N. 190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 ottobre 1991

                                N. 190
    Ordinanza emessa il 29 ottobre 1991 dal giudice per le indagini
                              preliminari
  presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di
                       Calderoni Luigi ed altra
 Reati tributari - Sostituti d'imposta - Omesso versamento delle
    ritenute  d'acconto  -  Previsione   di   "sanatoria   tributaria"
    conseguente  al  pagamento  di una determinata somma di denaro (L.
    1.000.000 per ciascun periodo di imposta) - Impossibilita' per  il
    fallito di usufruire del beneficio non essendo ad esso consentito,
    durante  la procedura, di effettuare il pagamento - Ingiustificata
    disparita' di trattamento rispetto  ai  contribuenti-imputati  non
    falliti.
 (D.-L. 16 marzo 1991, n. 83, artt. 7 e 8, convertito in legge 15
    maggio 1991, n. 154).
 (Cost., art. 3).
(GU n.16 del 15-4-1992 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Pronunciando  sulla  eccezione  di  illegittimita'  costituzionale
 delle norme di cui all'oggetto, avanzata dal difensore  di  Calderoni
 Luigi  e Ferrati Primetta, imputati tra l'altro, del delitto previsto
 e punito dagli artt. 110 del c.p. e 2, secondo comma, della legge  n.
 516/1982  operate  per lavoro dipendente negli anni 1980, 1984 e 1985
 per un totale di oltre cinque milioni di lire, alla  odierna  udienza
 preliminare;
                             O S S E R V A
    I  predetti imputati risultano essere stati dichiarati falliti con
 sentenza del tribunale di Firenze  dell'11  novembre  1986.  Essi  si
 trovano  quindi  nella impossibilita' economica, oltre che giuridica,
 di "regolarizzare", la loro posizione fiscale in  ordine  al  delitto
 contestato  mediante il pagamento per ciascuno dei periodi di imposta
 sui mancati versamenti all'erario si riferiscono della  somma  di  L.
 1.000.000 come previsto dall'art. 8 del d.-l. citato.
    Invero,  ove  costoro  avessere  effettuato tale pagamento avrebbe
 potuto trovare accesso la retroattivita' della norma piu'  favorevole
 al  reo,  cosi'  come  sancito  dal  citato  art.  7,  di  talche' la
 violazione penale loro contestata avrebbe  dovuto  essere  dichiarata
 insussistente  in quanto depenalizzata a mero illecito amministrativo
 ai sensi del combinato disposto dall'art. 8, 7 e 3 del d.-l. 16 marzo
 1991, n. 83, convertito nella legge 15 maggio 1991, n. 154.
    Quindi  e'  evidente  che  il  non avere tenuto conto da parte del
 legislatore  delle  condizioni  economiche  delle  persone   cui   e'
 applicabile una siffatta normativa che in sostanza derubrica un fatto
 reato  in mero illecito amministrativo dietro versamento di una somma
 di denaro comporta una evidente disparita'  di  trattamento  fra  chi
 tale  somma  di  denaro  possiede  e  puo'  versare  onde ottenere la
 sanatoria e chi tale somma non possiede per oggettiva  impossibilita'
 come nel caso di specie in cui i prevenuti sono falliti.
    Si  ritiene  percio' che tale normativa contrasti con il principio
 di uguaglianza di cui all'art. 3 poiche'  pone  sullo  stesso  piano,
 posizioni oggettivamente diverse.
    Tale  questione e' pertanto non solo non manifestamente infondata,
 ma anche rilevante nel giudizio  in  corso  poiche'  i  prevenuti  si
 trovano nelle condizioni dette di falliti e percio' impossibilitati a
 provvederer   alla   sanatoria  tributaria  che  darebbe  luogo  alla
 derubricazione del reato in semplice illecito fiscale;
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge n.
 87/1953;
    Sospende il  giudizio  in  corso  dichiarando  non  manifestamente
 infondata la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 7
 e  8 del d.-l. n. 83/1991 convertito in legge 15 maggio 1991, n. 154,
 nella parte in cui fanno derivare conseguenze penali in luogo di  una
 semplice  sanzione  amministrativa solo perche' non si e' ottemperato
 al pagamento di una somma di denaro in  sanatoria,  senza  tenere  in
 alcun conto della oggettiva, impossibilita' a provvedere al pagamento
 da parte dell'imputato;
    Dispone  inoltre  l'immediata  trasmissione degli atti processuali
 alla Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e comunicata
 anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.
      Firenze, addi' 29 ottobre 1991
             Il giudice per le indagini preliminari: MAZZI

 92C0434