N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 aprile 1992

                                 N. 9
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9
                              aprile 1992
                       (della regione Piemonte)
 Sanita' pubblica - Elenco di alte specialita' e fissazione dei
    requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle
    attivita' di alta specialita'  -  Individuazione  con  il  decreto
    ministeriale  impugnato  di dodici attivita' assistenziali di alta
    specialita' (emergenza, grandi ustioni, trapianti di organi, ecc.)
    - Fissazione di standards dei bacini di utenza entro i quali  sono
    consentite  le  strutture  di  alta  specializzazione  -  Asserita
    indebita invasione della sfera di autonomia regionale  in  materia
    di  assistenza sanitaria, con particolare riguardo ai trapianti di
    organi per i quali la regione Piemonte, in attuazione della  legge
    n.   644/1975  e  del  d.P.R.  n.  409/1977,  ha  provveduto  alla
    costituzione   del   "Centro   regionale   di    riferimento    di
    immunogenetica  dell'istocompatibilita'",  e  mediante convenzione
    con l'ospedale maggiore di San Giovanni Battista di Torino.
 (Decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1992).
 (Cost., artt. 117 e 118).
(GU n.17 del 22-4-1992 )
   Ricorso della regione Piemonte  in  persona  del  presidente  della
 giunta   regionale  on.  Gianpaolo  Brizio,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv. Enrico Romanelli ed  elettivamente  domiciliato  presso  lo
 studio  di questi in Roma, via Cosse'ria n. 5, come da mandato reso a
 margine del presente atto contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri,  in  persona  dell'on. Presidente del Consiglio pro-tempore
 domiciliato per la carica in Roma,  palazzo  Chigi,  rappresentato  e
 difeso  ex  lege  dall'avvocatura generale dello Stato e pure ex lege
 domiciliato presso gli uffici di questa in Roma, via dei  Portoghesi,
 12; il Ministero della sanita' in persona del Ministro pro-tempore ex
 lege  rappresentato  e  difeso dall'avvocatura generale dello Stato e
 pure ex lege domiciliato presso gli uffici di questa in Roma, via dei
 Portoghesi n. 12 per il conflitto di attribuzione  determinatosi  tra
 lo  Stato  e  la  regione  Piemonte  per  effetto dell'emanazione del
 decreto del Ministero della sanita'  del  29  gennaio  1992,  recante
 disposizioni   concernenti   l'"elenco   delle   alte  specialita'  e
 fissazione dei  requisiti  necessari  alle  strutture  sanitarie  per
 l'esercizio  delle attivita' di alta specialita'", nella parte in cui
 tali disposizioni confliggono con le competenze regionali in  materia
 di assistenza e sanita'.
                               IN FATTO
    Con  decreto  del  29  gennaio  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 26 del 1› febbraio  1992,  il  Ministro
 della  sanita',  sulla base della norma di cui all'art. 5 della legge
 25 ottobre 1985, n. 595, relativa alla disciplina delle strutture  di
 alta specialita', ha emanato disposizioni concernenti l'"elenco delle
 alte  specialita' e fissazione dei requisiti necessari alle strutture
 sanitarie per l'esercizio delle attivita' di alta specialita'".
    Tali disposizioni nella parte in cui (art. 1,  punto  7,  art.  5,
 punto  8,  punto  8  degli  allegati  A  e  B)  interferiscono con la
 normativa e la programmazione del "coordinamento  interregionale  dei
 trapianti",  si  pongono  in  palese  contrasto  con il riparto delle
 rispettive competenze che, in materia sanitaria ed assistenziale e in
 particolare nel settore dei trapianti che qui immediatamente  rileva,
 devono  riconoscersi attribuite allo Stato ed alla regione, in quanto
 confliggono con la potesta' di questa, definita per legge nell'ambito
 dei precetti costituzionali, di individuare  i  centri  regionali,  o
 interregionali,  di  riferimento  per  l'espletamento  dell'attivita'
 suindicata, e' illegittimo e si  chiede  pertanto  a  codesta  ecc.ma
 Corte  di  volerlo  annullare  per  conflitto  di  attribuzione tra i
 poteri-competenze dello Stato e quelli dell'istante  Regione,  per  i
 seguenti motivi di
                             D I R I T T O
 Violazione dei principi costituzionali in tema di riparto delle
    competenze  tra  Stato e regioni, con riferimento agli artt. 117 e
    118 della Costituzione nonche'  dei  principi  generali  stabiliti
    dalla  normativa  di  cui alla legge 2 dicembre 1976, n. 644, e al
    d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409.
    Per  una  piu'  penetrante  valutazione  dei  rubricati  motivi di
 gravame, occorre premettere  che  la  regione  Piemonte,  nell'ambito
 delle competenze ad essa spettanti in materia di assistenza sanitaria
 e  ospedaliera  e,  in  relazione  alle  attivita'  connesse  con  la
 fattispecie, della regolamentazione espressamente demandatagli  dalla
 specifica  richiamata normativa (cfr. art. 13 della legge n. 644/1975
 e art. 11 del d.P.R. n. 409/1977,  peraltro  attuativi  dei  precetti
 costituzionali) ebbe a provvedere con deliberazione consiliare del 22
 novembre  1981,  n. 207.7608, alla costituzione del "Centro regionale
 di riferimento di immunogenetica dell'istocompatibilita'",  istituito
 presso  l'Istituto  di genetica medica dell'Universita' di Torino, in
 virtu' di apposita convenzione stipulata con l'ospedale  Maggiore  di
 San Giovanni Battista e della citta' di Torino, convenzione approvata
 dalla  giunta  regionale  con deliberazione n. 174.26792. Al predetto
 centro si e'  successivamente  convenzionata  anche  la  U.S.S.L.  di
 Aosta.
    L'attivita'    di    coordinamento   dei   centri   regionali   ed
 interregionali di riferimento e' assicurata sul territorio  nazionale
 dalla  consulta  tecnica  permanente  presso  il  centro nazionale di
 riferimento, secondo quanto previsto dalle  disposizioni  di  cui  al
 terzo e quarto comma dell'art. 13 del d.P.R. n. 409/1977.
    Cio'  premesso  relativamente  all'ambito ed al contesto attuativo
 della menzionata normativa, va poi considerato come tutta la  materia
 del  "coordinamento"  dell'attivita'  di trapianti sia sottratta alla
 competenza del Ministero  della  sanita',  proprio  in  relazione  al
 riparto  di  competenze  tra Stato e regioni disposto dalla normativa
 medesima in esecuzione dei principi  stabiliti  dai  pure  richiamati
 artt. 117 e 118 della Carta costituzionale.
    La  validita'  ed i limiti di tale ripartizione di competenze sono
 stati   poi   recentemente   ed   autorevolmente   confermati   dalla
 giurisprudenza  di  codesta ecc.ma Corte che, con la decisione n. 467
 del 26 settembre-16 ottobre 1990, ha statuito che  la  norma  di  cui
 all'art.  13  della  legge  n.  644/1975  attribuisce alle regioni le
 attivita' operative di organizzazione dei servizi aventi  il  compito
 di individuare i soggetti idonei a ricevere l'organo da trapiantare e
 di  effettuare  le  operazioni  e  gli  accertamenti necessari per il
 trapianto, pertanto, e' stato ritenuto  illegittimo  il  decreto  del
 Ministro  della  sanita'  del  16  febbraio  1990  avente  ad oggetto
 l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di  prelievo  e  di
 trapianto  di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'Istituto
 di medicina e chirurgia cardiovascolare dell'Universita' degli  studi
 di   Torino,   proprio   perche'  tale  attivita',  rientrando  nelle
 competenze esclusive dell'ente-regione deve essere da questo regolata
 e coordinata. Sulla stessa linea e' la successiva  decisione  n.  550
 del 12-19 dicembre 1990 con cui l'ecc.ma Corte ha confermato come non
 spetti   allo   Stato   di  demandare  al  centro  interregionale  di
 riferimento  del  nord  Italia  i  compiti  di  coordinamento   delle
 attivita'  di  prelievo  e  di  trapianto  di  organi,  annullando il
 relativo decreto del Ministero della sanita' del 3  aprile  1990  che
 disponeva  in  tal senso, in quanto lesivo delle competenze regionali
 in materia.
    In  tale  contesto  di riferimento, normativo e giurisprudenziale,
 appare  evidente  l'illegittimita',  in  parte  qua,   dell'impugnato
 decreto.
    E'   certamente   illegittima,  perche'  lesiva  della  menzionata
 autonomia regionale in  materia,  la  ricognizione  effettuata  nella
 disposizione  di  cui  all'art.  1  per cui nell'individuazione delle
 "alte specialita'" e' prevista anche (art. 1, punto 7) l'attivita' di
 "trapianti di organo, ivi compreso  il  coordinamento  interregionale
 dei prelievi multiorgano a fini di trapianto".
    Pure  illegittima e' la successiva disposizione prevista dall'art.
 5 concernente l'individuazione delle "Strutture di alta specialita' e
 bacini d'utenza" che,  al  punto  8  prevede  tra  tali  strutture  -
 soggette   quindi   alla  regolamentazione  statale  -  anche  quella
 concernente  (art.  5,  punto  8)  il  "coordinamento  interregionale
 trapianti,  con bacino d'utenza da determinare con successivo decreto
 attuativo della legge n. 198 del 13 luglio 1990".
    Infine  appaiono   illegittime   le   disposizioni   regolamentari
 contenute negli allegati A e B (punto 8) concernenti il coordinamento
 regionale dei trapianti d'organo.
    In  buona  sostanza,  con  l'impugnato  decreto  pare che lo Stato
 voglia, ancora una  volta,  tentare  di  appropriarsi  di  competenze
 proprie    della    regione,    regolamentando    ed    interferendo,
 illegittimamente secondo  l'insegnamento  di  codesta  ecc.ma  Corte,
 sullo  svolgimento delle complesse attivita' attinenti ai prelievi di
 organo a scopo di trapianto.
    Comunque,  a  prescindere  dall'evidente   "eccesso   di   potere"
 legislativo  per  sviamento rilevabile nella surrettizia introduzione
 del decreto de quo dell'attivita' predetta, il decreto medesimo,  per
 le  ragioni esposte (che peraltro trovano la pi'u autorevole conferma
 nell'insegnamento di codesta ecc.ma Corte) e' in palese conflitto con
 l'esercizio delle competenze specificamente attribuite alla  regione,
 perche'  regolamenta  un'attivita' devoluta alla regione riproponendo
 disposizioni (statali) in  materia  di  coordinamento  dell'attivita'
 medesima  che,  viceversa,  sulla  base dei principi costituzionali e
 della normativa richiamata, spetta unicamente alla regione, la  quale
 di  fatto,  in  esecuzione delle (illegittime) disposizioni contenute
 nell'impugnato  decreto,  verrebbe  spogliata  di  una  potesta'  sua
 propria.
    E'  quindi evidente che come la regolamentazione di tale attivita'
 comporti una  illegittima  invasione  nella  sfera  delle  competenze
 proprie  dell'ente-regione  che  deve essere stigmatizzata da codesta
 ecc.ma Corte nello svolgimento  dell'invocato  suo  supremo  giudizio
 regolatore del riparto dell'attribuzione delle competenze tra Stato e
 regioni.
   Sulla  base  delle  predette  considerazioni  si conclude affinche'
 codesta  ecc.ma  Corte  dichiari  la  competenza  della   regione   a
 regolamentare  in  subjecta  materia e per l'effetto annulli in parte
 qua il decreto del Ministro della sanita' del 29  gennaio  1992,  con
 ogni conseguenziale statuizione di legge.
      Roma, addi' 30 marzo 1992
                         Avv. Enrico ROMANELLI

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