N. 156 SENTENZA 19 marzo - 2 aprile 1992

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia
 autonoma.
 
 Regione - Trentino-Alto Adige - Realizzazione di centri di prima
 accoglienza - Stanziamenti 1991 - Contributi  erogati  alla  regione
 anziche'  alle  province autonome - Intervento di successivo d.P.C.M.
 (28 dicembre 1991) modificativo con assegnazioni delle quote relative
 alle due province autonome di Trento e  Bolzano  -  Cessazione  della
 materia del contendere
(GU n.16 del 15-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
 notificato  il  23  novembre  1991,  depositato  in Cancelleria il 28
 novembre successivo, per conflitto di attribuzione  sorto  a  seguito
 del  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 1991,
 recante "Assegnazione, ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n.  39,
 dello  stanziamento di trenta miliardi in favore delle regioni per la
 realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per  l'anno
 1991" ed iscritto al n. 45 del registro conflitti 1991;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 3 marzo 1992 il  Giudice  relatore
 Gabriele Pescatore;
    Udito  l'avvocato Sergio Panunzio e l'Avvocato dello Stato Stefano
 Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso  notificato  al
 Presidente  del  Consiglio  dei ministri in data 23 novembre 1991, ha
 sollevato conflitto di attribuzione  avverso  il  d.P.C.M.  9  agosto
 1991,  recante  "Assegnazione, ai sensi della legge 28 febbraio 1990,
 n. 39, dello stanziamento di trenta miliardi in favore delle  regioni
 per  la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per
 l'anno 1991". Ha dedotto la violazione  delle  attribuzioni  ad  essa
 spettanti a norma degli artt. 8, primo comma, numeri 10, 13, 23 e 25;
 9,  primo  comma,  n.  10;  10  e  16  dello  Statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige, nonche'  della  propria  autonomia  finanziaria,
 garantitale  dagli  artt.  69  e segg. di detto Statuto e dall'art. 5
 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
    Nel ricorso si esponeva che detto  decreto  (col  quale  e'  stato
 assegnato   alla   Regione   Trentino  Alto-Adige  un  contributo  di
 trecentocinquanta milioni di  lire)  e'  stato  adottato  sulla  base
 dell'art.  11,  comma  terzo,  del  d.-l.  30  dicembre  1989, n. 416
 (convertito  nella  legge 28 febbraio 1990, n. 39) - secondo il quale
 "con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  si  provvede
 alla  erogazione  di  contributi  alle  regioni che predispongono, in
 collaborazione con i comuni di maggiore insediamento,  programmi  per
 la  realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli
 stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari" - nonche' in base
 all'art. 2, comma primo, del d.m. 26 luglio 1990, n. 244 (emanato  in
 relazione alla previsione contenuta nel sesto comma del medesimo art.
 11  del  d.-l.  n.  416  del  1989), recante "norme regolamentari per
 l'erogazione di contributi alle regioni ai fini  della  realizzazione
 di centri di prima accoglienza e di servizi per gli immigrati".
    La  ricorrente lamentava che, per quanto riguarda il Trentino-Alto
 Adige, in base alle norme statutarie sopra menzionate ed  all'art.  5
 della legge 30 novembre 1989, n. 386, il contributo non doveva essere
 assegnato  alla  regione,  ma  alle  province  autonome,  attenendo a
 materia di loro competenza  e  dovendo  quindi  il  riferimento  alle
 regioni  come  destinatarie del contributo in oggetto - contenuto sia
 nell'art. 11, comma terzo del d.-l. n. 416 del 1989, che nell'art. 2,
 comma primo, del d.m. n. 244 del 1990 - intendersi espresso,  per  il
 Trentino-Alto  Adige,  a  favore  delle province autonome e non della
 regione.
    Con il ricorso si chiedeva, pertanto,  che  il  decreto  impugnato
 fosse dichiarato illegittimo ed annullato in parte qua.
    Dinanzi  a  questa  Corte  si  e'  costituito  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello
 Stato, riconoscendo che i fondi in questione sono di spettanza  delle
 province autonome e non della Regione Trentino-Alto Adige.
    Successivamente,  con  memoria  depositata il 14 febbraio 1992, la
 Provincia autonoma di Bolzano esponeva che, con d.P.C.M. 28  dicembre
 1991,  l'atto  impugnato  era  stato  modificato e lo stanziamento in
 questione era stato ripartito e direttamente assegnato, per le  somme
 riguardanti  il Trentino-Alto Adige, alle Province autonome di Trento
 e di Bolzano. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la  cessazione
 della materia del contendere.
                        Considerato in diritto
    1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di
 Bolzano  ha  impugnato  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei
 ministri 9 agosto 1991, recante "Assegnazione ai sensi della legge 28
 febbraio 1990, n. 39 dello stanziamento di trenta miliardi in  favore
 delle  regioni  per la realizzazione di centri di prima accoglienza e
 di servizi per l'anno 1991" - col  quale  era  stato  assegnato  alla
 Regione   Trentino-Alto  Adige  un  contributo  di  trecentocinquanta
 milioni di lire - deducendo la violazione degli artt. 8, primo comma,
 nn. 10, 13, 23 e 25; 9, primo comma, n. 10; 10, n.  16,  69  e  segg.
 dello  Statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige, nonche' l'art. 5
 della legge 30 novembre 1989, n.  386,  con  la  conseguente  lesione
 delle  proprie  attribuzioni  e  della propria autonomia finanziaria,
 dovendo tale contributo essere erogato, per il  Trentino-Alto  Adige,
 non alla regione ma a ciascuna delle province autonome.
    Successivamente  alla  proposizione  del  ricorso,  il  testo  del
 decreto impugnato - con d.P.C.M. 28 dicembre  1991  pubblicato  sulla
 Gazzetta  Ufficiale del 27 gennaio 1992, n. 21 - e' stato modificato,
 provvedendosi ad attribuire direttamente, per il Trentino-Alto Adige,
 il contributo in questione, a ciascuna delle province autonome.
    In  relazione  a  tali  modificazioni,  la  Provincia  autonoma di
 Bolzano ha fatto istanza a questa Corte - con memoria  depositata  il
 14  febbraio  1992  - affinche' sia dichiarata cessata la materia del
 contendere, avendo il d.P.C.M. 28 dicembre 1991, in accoglimento  dei
 rilievi  formulati  da  essa  provincia,  disposto  la modifica della
 indicazione "Trentino", gia' contenuta nel prospetto di  ripartizione
 del  contributo  assegnato  a  ciascuna  regione,  di  cui all'art. 1
 dell'impugnato d.P.C.M. 9 agosto 1991,  nel  senso  di  assegnare  la
 quota  dello  stanziamento  di  350  miliardi  (rectius  350 milioni)
 separatamente alle due province autonome: 155 miliardi  (rectius  155
 milioni)  alla  Provincia  di  Trento  e  195  miliardi  (rectius 195
 milioni) a quella di Bolzano.
    In effetti detta modificazione  dell'atto  impugnato,  accogliendo
 integralmente  l'oggetto  della richiesta della Provincia di Bolzano,
 comporta la cessazione della materia del contendere.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara cessata la materia del contendere  in  ordine  al  ricorso
 indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
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