N. 157 ORDINANZA 19 marzo - 2 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza -  Cassa  avvocati  e  procuratori  legali  -
 Riscatto periodo corso legale studi universitari - Mancata previsione
 -    Ius  superveniens:  legge  11  febbraio  1992, n. 141, art. 24 -
 Necessita' di riesame della rilevanza della questione -  Restituzione
 degli atti al giudice  a quo.
 
 (Legge  20  settembre  1980,  n.  576,  art.  26,  quinto comma, come
 modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.16 del 15-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 26, quinto
 comma, della legge 20 settembre 1980, n.  576  (Riforma  del  sistema
 previdenziale  forense),  come  modificato  dall'art. 2 della legge 2
 maggio  1983,  n.  175  (Interpretazione  autentica   dell'art.   24,
 integrazione  e  modifica  di norme della legge 20 settembre 1980, n.
 576, concernente la riforma della previdenza forense),  promosso  con
 ordinanza  emessa  l'11  aprile  1991  dal  Tribunale  di Brescia nel
 procedimento civile vertente tra Cassa  Nazionale  di  Previdenza  ed
 Assistenza  Avvocati e Procuratori e Romano Luigi, iscritta al n. 602
 del registro ordinanze 1991 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti gli atti di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza
 ed Assistenti Avvocati e Procuratori e di Romano Luigi nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  gennaio  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Uditi gli avvocati Luigi Romano per Romano Luigi e Annibale Marini
 per la  Cassa  Nazionale  di  Previdenza  ed  Assistenza  Avvocati  e
 Procuratori  e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente
 del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto che il Tribunale di Brescia, nel procedimento civile  tra
 l'avv.  Luigi Romano e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
 Avvocati e Procuratori, con ordinanza emessa l'11 aprile  1991  (R.O.
 n.   602   del   1991),   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 26, quinto comma, della  legge  n.  576  del
 1980,  come modificato dall'art. 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175,
 nella parte in cui, per gli iscritti alla detta Cassa, non prevede il
 diritto di riscattare i periodi di  durata  del  corso  legale  degli
 studi  universitari  e  del servizio militare, al fine di raggiungere
 l'anzianita'  minima  necessaria  per  conseguire  la   pensione   di
 anzianita';
      che,  a  parere  del  giudice  remittente,  risulterebbe violato
 l'art. 3, primo comma,  della  Costituzione,  per  la  disparita'  di
 trattamento che si verificherebbe rispetto agli appartenenti ad altre
 categorie   professionali   (quali,  per  es.  gli  ingegneri  e  gli
 architetti) e, all'interno della stessa categoria forense, tra coloro
 che, per aver prestato  il  servizio  militare,  hanno  ritardato  la
 iscrizione all'albo e coloro che, non essendo soggetti a tale obbligo
 (donne  ed  inabili),  vi  si  sono  iscritti  appena conseguitane la
 possibilita';
      che nel giudizio si sono costituiti la  parte  privata,  che  ha
 concluso   per   l'accoglimento   della  questione,  e  la  Cassa  di
 Previdenza, che ha concluso per la non fondatezza della questione;
    Considerato che e' intervenuta la legge 11 febbraio 1992, n.  141,
 la  quale,  all'art.  24,  ha disciplinato ex novo il riscatto di cui
 trattasi;
      che, pertanto, si impone la restituzione degli atti  al  giudice
 remittente  per  il  riesame  della  rilevanza  della  questione alla
 stregua della nuova legge.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0421