N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 1991
N. 196 Ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia nelle indagini preliminari nei confronti di Coin Piergiorgio Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Richiesta di proroga avanzata dal p.m. e notificata alle parti tempestivamente - Deposito nella cancelleria del g.i.p. a termine scaduto - Ritenuta impossibilita' per il giudice di delibare la richiesta - Limitazione del potere di esercizio dell'azione penale determinata da situazioni non predeterminate per legge. (C.P.P. 1988, art. 406, primo comma). (Cost., artt. 3, 101 e 112).(GU n.16 del 15-4-1992 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Vista l'istanza di proroga del termine delle indagini preliminari nei confronti di Coin Piergiorgio per i reati di cui all'art. 4, n. 7 e 5 della legge n. 516/1982; Assunte all'udienza del 5 dicembre 1991 le conclusioni della difesa, che ha insistito per l'accoglimento della richiesta avanzata dal p.m., prospettando in subordine la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 406, primo comma, del c.p.p. nella parte in cui consente la proroga del termine delle indagini preliminari solo "prima della scadenza"; A scioglimento della riserva; O S S E R V A Il procedimento de quo risulta iscritto nel registro di notizie di reato in data 7 marzo 1991. Il termine per il compimento delle indagini preliminari veniva pertanto a scadere, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il 22 ottobre 1991. Con atto in data 18 ottobre 1991 notificato all'indagato il 21 ottobre 1991 il Pubblico Ministero formulava richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari. Detta richiesta veniva depositata nella cancelleria del g.i.p. solo in data 30 ottobre 1991, scaduto il termine previsto dall'art. 405, primo comma, del c.p.p. Per il disposto dell'art. 406 del c.p.p. la proroga nel caso di specie non puo' essere concessa. L'attuale disciplina prevede infatti che il provvedimento di proroga possa essere emesso solo prima della scadenza del termine delle indagini preliminari e subordinatamente alla verifica, da parte del g.i.p., che la richiesta sia stata preventivamente notificata a cura del p.m. alle persone indicate nell'art. 406, terzo comma, del c.p.p. e che sia decorso il termine di cinque giorni entro il quale i difensori degli indagati hanno facolta' di presentare memorie. E' evidente che l'adempimento di tali incombenti puo' protrarsi oltre il termine di scadenza delle indagini preliminari senza che alcun addebito di negligenza possa ascriversi al p.m. o al g.i.p., tenuto conto in particolare che l'iter delle notifiche puo' richiedere (soprattutto in procedimenti con numerosi indagati, o con persone risultate irreperibili all'indirizzo noto al p.m. e per le quali si impongono nuove ricerche ai sensi dell'art. 159 del c.p.p.) tempi non prevedibili preventivamente e che possono risultare, per la loro durata, incompatibili con la brevita' del termine (di sei mesi) previsto dall'art. 405, primo comma, del c.p.c. e con l'iter acceleratorio delle indagini preliminari cui detta norma e' ispirata. Tale disciplina appare irrazionale, soprattutto ove si consideri che nessuna "sanatoria" e' prevista per il caso che - pur avendo il p.m. provveduto tempestivamente agli adempimenti a suo carico - la proroga (in mancanza delle copie notificate della richiesta, o in pendenza del termine di cinque giorni per la presentazione di memorie da parte del difensore dell'indagato) non puo' essere concessa prima della scadenza. Tale situazine potrebbe verificarsi non solo nel caso che la richiesta sia stata depositata tempestivamente nella cancelleria del g.i.p., ma le copie notificate alla parti siano pervenute solo successivamente, ma anche qualora, come nel caso di specie, la richiesta sia stata proposta e notificata prima della scadenza, ma trasmessa alla cancelleria del g.i.p. a termine ormai scaduto. In etrambe le ipotesi a fronte di una richiesta formulata tempestivamente, (con il deposito dell'atto nella cancelleria del p.m.) la possibilita' di proseguire le indagini, con conseguente incidenza sulle possibilita' di esercizio dell'azione penale, verrebbe fatta dipendere da situazioni (come ad esempio il tempo relativo dall'iter delle notifiche) che prescindono dalla condotta del pubblico ministero. Ne' puo' pretendersi che il pubblico ministero formuli la richiesta di proroga con ampio anticipo, imponendogli una valutazione preventiva della possibilita' o meno di concludere le indagini nei tempi indicati dalla legge. In tale contesto le possibilita' di esercizio dell'azione penale (art. 112 della Costituzione) potrebbero risultare ancorate a situazioni non prederminate normativamente (art. 101 della Costituzione) neppure riconducibili all'attivita' del p.m. nella gestione delle indagini. L'interesse che il pubblico ministero renda conto della gestione delle indagini nei tempi indicati dal legislatore (evitando il protrarsi ingiustificato delle stesse in assenze delle garanzie difensive riconosciute all'imputato dopo l'esercizio dell'azione penale) puo' ritenersi adeguatamente perseguito anche da una fattispecie normativa che consenta l'adozione della proroga anche dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, purche' entro detto termine sia stato effettuato il deposito nella cancelleria del p.m. della relativa richiesta. La questione deve ritenersi pertanto non manifestamente infondata. Trattasi altresi' di questione rilevante; infatti la proroga, ove fosse consentita nel caso di specie, potrebbe essere concessa, apparendo, nel merito giustificata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 406, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui consente la proroga del termine delle indagini preliminari solo prima della scadenza con riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione; Ordina la sospensione del procedimento in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidente dei due rami del Parlamento. Venezia, addi 17 dicembre 1991 Il giudice: (firma illeggibile) 92C0445