N. 158 ORDINANZA 19 marzo - 2 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Ultrasessantacinquenni che non abbiano
 maturato ancora il minimo della pensione entro il limite dei 70
 anni di eta' - Trattenimento in servizio - Mancata previsione -
 Norma  gia'  dichiarata  costituzionalmente illegittima (sentenza n.
 90/1992) - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53).
 
 (Cost., artt. 3, 4, 36 e 38, secondo e terzo comma).
(GU n.16 del 15-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.  Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 53  del  d.P.R.
 20  dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita'
 sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il  26  aprile  1991
 dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per la Puglia - Sezione di
 Bari, sul ricorso proposto da Gianfiglio Maria contro CO.RE.CO  sugli
 atti  degli Enti locali della Puglia ed altra, iscritta al n. 668 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il T.A.R. per  la  Puglia  -  Sezione  di  Bari,  nel
 giudizio   promosso   da  Gianfiglio  Maria,  dipendente  U.S.L.,  di
 impugnazione del provvedimento datato 3 agosto 1989  di  annullamento
 della  deliberazione  della  U.S.L.  n.  3 di Taranto con la quale si
 disponeva a suo favore il  prolungamento  dell'eta'  pensionabile  da
 sessantacinque  anni  a  quella  necessaria  per il conseguimento del
 minimo della pensione entro il limite di settant'anni, con  ordinanza
 emessa  il  26  aprile  1991  (R.O.  n.  668  del 1991), ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del  d.P.R.  20
 dicembre   1979,   n.   761,  nella  parte  in  cui  non  prevede  il
 trattenimento    in    servizio,    a    domanda,    del    personale
 ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturato il conseguimento
 del diritto a pensione e per il periodo necessario a realizzare detto
 effetto;
      che,  a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 3, 4,
 36 e 38, secondo e  terzo  comma,  della  Costituzione,  perche'  non
 risulterebbe  garantito  il diritto sociale alla pensione benche' sia
 costituzionalmente protetto, e sebbene siano stati versati i relativi
 contributi,  e  perche'  si  verificherebbe disparita' di trattamento
 rispetto ai dirigenti civili dello Stato e  ai  primari  ospedalieri,
 per  i  quali  e'  stato previsto il trattenimento in servizio fino a
 settant'anni per conseguire il massimo della pensione;
      che nel giudizio dinanzi a questa Corte non si  sono  costituite
 le  parti  private  ne'  e'  intervenuta  l'Avvocatura generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato che la  disposizione  ora  denunciata  e'  stata  gia'
 dichiarata  costituzionalmente  illegittima in parte qua (sent. n. 90
 del 1992) e, quindi, e' stata espunta dall'ordinamento;
      che,  pertanto,  la  questione  ora  di   nuovo   sollevata   e'
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979,
 n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali),
 in riferimento agli artt. 3, 4, 36 e 38, secondo e terzo comma, della
 Costituzione,  sollevata  dal T.A.R. per la Puglia - Sezione di Bari,
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0422