N. 178 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 settembre 1991- 24 marzo 1992
N. 178 Ordinanza emessa il 17 settembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 marzo 1992) dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione siciliana, sul ricorso proposto da Del Castillo Anna Maria Pensioni - Pensioni non previdenziali - Corresponsione dell'indennita' integrativa speciale accessoria alla pensione, in caso di cumulo con retribuzione da lavoro dipendente, in misura intera fino al 31 dicembre 1978 e con decurtazione a partire dal 1 gennaio 1979 - Mancata previsione del limite minimo dell'emolumento dell'attivita' esplicata, in relazione alla quale la decurtazione diviene operante - Incidenza sul diritto alla pensione come retribuzione (anche se differita) - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 566/1989). (Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 17, primo comma; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 15, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33). (Cost., art. 36).(GU n.16 del 15-4-1992 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 2/92/ord. sul ricorso proposto dalla signora Anna Maria Del Castillo in materia di pensione civile iscritto al n. 1580/C ex 126850 del registro di segreteria, avverso il provvedimento di recupero per L. 300.142 mensili. Uditi alla pubblica udienza del 17 settembre 1991 il relatore Consigliere Francesco Rapisarda, l'avv. Salvatore Sanfilippo per il ricorrente ed il p.m. nella persona del vice procuratore generale dott. Guido Carlino. Esaminati gli atti ed i documenti di causa. PREMESSO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La signora Anna Maria Del Castillo, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sanfilippo ha proposto ricorso avverso il provvedimento di recupero desumibile dal certificato di pagamento della pensione di riversibilita' di cui e' titolare. Su istanza della stessa ricorrente la III sez. pens. civili della Corte dei conti con ordinanza del 12 giugno 1987 ha sospeso la esecuzione del provvedimento di recupero. Con ulteriore memoria depositata il 19 giugno 1991 il difensore, richiamata la decisione della Corte costituzionale n. 566, del 22 dicembre 1989, ha chiesto che in esecuzione della normativa vigente che non esclude il cumulo, gia' vietato dall'art. 99, quinto comma, del testo unico 1092 del 1973, venga disposto da questa Corte la restituzione delle somme gia' trattenute dalla d.p.t. Il p.g. nelle sue conclusioni scritte depositate prima della pubblicazione della precitata sentenza della Corte costituzionale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. Nella pubblica udienza il difensore ha insistito per l'accoglimento. Il p.m. ha concluso chiedendo l'accoglimento solo per la parte riguardante la indennita' integrativa. La sezione rileva che la citata sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' del quinto comma, dell'art. 99, del t.u. n. 1092/1971 che disponeva la "sospensione della corresponsione della indennita' integrativa speciale" nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici e cio' in quanto in tale norma non e' stabilito il limite dell'emolumento per le attivita'. Il debito accertato dalla d.p.t. riguarda la corresponsione della indennita' integrativa, della quota di aggiunta di famiglia e della tredicesima mensilita' durante il periodo dal 1 gennaio 1979 al 15 maggio 1985 risultando il signor Rao Samuele alle dipendenze della Societa' Lifepharma S.r.l. e quindi in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La fattispecie, pertanto, non rientra fra quelle previste dall'art. 99 del testo unico n. 1092/1973, la cui dichiarazione di illegittimita' costituzionale non travolge la fonte normativa del provvedimento di recupero adottato dalla d.p.t.; questa ha accertato il complessivo debito di L. 18.208.534 in forza del divieto di cumulo previsto dalla legge n. 843 del 21 dicembre 1978 che facendo salvo "l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione" prevede un meccanismo di parziale conservazione, non collegato pero' all'entita' del compenso per attivita' lavorativa svolta dal pensionato. Poiche' la Corte costituzionale ha gia' dichiarato, con sentenza n. 566 del 13-22 dicembre 1989, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, attesto la mancanza di limite quantitativo al di sotto del quale la corresponsione della indennita' integrativa deve essere mantenuta, la Sezione ritiene non manifestamente infondata, per gli stessi motivi di cui alla citata sentenza n. 566/1989 C.c., eppertanto solleva di ufficio la questione ritenendola rilevante per la decisione del presente giudizio atteso che dalla vigenza o meno della norma discende la soluzione favorevole o di rigetto del ricorso.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e art. 23 della legge 11 marzo 1933, n. 87; Sospesa ogni pronuncia; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e 15, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, in relazione all'art. 36, primo comma, della Costituzione; Dispone la notificazione della presente al ricorrente, al p.g. presso questa Corte, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' provveduto in Palermo nella Camera di consiglio del 17 settembre 1991. Il presidente f.f.: CELI Depositata oggi in segreteria nei modi di legge. Palermo, addi' 10 gennaio 1992 Il direttore della segreteria: DAIDONE 92C0410