N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1992

                                N. 182
   Ordinanza emessa il 22 gennaio 1992 dal tribunale amministrativo
              regionale per la Calabria, sezione staccata
  di Reggio Calabria, sui ricorsi riuniti proposti da Malara Antonino
                  contro la regione Calabria ed altro
 Regione Calabria - Personale dirigenziale non inquadrato nella
    massima  qualifica  -  Collocamento  a  riposo  al  compimento del
    sessantacinquesimo  anno  di  eta'  -   Mancata   previsione   del
    trattenimento  in  servizio  fino al settantesimo anno di eta' per
    conseguire  benefici  previdenziali  cosi'  come  stabilito  dalla
    stessa  legge  regionale  per  i  soli dipendenti inquadrati nella
    massima qualifica  dirigenziale  -  Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento   -   Prospettato   contrasto  con  i  principi  della
    legislazione statale in materia (legge  n.  37/1990)  -  Questione
    sollevata  in  via  subordinata: non consentita applicabilita', in
    via  transitoria,  ai  suddetti  dirigenti   del   beneficio   del
    trattenimento  in servizio, fino alla conclusione del procedimento
    di  copertura   dei   posti   di   seconda   (massima)   qualifica
    dirigenziale.
 (Legge regionale Calabria 4 maggio 1990, n. 29).
 (Cost., artt. 3, 97 e 117).
(GU n.16 del 15-4-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 1483-1647-1688/1991
 r.g.  proposti  da  Malara dott. Antonino rappresentato e difeso, per
 tutti e tre i ricorsi, dal dott. Giuseppe Palmisani - e, per il  solo
 ricorso n. 1647/1991 anche congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
 Giuseppe  Verdirame  -  ed elettivamente domiciliato presso lo studio
 del primo in Reggio Calabria, via Torrione n. 83, contro  la  regione
 Calabria  (ricorso  nn. 1483/1991 e 1647/1991), in persona del legale
 rappresentante pro-tempore, e il presidente pro-tempore della  giunta
 regionale   Calabra   (ricorsi   nn.  1647  e  1688  del  1991),  con
 costituzione, per tutti e tre i ricorsi, della regione  Calabria,  in
 persona   del   presidente   pro-tempore   della   giunta  regionale,
 rappresentata e difesa dall'avv.  Alberto Panuccio  ed  elettivamente
 domiciliato  presso lo studio dei medesimo in Reggio Calabria, via P.
 Foti n. 1, per ottenere:
      col ricorso n. 1483/1991 r.g.:
       la  dichiarazione di illeggittimita' del comportamento omissivo
 del presidente  della  giunta  regionale  consistente  nella  mancata
 adozione  del  provvedimento  formale di mantenimento in servizio del
 ricorrente, oltre il  sessantacinquesimo  anno  di  eta'  e  fino  al
 raggiungimento  del  quarantennio  di  servizio, ai sensi della legge
 regionale n. 29/1990 sulla base della domanda  8  marzo  1991,  prot.
 3956,   dell'assessorato   regionale   al  personale  riguardante  la
 comunicazione del  collocamento  a  riposo  dal  1  agosto  1991  per
 raggiunti limiti di eta' ex art. 61 della l.r. n. 9/1975;
       la   statuizione   del   diritto  del  ricorrente  ad  ottenere
 l'adozione del provvedimento  formale  di  mantenimento  in  servizio
 oltre  il  limite di eta' e fino al raggiugimento del quarantennio di
 servizio, come espressamente richiesto con la domanda surrichiamata;
       provvedimenti cautelari per la sospensione della  comunicazione
 di collocamento a riposto e per il mantenimento in servzio nelle more
 della decisione del ricorso;
       vittoria di spese ed onorari;
      col ricorso n. 1647/1991 r.g.;
       l'annullamento previa sospensiva: a) della deliberazione g.r. 5
 agosto  1991, n. 4287, con la quale e' stato disposto il collocamento
 a riposo del ricorrente per raggiunti limiti di eta' con decorrenza 1
 agosto 1991; b)  della  comunicazione  del  presidente  della  giunta
 regionale  con  la quale viene rigettata la richiesta di mantenimento
 in servizio del ricorrente fino al  raggiungimento  del  quarantennio
 effettivo  di  servizio;  c)  di  ogni  altro  atto  o  comportamento
 regionale di competenza degli organi resistenti connesso e/o comunque
 conseguente agli atti e comportamenti sopra descritti;
       rifusione delle spese;
      col ricorso n. 1688/1991 r.g.:
       l'annullamento, previa sospensiva e provvedimenti cautelari: a)
 della comunicazione 6 agosto 1991, prot. 7866, pervenuta il 17 agosto
 1991, del presidente della giunta  regionale,  con  la  quale  si  fa
 presente  che la richiesta del ricorrente di mantenimento in servizio
 oltre il limite  di  eta'  ex  l.r.  n.  29/1990  "non  puo'  trovare
 favorevole  accoglimento" sulla base del parere negativo espresso con
 nota 29 luglio 1991, prot. n. 29 luglio 1991 dell'assessore regionale
 al personale, pervenuta il 3 settembre 1991; b) di  ogni  altro  atto
 presupposto,     connesso     e/o     conseguente    di    competenza
 dell'amministrazione regionale;
       la statuizione del diritto del ricorrente al  trattenimento  in
 servizio oltre il limite di eta' e fino al compimento del qurantennio
 di servizio, come per legge;
       vittoria di spese;
    Visti  i ricorsi, con i relativi allegati, notificati e depositati
 come appresso: 1) ricorso n. 1483/1991, not. 11 luglio 1991 e dep. in
 pari data; 2) ricorso n. 1647/1991, not. 14 agosto  1991  e  dep.  13
 agosto  1991;  ricorso  n.  1688/1991, not. 6 settembre 1991 e dep. 7
 successivo;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Calabria;
    Viste le proprie ordinanze nn. 530, 559 e  575  del  1991  con  le
 quali  sono state rigettate le domande cautelari incidentali proposte
 con i ricorsi in epigrafe;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza del 18 dicembre 1991 per tutti e tre i
 ricorsi  -  relatore il giudice dott. Guido Siracusa - la dott. proc.
 Cesarina Carbone (delegata dal dott. proc. Giuseppe Palmisani) per il
 ricorrente nonche' il dott. proc. Aldo De Caridi (delegato  dall'avv.
 Alberto Panuccio) per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il  dott.  Antonino  Malara  -  nato il 27 luglio 1926, dipendente
 della regione Calabria con prima qualifica dirigenziale ex art.  21/3
 della  l.r.  n.  34/1984  - riceveva il 28 febbraio 1991 avviso (nota
 assessore regionale al  personale  18  febbraio  1991,  n.  3956)  di
 collocamento  a riposo dal 1 agosto 1991 per raggiunti limiti di eta'
 (sessantaciquesimo anno) ex art. 61/1 della l.r. n. 9/1975.
    Chiedeva, allora, al presidente della  giunta  regionale  (domanda
 8-11  marzo 1991) di essere trattenuto in servizio ex l.r. n. 29/1990
 fino al raggiungimento del quarantesimo anno  di  servizio  effettivo
 utile a pensione, facendo presente di maturare al 31 luglio 1991 solo
 trentasei  anni  e  sei  mesi  di  servizio effettivo di ruolo (dal 1
 febbraio 1955 nella carriera direttiva del Ministero p.i.  e  dal  28
 ottobre  1972  presso  la  regione Calabria) e di aver rinunciato sia
 alla ricongiunzione di periodi assicurativi per il  servizio  non  di
 ruolo  (anni uno, mesi otto e giorni cinque) ex art. 5 della legge n.
 29/1979 sia al riscatto degli studi universitari.
    In  assenza  di  pertinenti  riscontri  da  parte  della   regione
 Calabria,  neppure  a  seguito di "richiesta di notizie in merito .."
 all'assessore al personale (nota 29 giugno 1991 assunta a  protocollo
 1  luglio  1991, n. 7569) e di diffida (a voler adottare prima del 31
 luglio 1991 il provvedimento di trattenimento in servizio) notificata
 all'assessore al personale ed al presidente della giunta regionale il
 3 luglio 1991, il Malara ha proposto  il  ricorso  n.  483/1991  r.g.
 (notificato  e  depositato l'11 luglio 1991) formulando le domande in
 epigrafe e deducendo:
      1) violazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e 8 della legge n. 241/1990
 e  della  circolare  del  Ministro  per  la  funzione   pubblica   n.
 58245/7.464/4.12.990  e  58307/7.463/5.12  90  in  relazione  al  non
 adempiuto   obbligo   dell'amministrazione   di    concludere,    con
 provvedimento motivato e nel rispetto delle altre regole di legge, il
 procedimento introdotto dalla domanda del dipendente;
      2)  mancata  applicazione  e  violazione  della  l.r. n. 29/1990
 (articolo unico), la quale - secondo il ricorrente  -  conferisce  al
 dipendente  che  abbia  chiesto  il  trattenimento  in  servizio  ivi
 previsto,  un  diritto  soggettivo  all'adozione  del  corrispondente
 provvedimento  da parte dell'amministrazione, svincolato da qualsiasi
 valutazione  discrezionale:  il  presidente  della  giunta  regionale
 doveva, quindi, provvedere in tal senso prima del 1 agosto 1991;
     3)  eccesso  di  potere per manifesta imparzialita' ( sic), e per
 disparita' di  trattamento  e  dell'imparzialita',  in  relazione  al
 diverso comportamento tenuto dall'amministrazione nei confronti degli
 altri   dirigenti   indicati  in  ricorso,  addirittura  riassunti  e
 mantenuti in servizio dopo il collocamento a riposo,  ed  ammessi  al
 concorso per la seconda qualifica dirigenziale (dal quale erano stati
 prima esclusi in quanto gia' collocati a riposo).
    Successivamente  la  giunta  regionale  disponeva  formalmente  il
 collocamento a riposto del ricorrente per raggiunti  limiti  di  eta'
 dal  1  agosto  1991  (delib.  5 agosto 1991, n. 4287, immediatamente
 esecutiva) e, dal canto suo, il  presidente  della  giunta  regionale
 comunicava  (nota  n. 7866 del 6 agosto 1991 che il ricorrente assume
 ricevuta il 17 agosto 1991) al  Malara  ("con  riferimento  alla  sua
 istanza in data 17 luglio 1991 acquisita al prot. il 22 successivo al
 n.  7502")  che  la richiesta di trattenimento in servizio non poteva
 trovare   accoglimento,   in    conformita'    all'apposito    parere
 dell'assessore  al  personale  "fornito  il  30 luglio u.sc. prot. n.
 7706" ex l.r. n. 29/1990.
    Col ricorso n. 1647/1991 r.g. (notificato e  depositato  il  13-14
 agosto  1991  ancor  prima della data di dichiarato ricevimento della
 nota presidenziale n. 7866/1991), il Malara ha  impugnato  -  insieme
 con  gli  atti  e/o  comportamenti  connessi  e/o conseguenziali - la
 delib. g.r. n. 4287/1991 nonche' la comunicazione presidenziale  (non
 indicata  con  i  suoi  precisi  estremi  nell'atto  introduttivo del
 giudizio) di rigetto della  domanda  di  trattenimento  in  servizio,
 deducendo:
      1)  violazione  e  falsa  applicazione dell'articolo unico della
 l.r. n. 29/1990,  in  quanto  il  mantenimento  in  servizio  dipende
 dall'esercizio  del diritto potestativo del dipendente di richiederlo
 ed e' svincolato da valutazioni  discrezionali  dell'amministrazione,
 la  quale  non  poteva  respingere  (discrezionalmente) la domanda di
 trattenimento in servizio, ne' collocare conseguenzialmente a  riposo
 il ricorrente;
      2)  eccesso  di potere per inesistenza assoluta di motivazione e
 sviamento della causa tipica.
    Anche  ad  ipotizzarne  la   discrezionalita',   il   diniego   di
 mantenimento in servizio e' immotivato.
    La  decisione  sull'istanza  di  mantenimento  in  servizio doveva
 essere assunta, per rispondere alla sua ratio, con  congruo  anticipo
 rispetto   alla   delibera   di  collocamento  a  riposo:  invece  la
 contestualita' dei due provvedimenti viola i precetti di logica e  di
 imparzialita',  pregiudica le possibilita' di difesa dell'interessato
 ed e' sintomo di sviamento di potere;
      3) eccesso di potere per disparita' di trattamento  a  manifesta
 ingiustizia.
    Gli  altri  dirigenti  regionali  indicati  in  ricorso,  e che si
 trovavano in condizioni analoghe o identiche a quelle del ricorrente,
 sono stati  mantenuti  in  servizio  a  semplice  domanda  e  persino
 richiamati in servizio;
      4)  violazione  di  legge  per inosservanza e falsa applicazione
 dell'art. 7 della l.r. n. 55/1990.
    Il ricorrente e' materialmente ricompreso  nella  graduatoria  del
 concorso a "dirigente superiore" (non ancora formalmente approvata al
 1  agosto  1991)  che  l'amministrazione avrebbe dovuto, per espressa
 prescrizione dell'art. 7 cit., concludere - con l'approvazione  delle
 graduatorie  e  l'inquadramento  dei  vincitori  - entro il 28 luglio
 1990:   ne   consegue   il   diritto   soggettivo   del    ricorrente
 all'inquadramento  a dirigente superiore fino dal 28 luglio 1990 e la
 legittimazione ad essere trattenuto in servizio  al  1  agosto  1991:
 una   diversa   interpretazione   consentirebbe   all'amministrazione
 comportamenti  arbitrari  e  discriminatori,  lasciandola  libera  di
 escludere   -   attraverso  semplici  ritardi  burocratici  -  alcuni
 dipendenti   dagli  effetti  del  concorso  (il  24  agosto  1991  il
 ricorrente ha depositato in causa la delibera g.r. 5 agosto 1991,  n.
 4319, esecutiva, con la quale sono state approvate le graduatorie per
 la  seconda qualifica dirigenziale, escludendone pero' il ricorrente,
 solo in quanto collocato a riposo - con deliberazione di pari data  -
 dal  1  agosto  1991  ancorche'  collocato  in  posizione utile nella
 graduatoria rassegnata dall'apposita commissione il 19 luglio 1991).
    Dopo aver materialmente ricevuto  (il  17  agosto  1991)  la  nota
 presidenziale n. 7866/1991 e (il 3 settembre 1991) il parere negativo
 dell'assessore al personale (n. 18953 del 29 luglio 1991 acquisito al
 protocollo  della  presidenza  col  n.  7706  del 30 luglio 1991), il
 Malara ha  proposto  il  ricorso  n.  1688/1991  r.g.  (notificato  e
 depositato  il 6-7 settembre 1991), impugnando, ancora - con gli atti
 presupposti,  connessi   e/o   conseguenziali   -   il   diniego   di
 trattenimento in servizio e proponendo le altre domande in epigrafe.
    In  particolare,  il  ricorrente  -  evidenziato  che  "l'istanza"
 richiamata nella nota presidenziale n. 7866/1991  e'  in  realta'  un
 telex  di  sollecito a riscontrare la diffida 3 luglio 1991, e che la
 comunicazione  della  predetta  nota   e   del   presupposto   parere
 dell'assessorato  regionale comporta la "cessazione della materia del
 contendere" di cui al ricorso n. 1483/1991 r.g. - ha dedotto:
      1) violazione degli artt. 2, 7, 8 e 10 della legge  n.  241/1990
 col comportamento tardivo e dilatorio dell'amministrazione regionale.
    La  tardiva  decisione  (dopo  cinque mesi e ben oltre il 1 agosto
 1991) sulla domanda 8 marzo 1991 (peraltro reiterativa  di  altra  in
 data  22  ottobre  1990) di trattenimento in servizio, ha impedito al
 ricorrente la tutela in sede  giurisdizionale  dei  propri  interessi
 legittimi  nonche'  l'esercizio della facolta' di riscattare (in caso
 di  decisione  negativa)  il  periodo   degli   studi   universitari,
 provocando  in sostanza il collocamento a riposo senza il massimo del
 servizio a fini pensionistici;
      2) errata applicazione dell'articolo unico l.r. n. 29/1990.
    La l.r. n. 29/1990 va interp-retata, alla luce dell'art.  1  della
 legge  n.  93/1983,  nel  senso  che  l'esercizio  della  facolta' di
 chiedere il trattenimento in servizio  conferisce  al  dipendente  il
 correlativo   diritto:  la  locuzione  "puo'  essere  trattenuto  .."
 contenuta in detta legge vale ad  attribuire  all'amministrazione  un
 potere  (vincolato) di deroga alla regola del collocamento a riposo a
 sessantacinque anni e non gia' una semplice  facolta'  discrezionale;
 il  "parere"  del  competente assessorato prescritto per l'emanazione
 del provvedimento presidenziale di  trattenimento  in  servizio  deve
 intendersi   come  semplice  "proposta  obbligatoria  in  termini  di
 attivita' istruttoria della pratica" e non gia' come  espressione  di
 valutazioni discrezionali.
    L'amministrazione  ha  trattenuto  in  servizio altri dirigenti in
 situazione analoga al ricorrente;
      3) non rispondenza della  nota  presidenziale  n.  7866/1991  ai
 requisiti  degli  artt.  3/1.3  e  4 della legge n. 241/1990 ne' alla
 regola della sottoposizione al visto di legittimita' della competente
 commissione statale;
      4)  incongruita'  della  nota  prot.  18953/1991  dell'assessore
 regionale al personale, nel punto in cui afferma che "il collocamento
 a   riposo  del  Malara  non  crea  alcuna  disfunzione  all'apparato
 burocratico regionale" ed accenna ad "alcuni risvolti non  edificanti
 del  curriculum  del  dipendente":  vi  si  esprimono,  infatti,  non
 consentite valutazioni discrezionali; non si tiene conto del  diritto
 del  dipendente  all'ufficio  ed  al  posto di lavoro e si fa leva su
 affermazioni del tutto generiche e gratuite che non trovano riscontro
 nella realta'.
    La stessa tende a rendere sostanzialmente vacante - in  vista  del
 subentro  di  altro  concorrente  -  il  posto  di  seconda qualifica
 dirigenziale spettante al ricorrente.
    Si e' costituita in resistenza a tutti e tre i ricorsi la  regione
 Calabria, opponendo conclusivamente:
      quanto al ricorso n. 1483/1991:
       l'inammissibilita' e/o improcedibilita' del ricorso per: la non
 autonoma impugnabilita' della nota assessorile n. 3956/1991 (atto non
 provvedimentale)  e,  comunque,  l'avvenuto  decorso  del termine per
 impugnarla (siccome conosciuta dal ricorrente  sin  dal  28  febbraio
 1991);  l'inconfigurabilita'  del  silenzio-rifiuto  della regione in
 relazione all'esercizio di una mera facolta'  quale  quella  prevista
 dalla  l.r.  n.  29/1990; proposizione del ricorso n. 1483 (10 luglio
 1991) ancor prima della scadenza del termine di legge successivo alla
 diffida  notificata  il  3  luglio   1991;   sopravvenienza   di   un
 provvedimento  esplicito di rigetto dell'istanza, a seguito del quale
 lo stesso ricorrente ha affermato la "cessazione  della  materia  del
 contendere" in ordine al ricorso n. 1483;
       l'inapplicabilita'   al   ricorrente  (inquadrato  nella  prima
 qualifica dirigenziale) della l.r. n. 29/1990, che  riguarda  solo  i
 dipendenti  inquadrati nella "massima qualifica dirigenziale" e cioe'
 nella seconda qualifica dirigenziale di cui agli artt. 12 e 21  della
 l.r. n. 34/1984;
       l'avvenuta  ricongiunzione  a  favore  del  Malara  di  periodi
 assicurativi (anni uno, mesi  otto  e  giorni  cinque)  ex  legge  n.
 29/1979 in forza di decreto del Ministero del tesoro n. 7604/1988 mai
 revocato,   ricongiunzione   non   intaccata   dalla  "rinuncia"  del
 ricorrente e dal  riaccredito  del  contributo  pagato,  stante,  tra
 l'altro,  l'irrevocabilita'  della  domanda di ricongiunzione dopo il
 versamento - anche parziale - delle somme dovute;
      quanto al ricorso n. 1647/1991:
       argomentazioni   simili   alle   precedenti   circa   la   mera
 facoltativita'  del  trattenimento  in  servizio  ex l.r. n. 29/1990,
 l'inapplicabilita' della l.r. n.  29  cit.  ai  dipendenti  di  prima
 qualifica  dirigenziale,  e la permanente efficacia e validita' delle
 ricongiunzione di periodi assicurativi utili a pensione;
       l'inconferenza della censura attinente al  tardivo  svolgimento
 del  concorso  per  la  seconda  qualifica dirigenziale, rilevando in
 fattispecie solo la  circostanza  obiettiva  che  il  ricorrente  non
 apparteneva, al 1 agosto 1991, alla massima qualifica dirigenziale;
      quanto al ricorso n. 1688/1991:
       la    non   autonoma   impugnabilita'   del   parere   negativo
 dell'assessore al personale;
       l'inammissibilita' di una nuova impugnativa della comunicazione
 presidenziale n. 7866/1991, gia' impugnata col ricorso precedente;
       il  richiamo  alle  argomentazioni  svolte   per   il   ricorso
 precedente.
    Il  ricorrente  ha  depositato  documenti  e  memorie  in  tutti i
 ricorsi, chiarendo, tra l'altro (memoria 6 dicembre  1991  comune  ai
 tre ricorsi):
      che la rinuncia (dichiarazione 1 marzo 1990) alla ricongiunzione
 dei  servizi (di per se' non comportante, peraltro, il raggiungimento
 dei quaranta anni di servizio utile a pensione al 1  agosto  1991)  e
 l'accettazione  della  stessa da parte del Ministero del tesoro (nota
 Ministero del tesoro, dir. gen. ist. prev./IX n.  364960/7384540  del
 7  maggio 1990) e' stata determinata dalla circostanza che il decreto
 di ricongiunzione del 1988 e' stato autoannullato e sostituito da  un
 altro  (n.  018271/364960/7384540 del 12 febbraio 1990 comunicato con
 nota del 1 marzo 1990), al quale il Malara non  ha  pero'  mai  fatto
 seguire la prescritta dichiarazione di accettazione;
      che   la   mancanza   del   possesso   della  seconda  qualifica
 dirigenziale  (peraltro  determinata  dal  comportamento  illegittimo
 dell'amministrazione)  non  e' stata formalmente assunta a motivo del
 diniego di trattenimento a servizio del Malara  ne'  ha  impedito  il
 trattenimento  in servizio degli altri dirigenti che ne avevano fatto
 domanda, sicche' non e' influente nel giudizio e  non  puo'  comunque
 esser fatto valere solo per il ricorrente.
    Alla  pubblica  udienza  del  18  dicembre 1991 i tre ricorsi sono
 stati chiamati e posti in decisione, come da verbale.
                             D I R I T T O
    1)  I  ricorsi  in  epigrafe,  soggettivamente  ed  oggettivamente
 connessi,   possono   esere  opportunamente  riuniti  ai  fini  della
 questione di cui appresso.
    2) Per verificare, anzitutto, l'interesse e la  legittimazione  ad
 agire  del ricorrente nei tre ricorsi, occorre stabilire se lo stesso
 appartenesse,  al  1  agosto  1991,   alla   categoria   dirigenziale
 contemplata  dalla  l.r.  n.  29/1990,  il  cui  articolo unico cosi'
 dispone:
    "L'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 28 marzo  1975  dopo
 il primo comma viene integrato per come segue:
    Il  dipendente  inquadrato  nella  massima qualifica dirigenziale,
 assunto in data anteriore al 6 aprile 1975,  che  abbia  compiuto  il
 sessantacinquesimo  anno di eta' senza aver raggiunto i quaranta anni
 di  servizio,  puo'   essere   trattenuto,   a   domanda,   sino   al
 raggiungimento del limite massino di servizio e comunque non oltre il
 settantesimo anno di eta'.
    Il provvedimento e' emanato dal presidente della giunta regionale,
 su  parere del competente assessorato; per i dipendenti del consiglio
 regionale il  provvedimento  e'  di  pertinenza  del  Presidente  del
 consiglio, previo parere del dirigente coordinatore".
    Al  quesito  dovrebbe  rispondersi  negativamente sulla base della
 attuale formulazione di  detta  legge:  per  un  verso,  infatti,  la
 lettera  della  norma  sembra chiara nel volersi riferire (solo) alla
 categoria   piu'    elevata    dei    dirigenti    istituzionalizzata
 nell'ordinamento  regionale,  e  cioe' ai dipendenti inquadrati nella
 seconda qualifica dirigenziale di cui all'art.  21/3  della  l.r.  n.
 34/1984; per altro verso, all'epoca del suo collocamento a riposo, il
 ricorrente  non  aveva  ancora ottenuto l'inquadramento nella seconda
 qualifica  dirigenziale,  ne'  l'ha   ottenuto   -   allo   stato   -
 successivamente,  essendo  stato escluso (proprio perche' collocato a
 riposto dal 1 agosto 1991) dalla  pertiente  graduatoria  formalmente
 approvata  il  5  agosto  1991,  a conclusione delle selezioni per la
 prima copertura dei posti di seconda qualifica dirigenziale.
    Diversa  sarebbe,  invece,  la soluzione se la l.r. n. 29/1990 non
 limitasse il beneficio del trattenimento in  servizio  ai  dipendenti
 inquadrati  nella  qualifica  dirigenziale "massima" ma si riferisse,
 invece,  ai   dipendenti   inquadrati   tout   court   in   qualifica
 dirigenziale, o, in subordine, ammettesse al beneficio in questione i
 dipendenti  con  prima  qualifica dirigenziale, quanto meno fino alla
 conclusione del particolare procedimento di prima copertura dei posti
 di seconda qualifica dirigenziale  (a  seguito  di  selezione  tra  i
 dipendenti  con  prima  qualifica  dirigenziale) previsto dagli artt.
 42/4, 43/2, 45/1, 46 e 47 della l.r. n. 34/1984  come  modificati  ed
 integrati dal l.r. n. 55/1990.
    In   siffatta   ottica,  appare  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata, nei termini di cui appresso, la questione di  legittimita'
 costituzionale della predetta limitazione.
    Al  riguardo, osserva il tribunale che, sotto un primo profilo, la
 norma  succitata  sembra  contrastare  col   principio   fondamentale
 evincibile  dalla legislazione statale (cfr. da ultimo l. n. 37/1990)
 in materia di deroghe alla regola generale del collocamento a  riposo
 al  compimento del sessantacinquesimo anno di eta', principio secondo
 cui, quando la deroga e' inscindibilmente  funzionale  a  particolari
 finalita' previdenziali (come nelle previsioni della l.r. n. 29/1990)
 oltre   che  all'ulteriore  utilizzo  dello  speciale  patrimonio  di
 preparazione   e   di   professionalita'   acquisito   dai    vertici
 dell'apparato  burocratico,  essa  deve trovare applicazione a favore
 della  categoria  unitariamente   istituzionalizzata   come   vertice
 burocratico,  senza  discriminazioni di grado o qualifica all'interno
 di essa: la l.r. n. 29/1990 non  puo',  dunque,  non  sospettarsi  di
 illegittimita'  costituzionale,  in  relazione agli artt. 3/1 e 117/1
 della Costituzione, nella parte in cui -  diversamente  dalla  l.  n.
 37/1990  - non contempla unitariamente i dipendenti inquadrati in una
 qualsiasi delle qualifiche funzionali dirigenziali (prima  o  seconda
 ex art. 21 della l.r. n. 34/1984) e limita invece la sua applicazione
 ai  dipendenti  inquadrati  (recte:    ancora  da  inquadrare)  nella
 qualifica dirigenziale "massima" e cioe' nella seconda.
    Sotto altro profilo ed  in  via  subordinata,  la  legge  medesima
 sembra   confliggere   con   i   fondamentali  principi  di  parita',
 razionalita',  imparzialita'  ed  adeguatezza  funzionale  desumibili
 dagli  artt.  3/1  e 97/1 della Costituzione nella parte in cui - pur
 essendo  intrinsecamente  finalizzata  a  soddisfare  esigenze   (nel
 contempo  ed  inscindibilmente  "previdenziali"  e di "buon andamento
 dell'amministrazione") di immanente immediatezza  -  introduce,  poi,
 attraverso   la  inderogata  applicabilita'  ai  soli  dirigenti  con
 qualifica "massima", un meccanismo che la rende inidonea a soddisfare
 alla  sua  ratio  nel  periodo  antecedente  alla   conclusione   dei
 procedimenti  di  prima  copertura  dei  posti  di  seconda qualifica
 dirigenziale, e rende, altresi' possibili  risultati  aberranti  come
 quelli  verificatisi  in  fattispecie  (e  cioe' che un dipendente di
 prima qualifica dirigenziale debba essere, per un verso, collocato  a
 riposo a sessantacinque anni perche' l'amministrazioneha ritardato la
 conclusione  dell'inquadramento  nella seconda qualifica dirigenziale
 e, per  altro  verso,  non  possa  essere  inquadrato  nella  seconda
 qualifica  dirigenziale perche' ormai non piu' in servizio al momento
 della ritardata conclusione del procedimento).
    Piu'   precisamente,   sembra   chiara  al  tribunale  l'immanente
 immediatezza delle esigenze sottese al beneficio della l. n. 29 cit.
    Va,  infatti,  tenuto  presente  che  si   tratta   di   normativa
 sostanzialmente  transitoria  destinata  a  restringere man mano e ad
 esaurire il proprio ambito di applicazione col  normale  decorso  del
 tempo,   in  concomitanza  con  il  naturale  progressivo  esodo  dei
 dipendenti assunti "in data anteriore al 6 aprile 1975".
    Sicche'  la   ratio   "previdenziale"   rimane   irrimediabilmente
 frustrata  dalla  temporanea  (ma  prolungata: fino all'agosto 1991|)
 inapplicabilita' della  norma,  connessa  alla  concreta  inesistenza
 (fino  alla  conclusione  delle  selezioni per la prima copertura dei
 posti) di dipendenti inquadrati nella massima qualifica dirigenziale.
    Considerazioni analoghe valgono pure per  la  ratio  "funzionale",
 essendo  evidente che, fino alla prima copertura dei posti di seconda
 qualifica  dirigenziale,  anche  le  funzioni  tipiche  della  stessa
 venivano  assolte, per forza di cose, dai dipendenti inquadrati nella
 prima   qualifica   dirigenziale:   puo',   quindi,   ragionevolmente
 presumersi,  in via transitoria, per questi ultimi la stessa esigenza
 di "ulteriore utilizzo" postulata dalla  norma  per  i  dirigenti  di
 qualifica  piu'  elevata,  cui si aggiunge quella di poter disporre -
 nel pubblico interesse alla scelta del migliore - di una  base  poiu'
 ampia  di dirigenti di prima qualifica tra i quali selezionare quelli
 di seconda qualifica dirigenziale.
    Ne discende che l'unico modo per ovviare alle  incongruita'  sopra
 accennate  e'  la  dichiarazione di incostituzionalita' della l.r. n.
 29/1990, per contrasto con gli artt. 3/1 e 97/1z della  Costituzione,
 nella  parte  in  cui  non  ammette transitoriamente al beneficio ivi
 previsto i dipendenti in possesso della prima qualifica  dirigenziale
 ex   l.r.   n.   34/1984,   fino  alla  conclusione  del  particolare
 procedimento di  prima  copertura  dei  posti  di  seconda  qualifica
 dirigenziale  (a  seguito  di  selezione  tra  i dipendenti con prima
 qualifica dirigenziale) previsto dagli artt. 42/4, 43/2, 45/1,  46  e
 47  della  l.r.  n.  34/1984  come modificati ed integrati da l.r. n.
 55/1990.
    I sopra esposti sospetti di  incostituzionalita'  sono  confortati
 dalla  constatazione  che  analoga  questione  e' stata sollevata con
 ordinanza n. 17/1991 del T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, e che la
 stessa giunta regionale  della  Calabria  ha  assunto  (del  g.r.  28
 dicembre  1990,  n.  6884)  l'iniziativa  di presentare un disegno di
 legge (n. 26 comunicato alla presidenza del consiglio regionale il 23
 gennaio  1991)  che  modifica  la  l.r.  n.  29/1990  nel  senso   di
 ricomprendervi  i  dipendenti  inquadrati  "in  una  delle qualifiche
 dirigenziali in data non posteriore al 6 aprile 1975".
    Ed  e'  particolarmente  significativo  che  in   tale   occasione
 l'amministrazione    regionale   abbia   espressamente   riconosciuto
 (relazione Pelaggi 16 ottobre 1990 e preambolo del g.r. n. 6884 cit):
      che la l.r. n. 29/1990 e'  "preordinata  all'ulteriore  utilizzo
 dello speciale patrimonio di preparazione e professionalita' acquisto
 dai  vertici  dell'apparato regionale" certamente individuabili anche
 nei dipendenti con prima qualifica dirigenziale;
      che detta legge non e' "allo stato  ..  applicabile,  in  quanto
 mancano i destinatari della norma";
      che   nelle   more  (di  almeno  un  anno  dal  9  maggio  1990)
 dell'espletamento della procedura concorsuale per  la  copertura  dei
 posti   di  seconda  qualifica  dirigenziale  "saranno  collocati  in
 pensione d'ufficio diversi dirigenti che non hanno pero' raggiunto  i
 quaranta anni di servizio":
      che  essa  viola,  in  parte qua, "il principio della parita' di
 trattamento e provoca  discriminazione  e  situazioni  preferenziali,
 contrariamente a quanto operato dall'amministrazione statale".
                               P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   costituzione,  1  della  legge
 costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;
    Riuniti  i  ricorsi  in  epigrafe,  dichiara   rilevante   e   non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 della legge della regione Calabria 4 maggio  1990,  n.  29  (articolo
 unico), in relazione agli artt. 3/1 e 117/1 della Costituzione, nella
 parte  in  cui non contempla unitariamente i dipendenti inquadrati in
 una qualsiasi  delle  qualifiche  funzionali  dirigenziali  (prima  o
 seconda  ex  art.  21  della  l.r. n. 34/1984) e limita invece la sua
 applicazione ai dipendenti inquadrati  nella  qualifica  dirigenziale
 "massima" e cioe' nella seconda qualifica dirigenziale prevista dalla
 l.r.   n.   34/1984;   in   subordine,   dichiara   rilevante  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 della  predetta  l.r.  n. 29/1990, in relazione agli artt. 3/1 e 97/1
 della Costituzione, nella parte in cui non  ammette  transitoriamente
 al  beneficio  ivi  previsto  i  dipendenti  in  possesso della prima
 qualifica dirigenziale ex l.r. n. 34/1984, fino alla conclusione  del
 particolare  procedimento  di  prima  copertura  dei posti di seconda
 qualifica dirigenziale (a seguito di selezione tra i  dipendenti  con
 prima  qualifica dirigenziale) previsto dagli artt. 42/4, 43/2, 45/1,
 46 e 47 della l.r. n. 34/1984 come modificati ed integrati da l.r. n.
 55/1990;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende  il  giudizio  sui  ricorsi come sopra riuniti, fino alla
 decisione della Corte costituzionale;
    Dispone che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  presidente  della  giunta
 regionale  della  Calabria  nonche'  comunicata  al  presidente   del
 consiglio regionale della Calabria.
    Cosi'  deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 22
 gennaio 1992 giusta riserva del 18 dicembre 1991.
                        Il presidente: BIANCHI
   Il giudice estensore: SIRACUSA
                                    Il segretario: (firma illeggibile)
 92C0414