N. 162 ORDINANZA 1 - 2 aprile 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Tribunale - G.I.P. - Udienze preliminare e dibattimentale - Imputazione e provvedimenti sulla liberta' personale - Incompatibilita' del giudice a partecipare - Mancata previsione - Questioni gia' dichiarate non fondate e manifestamente infondate (sentenze nn. 401 e 502 del 1991, 124/1992 e ordinanza n. 516/1991) - Manifesta infondatezza. (C.C.P., art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, 25, 27, 76, 77 e 101).(GU n.16 del 15-4-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 maggio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia nel procedimento penale a carico di D'Angelo Francesco Salvatore, iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1992; 2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1991 dal Tribunale di Benevento nel procedimento penale a carico di Giraldi Giovanna ed altro, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 1 aprile 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia ed il Tribunale di Benevento dubitano della legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, rispettivamente: a) nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen., cio' che, secondo il primo di tali giudici, darebbe luogo a violazione degli artt. 76 e 77 - in riferimento della direttiva n. 67 dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 - nonche' degli artt. 25 e 101 della Costituzione.; b) nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare provvedimenti sulla liberta' personale in sede di riesame di misure coercitive, cio' che comporterebbe, secondo il Tribunale di Benevento, la violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione.; che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la prima questione sia dichiarata non fondata e la seconda manifestamente infondata; Considerato che e' opportuna la riunione dei predetti giudizi, in quanto concernenti la medesima disposizione; che la questione sub a), gia' dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione., con la sentenza n. 401 del 1991 e manifestamente infondata con la sentenza n. 502 del 1991, e' stata dichiarata non fondata, con la sentenza n. 124 del 1992, anche in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione.; che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili nuovi; che, di conseguenza, la questione con essa sollevata va dichiarata manifestamente infondata; che la questione sub b) e' gia' stata dichiarata: non fondata, in riferimento agli artt. 76 e 25 della Costituzione., con la sentenza n. 502 del 1991; manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 97 della Costituzione., con l'ordinanza n. 516 del 1991; manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e 3 della Costituzione., con la sentenza n. 124 del 1992; che l'ordinanza in esame non propone argomentazioni o profili nuovi; che, di conseguenza, anche tale questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia ordinato di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 25 e 101 della Costituzione. dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia con ordinanza del 10 maggio 1991; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare provvedimenti sulla liberta' personale in sede di riesame di misure coercitive, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 16 dicembre 1991. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992. Il cancelliere: FRUSCELLA 92C0426