N. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 dicembre 1990
N. 245 Ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Biella nel procedimento penale a carico di Dolcimascolo Gianluca Armi e materie esplodenti - Porto di arma giocattolo priva del tappo rosso occludente la canna - Trattamento sanzionatorio - Ingiustificata equiparazione quoad poenam alla ritenuta piu' grave ipotesi di porto abusivo di arma comune da sparo. (Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 5, sesto comma, modificato dalla legge 21 febbraio 1990, n. 36, art. 2, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.16 del 17-4-1991 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, settimo comma, della legge n. 110/1975, sollevata dal p.m. con riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione; Sentito il difensore dell'imputato Dolcimascolo; Premesso che il p.m. ha chiesto il rinvio a giudizio del predetto imputato per il reato di cui agli artt. 12 e 14 della legge n. 497/1974 e quinto, sesto comma, della legge n. 110/1975 quale modificato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 36/1990 (quindi, l'attuale art. 5, settimo comma, ut supra), per aver illegalmente portato in luogo pubblico una pistola giocattolo (marca Edison) senza che la canna fosse occlusa dal prescritto tappo rosso; Rilevato che il citato art. 2, secondo comma, della legge n. 36/1990, modificando l'art. 5, sesto comma, della legge n. 110/1975, ha equiparato l'ipotesi del porto di arma giocattolo priva dei requisiti di cui al quarto comma, art. 5 della predetta legge all'ipotesi del porto d'arma comune da sparo di cui agli artt. 12 e 14 della legge n. 497/1974; Osservato che in relazione all'ipotesi del porto di arma giocattolo difettano nella condotta dell'agente le caratterisitiche di pericolosita' - presenti, viceversa, nell'ipotesi di uso dell'arma giocattolo, giacche' in tal caso si determina egualmente l'effetto di intimidazione e di avvertita maggiore pericolosita' delle condotte si' da giustificare l'assimilazione al caso dell'uso di arma vera - e che pertanto ai fini della operata partificazione legislativa delle due ipotesi di porto non si ravvisano elementi di identita' suscettibili di legittimare un medesimo trattamento sanzionatorio, in quanto il solo porto di arma vera rivela potenzialita' lesive e denota una pericolosita' dell'agente, circostanze tutte non presenti nell'ipotesi in questione; Ritenuto, quindi, che le due ipotesi suddette (porto di arma comune da sparo e porto di arma giocattolo) siano profondamente differenti nella loro materialita' e nella loro valenza criminale e che la sottoposizione delle stesse ad identico trattamento normativo appaia in contrasto con il principio sancito dall'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole sottoposizione ad uguale trattamento sanzionatorio di situazioni tra loro differenti;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110/1975 quale modificato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 36/1990, limitatamente all'ipotesi del porto di arma giocattolo, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione; Ordina la sospensione del presente processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione stessa; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Biella, addi' 12 dicembre 1990 Il giudice per le indagini preliminari: CASA 92C0451