N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 1991
N. 190 Ordinanza emessa il 29 ottobre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Calderoni Luigi ed altra Reati tributari - Sostituti d'imposta - Omesso versamento delle ritenute d'acconto - Previsione di "sanatoria tributaria" conseguente al pagamento di una determinata somma di denaro (L. 1.000.000 per ciascun periodo di imposta) - Impossibilita' per il fallito di usufruire del beneficio non essendo ad esso consentito, durante la procedura, di effettuare il pagamento - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai contribuenti-imputati non falliti. (D.-L. 16 marzo 1991, n. 83, artt. 7 e 8, convertito in legge 15 maggio 1991, n. 154). (Cost., art. 3).(GU n.16 del 15-4-1992 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Pronunciando sulla eccezione di illegittimita' costituzionale delle norme di cui all'oggetto, avanzata dal difensore di Calderoni Luigi e Ferrati Primetta, imputati tra l'altro, del delitto previsto e punito dagli artt. 110 del c.p. e 2, secondo comma, della legge n. 516/1982 operate per lavoro dipendente negli anni 1980, 1984 e 1985 per un totale di oltre cinque milioni di lire, alla odierna udienza preliminare; O S S E R V A I predetti imputati risultano essere stati dichiarati falliti con sentenza del tribunale di Firenze dell'11 novembre 1986. Essi si trovano quindi nella impossibilita' economica, oltre che giuridica, di "regolarizzare", la loro posizione fiscale in ordine al delitto contestato mediante il pagamento per ciascuno dei periodi di imposta sui mancati versamenti all'erario si riferiscono della somma di L. 1.000.000 come previsto dall'art. 8 del d.-l. citato. Invero, ove costoro avessere effettuato tale pagamento avrebbe potuto trovare accesso la retroattivita' della norma piu' favorevole al reo, cosi' come sancito dal citato art. 7, di talche' la violazione penale loro contestata avrebbe dovuto essere dichiarata insussistente in quanto depenalizzata a mero illecito amministrativo ai sensi del combinato disposto dall'art. 8, 7 e 3 del d.-l. 16 marzo 1991, n. 83, convertito nella legge 15 maggio 1991, n. 154. Quindi e' evidente che il non avere tenuto conto da parte del legislatore delle condizioni economiche delle persone cui e' applicabile una siffatta normativa che in sostanza derubrica un fatto reato in mero illecito amministrativo dietro versamento di una somma di denaro comporta una evidente disparita' di trattamento fra chi tale somma di denaro possiede e puo' versare onde ottenere la sanatoria e chi tale somma non possiede per oggettiva impossibilita' come nel caso di specie in cui i prevenuti sono falliti. Si ritiene percio' che tale normativa contrasti con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 poiche' pone sullo stesso piano, posizioni oggettivamente diverse. Tale questione e' pertanto non solo non manifestamente infondata, ma anche rilevante nel giudizio in corso poiche' i prevenuti si trovano nelle condizioni dette di falliti e percio' impossibilitati a provvederer alla sanatoria tributaria che darebbe luogo alla derubricazione del reato in semplice illecito fiscale;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953; Sospende il giudizio in corso dichiarando non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 7 e 8 del d.-l. n. 83/1991 convertito in legge 15 maggio 1991, n. 154, nella parte in cui fanno derivare conseguenze penali in luogo di una semplice sanzione amministrativa solo perche' non si e' ottemperato al pagamento di una somma di denaro in sanatoria, senza tenere in alcun conto della oggettiva, impossibilita' a provvedere al pagamento da parte dell'imputato; Dispone inoltre l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 29 ottobre 1991 Il giudice per le indagini preliminari: MAZZI 92C0434