produttori di tali tipi di rifiuti di continuare a svolgere la loro attivita' di ammasso subordinando tuttavia tale facolta' alla richiesta del provvedimento autorizzativo entro i termini normativamente previsti, con il conseguente effetto di rendere lecita (sia pure temporaneamente) un'attivita' penalmente sanzionata dalla legislazione statale, secondo il combinato disposto degli artt. 16, primo comma, lett. b) e 26 del d.P.R. n. 915/1982; B) che in particolare l'art. 3, quarto comma, della l.r. n. 41/1991 introduce in materia di rifiuti l'istituto del silenzio assenso, e che altrettanto fa, in maniera ancora piu' estesa, il successivo art. 4, che detta pro futuro la disciplina generale attinente alle modalita' di rilascio dell'autorizzazione (laddove l'art. 3 concerneva il solo regime transitorio); Osservato, a tale ultimo riguardo, che l'astratta previsione del rilascio di un'autorizzazione in forma tacita si porrebbe in netto contrasto con l'impostazione di fondo del d.P.R. n. 915/1982, e cio' non solo per il conseguente venir meno della tutela preventiva del territorio e dell'ambiente, ma soprattutto perche' sarebbe elusa l'operativita' di tutta una serie di precise disposizioni, quali ad esempio: 1) l'art. 27 del d.P.R. n. 915/1982 che non troverebbe di fatto applicazione, non potendosi configurare il reato di inosservanza delle prescrizioni di un'autorizzazione rilasciata in forma tacita; 2) l'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982 secondo cui, per il rilascio dell'autorizzazione richiesta per lo stoccaggio provvisorio, "deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici prescritti", norma questa che sarebbe completamente disattesa se si ritenesse applicabile la disciplina introdotta dagli artt. 3 e 4 della l.r. n. 41/1991; Ribadito altresi' dalla stessa giurisprudenza di legittimita', in ordine al problema del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, che "non vi e' spazio per autorizzazioni tacite e generiche" e cio' sia per il tenore letterale e logico dell'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982, "sia per la finalita' delle medesime norme, volte ad assicurare che ogni fase si svolga in assoluta sicurezza per la sa- lute e l'ambiente, sulla base di prescrizioni puntuali e specifiche dell'atto di autorizzazione". Affermazioni queste che trovano spiegazione per il fatto che "il reato di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione regionale non costituisce reato solo omissivo formale, perche' l'autorizzazione costituisce elemento costitutivo indispensabile per un'attivita' che non rientra in alcuna facolta' giuridica propria"; Cosi Cass., sezione terza, sentenza n. 426 del 15 aprile 1991, pres.: Lombardi; Evidenziato ancora assai opportunamente che "in materia di smaltimento di rifiuti .. l'autorizzazione dell'autorita' competente non solo deve essere espressa, ma anche specifica nel duplice significato di indicare quale o quali attivita' di smaltimento sono consentite .. e a quali condizioni. Di conseguenza non e' sufficiente una autorizzazione generica allo smaltimento di rifiuti". Cosi' Cass. sezione terza, sentenza n. 73 del 3 febbraio 1989; Rilevato, in ordine al problema della costituzionalita' delle norme regionali menzionate in premessa, l'orientamento manifestato dalla Corte costituzionale secondo cui "la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale e le regioni non hanno il potere di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia; non possono cioe' interferire negativamente con il sistema penale statale, considerando penalmente lecita un'attivita' che invece e' penalmente sanzionata nell'ordinamento nazionale" (cosi' sent. Corte costituzionale 14-22 giugno 1990, n. 309; in senso conforme sentenza 6 luglio 1989, n. 380); Osservato che appare del tutto condivisibile il rilievo volto a sottolineare che la materia dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi rientra nell'intervento legislativo statale, dovendosi questo ispirare "a criteri di omogeneita' ed univocita' di indirizzo e generalita' di applicazione in tutto il territorio dello Stato, con specifiche norme che costituiscono attuazione di direttive CEE e che disciplinano anche i risvolti penali dei problemi affrontati"; (sentenza Corte costituzionale 27 febbraio-15 marzo 1991, n. 117), cosi' individuando uno stretto collegamento tra le norme di principio di detto testo normativo e quelle che prevedono le sanzioni penali; Ritenuta pertanto la non manifesta infondatezza della questione sollevata, poiche' le norme di cui all'art. 7, primo e secondo comma, della l.r. n. 23/1989, come modificato dall'art. 2 della l.r. n. 53/1990, unitamente agli artt. 3, primo e quarto comma, e 4 della l.r. 4 settembre 1991, n. 41, venendo ad introdurre una sanatoria penale generalizzata fino al 5 ottobre 1991 ed a riconoscere da tale data la sussistenza dell'autorizzazione allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, in assenza di ogni verifica e controllo preventivo da parte della p.a. non esercitabile nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore dell'ultima legge regionale menzionata, appaiono violare la Costituzione, e precisamente: A) l'art. 3, sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento, sia pure in via temporanea, tra i produttori di rifiuti tossici e nocivi del Friuli-Venezia Giulia e quelli delle altre regioni italiane; B) l'art. 25, secondo comma, sotto il profilo dell'illegittima interferenza della regione in materia penale; C) l'art. 32, disposizione questa che tutela il diritto del cittadino ad un ambiente salubre, diritto assoluto ed in quanto tale non condizionabile ad esigenze inerenti a problemi di organizzazione dell'azione amministrativa; D) art. 116, sotto il profilo che la regione Friuli-Venezia Giulia non dispone, ai sensi dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di una potesta' legislativa esclusiva in materia di smaltimento di rifiuti; Osservato, in punto rilevanza, come la questione della costituzionalita' delle norme regionali impugnate condizioni l'esito del presente procedimento penale, dal momento che una dichiarazione di illegittimita' rimuoverebbe ogni ostacolo all'applicazione, in via meramente astratta, della disposizione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982 mentre invece, una volta acclarata la conformita' ai principi costituzionali di dette norme regionali, la condotta delle persone sottoposte ad indagini dovrebbe considerarsi pienamente lecita; Opinato in definitiva che la pronuncia della Corte costituzionale e' essenziale ai fini di decidere, dovendo necessariamente mutare le ragioni dell'archiviazione nel caso di un provvedimento di rigetto (infondatezza per insussistenza del fatto) o di accoglimento della questione (il fatto non costituisce reato, sotto il profilo dell'inesigibilita', da parte degli indagati, di un comportamento diverso dal punto di vista dell'elemento psicologico);
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, primo e secondo comma, della l.r. Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, dell'art. 2 della l.r. Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nonche' degli artt. 3, primo e quarto comma, e 4 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41 per i motivi enunciati in narrativa; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento n. 7875/91 r.g. n.r. e 7245/1991 r.g. g.i.p.; Ordina che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al pubblico ministero, a Levan Giuseppe, Pittolo Irma, Paviotti Tullio e Bonetti Santina, nonche' al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia oltreche' comunicata al presidente del medesimo consiglio regionale. Udine, addi' 30 dicembre 1991 Il giudice per le indagini preliminari: RICCIO COBUCCI Il cancelliere: NESCA 92C0407