N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1992
N. 182 Ordinanza emessa il 22 gennaio 1992 dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sui ricorsi riuniti proposti da Malara Antonino contro la regione Calabria ed altro Regione Calabria - Personale dirigenziale non inquadrato nella massima qualifica - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta' per conseguire benefici previdenziali cosi' come stabilito dalla stessa legge regionale per i soli dipendenti inquadrati nella massima qualifica dirigenziale - Ingiustificata disparita' di trattamento - Prospettato contrasto con i principi della legislazione statale in materia (legge n. 37/1990) - Questione sollevata in via subordinata: non consentita applicabilita', in via transitoria, ai suddetti dirigenti del beneficio del trattenimento in servizio, fino alla conclusione del procedimento di copertura dei posti di seconda (massima) qualifica dirigenziale. (Legge regionale Calabria 4 maggio 1990, n. 29). (Cost., artt. 3, 97 e 117).(GU n.16 del 15-4-1992 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 1483-1647-1688/1991 r.g. proposti da Malara dott. Antonino rappresentato e difeso, per tutti e tre i ricorsi, dal dott. Giuseppe Palmisani - e, per il solo ricorso n. 1647/1991 anche congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Verdirame - ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Reggio Calabria, via Torrione n. 83, contro la regione Calabria (ricorso nn. 1483/1991 e 1647/1991), in persona del legale rappresentante pro-tempore, e il presidente pro-tempore della giunta regionale Calabra (ricorsi nn. 1647 e 1688 del 1991), con costituzione, per tutti e tre i ricorsi, della regione Calabria, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Panuccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimo in Reggio Calabria, via P. Foti n. 1, per ottenere: col ricorso n. 1483/1991 r.g.: la dichiarazione di illeggittimita' del comportamento omissivo del presidente della giunta regionale consistente nella mancata adozione del provvedimento formale di mantenimento in servizio del ricorrente, oltre il sessantacinquesimo anno di eta' e fino al raggiungimento del quarantennio di servizio, ai sensi della legge regionale n. 29/1990 sulla base della domanda 8 marzo 1991, prot. 3956, dell'assessorato regionale al personale riguardante la comunicazione del collocamento a riposo dal 1 agosto 1991 per raggiunti limiti di eta' ex art. 61 della l.r. n. 9/1975; la statuizione del diritto del ricorrente ad ottenere l'adozione del provvedimento formale di mantenimento in servizio oltre il limite di eta' e fino al raggiugimento del quarantennio di servizio, come espressamente richiesto con la domanda surrichiamata; provvedimenti cautelari per la sospensione della comunicazione di collocamento a riposto e per il mantenimento in servzio nelle more della decisione del ricorso; vittoria di spese ed onorari; col ricorso n. 1647/1991 r.g.; l'annullamento previa sospensiva: a) della deliberazione g.r. 5 agosto 1991, n. 4287, con la quale e' stato disposto il collocamento a riposo del ricorrente per raggiunti limiti di eta' con decorrenza 1 agosto 1991; b) della comunicazione del presidente della giunta regionale con la quale viene rigettata la richiesta di mantenimento in servizio del ricorrente fino al raggiungimento del quarantennio effettivo di servizio; c) di ogni altro atto o comportamento regionale di competenza degli organi resistenti connesso e/o comunque conseguente agli atti e comportamenti sopra descritti; rifusione delle spese; col ricorso n. 1688/1991 r.g.: l'annullamento, previa sospensiva e provvedimenti cautelari: a) della comunicazione 6 agosto 1991, prot. 7866, pervenuta il 17 agosto 1991, del presidente della giunta regionale, con la quale si fa presente che la richiesta del ricorrente di mantenimento in servizio oltre il limite di eta' ex l.r. n. 29/1990 "non puo' trovare favorevole accoglimento" sulla base del parere negativo espresso con nota 29 luglio 1991, prot. n. 29 luglio 1991 dell'assessore regionale al personale, pervenuta il 3 settembre 1991; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente di competenza dell'amministrazione regionale; la statuizione del diritto del ricorrente al trattenimento in servizio oltre il limite di eta' e fino al compimento del qurantennio di servizio, come per legge; vittoria di spese; Visti i ricorsi, con i relativi allegati, notificati e depositati come appresso: 1) ricorso n. 1483/1991, not. 11 luglio 1991 e dep. in pari data; 2) ricorso n. 1647/1991, not. 14 agosto 1991 e dep. 13 agosto 1991; ricorso n. 1688/1991, not. 6 settembre 1991 e dep. 7 successivo; Visti gli atti di costituzione in giudizio della regione Calabria; Viste le proprie ordinanze nn. 530, 559 e 575 del 1991 con le quali sono state rigettate le domande cautelari incidentali proposte con i ricorsi in epigrafe; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 18 dicembre 1991 per tutti e tre i ricorsi - relatore il giudice dott. Guido Siracusa - la dott. proc. Cesarina Carbone (delegata dal dott. proc. Giuseppe Palmisani) per il ricorrente nonche' il dott. proc. Aldo De Caridi (delegato dall'avv. Alberto Panuccio) per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F A T T O Il dott. Antonino Malara - nato il 27 luglio 1926, dipendente della regione Calabria con prima qualifica dirigenziale ex art. 21/3 della l.r. n. 34/1984 - riceveva il 28 febbraio 1991 avviso (nota assessore regionale al personale 18 febbraio 1991, n. 3956) di collocamento a riposo dal 1 agosto 1991 per raggiunti limiti di eta' (sessantaciquesimo anno) ex art. 61/1 della l.r. n. 9/1975. Chiedeva, allora, al presidente della giunta regionale (domanda 8-11 marzo 1991) di essere trattenuto in servizio ex l.r. n. 29/1990 fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo utile a pensione, facendo presente di maturare al 31 luglio 1991 solo trentasei anni e sei mesi di servizio effettivo di ruolo (dal 1 febbraio 1955 nella carriera direttiva del Ministero p.i. e dal 28 ottobre 1972 presso la regione Calabria) e di aver rinunciato sia alla ricongiunzione di periodi assicurativi per il servizio non di ruolo (anni uno, mesi otto e giorni cinque) ex art. 5 della legge n. 29/1979 sia al riscatto degli studi universitari. In assenza di pertinenti riscontri da parte della regione Calabria, neppure a seguito di "richiesta di notizie in merito .." all'assessore al personale (nota 29 giugno 1991 assunta a protocollo 1 luglio 1991, n. 7569) e di diffida (a voler adottare prima del 31 luglio 1991 il provvedimento di trattenimento in servizio) notificata all'assessore al personale ed al presidente della giunta regionale il 3 luglio 1991, il Malara ha proposto il ricorso n. 483/1991 r.g. (notificato e depositato l'11 luglio 1991) formulando le domande in epigrafe e deducendo: 1) violazione degli artt. 1, 2, 3, 7 e 8 della legge n. 241/1990 e della circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 58245/7.464/4.12.990 e 58307/7.463/5.12 90 in relazione al non adempiuto obbligo dell'amministrazione di concludere, con provvedimento motivato e nel rispetto delle altre regole di legge, il procedimento introdotto dalla domanda del dipendente; 2) mancata applicazione e violazione della l.r. n. 29/1990 (articolo unico), la quale - secondo il ricorrente - conferisce al dipendente che abbia chiesto il trattenimento in servizio ivi previsto, un diritto soggettivo all'adozione del corrispondente provvedimento da parte dell'amministrazione, svincolato da qualsiasi valutazione discrezionale: il presidente della giunta regionale doveva, quindi, provvedere in tal senso prima del 1 agosto 1991; 3) eccesso di potere per manifesta imparzialita' ( sic), e per disparita' di trattamento e dell'imparzialita', in relazione al diverso comportamento tenuto dall'amministrazione nei confronti degli altri dirigenti indicati in ricorso, addirittura riassunti e mantenuti in servizio dopo il collocamento a riposo, ed ammessi al concorso per la seconda qualifica dirigenziale (dal quale erano stati prima esclusi in quanto gia' collocati a riposo). Successivamente la giunta regionale disponeva formalmente il collocamento a riposto del ricorrente per raggiunti limiti di eta' dal 1 agosto 1991 (delib. 5 agosto 1991, n. 4287, immediatamente esecutiva) e, dal canto suo, il presidente della giunta regionale comunicava (nota n. 7866 del 6 agosto 1991 che il ricorrente assume ricevuta il 17 agosto 1991) al Malara ("con riferimento alla sua istanza in data 17 luglio 1991 acquisita al prot. il 22 successivo al n. 7502") che la richiesta di trattenimento in servizio non poteva trovare accoglimento, in conformita' all'apposito parere dell'assessore al personale "fornito il 30 luglio u.sc. prot. n. 7706" ex l.r. n. 29/1990. Col ricorso n. 1647/1991 r.g. (notificato e depositato il 13-14 agosto 1991 ancor prima della data di dichiarato ricevimento della nota presidenziale n. 7866/1991), il Malara ha impugnato - insieme con gli atti e/o comportamenti connessi e/o conseguenziali - la delib. g.r. n. 4287/1991 nonche' la comunicazione presidenziale (non indicata con i suoi precisi estremi nell'atto introduttivo del giudizio) di rigetto della domanda di trattenimento in servizio, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione dell'articolo unico della l.r. n. 29/1990, in quanto il mantenimento in servizio dipende dall'esercizio del diritto potestativo del dipendente di richiederlo ed e' svincolato da valutazioni discrezionali dell'amministrazione, la quale non poteva respingere (discrezionalmente) la domanda di trattenimento in servizio, ne' collocare conseguenzialmente a riposo il ricorrente; 2) eccesso di potere per inesistenza assoluta di motivazione e sviamento della causa tipica. Anche ad ipotizzarne la discrezionalita', il diniego di mantenimento in servizio e' immotivato. La decisione sull'istanza di mantenimento in servizio doveva essere assunta, per rispondere alla sua ratio, con congruo anticipo rispetto alla delibera di collocamento a riposo: invece la contestualita' dei due provvedimenti viola i precetti di logica e di imparzialita', pregiudica le possibilita' di difesa dell'interessato ed e' sintomo di sviamento di potere; 3) eccesso di potere per disparita' di trattamento a manifesta ingiustizia. Gli altri dirigenti regionali indicati in ricorso, e che si trovavano in condizioni analoghe o identiche a quelle del ricorrente, sono stati mantenuti in servizio a semplice domanda e persino richiamati in servizio; 4) violazione di legge per inosservanza e falsa applicazione dell'art. 7 della l.r. n. 55/1990. Il ricorrente e' materialmente ricompreso nella graduatoria del concorso a "dirigente superiore" (non ancora formalmente approvata al 1 agosto 1991) che l'amministrazione avrebbe dovuto, per espressa prescrizione dell'art. 7 cit., concludere - con l'approvazione delle graduatorie e l'inquadramento dei vincitori - entro il 28 luglio 1990: ne consegue il diritto soggettivo del ricorrente all'inquadramento a dirigente superiore fino dal 28 luglio 1990 e la legittimazione ad essere trattenuto in servizio al 1 agosto 1991: una diversa interpretazione consentirebbe all'amministrazione comportamenti arbitrari e discriminatori, lasciandola libera di escludere - attraverso semplici ritardi burocratici - alcuni dipendenti dagli effetti del concorso (il 24 agosto 1991 il ricorrente ha depositato in causa la delibera g.r. 5 agosto 1991, n. 4319, esecutiva, con la quale sono state approvate le graduatorie per la seconda qualifica dirigenziale, escludendone pero' il ricorrente, solo in quanto collocato a riposo - con deliberazione di pari data - dal 1 agosto 1991 ancorche' collocato in posizione utile nella graduatoria rassegnata dall'apposita commissione il 19 luglio 1991). Dopo aver materialmente ricevuto (il 17 agosto 1991) la nota presidenziale n. 7866/1991 e (il 3 settembre 1991) il parere negativo dell'assessore al personale (n. 18953 del 29 luglio 1991 acquisito al protocollo della presidenza col n. 7706 del 30 luglio 1991), il Malara ha proposto il ricorso n. 1688/1991 r.g. (notificato e depositato il 6-7 settembre 1991), impugnando, ancora - con gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali - il diniego di trattenimento in servizio e proponendo le altre domande in epigrafe. In particolare, il ricorrente - evidenziato che "l'istanza" richiamata nella nota presidenziale n. 7866/1991 e' in realta' un telex di sollecito a riscontrare la diffida 3 luglio 1991, e che la comunicazione della predetta nota e del presupposto parere dell'assessorato regionale comporta la "cessazione della materia del contendere" di cui al ricorso n. 1483/1991 r.g. - ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2, 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 col comportamento tardivo e dilatorio dell'amministrazione regionale. La tardiva decisione (dopo cinque mesi e ben oltre il 1 agosto 1991) sulla domanda 8 marzo 1991 (peraltro reiterativa di altra in data 22 ottobre 1990) di trattenimento in servizio, ha impedito al ricorrente la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi legittimi nonche' l'esercizio della facolta' di riscattare (in caso di decisione negativa) il periodo degli studi universitari, provocando in sostanza il collocamento a riposo senza il massimo del servizio a fini pensionistici; 2) errata applicazione dell'articolo unico l.r. n. 29/1990. La l.r. n. 29/1990 va interp-retata, alla luce dell'art. 1 della legge n. 93/1983, nel senso che l'esercizio della facolta' di chiedere il trattenimento in servizio conferisce al dipendente il correlativo diritto: la locuzione "puo' essere trattenuto .." contenuta in detta legge vale ad attribuire all'amministrazione un potere (vincolato) di deroga alla regola del collocamento a riposo a sessantacinque anni e non gia' una semplice facolta' discrezionale; il "parere" del competente assessorato prescritto per l'emanazione del provvedimento presidenziale di trattenimento in servizio deve intendersi come semplice "proposta obbligatoria in termini di attivita' istruttoria della pratica" e non gia' come espressione di valutazioni discrezionali. L'amministrazione ha trattenuto in servizio altri dirigenti in situazione analoga al ricorrente; 3) non rispondenza della nota presidenziale n. 7866/1991 ai requisiti degli artt. 3/1.3 e 4 della legge n. 241/1990 ne' alla regola della sottoposizione al visto di legittimita' della competente commissione statale; 4) incongruita' della nota prot. 18953/1991 dell'assessore regionale al personale, nel punto in cui afferma che "il collocamento a riposo del Malara non crea alcuna disfunzione all'apparato burocratico regionale" ed accenna ad "alcuni risvolti non edificanti del curriculum del dipendente": vi si esprimono, infatti, non consentite valutazioni discrezionali; non si tiene conto del diritto del dipendente all'ufficio ed al posto di lavoro e si fa leva su affermazioni del tutto generiche e gratuite che non trovano riscontro nella realta'. La stessa tende a rendere sostanzialmente vacante - in vista del subentro di altro concorrente - il posto di seconda qualifica dirigenziale spettante al ricorrente. Si e' costituita in resistenza a tutti e tre i ricorsi la regione Calabria, opponendo conclusivamente: quanto al ricorso n. 1483/1991: l'inammissibilita' e/o improcedibilita' del ricorso per: la non autonoma impugnabilita' della nota assessorile n. 3956/1991 (atto non provvedimentale) e, comunque, l'avvenuto decorso del termine per impugnarla (siccome conosciuta dal ricorrente sin dal 28 febbraio 1991); l'inconfigurabilita' del silenzio-rifiuto della regione in relazione all'esercizio di una mera facolta' quale quella prevista dalla l.r. n. 29/1990; proposizione del ricorso n. 1483 (10 luglio 1991) ancor prima della scadenza del termine di legge successivo alla diffida notificata il 3 luglio 1991; sopravvenienza di un provvedimento esplicito di rigetto dell'istanza, a seguito del quale lo stesso ricorrente ha affermato la "cessazione della materia del contendere" in ordine al ricorso n. 1483; l'inapplicabilita' al ricorrente (inquadrato nella prima qualifica dirigenziale) della l.r. n. 29/1990, che riguarda solo i dipendenti inquadrati nella "massima qualifica dirigenziale" e cioe' nella seconda qualifica dirigenziale di cui agli artt. 12 e 21 della l.r. n. 34/1984; l'avvenuta ricongiunzione a favore del Malara di periodi assicurativi (anni uno, mesi otto e giorni cinque) ex legge n. 29/1979 in forza di decreto del Ministero del tesoro n. 7604/1988 mai revocato, ricongiunzione non intaccata dalla "rinuncia" del ricorrente e dal riaccredito del contributo pagato, stante, tra l'altro, l'irrevocabilita' della domanda di ricongiunzione dopo il versamento - anche parziale - delle somme dovute; quanto al ricorso n. 1647/1991: argomentazioni simili alle precedenti circa la mera facoltativita' del trattenimento in servizio ex l.r. n. 29/1990, l'inapplicabilita' della l.r. n. 29 cit. ai dipendenti di prima qualifica dirigenziale, e la permanente efficacia e validita' delle ricongiunzione di periodi assicurativi utili a pensione; l'inconferenza della censura attinente al tardivo svolgimento del concorso per la seconda qualifica dirigenziale, rilevando in fattispecie solo la circostanza obiettiva che il ricorrente non apparteneva, al 1 agosto 1991, alla massima qualifica dirigenziale; quanto al ricorso n. 1688/1991: la non autonoma impugnabilita' del parere negativo dell'assessore al personale; l'inammissibilita' di una nuova impugnativa della comunicazione presidenziale n. 7866/1991, gia' impugnata col ricorso precedente; il richiamo alle argomentazioni svolte per il ricorso precedente. Il ricorrente ha depositato documenti e memorie in tutti i ricorsi, chiarendo, tra l'altro (memoria 6 dicembre 1991 comune ai tre ricorsi): che la rinuncia (dichiarazione 1 marzo 1990) alla ricongiunzione dei servizi (di per se' non comportante, peraltro, il raggiungimento dei quaranta anni di servizio utile a pensione al 1 agosto 1991) e l'accettazione della stessa da parte del Ministero del tesoro (nota Ministero del tesoro, dir. gen. ist. prev./IX n. 364960/7384540 del 7 maggio 1990) e' stata determinata dalla circostanza che il decreto di ricongiunzione del 1988 e' stato autoannullato e sostituito da un altro (n. 018271/364960/7384540 del 12 febbraio 1990 comunicato con nota del 1 marzo 1990), al quale il Malara non ha pero' mai fatto seguire la prescritta dichiarazione di accettazione; che la mancanza del possesso della seconda qualifica dirigenziale (peraltro determinata dal comportamento illegittimo dell'amministrazione) non e' stata formalmente assunta a motivo del diniego di trattenimento a servizio del Malara ne' ha impedito il trattenimento in servizio degli altri dirigenti che ne avevano fatto domanda, sicche' non e' influente nel giudizio e non puo' comunque esser fatto valere solo per il ricorrente. Alla pubblica udienza del 18 dicembre 1991 i tre ricorsi sono stati chiamati e posti in decisione, come da verbale. D I R I T T O 1) I ricorsi in epigrafe, soggettivamente ed oggettivamente connessi, possono esere opportunamente riuniti ai fini della questione di cui appresso. 2) Per verificare, anzitutto, l'interesse e la legittimazione ad agire del ricorrente nei tre ricorsi, occorre stabilire se lo stesso appartenesse, al 1 agosto 1991, alla categoria dirigenziale contemplata dalla l.r. n. 29/1990, il cui articolo unico cosi' dispone: "L'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 28 marzo 1975 dopo il primo comma viene integrato per come segue: Il dipendente inquadrato nella massima qualifica dirigenziale, assunto in data anteriore al 6 aprile 1975, che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' senza aver raggiunto i quaranta anni di servizio, puo' essere trattenuto, a domanda, sino al raggiungimento del limite massino di servizio e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'. Il provvedimento e' emanato dal presidente della giunta regionale, su parere del competente assessorato; per i dipendenti del consiglio regionale il provvedimento e' di pertinenza del Presidente del consiglio, previo parere del dirigente coordinatore". Al quesito dovrebbe rispondersi negativamente sulla base della attuale formulazione di detta legge: per un verso, infatti, la lettera della norma sembra chiara nel volersi riferire (solo) alla categoria piu' elevata dei dirigenti istituzionalizzata nell'ordinamento regionale, e cioe' ai dipendenti inquadrati nella seconda qualifica dirigenziale di cui all'art. 21/3 della l.r. n. 34/1984; per altro verso, all'epoca del suo collocamento a riposo, il ricorrente non aveva ancora ottenuto l'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, ne' l'ha ottenuto - allo stato - successivamente, essendo stato escluso (proprio perche' collocato a riposto dal 1 agosto 1991) dalla pertiente graduatoria formalmente approvata il 5 agosto 1991, a conclusione delle selezioni per la prima copertura dei posti di seconda qualifica dirigenziale. Diversa sarebbe, invece, la soluzione se la l.r. n. 29/1990 non limitasse il beneficio del trattenimento in servizio ai dipendenti inquadrati nella qualifica dirigenziale "massima" ma si riferisse, invece, ai dipendenti inquadrati tout court in qualifica dirigenziale, o, in subordine, ammettesse al beneficio in questione i dipendenti con prima qualifica dirigenziale, quanto meno fino alla conclusione del particolare procedimento di prima copertura dei posti di seconda qualifica dirigenziale (a seguito di selezione tra i dipendenti con prima qualifica dirigenziale) previsto dagli artt. 42/4, 43/2, 45/1, 46 e 47 della l.r. n. 34/1984 come modificati ed integrati dal l.r. n. 55/1990. In siffatta ottica, appare rilevante e non manifestamente infondata, nei termini di cui appresso, la questione di legittimita' costituzionale della predetta limitazione. Al riguardo, osserva il tribunale che, sotto un primo profilo, la norma succitata sembra contrastare col principio fondamentale evincibile dalla legislazione statale (cfr. da ultimo l. n. 37/1990) in materia di deroghe alla regola generale del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', principio secondo cui, quando la deroga e' inscindibilmente funzionale a particolari finalita' previdenziali (come nelle previsioni della l.r. n. 29/1990) oltre che all'ulteriore utilizzo dello speciale patrimonio di preparazione e di professionalita' acquisito dai vertici dell'apparato burocratico, essa deve trovare applicazione a favore della categoria unitariamente istituzionalizzata come vertice burocratico, senza discriminazioni di grado o qualifica all'interno di essa: la l.r. n. 29/1990 non puo', dunque, non sospettarsi di illegittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3/1 e 117/1 della Costituzione, nella parte in cui - diversamente dalla l. n. 37/1990 - non contempla unitariamente i dipendenti inquadrati in una qualsiasi delle qualifiche funzionali dirigenziali (prima o seconda ex art. 21 della l.r. n. 34/1984) e limita invece la sua applicazione ai dipendenti inquadrati (recte: ancora da inquadrare) nella qualifica dirigenziale "massima" e cioe' nella seconda. Sotto altro profilo ed in via subordinata, la legge medesima sembra confliggere con i fondamentali principi di parita', razionalita', imparzialita' ed adeguatezza funzionale desumibili dagli artt. 3/1 e 97/1 della Costituzione nella parte in cui - pur essendo intrinsecamente finalizzata a soddisfare esigenze (nel contempo ed inscindibilmente "previdenziali" e di "buon andamento dell'amministrazione") di immanente immediatezza - introduce, poi, attraverso la inderogata applicabilita' ai soli dirigenti con qualifica "massima", un meccanismo che la rende inidonea a soddisfare alla sua ratio nel periodo antecedente alla conclusione dei procedimenti di prima copertura dei posti di seconda qualifica dirigenziale, e rende, altresi' possibili risultati aberranti come quelli verificatisi in fattispecie (e cioe' che un dipendente di prima qualifica dirigenziale debba essere, per un verso, collocato a riposo a sessantacinque anni perche' l'amministrazioneha ritardato la conclusione dell'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale e, per altro verso, non possa essere inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale perche' ormai non piu' in servizio al momento della ritardata conclusione del procedimento). Piu' precisamente, sembra chiara al tribunale l'immanente immediatezza delle esigenze sottese al beneficio della l. n. 29 cit. Va, infatti, tenuto presente che si tratta di normativa sostanzialmente transitoria destinata a restringere man mano e ad esaurire il proprio ambito di applicazione col normale decorso del tempo, in concomitanza con il naturale progressivo esodo dei dipendenti assunti "in data anteriore al 6 aprile 1975". Sicche' la ratio "previdenziale" rimane irrimediabilmente frustrata dalla temporanea (ma prolungata: fino all'agosto 1991|) inapplicabilita' della norma, connessa alla concreta inesistenza (fino alla conclusione delle selezioni per la prima copertura dei posti) di dipendenti inquadrati nella massima qualifica dirigenziale. Considerazioni analoghe valgono pure per la ratio "funzionale", essendo evidente che, fino alla prima copertura dei posti di seconda qualifica dirigenziale, anche le funzioni tipiche della stessa venivano assolte, per forza di cose, dai dipendenti inquadrati nella prima qualifica dirigenziale: puo', quindi, ragionevolmente presumersi, in via transitoria, per questi ultimi la stessa esigenza di "ulteriore utilizzo" postulata dalla norma per i dirigenti di qualifica piu' elevata, cui si aggiunge quella di poter disporre - nel pubblico interesse alla scelta del migliore - di una base poiu' ampia di dirigenti di prima qualifica tra i quali selezionare quelli di seconda qualifica dirigenziale. Ne discende che l'unico modo per ovviare alle incongruita' sopra accennate e' la dichiarazione di incostituzionalita' della l.r. n. 29/1990, per contrasto con gli artt. 3/1 e 97/1z della Costituzione, nella parte in cui non ammette transitoriamente al beneficio ivi previsto i dipendenti in possesso della prima qualifica dirigenziale ex l.r. n. 34/1984, fino alla conclusione del particolare procedimento di prima copertura dei posti di seconda qualifica dirigenziale (a seguito di selezione tra i dipendenti con prima qualifica dirigenziale) previsto dagli artt. 42/4, 43/2, 45/1, 46 e 47 della l.r. n. 34/1984 come modificati ed integrati da l.r. n. 55/1990. I sopra esposti sospetti di incostituzionalita' sono confortati dalla constatazione che analoga questione e' stata sollevata con ordinanza n. 17/1991 del T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, e che la stessa giunta regionale della Calabria ha assunto (del g.r. 28 dicembre 1990, n. 6884) l'iniziativa di presentare un disegno di legge (n. 26 comunicato alla presidenza del consiglio regionale il 23 gennaio 1991) che modifica la l.r. n. 29/1990 nel senso di ricomprendervi i dipendenti inquadrati "in una delle qualifiche dirigenziali in data non posteriore al 6 aprile 1975". Ed e' particolarmente significativo che in tale occasione l'amministrazione regionale abbia espressamente riconosciuto (relazione Pelaggi 16 ottobre 1990 e preambolo del g.r. n. 6884 cit): che la l.r. n. 29/1990 e' "preordinata all'ulteriore utilizzo dello speciale patrimonio di preparazione e professionalita' acquisto dai vertici dell'apparato regionale" certamente individuabili anche nei dipendenti con prima qualifica dirigenziale; che detta legge non e' "allo stato .. applicabile, in quanto mancano i destinatari della norma"; che nelle more (di almeno un anno dal 9 maggio 1990) dell'espletamento della procedura concorsuale per la copertura dei posti di seconda qualifica dirigenziale "saranno collocati in pensione d'ufficio diversi dirigenti che non hanno pero' raggiunto i quaranta anni di servizio": che essa viola, in parte qua, "il principio della parita' di trattamento e provoca discriminazione e situazioni preferenziali, contrariamente a quanto operato dall'amministrazione statale".
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953; Riuniti i ricorsi in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge della regione Calabria 4 maggio 1990, n. 29 (articolo unico), in relazione agli artt. 3/1 e 117/1 della Costituzione, nella parte in cui non contempla unitariamente i dipendenti inquadrati in una qualsiasi delle qualifiche funzionali dirigenziali (prima o seconda ex art. 21 della l.r. n. 34/1984) e limita invece la sua applicazione ai dipendenti inquadrati nella qualifica dirigenziale "massima" e cioe' nella seconda qualifica dirigenziale prevista dalla l.r. n. 34/1984; in subordine, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della predetta l.r. n. 29/1990, in relazione agli artt. 3/1 e 97/1 della Costituzione, nella parte in cui non ammette transitoriamente al beneficio ivi previsto i dipendenti in possesso della prima qualifica dirigenziale ex l.r. n. 34/1984, fino alla conclusione del particolare procedimento di prima copertura dei posti di seconda qualifica dirigenziale (a seguito di selezione tra i dipendenti con prima qualifica dirigenziale) previsto dagli artt. 42/4, 43/2, 45/1, 46 e 47 della l.r. n. 34/1984 come modificati ed integrati da l.r. n. 55/1990; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio sui ricorsi come sopra riuniti, fino alla decisione della Corte costituzionale; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della giunta regionale della Calabria nonche' comunicata al presidente del consiglio regionale della Calabria. Cosi' deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 giusta riserva del 18 dicembre 1991. Il presidente: BIANCHI Il giudice estensore: SIRACUSA Il segretario: (firma illeggibile) 92C0414