N. 194 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 1992

                                N. 194
   Ordinanza emessa il 5 marzo 1992 dalla pretura di Ariano Irpino,
                 sezione distaccata di Grottaminarda,
 nel procedimento civile vertente tra Buonomo Vincenzo e Consorzio di
                          bonifica dell'Ufita
 Lavoro (tutela del) - Lavoratori aventi la qualifica di dirigenti -
    Inapplicabilita'  delle  norme  prevedenti  la  tutela  reale  dei
    prestatori di lavoro operative solo nei confronti degli  impiegati
    e   degli  operai  -  Prospettata  disparita'  di  trattamento  in
    considerazione del fatto che oggi, per  l'evoluzione  normativa  e
    giurisprudenziale   intercorsa,   non   sussistono   in   generale
    differenze qualitative di trattamento normativo fra  la  categoria
    dei dirigenti e quella degli altri prestatori di lavoro.
 (Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10).
 (Cost., art. 3).
(GU n.16 del 15-4-1992 )
                              IL PRETORE
    Letti gli atti della causa di lavoro vertente tra Buonomo Vincenzo
 ed il Consorzio di bonifica dell'Ufita;
                             O S S E R V A
    Il  dott.  Vincenzo  Buonomo,  dirigente del Consorzio di bonifica
 dell'Ufita ha impugnato il licenziamento disposto con delibera n. 154
 del 18  giugno  1991,  chiedendo  la  declaratoria  di  nullita'  e/o
 inefficacia  del  licenziamento,  nonche' ai sensi dell'art. 18 della
 legge 20 maggio 1970, n. 300, la reintegrazio nel posto di lavoror ed
 il risarcimento del danno commisurato alle  retribuzioni  maturate  e
 maturande  dalla  data  del  licenziamento  a  quella  dell'effettiva
 reintegrazione. Il Consorzio resistente ha contestato la  domanda  ed
 ha  negato  la  sussistenza di tutela/reale del posto di lavoro per i
 dirigenti, quale il Buonomo.
    Premessa l'apparente fondatezza delle ragioni  di  merito  addotte
 dal  ricorrente,  l'unico  ostacolo all'accoglimento della domanda di
 reintegrazione del dirigente e' rappresentata dal combinato  disposto
 degli  artt. 18 della legge n. 300/1970 e 10 della legge n. 604/1966,
 che limitano la tutela reale dei prestatori di lavoro  a  coloro  che
 rivestono  la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'art.
 2095 del cod. civ., escludendo quindi i dirigenti. Tali esclusione e'
 stata gia' in passato ritenuta costituzionalmente legittima (sentenza
 n. 121  del  6  luglio  1972),  argomentando  sulla  specialita'  del
 rapporto di lavoro dei dirigenti.
    Sono  peraltro  intervenute,  dal 1972 ad oggi, normative legali e
 pattizie che hanno ridotto o eliminato le  caratteristiche  peculiari
 di   regime  delle  diverse  qualifiche  che  hanno  anche  stabilito
 specialmente nell'impiego pubblico e negli enti  pubblici  economici,
 l'automaticita'  del  passaggio  dal  piu' alto livello dei quadri al
 livello iniziale della qualifica dirigenziale.
    Di pari passo l'evoluzione normativa ha esteso la tutela reale  ai
 dirigenti  nel  caso  di  licenziamento discriminatorio (art. 3 della
 legge n. 108/1990), mentre la giurisprudenza ha ammesso la  validita'
 dell'estensione  pattizia  della tutela reale avverso i licenziamenti
 anche per i dirigenti (Cass. 21 aprile 1988, n. 1826).
    Non sembra a questo  giudicante  che  sussistano  piu'  differenze
 qualitative di trattamento normativo delle qualifiche dirigenziali, a
 prescindere  delle materiali conseguenze della diversita' di mansioni
 tipiche. L'esclusione normativa di cui all'art.  10  della  legge  n.
 604/1966  appare  quindi  in  contrasto  con  il  principio  del pari
 trattamento  dei  prestatori  di  lavoro  e  con  il   principio   di
 eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  di  ufficio  rilevante e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge  15
 luglio  1966,  n. 604, nella parte in cui esclude l'applicabilita' ai
 dirigenti delle norme sui licenziamenti  individuali,  per  contrasto
 con il disposto del primo comma dell'art. 3 della Costituzione;
    Ordina  la sospensione del giudizio in corso e dispone che, a cura
 della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale
 e la presente ordinanza sia notificata al  Presidente  del  Consiglio
 dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
                           Il pretore: PARISI
                              Il collaboratore di cancelleria: MARTONE
 92C0443