N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 aprile 1992

                                 N. 37
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
                     cancelleria il 7 aprile 1992
                 (della provincia autonoma di Trento)
 Sanita' pubblica - Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di
    repressione  dell'esercizio  abusivo delle professioni sanitarie -
    Limitazione  della  pubblicita'  concernente   l'esercizio   delle
    professioni  sanitarie  e  sanitarie  ausiliarie  alle sole targhe
    apposte  sull'edificio  in  cui  l'attivita'  si  svolge  ed  alle
    iscrizioni   negli  elenchi  telefonici  -  Necessita'  per  detta
    pubblicita' dell'autorizzazione  del  sindaco  previo  nulla  osta
    dell'ordine  professionale - Autorizzazione delle regioni, sentite
    le federazioni regionali degli ordini sanitari, per la pubblicita'
    relativa  alle  case  di  riposo   private   e   agli   ambulatori
    specialistici  - Attribuzione al Ministro della sanita' del potere
    di disciplinare con proprio decreto le modalita' per  il  rilascio
    di  detta autorizzazione - Asserita indebita invasione della sfera
    di competenza provinciale in materia di  assistenza  sanitaria  ed
    ospedaliera  e di autorizzazione e vigilanza relative alle case di
    cura private (art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
 (Legge 5 febbraio 1992, n. 175, artt. 1, 2, 4, 5, primo e secondo
    comma, e 6, terzo comma).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, 8, nn. 5 e 6, e 16).
(GU n.17 del 22-4-1992 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona   del
 presidente della giunta provinciale sig. Mario Malossini, autorizzato
 con deliberazione della giunta provinciale n. 3560 del 23 marzo 1992,
 rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero
 Rueca ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo
 della  Gancia,  1,  per  mandato  speciale  a rogito del notaio dott.
 Pierluigi Mott di Trento in data 26 marzo 1992,  n.  57438  di  rep.,
 contro  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri pro-tempore per la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 4  e
 5  (primo  e  secondo comma) e 6 (terzo comma) della legge 5 febbraio
 1992, n. 175, recante "norme in materia di pubblicita' sanitaria e di
 repressione dell'esercizio abusivo delle  professioni  sanitarie",  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992.
    La  disciplina  statale  della pubblicita' concernente l'esercizio
 delle professioni e  delle  attivita'  sanitarie  era  fino  ad  oggi
 contenuta  nell'art.  201,  primo  e  secondo  comma,  del  t.u.l.s.,
 approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265,  modificato  dall'art.  7
 della  legge 1› maggio 1941, n. 422, ai cui sensi per "la pubblicita'
 a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente  ambulatori  o
 case  o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica,
 case o  pensioni  per  gestanti,  stabilimenti  termali,  idropinici,
 idroterapici"  e'  necessaria  una  "licenza",  gia'  rilasciata  dal
 prefetto, sentito l'ordine dei medici competente per territorio.
    L'art. 25 del d.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, aveva  attribuito  al
 sindaco,  che  provvede  sentito  l'ordine  dei  medici e l'ufficiale
 sanitario, il potere di accordare licenza per la pubblicita' a  mezzo
 stampa, o in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori.
    L'art.  1, secondo comma, lett. f), del d.P.R. 14 gennaio 1982, n.
 4, concernente il trasferimento alle regioni ordinarie delle funzioni
 amministrative in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera aveva
 trasferito a tali regioni le  funzioni  concernenti  "la  pubblicita'
 concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica nonche'
 le  case  e  pensioni  per  gestanti,  ferma  restando  la competenza
 consultiva degli ordini dei medici".
    Per quanto riguarda la provincia ricorrente, l'art. 1  del  d.P.R.
 28  marzo  1975,  n.  474,  ha  trasferito  alla  provincia  tutte le
 attribuzioni  in  materia  di  "igiene  e   sanita',   ivi   comprese
 l'assistenza  sanitaria e ospedaliera", gia' esercitate dallo Stato o
 gia' trasferite alla regione Trentino-Alto Adige,  mentre  lo  stesso
 d.P.R.  n.  474/1975 ha elencato tassativamente le competenze rimaste
 allo Stato, con formulazioni che, per quanto qui  interessa,  non  si
 discostano  sostanzialmente  dalla  disciplina  del  d.P.R. n. 4/1972
 concernente le regioni ordinarie (il quale, come si e'  detto,  aveva
 disposto  espressamente  il  trasferimento  delle funzioni in tema di
 pubblicita' delle case di cura private), con riserve allo Stato  anzi
 piu'  restrittive (e quindi con piu' ampie attribuzioni alle province
 autonome) per cio' che riguarda le professioni sanitarie ausiliarie e
 le arti ausiliarie delle professioni sanitarie (cfr. art.  3,  n.  9,
 del  d.P.R.  n.  474/1975, raffrontato con l'art. 6, nn. 20 e 21, del
 d.P.R. n. 4/1972).
    Successivamente  il  d.P.R.  n.  616/1977,   nel   completare   il
 trasferimento delle funzioni alle regioni ordinarie, ridusse l'ambito
 delle  riserve  a  favore dello Stato alle sole funzioni - per quanto
 qui interessa - concernenti la "fissazione dei requisiti  minimi  per
 la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari"
 (art.  30,  lett.  r)),  la  determinazione "dei requisiti minimi per
 l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie" (art.
 30, lett. s)), e "gli ordini e i  collegi  professionali"  (art.  30,
 lett. t)).
    Tale riparto di funzioni rileva residualmente, come e' noto, anche
 in  relazione  alla provincia di Trento, poiche' ai sensi dell'art. 9
 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 926, la  definizione  delle  funzioni
 amministrative,  come  enunciata nel d.P.R. n. 616/1977, per ciascuna
 materia in esso considerata, "si intende riferita anche alle funzioni
 amministrative  delle  regioni  o  delle  province,  riguardanti   le
 corrispondenti materie di rispettiva competenza" (primo comma), e fra
 le  funzioni amministrative trasferite alle province con i precedenti
 decreti di attuazione statutaria "si intendono comprese per  ciascuna
 materia,  tutte  quelle  rientranti  nella  definizione datane per le
 regioni ordinarie" dal medesimo d.P.R. n. 616/1977 (terzo  comma);  e
 ai  sensi dell'art. 10 dello stesso decreto n. 526/1987 e' attribuita
 alla  regione  e   alle   province,   in   aggiunta   alle   funzioni
 amministrative   gia'   di  loro  competenza,  "ogni  altra  funzione
 amministrativa  che,  dismessa dallo Stato, per effetto del d.P.R. 24
 luglio 1977, n. 616,  nel  territorio  della  suddetta  regione,  sia
 ancora  di  competenza  statale  nel  territorio stesso, nonche' ogni
 altra funzione amministrativa che dallo stesso d.P.R. 24 luglio 1977,
 n. 616, sia stata comunque conferita alle regioni a statuto ordinario
 e non sia stata ancora estesa alla regione o alle province".
    A sua volta la legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel  ridefinire  il
 riparto  delle  funzioni  fra Stato e regioni o province autonome, ha
 ancora una volta limitato la riserva di competenze  allo  Stato,  per
 quanto   qui   interessa,  alla  "fissazione  dei  requisiti  per  la
 determinazione dei profili professionali degli  operatori  sanitari",
 ai  "requisiti  per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie
 ausiliarie"  (art.  6,  lett.  q))  e  agli  "ordini  e  ..   collegi
 professionali" (art. 6, lett. s)).
    Si  aggiunga che, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 526/1987, le
 funzioni  amministrative  che   le   leggi   generali   dello   Stato
 conferiscono  ai comuni o sono state attribuite ad essi dal d.P.R. n.
 616/1977 sono trasferite ai comuni delle province di Trento e Bolzano
 solo "qualora non rientrino nelle materie di competenza della regione
 o delle province" (primo comma), mentre al trasferimento ai comuni di
 funzioni rientranti nelle materie di  competenza  delle  province  si
 provvede  con  legge  regionale  su concorde richiesta delle province
 (secondo comma), in mancanza di che tali  funzioni  restano  in  capo
 alle province stesse.
    Si  puo'  dunque  concludere  che  la  materia  della  pubblicita'
 sanitaria e precisamente della  pubblicita'  concernente  l'esercizio
 delle   professioni   sanitarie   e   delle   professioni   sanitarie
 ausiliarire, nonche' delle case di cura, ambulatori e simili,  e'  di
 piena  competenza  della provincia autonoma, salvo eventualmente cio'
 che tocchi le competenze degli ordini professionali.
    In ogni caso, e' certamente di piena competenza  provinciale  cio'
 che  attiene  all'esercizio  (ivi  compresa  la relativa pubblicita')
 delle  professioni  sanitarie  ausiliarie,  diverse  da   quelle   di
 ostetrica,  e  all'esercizio  delle arti ausiliarie delle professioni
 sanitarie.
    Ora la legge 5 febbraio 1992, n. 175, contenente "norme in materia
 di pubblicita' sanitaria  e  di  repressione  dell'esercizio  abusivo
 delle   professioni   sanitarie",   contiene  una  nuova  dettagliata
 disciplina della materia, che pero' risulta  non  rispettosa  e  anzi
 invasiva della competenza provinciale.
    In  particolare,  l'art. 1 disciplina sotto il profilo sostanziale
 la pubblicita' concernente l'esercizio delle professioni sanitarie  e
 delle  professioni  sanitarie  ausiliarie,  consentito  solo mediante
 targhe  apposte  sull'edificio   in   cui   si   svolge   l'attivita'
 professionale,  nonche'  mediante iscrizione sugli elenchi telefonici
 (primo comma).
    La disposizione non si limita a stabilire i mezzi  di  pubblicita'
 consentita,  ma  precisa  minuziosamente  le  indicazioni che possono
 essere contenute nelle targhe e  nelle  inserzioni  (secondo  comma);
 oltre  a  disciplinare  l'uso  delle  qualifiche  di specialista o la
 menzione della particolare disciplina  specialistica  esercitata  dal
 medico  (terzo e quarto comma), e a estendere la disciplina contenuta
 in tale articolo alle iscrizioni su fogli di  ricettario  dei  medici
 chirurgici  e  dei  laureati  in  odontoiatria  nonche'  sulle  carte
 professionali  usate  dagli  esercenti  le  altre professioni (quinto
 comma).
    Ora, anche a voler ammettere  che  la  limitazione  dei  mezzi  di
 pubblicita'   rientri   nella  potesta'  legislativa  "di  principio"
 spettante allo  Stato  in  materia,  non  vi  rientra  certamente  la
 specificazione  dettagliata delle indicazioni ammesse nelle targhe, e
 nelle inserzioni e nelle carte professionali.
    L'art. 2 della legge stabilisce che per la pubblicita' con i mezzi
 previsti dall'art.  1  e'  necessaria  l'autorizzazione  del  sindaco
 previo nulla osta dell'ordine professionale.
    Ma,  ancora una volta, esso non si limita a stabilire tale regola,
 bensi' disciplina minuziosamente il procedimento per  la  concessione
 dell'autorizzazione,  prevedendo  le modalita' di presentazione della
 domanda, la documentazione da  cui  essa  deve  essere  corredata,  i
 termini  di  trasmissione  di  essa  dall'ordine  al sindaco (secondo
 comma); e - ancora peggio - stabilisce che ai fini del  rilascio  del
 nulla  osta  l'ordine  debba  verificare non solo "l'osservanza delle
 disposizioni, di cui all'art.  1"  ma  anche  "la  rispondenza  delle
 caratteristiche  estetiche  della  targa  o  dell'inserzione  o delle
 insegne di cui all'art. 4 a quelle stabilite con apposito regolamento
 emanato dal Ministro della sanita', sentiti il Consiglio superiore di
 sanita',  nonche',  ove  costituiti,  gli   ordini   ed   i   collegi
 professionali,  che  esprimono  il  parere entro novanta giorni dalla
 richiesta" (terzo comma).
    L'attribuzione   al   Ministro   della   sanita',   senza   alcuna
 precostituzione  di criteri legali, e percio' in violazione anche del
 principio   di   legalita'   sostanziale,   del   potere    (definito
 regolamentare)   di  determinare  le  caratteristiche  estetiche  che
 rendono  ammissibile  la  targa  o  l'inserzione  o  l'insegna  viola
 palesemente  la  competenza  provinciale.  E  che  non ci si trovi in
 presenza  di  alcun  interesse  unitario  infrazionabile,   tale   da
 giustificare  in  astratto  l'attribuzione  di  siffatto  compito  al
 Ministro, e' reso del tutto palese dal fatto che ci si riferisce  non
 al  contenuto  delle  iscrizioni  o  targhe  (del  resto  interamente
 disciplinato dall'art. 1) ma alle "caratteristiche  estetiche"  delle
 stesse,  in  vista dunque di interessi che non hanno nulla a che fare
 con quelle di ordine sanitario astrattamente attribuibili  alla  cura
 del  Ministro  della  sanita',  bensi' riguardano piuttosto il decoro
 degli edifici, interesse del tutto estraneo alla competenza di  detto
 Ministro  e  piuttosto riconducibile alla competenza della provincia,
 per  le  generali  attribuzioni  spettanti  ad  essa  nella   materia
 considerata  oltre che per le attribuzioni della stessa in materia di
 urbanistica e tutela del paesaggio (art. 8, nn. 5 e  6,  dello  stat.
 spec.).
    L'art. 4 della legge disciplina la pubblicita' concernente la case
 di   cura   private   e   i  gabinetti  e  ambulatori  soggetti  alle
 autorizzazioni di legge, prevedendo che essa sia consentita  mediante
 targhe  apposte  sull'edificio  nonche'  con inserzioni sugli elenchi
 telefonici e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente
 agli esercenti le professioni sanitarie, "con facolta' di indicare le
 specifiche   attivita'   medico-chirurgiche   e    le    prescrizioni
 diagnostiche    e   terapeutiche   effettivamente   svolte,   purche'
 accompagnate  dalla  indicazione   del   nome,   cognome   e   titoli
 professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica".
    Anche  in tal caso dunque si disciplinano dettagliatamente i mezzi
 di pubblicita' e i contenuti della stessa; e anche in questo caso  si
 prevede  -  attraverso  il  rinvio  all'art. 4 contenuto nell'art. 2,
 terzo comma - il potere del Ministro della sanita' di  stabilire  con
 apposito  regolamento  le  "caratteristiche  estetiche" della targa o
 dell'inserzione o delle insegne.
    Ancora una volta dunque si detta una dettagliata disciplina  e  si
 autorizza,   senza   prefissione  di  criteri  legali  e  percio'  in
 violazione del principio di legalita' sostanziale, l'esercizio di  un
 potere del Ministro in materia di competenza provinciale.
    A  sua volta l'art. 5 disciplina l'autorizzazione richiesta per la
 pubblicita' delle case di cura e degli ambulatori.
    Il rilascio di  tale  autorizzazione  e'  bensi'  attribuito  alla
 regione  (e  dunque,  in  Trentino,  alla  provincia  autonoma),  ma,
 anzitutto,  sottoponendola  al  previo  parere   obbligatorio   della
 federazione  regionale  degli  ordini  o  dei  collegi professionali,
 chimata   fra   l'altro   a   "garantire"   la   rispondenza    delle
 "caratteristiche  estetiche"  della  targa,  insegna  o  inserzione a
 quelle stabilite nel  regolamento  ministeriale  previsto  dal  terzo
 comma dell'art. 2 (primo comma).
    Per di piu' il secondo comma dell'art. 5 prevede che "le modalita'
 per  il  rilascio  dell'autorizzazione regionale" sono stabilite "con
 decreto del Ministro della sanita'": cosi' attribuendo  al  Ministro,
 senza  prefissione  di  criteri  e  dunque  anche  in  violazione del
 principio di legalita'  sostanziale,  un  potere  di  disciplina  del
 procedimento   di   pertinenza  provinciale,  con  manifesta  lesione
 dell'autonomia legislativa e organizzativa, oltre che  amministrativa
 della provincia.
    L'art.  6  della  legge,  dopo  avere  stabilito che e' necessaria
 l'autorizzazione del sindaco, previo parere dei rispettivi  ordini  o
 collegi  professionali, per la pubblicita' concernente l'esercizio di
 un'arte ausiliaria  delle  professioni  sanitarie  (primo  e  secondo
 comma),  estende agli esercenti dette arti ausiliarie le disposizioni
 contenute nell'art. 1 e nell'art. 3, "in quanto compatibili".
    Anche con riguardo a tali arti  ausiliarie,  che  rientrano  nella
 piena  competenza  della  provincia,  si  verifica  dunque la lesione
 dell'autonomia, attraverso la dettagliata disciplina sostanziale  dei
 mezzi  e  del  contenuto  della  pubblicita',  che  si  e' rilevata a
 proposito dell'art. 1.
                                P. Q. M.
    Chiede  che  la  Corte   voglia   dichiarare   la   illegittimita'
 costituzionale  degli  artt.  1, 2, 4, 5, primo e secondo comma, e 6,
 terzo comma, della legge 5 febbraio  1992,  n.  175,  per  violazione
 degli  artt.  9,  n. 10, 8, nn. 5 e 6, e 16 dello statuto speciale di
 cui al d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670  e  delle  relative  norme  di
 attuazione.
      Roma, addi' 28 marzo 1992
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

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