N. 170 ORDINANZA 30 marzo - 8 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico  -  Dipendenti dello Stato - Personale del ruolo ad
 esaurimento - Trattenimento in servizio tra il sessantacinquesimo  ed
 il  settantesimo  anno  di  eta'  per il raggiungimento della massima
 anzianita' pensionabile  -  Mancata  estensione  del  beneficio  gia'
 accordato al personale della scuola e ai dirigenti civili dello Stato
 e ai primari ospedalieri - Richiamo alle decisioni della Corte di cui
 alle  sentenze  nn.  440  e  490/1991 - Questione gia' dichiarata non
 fondata - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L.   27  dicembre  1989,  n.  413,  art.  1,  comma  4-quinquies,
 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.16 del 15-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto comma
 quinquies,  del  decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni
 urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato
 e delle categorie ad essi equiparate, nonche' in materia di  pubblico
 impiego),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 28 febbraio
 1990, n. 37, promosso con ordinanza  emessa  il  20  marzo  1991  dal
 Tribunale  amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto
 da Francesco Paolo Di Carlo contro il Ministero di grazia e giustizia
 ed altra, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  51,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  18  marzo  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio, in cui il ricorrente,
 dipendente del Ministero di  grazia  e  giustizia  con  qualifica  di
 direttore di Cancelleria del ruolo ad esaurimento, aveva impugnato le
 note  con  cui  l'Amministrazione  aveva respinto la domanda volta ad
 ottenere il trattenimento in servizio sino  al  raggiungimento  della
 massima   anzianita'   pensionabile,   il   Tribunale  amministrativo
 regionale per il Lazio, con ordinanza emessa  il  20  marzo  1991  (e
 pervenuta  il 5 dicembre 1991), ha sollevato, in riferimento all'art.
 3  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.  1,  quarto  comma quinquies, del decreto-legge 27 dicembre
 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28  febbraio
 1990,  n. 37, nella parte in cui non estende al predetto personale la
 possibilita' di permanere in servizio tra il sessantacinquesimo ed il
 settantesimo anno di eta', onde  raggiungere  la  massima  anzianita'
 pensionabile;
      che,  per  il  giudice  rimettente,  il  beneficio in questione,
 previsto per il personale della scuola e poi  concesso  ai  dirigenti
 civili  dello  Stato  nonche',  con legge 19 febbraio 1991, n. 50, ai
 primari ospedalieri, risulterebbe ispirato al fine  di  concedere  ai
 dipendenti  un'agevolazione  intesa a ridurre gli effetti negativi di
 una  tardiva  assunzione  nella  pubblica  Amministrazione,  onde  si
 paleserebbe  del  tutto irrazionale e discriminatoria l'esclusione di
 una categoria -  qual  e'  quella  cui  il  ricorrente  appartiene  -
 preposta  a compiti di rilievo nell'organizzazione delle cancellerie,
 non dissimili da quelli dirigenziali;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  la quale ha
 concluso per la  declaratoria  di  non  fondatezza  della  questione,
 richiamandosi  alle  considerazioni  svolte  da  questa  Corte  nella
 sentenza n. 440 del 1991, nonche' - in successiva memoria  depositata
 nell'imminenza  dell'udienza - al contenuto della sentenza n. 490 del
 1991;
    Considerato che questa Corte - con sentenza n. 490 del 1991  -  ha
 gia'  dichiarato  non  fondata  la  medesima  questione, argomentando
 essenzialmente  dall'inesistenza  di  un   principio   generale   che
 garantisca  il  pensionamento  al  settantesimo anno di eta', ipotesi
 questa da considerare eccezionale rispetto alla generale  regola  del
 collocamento  in  quiescenza a sessantacinque anni (v. anche sentenza
 n. 491 del 1991);
      che  il  giudice  a  quo  non aggiunge argomenti nuovi o diversi
 rispetto a quelli  a  suo  tempo  esaminati,  onde  la  questione  e'
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, quarto comma quinquies, del decreto-legge
 27  dicembre  1989,  n.  413  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
 trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie  ad
 essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego), convertito,
 con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, sollevata, in
 riferimento    all'art.   3   della   Costituzione,   dal   Tribunale
 amministrativo regionale per il  Lazio  con  l'ordinanza  di  cui  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 aprile 1992.
                       Il cancelliere: DI PAOLA
 92C0453