N. 162 ORDINANZA 1 - 2 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Tribunale  -  G.I.P.  -  Udienze  preliminare  e
 dibattimentale - Imputazione e provvedimenti sulla liberta' personale
 - Incompatibilita' del giudice a partecipare - Mancata
 previsione - Questioni gia' dichiarate non fondate e  manifestamente
 infondate  (sentenze  nn. 401 e 502 del 1991, 124/1992 e ordinanza n.
 516/1991) - Manifesta infondatezza.
 
 (C.C.P., art. 34, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 27, 76, 77 e 101).
(GU n.16 del 15-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di
 procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa  il  10  maggio  1991  dal  Giudice  per  le
 indagini  preliminari presso il Tribunale di Nicosia nel procedimento
 penale a carico di D'Angelo Francesco Salvatore, iscritta al  n.  728
 del  registro  ordinanze  1991  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1992;
      2)  ordinanza  emessa  il  16  dicembre  1991  dal  Tribunale di
 Benevento nel procedimento penale a carico  di  Giraldi  Giovanna  ed
 altro,  iscritta  al  n.  34 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  1 aprile 1992 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Giudice  per
 le  indagini  preliminari  presso  il  Tribunale  di  Nicosia  ed  il
 Tribunale di Benevento  dubitano  della  legittimita'  costituzionale
 dell'art.   34,  secondo  comma,  del  codice  di  procedura  penale,
 rispettivamente:
       a)  nella  parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'   a
 partecipare  all'udienza  preliminare  del  giudice  per  le indagini
 preliminari presso il  tribunale  che  abbia  ordinato  di  formulare
 l'imputazione  ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen.,
 cio'  che,  secondo  il  primo  di  tali  giudici,  darebbe  luogo  a
 violazione degli artt. 76 e 77 - in riferimento della direttiva n. 67
 dell'art.  2  della legge delega n. 81 del 1987 - nonche' degli artt.
 25 e 101 della Costituzione.;
       b)  nella  parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'   a
 partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato
 o  concorso  a  pronunciare provvedimenti sulla liberta' personale in
 sede di riesame di misure coercitive, cio' che comporterebbe, secondo
 il Tribunale di Benevento, la violazione degli artt. 3, 24, 25, 27  e
 101 della Costituzione.;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la  prima
 questione  sia  dichiarata  non  fondata  e la seconda manifestamente
 infondata;
    Considerato che e' opportuna la riunione dei predetti giudizi,  in
 quanto concernenti la medesima disposizione;
      che  la  questione  sub  a),  gia'  dichiarata  non  fondata, in
 riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione., con  la  sentenza
 n. 401 del 1991 e manifestamente infondata con la sentenza n. 502 del
 1991,  e'  stata  dichiarata  non fondata, con la sentenza n. 124 del
 1992, anche in riferimento agli artt. 25 e 101 della Costituzione.;
      che l'ordinanza in esame non propone  argomentazioni  o  profili
 nuovi;
      che,   di  conseguenza,  la  questione  con  essa  sollevata  va
 dichiarata manifestamente infondata;
     che la questione sub b) e' gia' stata dichiarata: non fondata, in
 riferimento agli artt. 76 e 25 della Costituzione., con  la  sentenza
 n.  502 del 1991; manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
 3, 24, 27 e 97 della Costituzione., con l'ordinanza n. 516 del  1991;
 manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76, 77, 25, 101 e
 3 della Costituzione., con la sentenza n. 124 del 1992;
      che  l'ordinanza  in  esame non propone argomentazioni o profili
 nuovi;
      che,  di  conseguenza,  anche  tale  questione   va   dichiarata
 manifestamente infondata;
 Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice  di  procedura
 penale,   nella   parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  a
 partecipare all'udienza  preliminare  del  giudice  per  le  indagini
 preliminari  presso  il  tribunale  che  abbia  ordinato di formulare
 l'imputazione ai sensi dell'art. 409, quinto comma, cod. proc.  pen.,
 sollevata   in  riferimento  agli  artt.  76,  77,  25  e  101  della
 Costituzione. dal Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale di Nicosia con ordinanza del 10 maggio 1991;
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  del  medesimo  art.  34, secondo comma, del codice di
 procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a
 partecipare al giudizio dibattimentale del giudice che ha pronunciato
 o concorso a pronunciare provvedimenti sulla  liberta'  personale  in
 sede  di  riesame di misure coercitive, sollevata in riferimento agli
 artt. 3, 24, 25,  27  e  101  della  Costituzione  dal  Tribunale  di
 Benevento con ordinanza del 16 dicembre 1991.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 2 aprile 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 92C0426