N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 aprile 1992
N. 9 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9 aprile 1992 (della regione Piemonte) Sanita' pubblica - Elenco di alte specialita' e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attivita' di alta specialita' - Individuazione con il decreto ministeriale impugnato di dodici attivita' assistenziali di alta specialita' (emergenza, grandi ustioni, trapianti di organi, ecc.) - Fissazione di standards dei bacini di utenza entro i quali sono consentite le strutture di alta specializzazione - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia regionale in materia di assistenza sanitaria, con particolare riguardo ai trapianti di organi per i quali la regione Piemonte, in attuazione della legge n. 644/1975 e del d.P.R. n. 409/1977, ha provveduto alla costituzione del "Centro regionale di riferimento di immunogenetica dell'istocompatibilita'", e mediante convenzione con l'ospedale maggiore di San Giovanni Battista di Torino. (Decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1992). (Cost., artt. 117 e 118).(GU n.17 del 22-4-1992 )
Ricorso della regione Piemonte in persona del presidente della giunta regionale on. Gianpaolo Brizio, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Romanelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Roma, via Cosse'ria n. 5, come da mandato reso a margine del presente atto contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio pro-tempore domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello Stato e pure ex lege domiciliato presso gli uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi, 12; il Ministero della sanita' in persona del Ministro pro-tempore ex lege rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato e pure ex lege domiciliato presso gli uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per il conflitto di attribuzione determinatosi tra lo Stato e la regione Piemonte per effetto dell'emanazione del decreto del Ministero della sanita' del 29 gennaio 1992, recante disposizioni concernenti l'"elenco delle alte specialita' e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attivita' di alta specialita'", nella parte in cui tali disposizioni confliggono con le competenze regionali in materia di assistenza e sanita'. IN FATTO Con decreto del 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del 1 febbraio 1992, il Ministro della sanita', sulla base della norma di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1985, n. 595, relativa alla disciplina delle strutture di alta specialita', ha emanato disposizioni concernenti l'"elenco delle alte specialita' e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attivita' di alta specialita'". Tali disposizioni nella parte in cui (art. 1, punto 7, art. 5, punto 8, punto 8 degli allegati A e B) interferiscono con la normativa e la programmazione del "coordinamento interregionale dei trapianti", si pongono in palese contrasto con il riparto delle rispettive competenze che, in materia sanitaria ed assistenziale e in particolare nel settore dei trapianti che qui immediatamente rileva, devono riconoscersi attribuite allo Stato ed alla regione, in quanto confliggono con la potesta' di questa, definita per legge nell'ambito dei precetti costituzionali, di individuare i centri regionali, o interregionali, di riferimento per l'espletamento dell'attivita' suindicata, e' illegittimo e si chiede pertanto a codesta ecc.ma Corte di volerlo annullare per conflitto di attribuzione tra i poteri-competenze dello Stato e quelli dell'istante Regione, per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione dei principi costituzionali in tema di riparto delle competenze tra Stato e regioni, con riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione nonche' dei principi generali stabiliti dalla normativa di cui alla legge 2 dicembre 1976, n. 644, e al d.P.R. 16 giugno 1977, n. 409. Per una piu' penetrante valutazione dei rubricati motivi di gravame, occorre premettere che la regione Piemonte, nell'ambito delle competenze ad essa spettanti in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e, in relazione alle attivita' connesse con la fattispecie, della regolamentazione espressamente demandatagli dalla specifica richiamata normativa (cfr. art. 13 della legge n. 644/1975 e art. 11 del d.P.R. n. 409/1977, peraltro attuativi dei precetti costituzionali) ebbe a provvedere con deliberazione consiliare del 22 novembre 1981, n. 207.7608, alla costituzione del "Centro regionale di riferimento di immunogenetica dell'istocompatibilita'", istituito presso l'Istituto di genetica medica dell'Universita' di Torino, in virtu' di apposita convenzione stipulata con l'ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della citta' di Torino, convenzione approvata dalla giunta regionale con deliberazione n. 174.26792. Al predetto centro si e' successivamente convenzionata anche la U.S.S.L. di Aosta. L'attivita' di coordinamento dei centri regionali ed interregionali di riferimento e' assicurata sul territorio nazionale dalla consulta tecnica permanente presso il centro nazionale di riferimento, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 13 del d.P.R. n. 409/1977. Cio' premesso relativamente all'ambito ed al contesto attuativo della menzionata normativa, va poi considerato come tutta la materia del "coordinamento" dell'attivita' di trapianti sia sottratta alla competenza del Ministero della sanita', proprio in relazione al riparto di competenze tra Stato e regioni disposto dalla normativa medesima in esecuzione dei principi stabiliti dai pure richiamati artt. 117 e 118 della Carta costituzionale. La validita' ed i limiti di tale ripartizione di competenze sono stati poi recentemente ed autorevolmente confermati dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte che, con la decisione n. 467 del 26 settembre-16 ottobre 1990, ha statuito che la norma di cui all'art. 13 della legge n. 644/1975 attribuisce alle regioni le attivita' operative di organizzazione dei servizi aventi il compito di individuare i soggetti idonei a ricevere l'organo da trapiantare e di effettuare le operazioni e gli accertamenti necessari per il trapianto, pertanto, e' stato ritenuto illegittimo il decreto del Ministro della sanita' del 16 febbraio 1990 avente ad oggetto l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo e di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso l'Istituto di medicina e chirurgia cardiovascolare dell'Universita' degli studi di Torino, proprio perche' tale attivita', rientrando nelle competenze esclusive dell'ente-regione deve essere da questo regolata e coordinata. Sulla stessa linea e' la successiva decisione n. 550 del 12-19 dicembre 1990 con cui l'ecc.ma Corte ha confermato come non spetti allo Stato di demandare al centro interregionale di riferimento del nord Italia i compiti di coordinamento delle attivita' di prelievo e di trapianto di organi, annullando il relativo decreto del Ministero della sanita' del 3 aprile 1990 che disponeva in tal senso, in quanto lesivo delle competenze regionali in materia. In tale contesto di riferimento, normativo e giurisprudenziale, appare evidente l'illegittimita', in parte qua, dell'impugnato decreto. E' certamente illegittima, perche' lesiva della menzionata autonomia regionale in materia, la ricognizione effettuata nella disposizione di cui all'art. 1 per cui nell'individuazione delle "alte specialita'" e' prevista anche (art. 1, punto 7) l'attivita' di "trapianti di organo, ivi compreso il coordinamento interregionale dei prelievi multiorgano a fini di trapianto". Pure illegittima e' la successiva disposizione prevista dall'art. 5 concernente l'individuazione delle "Strutture di alta specialita' e bacini d'utenza" che, al punto 8 prevede tra tali strutture - soggette quindi alla regolamentazione statale - anche quella concernente (art. 5, punto 8) il "coordinamento interregionale trapianti, con bacino d'utenza da determinare con successivo decreto attuativo della legge n. 198 del 13 luglio 1990". Infine appaiono illegittime le disposizioni regolamentari contenute negli allegati A e B (punto 8) concernenti il coordinamento regionale dei trapianti d'organo. In buona sostanza, con l'impugnato decreto pare che lo Stato voglia, ancora una volta, tentare di appropriarsi di competenze proprie della regione, regolamentando ed interferendo, illegittimamente secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte, sullo svolgimento delle complesse attivita' attinenti ai prelievi di organo a scopo di trapianto. Comunque, a prescindere dall'evidente "eccesso di potere" legislativo per sviamento rilevabile nella surrettizia introduzione del decreto de quo dell'attivita' predetta, il decreto medesimo, per le ragioni esposte (che peraltro trovano la pi'u autorevole conferma nell'insegnamento di codesta ecc.ma Corte) e' in palese conflitto con l'esercizio delle competenze specificamente attribuite alla regione, perche' regolamenta un'attivita' devoluta alla regione riproponendo disposizioni (statali) in materia di coordinamento dell'attivita' medesima che, viceversa, sulla base dei principi costituzionali e della normativa richiamata, spetta unicamente alla regione, la quale di fatto, in esecuzione delle (illegittime) disposizioni contenute nell'impugnato decreto, verrebbe spogliata di una potesta' sua propria. E' quindi evidente che come la regolamentazione di tale attivita' comporti una illegittima invasione nella sfera delle competenze proprie dell'ente-regione che deve essere stigmatizzata da codesta ecc.ma Corte nello svolgimento dell'invocato suo supremo giudizio regolatore del riparto dell'attribuzione delle competenze tra Stato e regioni.
Sulla base delle predette considerazioni si conclude affinche' codesta ecc.ma Corte dichiari la competenza della regione a regolamentare in subjecta materia e per l'effetto annulli in parte qua il decreto del Ministro della sanita' del 29 gennaio 1992, con ogni conseguenziale statuizione di legge. Roma, addi' 30 marzo 1992 Avv. Enrico ROMANELLI 92C0462