N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 aprile 1992

                                 N. 10
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9
                              aprile 1992
                        (della regione Umbria)
 Regioni in genere - Attivita' regionali all'estero c.d.
    "promozionali"  e  iniziative  rientranti  nella c.d. attivita' di
    "mero rilievo internazionale" delle regioni, come viaggi  di  stu-
    dio,  partecipazione  a convegni, visite e connazionali e simili -
    Prevista necessita' di "previa  intesa  col  Governo"  -  Asserita
    indebita  invasione della sfera di competenza regionale in materia
    di attivita' regionali di mero rilievo internazionale  -  Richiamo
    alle  sentenze  della Corte costituzionale nn. 179/1987, 737 e 739
    del 1988 e 42/1989.
 (Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
    degli affari regionali del 4 gennaio 1992 e  relativa  lettera  di
    trasmissione  del commissario del Governo in data 16 gennaio 1992,
    prot. 9/gab.)
 (Cost., artt. 3, 5, 114, 115, 117 e 118).
(GU n.17 del 22-4-1992 )
   Ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla regione Umbria
 in  persona  del  Presidente  della  giunta  regionale  pro  tempore,
 rappresentata  e  difesa  per  procura apposta a margine del presente
 atto dagli avv.ti Maurizio Pedetta e Goffredo Gobbi, nello studio del
 quale ultimo, in Roma, via Maria  Cristina  n.  8,  e'  elettivamente
 domiciliata  contro  lo  Stato e per esso la Presidenza del Consiglio
 dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, per
 la dichiarazione della spettanza alla regione del potere di  svolgere
 attivita'  c.d.  di "mero rilievo internazionale" - aventi ad oggetto
 finalita'  di  studio,  di  informazione  o   la   partecipazione   a
 manifestazioni  volte ad agevolare il progresso economico e culturale
 della  regione  o  infine,  l'enunciazione  di  propositi  intesi  ad
 armonizzare  unilateralmente le rispettive condotte - senza l'obbligo
 di chiedere al Governo  le  "previa  intesa"  prevista  dall'art.  4,
 secondo  comma,  del  d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; ovvero della non
 spettanza allo  Stato  del  potere  di  imporre  la  "previa  intesa"
 governativa in ordine allo svolgimento delle attivita' considerate da
 parte  della  regione,  in  generale e con specifico riferimento alle
 iniziative contemplate nelle delibere della giunta regionale  n.  214
 del  28  gennaio  1992,  inerente la partecipazione di un funzionario
 regionale alla riunione di Londra del  "Planning  and  Transport  Re-
 search  and  Computation"  (P.T.R.C.);  n. 699 dell'11 febbraio 1992,
 inerente  l'invio  di  una  delegazione  regionale,  capeggiata   dal
 Presidente della giunta, nel Land tedesco della Saar, su invito delle
 autorita'  di  quest'ultimo; n. 754 dell'11 febbraio 1992 inerente la
 partecipazione di un funzionario regionale alla riunione  tenutasi  a
 Budapest   e   avente  ad  oggetto  l'attuazione  del  programma  CEE
 "Ouverture" per lo sviluppo dei rapporti tra regioni dei Paesi  della
 Comunita'  europea e regioni dei Paesi dell'Est, e per il conseguente
 annullamento della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
 Dipartimento  affari   regionali,   del   4   gennaio   1992,   telex
 200/0008/1/12/SO.7/247, trasmessa alla regione Umbria con lettera del
 commissariato  del  Governo  in  data  16  gennaio  1992 prot. 9/Gab,
 pervenuta alla regione medesima il 7 febbraio 1992, nonche' di  detta
 lettera, nella parte in cui precisano che la "previa intesa" da parte
 del  Governo e' "condizione indispensabile" non solo per le attivita'
 regionali all'estero c.d. "promozionali" ma anche "per  tutte  quelle
 iniziative  rientranti  nella  cosi' detta attivita' 'di mero rilievo
 internazionale' delle regioni come viaggi di studio, partecipazione a
 convegni, visite a connazionali e simili",  e,  inoltre,  degli  atti
 prot.  921204  numero  d'ordine  1218;  921211, numero d'ordine 1177;
 921212, numero d'ordine 1178, tutti  adottati  nella  seduta  del  21
 febbraio  1992  con  i  quali  la commissione di controllo sugli atti
 della  regione,  ha   annullato   la   dichiarazione   di   immediata
 eseguibilita'  e  ha  chiesto  alla  regione  ulteriori  elementi  di
 valutazione  e  adeguati  specifici  chiarimenti  relativamente  alle
 delibere di giunta sopra indicate con riguardo alla mancata richiesta
 di  "previa  intesa"  al  Governo  per le iniziative ivi contemplate,
 ponendo, cosi',  un  illegittimo  ostacolo  all'esplicazione  di  una
 potesta'  appartenente  alla  regione  in base alla Costituzione, con
 violazione degli artt. 5, 114, 115, 117, 118 e 3  della  Costituzione
 stessa.
                               F A T T O
    Con  telex  200/0008/1.12.SO.7/247  in  data  4  gennaio  1992  la
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -   Dipartimento   affari
 regionali, nel comunicare la concessione dell'intesa governativa a un
 incontro  a  Bruxelles  fra  un  assessore  della  regione  Umbria  e
 funzionari della Comunita' economica europea precisava che "richiesta
 intesa governativa debet essere avanzata,  oltre  che  per  attivita'
 promozionali  at estero, anche per tutte quelle iniziative rientranti
 in cosi' detta  attivita'  'di  mero  rilievo  internazionale'  delle
 regioni,  come  viaggi  studio, partecipazione at convegni, visite at
 connazionali,  at  sensi  d.P.C.M.  11   marzo   1980   et   corrente
 giurisprudenza  costituzionale, in particolare sentenza n. 179/1987".
 Questo testo veniva trasmesso alla regione Umbria in allegato  a  una
 nota  del  Commissariato  del  Governo in data 16 gennaio 1992, prot.
 9/Gab, pervenuta il 7 febbraio 1992 con la quale se  ne  ribadiva  il
 contenuto.
    Successivamente   la   giunta  regionale  decideva  una  serie  di
 iniziative all'estero risolventesi tutte in attivita' di  studio,  di
 informazione,  di  partecipazione ad incontri nel quadro di programmi
 di interesse regionale, gia' noti al Governo. Piu' precisamente:  con
 delibera   n.   214   del  28  gennaio  1992  veniva  autorizzata  la
 partecipazione  di  un  funzionario  regionale  -   il   coordinatore
 dell'area assetto del territorio e del P.U.T. - alla riunione, che si
 sarebbe  tenuta  a  Londra  nel  mese  di febbraio, del "Planning and
 Transport  Research  and  Computation"  (P.T.R.C.)   -   Associazione
 internazionale per la ricerca e il computo nella pianificazione e nei
 trasporti,  alla  quale  la  regione  Umbria  aveva  gia' aderito con
 delibera n. 3940 del 24 aprile 1991.
    Con delibera n. 699 dell'11 febbraio 1992, veniva accolto l'invito
 delle autorita' del Land tedesco della Saar (Saarland) ad inviare una
 delegazione regionale, guidata dal Presidente della giunta e composta
 da due funzionari,  con  lo  scopo  di  studiare,  nei  giorni  20-22
 febbraio  1992,  le esperienze ivi compiute in materia di smaltimento
 dei  rifiuti  solidi  urbani  e   di   disinquinamento   nonche'   il
 funzionamento  dei  centri  di  ricerca in materia di programmazione,
 essendo in atto anche  in  Umbria  analoghe  esperienze  operative  e
 organizzative.
    Infine, con delibera n. 754 dell'11 febbraio 1992 veniva decisa la
 partecipazione   di   un   funzionario   regionale   -  il  dirigente
 dell'ufficio artigianato e cooperazione -  all'incontro,  previsto  a
 Budapest  per  il  18  febbraio, tra rappresentanti di alcune regioni
 comunitarie e  rappresentanti  di  regioni  dei  paesi  dell'Est  per
 l'attuazione  del  programma "Ouverture", predisposto dalla Comunita'
 economica europea per lo sviluppo dei rapporti di collaborazione  tra
 le regioni comunitarie e quelle dei Paesi dell'Est d'Europa.
    Trattandosi,  in tutti e tre i casi, di attivita' aventi finalita'
 di  studio,  di  informazione,  di  partecipazione  ad  incontri  per
 l'attuazione  di  programmi  gia'  concordati e, dunque, di attivita'
 ritenute dalla giurisprudenza di questa ecc.ma  Corte  costituzionale
 di   "mero   rilievo  internazionale",  vale  a  dire,  in  sostanza,
 internazionalmente  irrilevanti,  l'amministrazione  regionale  aveva
 legittimamente ritenuto di non dover richiedere in ordine alle stesse
 la  "previa  intesa"  da  parte  del  Governo  -  prescritta, invece,
 dall'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per le
 attivita' "promozionali" delle regioni  all'estero  -  dichiarando  i
 relativi atti immediatamente eseguibili.
    La  commissione  di  controllo  sugli  atti  regionali,  peraltro,
 facendo applicazione di quanto indicato nella nota governativa  sopra
 ricordata - telex 200/0008/1.12.SO.7/147 - con la quale, senza tenere
 minimamente   conto  della  giurisprudenza  di  questa  ecc.ma  Corte
 costituzionale intervenuta in proposito in questi ultimi anni, si  e'
 tornati  ad  imporre  il  regime  della  "previa intesa" per tutte le
 attivita' delle regioni all'estero, con  gli  atti  prot.  n.  921204
 numero  d'ordine  1218;  n.  921211,  numero d'ordine 1177; n. 921212
 numero d'ordine 1178, ha chiesto chiarimenti alla Regione  in  ordine
 alla  mancata  richiesta  al Governo della "previa intesa" annullando
 senz'altro la dichiarazione di immediata eseguibilita' delle delibere
 regionali.
    Con la nota comunicata con telex 200/0008/1.12.SO.7/247 e con  gli
 atti  che  vi  hanno  dato  applicazione - nota del commissariato del
 Governo 16 gennaio 1992 prot. 9/Gab, atti di richiesta di chiarimenti
 e di annullamento della commissione di controllo sopra indicati -  lo
 Stato  ha,  dunque,  frapposto un ostacolo al legittimo compimento di
 attribuzioni regionali garantite dalla Costituzione.
    In ordine a tali atti e al fine di rimuovere il detto ostacolo  la
 regione  Umbria  propone  conflitto  di attribuzioni davanti a questa
 ecc.ma Corte costituzionale per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1. - La  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
 Dipartimento   affari   regionali   del   4   gennaio   1992,   telex
 200/0008/1.12.SO.7/247  (pervenuta  alla  regione   il   7   febbraio
 successivo)  disponendo  un  regime indiscriminato di "previa intesa"
 governativa  per  le  attivita'  delle  regioni  all'estero,  annulla
 qualsiasi  differenza  sostanziale  fra  tali attivita' riportando la
 situazione al punto di partenza e ignorando del tutto  lo  sforzo  di
 chiarificazione  e  di  precisazione  compiuto in proposito da questa
 stessa ecc.ma Corte sopratutto  negli  ultimi  anni.  Questo  lavoro,
 sebbene  non  ancora  pervenuto  alle  conclusioni  ultime,  ha  gia'
 acquisito alcuni risultati che possono ritenersi ormai consolidati.
    Cosi', proprio la sentenza n. 179/1987, che il Governo pretende di
 porre a fondamento della tesi  dell'indistinzione  sostanziale  delle
 attivita'   delle   regioni   all'estero  e  della  loro  conseguente
 sottoposizione all'identico regime giuridico della  "previa  intesa",
 ha operato, innovando rispetto al precedente orientamento della Corte
 (ad  es.  sentt.  n.  170/1975 e n. 187/1985) una tripartizione delle
 dette attivita', distinguendo: la determinazione e  attuazione  della
 politica  estera,  con  la  conseguente  instaurazione e gestione dei
 rapporti  internazionali,  che  rimane  riservata  allo   Stato;   le
 "attivita'  promozionali"  delle  regioni, intendendosi per tali quei
 comportamenti "legati da un rigoroso nesso strumentale con le materie
 di competenza regionale" e diretti, in tali settori,  "allo  sviluppo
 economico,  sociale  e culturale nel territorio dell'ente locale, per
 le quali e' prevista, dall'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977, la  "previa
 intesa" da parte del Governo (a queste attivita' ne sono, poi, assim-
 ilate  altre  che  si  risolvono  -  anche  -  in accordi tra regioni
 italiane e  istituzioni  straniere  e  che  coinvolgono  comunque  la
 responsabilita'  dello Stato, quali gli accordi conclusi in base alla
 Convenzione sulla cooperazione  transfrontaliera  di  Madrid,  ovvero
 l'attivita'  consentita  alla regione nell'ambito dell'organizzazione
 europea); quelle attivita', infine di  "vario  contenuto"  aventi  ad
 oggetto  "finalita' di studio o di informazione (in materie tecniche)
 oppure la previsione di partecipazione a  manifestazioni  dirette  ad
 agevolare  il  progresso  culturale  o  economico  in  ambito locale,
 ovvero, infine, l'enunciazione di  propositi  intesi  ad  armonizzare
 unilateralmente  le  rispettive  condotte".  Si  tratta, come dice la
 sentenza in questione di attivita' "rimesse all'iniziativa degli enti
 locali", con cui le regioni "non pongono in essere veri  accordi  ne'
 assumono  diritti  ed  obblighi  tali da impegnare la responsabilita'
 internazionale dello Stato", "non  suscettibili"  dunque  "di  essere
 ricondotte  nell'ambito dei rapporti internazionali" poiche' "il loro
 contenuto non puo' assolutamente incidere sulla politica estera dello
 Stato ne' .. puo' far sorgere responsabilita' di qualsiasi  genere  a
 carico  del  medesimo".  Percio'  "non  sussiste ostacolo alcuno, nel
 nostro sistema costituzionale, a riconoscere la legittimita' di  tali
 attivita',  per  le  quali  puo'  essere  accolta  la  denominazione,
 proposta dalla dottrina, di attivita' di mero rilievo  internazionale
 delle regioni".
    Per  questa  attivita' la sentenza n. 179/1987 - poi seguita dalle
 sentenze nn. 737 e 739 del 1988 e n.  42/1989  -  esclude  il  regime
 della  "previa  intesa",  previsto  dall'art.  4,  secondo comma, del
 d.P.R. n. 616, richiedendo soltanto il "previo assenso" del Governo.
    Vero e' che, peraltro, la decisione in  parola  non  chiarisce  in
 cosa  consista  e come si articoli questo "previo assenso": e' certo,
 pero', che esso non puo' essere assolutamente confuso con la  "previa
 intesa"  sopra ricordata, giacche' altrimenti non avrebbe alcun senso
 l'enucleazione operata dalla Corte tra  le  attivita'  delle  regioni
 all'estero (o attuate nei confronti di istituzioni estere), di quelle
 che  non hanno alcuna incidenza internazionale e che vengono definite
 (in  realta'  impropriamente)  come  attivita'   di   "mero   rilievo
 internazionale"  (dove  l'aggettivo "internazionale" e' evidentemente
 inteso  in  senso  puramente  materiale  del  rapporto  con   realta'
 istituzionali    straniere   o   dello   svolgimento   dell'attivita'
 all'estero, piuttosto che in senso strettamente tecnico giuridico).
    Il "previo assenso" dunque, riferendosi a tale tipo  di  attivita'
 deve  logicamente  essere  qualcosa  di molto meno condizionante, per
 l'esplicazione delle attivita' regionali, della c.d. "previa intesa".
    La  "previa intesa", invero, non puo' che essere espressa, talche'
 la sua mancata concessione, anche tacita,  impedisce  lo  svolgimento
 dell'"attivita'  promozionale"  da  parte  della  regione.  In  altri
 termini l'attivita'  "promozionale"  non  puo'  essere  svolta  dalla
 regione  non  solo  se  ma  finche'  non c'e' la "previa intesa" e il
 mancato  intervento  della  stessa,  pur  non  essendovi  un  diniego
 espresso,  integra un ostacolo insormontabile al legittimo compimento
 dell'iniziativa.
    Cosi' certamente non puo' essere per il c.d. "previo  assenso"  di
 cui  parla  la  sentenza  n.  179/1987 per distinguerlo dalla "previa
 intesa". Gia' elementi sicuri in tale  direzione  si  ricavano  dalla
 stessa  decisione,  che  si  limita  a prevedere, in caso di contatti
 delle regioni con organismi esteri,  l'obbligo  di  darne  tempestiva
 notizia al Governo, il quale "ha il potere di porre un divieto quando
 ritenga che essi mal si concilino con l'indirizzo politico generale".
    Da  cio'  si deduce che il Governo e' tenuto, se vuole impedire lo
 svolgimento   dell'attivita'   di   "mero   rilievo   internazionale"
 ritenendola   contrastante   con  l'indirizzo  politico  generale,  a
 manifestare espressamente il divieto, adducendo,  ovviamente,  motivi
 inerenti  il  perseguimento  di  tale indirizzo, altrimenti dovendosi
 ritenere la stessa pienamente lecita e liberamente attuabile.
    L'obbligo della regione di chiedere  al  Governo  il  cosi'  detto
 "previo assenso" si risolve, dunque, stando alla logica seguita dalla
 sentenza  n. 179/1987 - come e' stato ritenuto anche dalla dottrina -
 nella  semplice  comunicazione  dell'iniziativa,  che  potra'  essere
 impedita  dal Governo medesimo soltanto con un divieto espresso, vale
 a dire con l'esplicita enunciazione delle ragioni di politica estera,
 ovvero inerenti la non coerenza  della  iniziativa  con  "l'indirizzo
 politico generale", che si oppongono al suo svolgimento.
    Tra  la  "previa  intesa"  ex art. 4, secondo comma, del d.P.R. n.
 616/1977 (istituto gia' di per se' stesso - lo si nota per  inciso  -
 di dubbia costituzionalita', ove si risolve nella prassi costante, in
 un  controllo  sulle  attivita'  c.d.  "promozionali"  delle  regioni
 all'estero che nulla ha a che fare con la tutela del "potere  estero"
 dello Stato, ma che riguarda, come emerge dal d.P.C.M. 11 marzo 1980,
 il  merito delle iniziative regionali, la loro opportunita' sul piano
 finanziario  o  organizzativo,  in  violazione  dell'art.  125  della
 Costituzione)  e  il "previo assenso", cui fa riferimento la sentenza
 n.  179/1987,  intercorre,   dunque,   una   differenza   sostanziale
 corrispondente alla differenza che intercorre tra attivita' regionali
 all'estero a carattere "promozionale", considerate internazionalmente
 rilevanti, e attivita' regionali "di mero rilievo internazionale", in
 realta' internazionalmente irrilevanti.
    In conclusione, laddove, come ha fatto il Governo nel caso oggetto
 del  giudizio,  si  consideri  l'obbligo di chiedere la previa intesa
 come un regime giuridico indiscriminato riguardante ogni e  qualsiasi
 attivita'  regionale  all'estero  e  si  pretenda, in conseguenza, di
 estendere il detto obbligo anche alle attivita'  regionali  "di  mero
 rilievo  internazionale"  -  risolventesi,  cioe',  in  missioni  con
 finalita' di studio, di scambio di esperienze e di conoscenze e cosi'
 via - si finisce, per cio' stesso, per frapporre allo svolgimento  di
 attribuzioni  costituzionalmente  spettanti  alle regioni un ostacolo
 non consentito dal sistema costituzionale, determinandone la lesione.
    Gia'  per questo aspetto, vale a dire per la pretesa di sottoporre
 "a previa intesa" tutte le attivita' di "mero rilievo internazionale"
 poste in essere  dalla  regione  Umbria,  la  posizione  assunta  dal
 Governo    nel   telex   200/0008/1.12.SO.7/247   e   il   successivo
 comportamento  tenuto  dall'Organo  di  controllo  con  la  nota   di
 trasmissione  di  tale  atto  e poi le richieste di chiarimenti sulle
 delibere regionali nel senso indicato, si dimostrano in contrasto con
 la Costituzione per violazione degli artt. 5, 114, 115, 117 e 118.
    2. - Appare, peraltro, evidente che la sentenza di  questa  ecc.ma
 Corte  n.  179/1987  -  come  anche e' notato dalla dottrina che l'ha
 commentata e che ha preso in esame la giurisprudenza che ad  essa  e'
 seguita  -  pur  avendo  apportato  un primo fondamentale chiarimento
 nella materia  distinguendo,  diversamente  che  nel  passato,  dalle
 attivita'   regionali   all'estero  di  carattere  "promozionale"  e,
 comunque, dalle attivita' regionali considerate rilevanti  sul  piano
 internazionalistico, le iniziative "di mero rilievo internazionale" e
 ipotizzando per queste ultime a un diverso regime giuridico, non puo'
 dirsi  pervenuta  ad una soluzione definitiva e stabile del problema.
 Essa,  per  vero,  segna  una  tappa  intermedia  in  tale  direzione
 dappoiche'  restano  tuttora punti di contraddizione e anche elementi
 di ambiguita' che per un verso spiegano, in un certo qual modo (senza
 peraltro  giustificarlo  minimamente),  l'atteggiamento  assunto  dal
 Governo con l'assimilare senz'altro alla "previa intesa" governativa,
 ex  art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616/1977, "il pieno assenso"
 previsto dalla sentenza considerata, e per altro verso  reclamano  un
 ulteriore intervento chiarificatore di questa ecc.ma Corte:
      innanzitutto  la  sentenza  n.  179/1987  qualifica le attivita'
 regionali "di mero rilievo internazionale" come "non suscettibili  di
 essere  ricondotte nell'ambito dei rapporti internazionali .. poiche'
 il loro contenuto non  puo'  assolutamente  incidere  sulla  politica
 estera  dello  Stato  ne'  ..  puo'  far  sorgere  responsabilita' di
 qualsiasi genere a  carico  del  medesimo",  pertanto  "non  sussiste
 ostacolo  alcuno  nel  nostro sistema costituzionale a riconoscere la
 legittimita' di tali attivita'".
    Se cio' e' vero, se le  attivita'  in  questione  non  hanno,  per
 definizione,   alcun   riflesso   sulla   determinazione  e  gestione
 dell'indirizzo politico generale  e  della  politica  estera,  se  le
 medesime   sono   senz'altro  riconducibili  alla  capacita'  e  alla
 competenza delle regioni, anche un regime di "previo assenso"  -  pur
 contenuto  nei  limiti  sopra indicati - non pare conciliarsi con una
 simile natura: non sussistendo  ragioni  inerenti  la  titolarita'  e
 l'esercizio  del "potere estero", le sole che possono giustificare la
 previsione del preventivo assenso del Governo,  cade  la  ragione  di
 questo   ulteriore  controllo  su  attivita'  regionali  che  non  si
 differenziano dalle altre e che, in quanto tali,  dovrebbero  restare
 sottoposte  soltanto  al  controllo  di  legittimita'  operato  dalla
 commissione di controllo ex art. 125 della Costituzione,  che  potra'
 sentire  in proposito anche il parere del Governo. Si puo' al massimo
 ipotizzare, per le iniziative  in  questione,  una  comunicazione  al
 Governo a titolo informativo, ma non necessariamente preventiva e non
 certamente preordinata all'ottenimento del "previo assenso".
    Del resto in tal senso si va profilando una prassi - seguita anche
 con  riguardo  alle iniziative della regione Umbria qui considerate -
 di una sorta di assenso che viene concesso dal Governo  dopo  che  la
 delibera  regionale  ha  gia'  avuto  esecuzione e che la missione e'
 stata compiuta;
      in  secondo  luogo  le attivita' regionali c.d. "di mero rilievo
 internazionale" non hanno, in realta', come pure e' stato  notato  in
 dottrina,  tutte  lo  stesso  rilievo.  Da  quelle  aventi ad oggetto
 "l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le
 rispettive condotte" - che finiscono per  concretarsi  (come  poi  e'
 stato  ulteriormente  chiarito  dalla  giurisprudenza successiva alla
 sentenza n. 179/1987, ad es.  sent.  n.  42/1989)  in  protocolli  di
 intesa,  dichiarazioni  comuni,  insomma,  forme,  pur attenuante, di
 accordo  -  si  distinguono  certamente  le   attivita'   che   hanno
 semplicemente  scopo  di  studio,  di  scambio  di  conoscenze  e  di
 esperienze, di partecipazione ad incontri e manifestazioni dirette ad
 agevolare il progresso culturale ed economico in ambito locale.
    Tanto piu' per queste ultime attivita' e' evidente l'assoluta  non
 incidenza sui rapporti internazionali, la loro intrinseca inidoneita'
 a  coinvolgere  la  responsabilita'  internazionale dello Stato tanto
 meno si giustifica la loro sottoposizione a un regime anche  di  solo
 "previo assenso";
      una  considerazione  specifica  deve  essere, poi, dedicata alle
 attivita' regionali destinate a svolgersi nell'ambito della Comunita'
 economica europea sia con semplice finalita' di studio, sia  ordinate
 a stabilire rapporti tra regioni e altre istituzioni, sia, infine, da
 compiersi  in  attuazione di programmi definiti in sede comunitaria e
 che prevedono la partecipazione delle regioni e la collaborazione tra
 regioni europee (si pensi ad es. ai  programmi  Sprint  o  Value  sul
 trasferimento   di   tecnologie   e   la   diffusione  di  conoscenze
 tecnologiche).
    Non solo la permanenza di un regime  di  previa  intesa  ma  anche
 l'imposizione  di un semplice "previo assenso" per le attivita' delle
 regioni (che sono tra l'altro protagonisti essenziali dell'attuazione
 delle direttive e dei regolamenti comunitari) destinate  a  svolgersi
 nello spazio economico e giuridico europeo appare francamente assurda
 oltre che contrastante con le indicate norme della Costituzione.
   Anche,  dunque,  ove  la  pretesa governativa esplicitata nel telex
 200/0008/1.12.SO.7/247 potesse essere intesa come volta a richiamare,
 per le attivita'  regionali  di  "mero  rilievo  internazionale",  la
 necessita' non gia' di "previa intesa", ex art. 4, secondo comma, del
 d.P.R.  n.  616/1977,  sebbene  di  "previo  assenso"  ai sensi della
 sentenza di questa ecc.ma  Corte  n.  179/1987,  la  stessa,  per  le
 considerazioni ora svolte, dovrebbe ritenersi ugualmente lesiva delle
 attribuzioni  regionali, anche sotto il profilo dell'irrazionalita' e
 irragionevolezza, con violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    3.   -   Devono   essere   infine   adeguatamente   valutate    le
 caratteristiche   intrinseche   delle   attivita'   che   sulla  base
 dell'indicazione governativa, la commissione di controllo sugli  atti
 della  regione  ha  illegittimamente  ostacolato  con la richiesta di
 ulteriori elementi di valutazione, per mancata richiesta della  "pre-
 via intesa" in ordine alle delibere di giunta che le hanno previste.
    Nel  primo  caso  - delibera n. 214 del 28 gennaio 1992 - e' stata
 autorizzata la  partecipazione  di  un  funzionario  regionale  -  il
 coordinatore  dell'area  assetto  del  territorio  e  P.U.T.  -  alla
 riunione tenutasi a Londra del P.T.R.C. (Planning and  Transport  Re-
 search  and Computation) - Associazione internazionale per la ricerca
 e  il  computo  nella  pianificazione  e nei trasporti, alla quale la
 regione aveva gia' aderito con delibera n. 3940 del  24  aprile  1991
 esecutiva  ai  sensi  di  legge.  Si  trattava,  dunque,  di svolgere
 un'attivita' meramente conseguenziale di una decisione gia'  presa  e
 gia' vagliata positivamente dalla commissione di controllo.
    Nel  secondo  caso  -  delibera  n. 699 dell'11 dicembre 1992 - e'
 stato deciso  l'invio  di  una  ristretta  delegazione,  guidata  dal
 presidente  della  regione, nel Land tedesco della Saar, con lo scopo
 di studiare le esperienze ivi in atto in materia di  smaltimento  dei
 rifiuti  e  di  disinquinamento,  data  la circostanza che esperienze
 analoghe si stanno portando avanti in Umbria. Una visita, dunque,  di
 puro  e semplice studio, compiuta su invito e a spese del governo del
 Land, in questione, che si inseriva pienamente nel sistema di  scambi
 di  conoscenze  ed  esperienze a livello regionale e locale che si va
 delineando nell'ambito della CEE, anche in  funzione  dell'attuazione
 dei programmi di cooperazione tra regioni adottati dalla Comunita'.
    Nel  terzo  caso, infine - delibera n. 754 dell'11 febbraio 1992 -
 e' stata disposta la partecipazione di un funzionario regionale -  il
 dirigente  dell'ufficio artigianato e cooperazione - alla riunione da
 tenersi  a  Budapest,  per  l'attuazione  del  programma  "Ouverture"
 adottato  dalla  CEE  per sviluppare i rapporti tra regioni dei Paesi
 comunitari e regioni dei paesi dell'Est. Un  programma,  dunque,  che
 contempla in primo luogo la partecipazione delle regioni.
    Tutte  le  iniziative  regionali deliberate con gli atti di giunta
 ora indicati in ordine  alle  quali  il  Governo  ha  voluto  imporre
 l'obbligo della "previa intesa" avevano, dunque, ad oggetto finalita'
 di  studio  o partecipazione ad iniziative nell'ambito della CEE o in
 attuazione di programmi CEE. Sottoponendole alla previa intesa se  ne
 e'  ostacolato illegittimamente il compimento imponendo, anche per il
 futuro, un regime giuridico  incompatibile  con  l'intrinseca  natura
 delle   attivita'  regionali  che  dovrebbero  esservi  sottoposte  e
 contrastante con la Costituzione nelle norme degli artt. 5, 114, 115,
 117, 118 e 3.
                               P. Q. M.
    Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare  la
 spettanza  alla  regione del potere di compiere le attivita' di "mero
 rilievo internazionale" - aventi  finalita'  di  studio,  scambio  di
 conoscenze,  ovvero  consistenti  nella  partecipazione  a convegni e
 incontri - in via generale e specificatamente  le  attivita'  di  cui
 alle  delibere di giunta regionale n. 214 del 28 gennaio 1992, n. 699
 dell'11  febbraio  1992  e  n.  754  dell'11  febbraio  1992,   senza
 necessita'  di chiedere la "previa intesa" governativa; ovvero la non
 spettanza allo Stato del potere di sottoporre al  regime  di  "previa
 intesa" le attivita' regionali considerate.
    Voglia,  in  conseguenza,  annullare  la nota della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali, del 4 gennaio
 1992, telex 200/0008/1.12.SO.7/247, nella parte indicata in epigrafe,
 la lettera di trasmissione di tale nota alla  regione  da  parte  del
 commissariato  del  Governo  in  data  16  gennaio  1992 prot. 9/Gab.
 pervenuta il 7 febbraio 1992, gli atti di  richiesta  di  chiarimenti
 alla regione da parte della commissione di controllo tutti in data 21
 febbraio  1992,  prot.  921204  numero  d'ordine  1218; 921211 numero
 d'ordine 1177; 921212 numero d'ordine 1178.
    Si producono in giudizio:
      telex  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento
 affari regionali 200/0008/1.12.SO.7/247;
      lettera di  trasmissione  alla  regione  del  commissariato  del
 Governo prot. 9/Gab. del 16 gennaio 1992;
      delibere  della  giunta  regionale  dell'Umbria  n.  214  del 28
 gennaio 1992, n. 699 dell'11 febbraio 1992, e n. 754 dell'11 febbraio
 1992;
      atti di richiesta di chiarimenti da parte della  commissione  di
 controllo  in data 21 febbraio 1992, prot. n. 921204, numero d'ordine
 1218; prot. 921211 numero d'ordine  1177,  prot.  n.  921212,  numero
 d'ordine 1178.
      Roma, addi' 25 marzo 1992
              Avv. Maurizio PEDETTA - Avv. Goffredo GOBBI

 92C0463