N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 1991

                                N. 196
   Ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal giudice per le indagini
                              preliminari
     presso il tribunale di Venezia nelle indagini preliminari nei
                     confronti di Coin Piergiorgio
 Processo penale - Indagini preliminari - Termini - Richiesta di
    proroga  avanzata dal p.m. e notificata alle parti tempestivamente
    - Deposito nella  cancelleria  del  g.i.p.  a  termine  scaduto  -
    Ritenuta  impossibilita' per il giudice di delibare la richiesta -
    Limitazione del potere di esercizio dell'azione penale determinata
    da situazioni non predeterminate per legge.
 (C.P.P. 1988, art. 406, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 101 e 112).
(GU n.16 del 15-4-1992 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Vista l'istanza di proroga del termine delle indagini  preliminari
 nei confronti di Coin Piergiorgio per i reati di cui all'art. 4, n. 7
 e 5 della legge n. 516/1982;
    Assunte  all'udienza  del  5  dicembre  1991  le conclusioni della
 difesa, che ha insistito per l'accoglimento della richiesta  avanzata
 dal  p.m.,  prospettando  in subordine la questione di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 406, primo comma, del c.p.p. nella parte  in
 cui  consente  la proroga del termine delle indagini preliminari solo
 "prima della scadenza";
    A scioglimento della riserva;
                             O S S E R V A
    Il procedimento de quo risulta iscritto nel registro di notizie di
 reato in data 7 marzo 1991.
    Il termine per il compimento  delle  indagini  preliminari  veniva
 pertanto  a scadere, tenuto conto del periodo di sospensione feriale,
 il 22 ottobre 1991.
    Con atto in data 18 ottobre 1991  notificato  all'indagato  il  21
 ottobre 1991 il Pubblico Ministero formulava richiesta di proroga del
 termine delle indagini preliminari.
    Detta  richiesta  veniva  depositata  nella cancelleria del g.i.p.
 solo in data 30 ottobre 1991, scaduto il termine  previsto  dall'art.
 405, primo comma, del c.p.p.
    Per  il  disposto  dell'art. 406 del c.p.p. la proroga nel caso di
 specie non puo' essere concessa.
    L'attuale disciplina  prevede  infatti  che  il  provvedimento  di
 proroga  possa  essere  emesso  solo prima della scadenza del termine
 delle indagini preliminari e subordinatamente alla verifica, da parte
 del g.i.p., che la richiesta sia stata preventivamente  notificata  a
 cura  del  p.m. alle persone indicate nell'art. 406, terzo comma, del
 c.p.p. e che sia decorso il termine di cinque giorni entro il quale i
 difensori degli indagati hanno facolta' di presentare memorie.
    E' evidente che l'adempimento di tali  incombenti  puo'  protrarsi
 oltre  il  termine  di  scadenza delle indagini preliminari senza che
 alcun addebito di negligenza possa ascriversi al p.m.  o  al  g.i.p.,
 tenuto   conto   in  particolare  che  l'iter  delle  notifiche  puo'
 richiedere (soprattutto in procedimenti con numerosi indagati, o  con
 persone  risultate  irreperibili  all'indirizzo noto al p.m. e per le
 quali si impongono nuove ricerche ai sensi dell'art. 159 del  c.p.p.)
 tempi non prevedibili preventivamente e che possono risultare, per la
 loro  durata, incompatibili con la brevita' del termine (di sei mesi)
 previsto  dall'art.  405,  primo  comma,  del  c.p.c.  e  con  l'iter
 acceleratorio delle indagini preliminari cui detta norma e' ispirata.
    Tale  disciplina  appare irrazionale, soprattutto ove si consideri
 che nessuna "sanatoria" e' prevista per il caso che - pur  avendo  il
 p.m.  provveduto  tempestivamente  agli adempimenti a suo carico - la
 proroga (in mancanza delle copie notificate  della  richiesta,  o  in
 pendenza del termine di cinque giorni per la presentazione di memorie
 da  parte del difensore dell'indagato) non puo' essere concessa prima
 della scadenza.
    Tale situazine potrebbe verificarsi  non  solo  nel  caso  che  la
 richiesta  sia stata depositata tempestivamente nella cancelleria del
 g.i.p., ma le  copie  notificate  alla  parti  siano  pervenute  solo
 successivamente,  ma  anche  qualora,  come  nel  caso  di specie, la
 richiesta sia stata proposta e notificata prima  della  scadenza,  ma
 trasmessa alla cancelleria del g.i.p. a termine ormai scaduto.
    In  etrambe  le  ipotesi  a  fronte  di  una  richiesta  formulata
 tempestivamente, (con il deposito  dell'atto  nella  cancelleria  del
 p.m.)  la  possibilita'  di  proseguire  le indagini, con conseguente
 incidenza  sulle  possibilita'  di  esercizio   dell'azione   penale,
 verrebbe  fatta  dipendere  da  situazioni  (come ad esempio il tempo
 relativo dall'iter delle notifiche) che  prescindono  dalla  condotta
 del pubblico ministero.
    Ne'   puo'  pretendersi  che  il  pubblico  ministero  formuli  la
 richiesta di proroga con ampio anticipo, imponendogli una valutazione
 preventiva della possibilita' o meno di concludere  le  indagini  nei
 tempi indicati dalla legge.
    In  tale  contesto le possibilita' di esercizio dell'azione penale
 (art.  112  della  Costituzione)  potrebbero  risultare  ancorate   a
 situazioni   non   prederminate   normativamente   (art.   101  della
 Costituzione) neppure  riconducibili  all'attivita'  del  p.m.  nella
 gestione delle indagini.
    L'interesse  che  il pubblico ministero renda conto della gestione
 delle indagini  nei  tempi  indicati  dal  legislatore  (evitando  il
 protrarsi  ingiustificato  delle  stesse  in  assenze  delle garanzie
 difensive  riconosciute  all'imputato  dopo  l'esercizio  dell'azione
 penale)   puo'   ritenersi  adeguatamente  perseguito  anche  da  una
 fattispecie normativa che consenta  l'adozione  della  proroga  anche
 dopo  la  scadenza  del  termine  delle indagini preliminari, purche'
 entro  detto  termine  sia  stato  effettuato   il   deposito   nella
 cancelleria del p.m. della relativa richiesta.
    La questione deve ritenersi pertanto non manifestamente infondata.
    Trattasi  altresi' di questione rilevante; infatti la proroga, ove
 fosse consentita  nel  caso  di  specie,  potrebbe  essere  concessa,
 apparendo, nel merito giustificata.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 406, primo comma,  del  c.p.p.,
 nella  parte  in  cui  consente la proroga del termine delle indagini
 preliminari solo prima della scadenza con riferimento agli  artt.  3,
 101, secondo comma, e 112 della Costituzione;
    Ordina la sospensione del procedimento in corso;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, la notifica della presente  ordinanza  al  Presidente
 del  Consiglio  dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidente dei
 due rami del Parlamento.
      Venezia, addi 17 dicembre 1991
                    Il giudice: (firma illeggibile)

 92C0445