N. 10 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 aprile 1992
N. 10 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9 aprile 1992 (della regione Umbria) Regioni in genere - Attivita' regionali all'estero c.d. "promozionali" e iniziative rientranti nella c.d. attivita' di "mero rilievo internazionale" delle regioni, come viaggi di stu- dio, partecipazione a convegni, visite e connazionali e simili - Prevista necessita' di "previa intesa col Governo" - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di attivita' regionali di mero rilievo internazionale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 179/1987, 737 e 739 del 1988 e 42/1989. (Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari regionali del 4 gennaio 1992 e relativa lettera di trasmissione del commissario del Governo in data 16 gennaio 1992, prot. 9/gab.) (Cost., artt. 3, 5, 114, 115, 117 e 118).(GU n.17 del 22-4-1992 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla regione Umbria in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa per procura apposta a margine del presente atto dagli avv.ti Maurizio Pedetta e Goffredo Gobbi, nello studio del quale ultimo, in Roma, via Maria Cristina n. 8, e' elettivamente domiciliata contro lo Stato e per esso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, per la dichiarazione della spettanza alla regione del potere di svolgere attivita' c.d. di "mero rilievo internazionale" - aventi ad oggetto finalita' di studio, di informazione o la partecipazione a manifestazioni volte ad agevolare il progresso economico e culturale della regione o infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte - senza l'obbligo di chiedere al Governo le "previa intesa" prevista dall'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; ovvero della non spettanza allo Stato del potere di imporre la "previa intesa" governativa in ordine allo svolgimento delle attivita' considerate da parte della regione, in generale e con specifico riferimento alle iniziative contemplate nelle delibere della giunta regionale n. 214 del 28 gennaio 1992, inerente la partecipazione di un funzionario regionale alla riunione di Londra del "Planning and Transport Re- search and Computation" (P.T.R.C.); n. 699 dell'11 febbraio 1992, inerente l'invio di una delegazione regionale, capeggiata dal Presidente della giunta, nel Land tedesco della Saar, su invito delle autorita' di quest'ultimo; n. 754 dell'11 febbraio 1992 inerente la partecipazione di un funzionario regionale alla riunione tenutasi a Budapest e avente ad oggetto l'attuazione del programma CEE "Ouverture" per lo sviluppo dei rapporti tra regioni dei Paesi della Comunita' europea e regioni dei Paesi dell'Est, e per il conseguente annullamento della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali, del 4 gennaio 1992, telex 200/0008/1/12/SO.7/247, trasmessa alla regione Umbria con lettera del commissariato del Governo in data 16 gennaio 1992 prot. 9/Gab, pervenuta alla regione medesima il 7 febbraio 1992, nonche' di detta lettera, nella parte in cui precisano che la "previa intesa" da parte del Governo e' "condizione indispensabile" non solo per le attivita' regionali all'estero c.d. "promozionali" ma anche "per tutte quelle iniziative rientranti nella cosi' detta attivita' 'di mero rilievo internazionale' delle regioni come viaggi di studio, partecipazione a convegni, visite a connazionali e simili", e, inoltre, degli atti prot. 921204 numero d'ordine 1218; 921211, numero d'ordine 1177; 921212, numero d'ordine 1178, tutti adottati nella seduta del 21 febbraio 1992 con i quali la commissione di controllo sugli atti della regione, ha annullato la dichiarazione di immediata eseguibilita' e ha chiesto alla regione ulteriori elementi di valutazione e adeguati specifici chiarimenti relativamente alle delibere di giunta sopra indicate con riguardo alla mancata richiesta di "previa intesa" al Governo per le iniziative ivi contemplate, ponendo, cosi', un illegittimo ostacolo all'esplicazione di una potesta' appartenente alla regione in base alla Costituzione, con violazione degli artt. 5, 114, 115, 117, 118 e 3 della Costituzione stessa. F A T T O Con telex 200/0008/1.12.SO.7/247 in data 4 gennaio 1992 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali, nel comunicare la concessione dell'intesa governativa a un incontro a Bruxelles fra un assessore della regione Umbria e funzionari della Comunita' economica europea precisava che "richiesta intesa governativa debet essere avanzata, oltre che per attivita' promozionali at estero, anche per tutte quelle iniziative rientranti in cosi' detta attivita' 'di mero rilievo internazionale' delle regioni, come viaggi studio, partecipazione at convegni, visite at connazionali, at sensi d.P.C.M. 11 marzo 1980 et corrente giurisprudenza costituzionale, in particolare sentenza n. 179/1987". Questo testo veniva trasmesso alla regione Umbria in allegato a una nota del Commissariato del Governo in data 16 gennaio 1992, prot. 9/Gab, pervenuta il 7 febbraio 1992 con la quale se ne ribadiva il contenuto. Successivamente la giunta regionale decideva una serie di iniziative all'estero risolventesi tutte in attivita' di studio, di informazione, di partecipazione ad incontri nel quadro di programmi di interesse regionale, gia' noti al Governo. Piu' precisamente: con delibera n. 214 del 28 gennaio 1992 veniva autorizzata la partecipazione di un funzionario regionale - il coordinatore dell'area assetto del territorio e del P.U.T. - alla riunione, che si sarebbe tenuta a Londra nel mese di febbraio, del "Planning and Transport Research and Computation" (P.T.R.C.) - Associazione internazionale per la ricerca e il computo nella pianificazione e nei trasporti, alla quale la regione Umbria aveva gia' aderito con delibera n. 3940 del 24 aprile 1991. Con delibera n. 699 dell'11 febbraio 1992, veniva accolto l'invito delle autorita' del Land tedesco della Saar (Saarland) ad inviare una delegazione regionale, guidata dal Presidente della giunta e composta da due funzionari, con lo scopo di studiare, nei giorni 20-22 febbraio 1992, le esperienze ivi compiute in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di disinquinamento nonche' il funzionamento dei centri di ricerca in materia di programmazione, essendo in atto anche in Umbria analoghe esperienze operative e organizzative. Infine, con delibera n. 754 dell'11 febbraio 1992 veniva decisa la partecipazione di un funzionario regionale - il dirigente dell'ufficio artigianato e cooperazione - all'incontro, previsto a Budapest per il 18 febbraio, tra rappresentanti di alcune regioni comunitarie e rappresentanti di regioni dei paesi dell'Est per l'attuazione del programma "Ouverture", predisposto dalla Comunita' economica europea per lo sviluppo dei rapporti di collaborazione tra le regioni comunitarie e quelle dei Paesi dell'Est d'Europa. Trattandosi, in tutti e tre i casi, di attivita' aventi finalita' di studio, di informazione, di partecipazione ad incontri per l'attuazione di programmi gia' concordati e, dunque, di attivita' ritenute dalla giurisprudenza di questa ecc.ma Corte costituzionale di "mero rilievo internazionale", vale a dire, in sostanza, internazionalmente irrilevanti, l'amministrazione regionale aveva legittimamente ritenuto di non dover richiedere in ordine alle stesse la "previa intesa" da parte del Governo - prescritta, invece, dall'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per le attivita' "promozionali" delle regioni all'estero - dichiarando i relativi atti immediatamente eseguibili. La commissione di controllo sugli atti regionali, peraltro, facendo applicazione di quanto indicato nella nota governativa sopra ricordata - telex 200/0008/1.12.SO.7/147 - con la quale, senza tenere minimamente conto della giurisprudenza di questa ecc.ma Corte costituzionale intervenuta in proposito in questi ultimi anni, si e' tornati ad imporre il regime della "previa intesa" per tutte le attivita' delle regioni all'estero, con gli atti prot. n. 921204 numero d'ordine 1218; n. 921211, numero d'ordine 1177; n. 921212 numero d'ordine 1178, ha chiesto chiarimenti alla Regione in ordine alla mancata richiesta al Governo della "previa intesa" annullando senz'altro la dichiarazione di immediata eseguibilita' delle delibere regionali. Con la nota comunicata con telex 200/0008/1.12.SO.7/247 e con gli atti che vi hanno dato applicazione - nota del commissariato del Governo 16 gennaio 1992 prot. 9/Gab, atti di richiesta di chiarimenti e di annullamento della commissione di controllo sopra indicati - lo Stato ha, dunque, frapposto un ostacolo al legittimo compimento di attribuzioni regionali garantite dalla Costituzione. In ordine a tali atti e al fine di rimuovere il detto ostacolo la regione Umbria propone conflitto di attribuzioni davanti a questa ecc.ma Corte costituzionale per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali del 4 gennaio 1992, telex 200/0008/1.12.SO.7/247 (pervenuta alla regione il 7 febbraio successivo) disponendo un regime indiscriminato di "previa intesa" governativa per le attivita' delle regioni all'estero, annulla qualsiasi differenza sostanziale fra tali attivita' riportando la situazione al punto di partenza e ignorando del tutto lo sforzo di chiarificazione e di precisazione compiuto in proposito da questa stessa ecc.ma Corte sopratutto negli ultimi anni. Questo lavoro, sebbene non ancora pervenuto alle conclusioni ultime, ha gia' acquisito alcuni risultati che possono ritenersi ormai consolidati. Cosi', proprio la sentenza n. 179/1987, che il Governo pretende di porre a fondamento della tesi dell'indistinzione sostanziale delle attivita' delle regioni all'estero e della loro conseguente sottoposizione all'identico regime giuridico della "previa intesa", ha operato, innovando rispetto al precedente orientamento della Corte (ad es. sentt. n. 170/1975 e n. 187/1985) una tripartizione delle dette attivita', distinguendo: la determinazione e attuazione della politica estera, con la conseguente instaurazione e gestione dei rapporti internazionali, che rimane riservata allo Stato; le "attivita' promozionali" delle regioni, intendendosi per tali quei comportamenti "legati da un rigoroso nesso strumentale con le materie di competenza regionale" e diretti, in tali settori, "allo sviluppo economico, sociale e culturale nel territorio dell'ente locale, per le quali e' prevista, dall'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977, la "previa intesa" da parte del Governo (a queste attivita' ne sono, poi, assim- ilate altre che si risolvono - anche - in accordi tra regioni italiane e istituzioni straniere e che coinvolgono comunque la responsabilita' dello Stato, quali gli accordi conclusi in base alla Convenzione sulla cooperazione transfrontaliera di Madrid, ovvero l'attivita' consentita alla regione nell'ambito dell'organizzazione europea); quelle attivita', infine di "vario contenuto" aventi ad oggetto "finalita' di studio o di informazione (in materie tecniche) oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale o economico in ambito locale, ovvero, infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte". Si tratta, come dice la sentenza in questione di attivita' "rimesse all'iniziativa degli enti locali", con cui le regioni "non pongono in essere veri accordi ne' assumono diritti ed obblighi tali da impegnare la responsabilita' internazionale dello Stato", "non suscettibili" dunque "di essere ricondotte nell'ambito dei rapporti internazionali" poiche' "il loro contenuto non puo' assolutamente incidere sulla politica estera dello Stato ne' .. puo' far sorgere responsabilita' di qualsiasi genere a carico del medesimo". Percio' "non sussiste ostacolo alcuno, nel nostro sistema costituzionale, a riconoscere la legittimita' di tali attivita', per le quali puo' essere accolta la denominazione, proposta dalla dottrina, di attivita' di mero rilievo internazionale delle regioni". Per questa attivita' la sentenza n. 179/1987 - poi seguita dalle sentenze nn. 737 e 739 del 1988 e n. 42/1989 - esclude il regime della "previa intesa", previsto dall'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616, richiedendo soltanto il "previo assenso" del Governo. Vero e' che, peraltro, la decisione in parola non chiarisce in cosa consista e come si articoli questo "previo assenso": e' certo, pero', che esso non puo' essere assolutamente confuso con la "previa intesa" sopra ricordata, giacche' altrimenti non avrebbe alcun senso l'enucleazione operata dalla Corte tra le attivita' delle regioni all'estero (o attuate nei confronti di istituzioni estere), di quelle che non hanno alcuna incidenza internazionale e che vengono definite (in realta' impropriamente) come attivita' di "mero rilievo internazionale" (dove l'aggettivo "internazionale" e' evidentemente inteso in senso puramente materiale del rapporto con realta' istituzionali straniere o dello svolgimento dell'attivita' all'estero, piuttosto che in senso strettamente tecnico giuridico). Il "previo assenso" dunque, riferendosi a tale tipo di attivita' deve logicamente essere qualcosa di molto meno condizionante, per l'esplicazione delle attivita' regionali, della c.d. "previa intesa". La "previa intesa", invero, non puo' che essere espressa, talche' la sua mancata concessione, anche tacita, impedisce lo svolgimento dell'"attivita' promozionale" da parte della regione. In altri termini l'attivita' "promozionale" non puo' essere svolta dalla regione non solo se ma finche' non c'e' la "previa intesa" e il mancato intervento della stessa, pur non essendovi un diniego espresso, integra un ostacolo insormontabile al legittimo compimento dell'iniziativa. Cosi' certamente non puo' essere per il c.d. "previo assenso" di cui parla la sentenza n. 179/1987 per distinguerlo dalla "previa intesa". Gia' elementi sicuri in tale direzione si ricavano dalla stessa decisione, che si limita a prevedere, in caso di contatti delle regioni con organismi esteri, l'obbligo di darne tempestiva notizia al Governo, il quale "ha il potere di porre un divieto quando ritenga che essi mal si concilino con l'indirizzo politico generale". Da cio' si deduce che il Governo e' tenuto, se vuole impedire lo svolgimento dell'attivita' di "mero rilievo internazionale" ritenendola contrastante con l'indirizzo politico generale, a manifestare espressamente il divieto, adducendo, ovviamente, motivi inerenti il perseguimento di tale indirizzo, altrimenti dovendosi ritenere la stessa pienamente lecita e liberamente attuabile. L'obbligo della regione di chiedere al Governo il cosi' detto "previo assenso" si risolve, dunque, stando alla logica seguita dalla sentenza n. 179/1987 - come e' stato ritenuto anche dalla dottrina - nella semplice comunicazione dell'iniziativa, che potra' essere impedita dal Governo medesimo soltanto con un divieto espresso, vale a dire con l'esplicita enunciazione delle ragioni di politica estera, ovvero inerenti la non coerenza della iniziativa con "l'indirizzo politico generale", che si oppongono al suo svolgimento. Tra la "previa intesa" ex art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616/1977 (istituto gia' di per se' stesso - lo si nota per inciso - di dubbia costituzionalita', ove si risolve nella prassi costante, in un controllo sulle attivita' c.d. "promozionali" delle regioni all'estero che nulla ha a che fare con la tutela del "potere estero" dello Stato, ma che riguarda, come emerge dal d.P.C.M. 11 marzo 1980, il merito delle iniziative regionali, la loro opportunita' sul piano finanziario o organizzativo, in violazione dell'art. 125 della Costituzione) e il "previo assenso", cui fa riferimento la sentenza n. 179/1987, intercorre, dunque, una differenza sostanziale corrispondente alla differenza che intercorre tra attivita' regionali all'estero a carattere "promozionale", considerate internazionalmente rilevanti, e attivita' regionali "di mero rilievo internazionale", in realta' internazionalmente irrilevanti. In conclusione, laddove, come ha fatto il Governo nel caso oggetto del giudizio, si consideri l'obbligo di chiedere la previa intesa come un regime giuridico indiscriminato riguardante ogni e qualsiasi attivita' regionale all'estero e si pretenda, in conseguenza, di estendere il detto obbligo anche alle attivita' regionali "di mero rilievo internazionale" - risolventesi, cioe', in missioni con finalita' di studio, di scambio di esperienze e di conoscenze e cosi' via - si finisce, per cio' stesso, per frapporre allo svolgimento di attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni un ostacolo non consentito dal sistema costituzionale, determinandone la lesione. Gia' per questo aspetto, vale a dire per la pretesa di sottoporre "a previa intesa" tutte le attivita' di "mero rilievo internazionale" poste in essere dalla regione Umbria, la posizione assunta dal Governo nel telex 200/0008/1.12.SO.7/247 e il successivo comportamento tenuto dall'Organo di controllo con la nota di trasmissione di tale atto e poi le richieste di chiarimenti sulle delibere regionali nel senso indicato, si dimostrano in contrasto con la Costituzione per violazione degli artt. 5, 114, 115, 117 e 118. 2. - Appare, peraltro, evidente che la sentenza di questa ecc.ma Corte n. 179/1987 - come anche e' notato dalla dottrina che l'ha commentata e che ha preso in esame la giurisprudenza che ad essa e' seguita - pur avendo apportato un primo fondamentale chiarimento nella materia distinguendo, diversamente che nel passato, dalle attivita' regionali all'estero di carattere "promozionale" e, comunque, dalle attivita' regionali considerate rilevanti sul piano internazionalistico, le iniziative "di mero rilievo internazionale" e ipotizzando per queste ultime a un diverso regime giuridico, non puo' dirsi pervenuta ad una soluzione definitiva e stabile del problema. Essa, per vero, segna una tappa intermedia in tale direzione dappoiche' restano tuttora punti di contraddizione e anche elementi di ambiguita' che per un verso spiegano, in un certo qual modo (senza peraltro giustificarlo minimamente), l'atteggiamento assunto dal Governo con l'assimilare senz'altro alla "previa intesa" governativa, ex art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616/1977, "il pieno assenso" previsto dalla sentenza considerata, e per altro verso reclamano un ulteriore intervento chiarificatore di questa ecc.ma Corte: innanzitutto la sentenza n. 179/1987 qualifica le attivita' regionali "di mero rilievo internazionale" come "non suscettibili di essere ricondotte nell'ambito dei rapporti internazionali .. poiche' il loro contenuto non puo' assolutamente incidere sulla politica estera dello Stato ne' .. puo' far sorgere responsabilita' di qualsiasi genere a carico del medesimo", pertanto "non sussiste ostacolo alcuno nel nostro sistema costituzionale a riconoscere la legittimita' di tali attivita'". Se cio' e' vero, se le attivita' in questione non hanno, per definizione, alcun riflesso sulla determinazione e gestione dell'indirizzo politico generale e della politica estera, se le medesime sono senz'altro riconducibili alla capacita' e alla competenza delle regioni, anche un regime di "previo assenso" - pur contenuto nei limiti sopra indicati - non pare conciliarsi con una simile natura: non sussistendo ragioni inerenti la titolarita' e l'esercizio del "potere estero", le sole che possono giustificare la previsione del preventivo assenso del Governo, cade la ragione di questo ulteriore controllo su attivita' regionali che non si differenziano dalle altre e che, in quanto tali, dovrebbero restare sottoposte soltanto al controllo di legittimita' operato dalla commissione di controllo ex art. 125 della Costituzione, che potra' sentire in proposito anche il parere del Governo. Si puo' al massimo ipotizzare, per le iniziative in questione, una comunicazione al Governo a titolo informativo, ma non necessariamente preventiva e non certamente preordinata all'ottenimento del "previo assenso". Del resto in tal senso si va profilando una prassi - seguita anche con riguardo alle iniziative della regione Umbria qui considerate - di una sorta di assenso che viene concesso dal Governo dopo che la delibera regionale ha gia' avuto esecuzione e che la missione e' stata compiuta; in secondo luogo le attivita' regionali c.d. "di mero rilievo internazionale" non hanno, in realta', come pure e' stato notato in dottrina, tutte lo stesso rilievo. Da quelle aventi ad oggetto "l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte" - che finiscono per concretarsi (come poi e' stato ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza successiva alla sentenza n. 179/1987, ad es. sent. n. 42/1989) in protocolli di intesa, dichiarazioni comuni, insomma, forme, pur attenuante, di accordo - si distinguono certamente le attivita' che hanno semplicemente scopo di studio, di scambio di conoscenze e di esperienze, di partecipazione ad incontri e manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale ed economico in ambito locale. Tanto piu' per queste ultime attivita' e' evidente l'assoluta non incidenza sui rapporti internazionali, la loro intrinseca inidoneita' a coinvolgere la responsabilita' internazionale dello Stato tanto meno si giustifica la loro sottoposizione a un regime anche di solo "previo assenso"; una considerazione specifica deve essere, poi, dedicata alle attivita' regionali destinate a svolgersi nell'ambito della Comunita' economica europea sia con semplice finalita' di studio, sia ordinate a stabilire rapporti tra regioni e altre istituzioni, sia, infine, da compiersi in attuazione di programmi definiti in sede comunitaria e che prevedono la partecipazione delle regioni e la collaborazione tra regioni europee (si pensi ad es. ai programmi Sprint o Value sul trasferimento di tecnologie e la diffusione di conoscenze tecnologiche). Non solo la permanenza di un regime di previa intesa ma anche l'imposizione di un semplice "previo assenso" per le attivita' delle regioni (che sono tra l'altro protagonisti essenziali dell'attuazione delle direttive e dei regolamenti comunitari) destinate a svolgersi nello spazio economico e giuridico europeo appare francamente assurda oltre che contrastante con le indicate norme della Costituzione. Anche, dunque, ove la pretesa governativa esplicitata nel telex 200/0008/1.12.SO.7/247 potesse essere intesa come volta a richiamare, per le attivita' regionali di "mero rilievo internazionale", la necessita' non gia' di "previa intesa", ex art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616/1977, sebbene di "previo assenso" ai sensi della sentenza di questa ecc.ma Corte n. 179/1987, la stessa, per le considerazioni ora svolte, dovrebbe ritenersi ugualmente lesiva delle attribuzioni regionali, anche sotto il profilo dell'irrazionalita' e irragionevolezza, con violazione dell'art. 3 della Costituzione. 3. - Devono essere infine adeguatamente valutate le caratteristiche intrinseche delle attivita' che sulla base dell'indicazione governativa, la commissione di controllo sugli atti della regione ha illegittimamente ostacolato con la richiesta di ulteriori elementi di valutazione, per mancata richiesta della "pre- via intesa" in ordine alle delibere di giunta che le hanno previste. Nel primo caso - delibera n. 214 del 28 gennaio 1992 - e' stata autorizzata la partecipazione di un funzionario regionale - il coordinatore dell'area assetto del territorio e P.U.T. - alla riunione tenutasi a Londra del P.T.R.C. (Planning and Transport Re- search and Computation) - Associazione internazionale per la ricerca e il computo nella pianificazione e nei trasporti, alla quale la regione aveva gia' aderito con delibera n. 3940 del 24 aprile 1991 esecutiva ai sensi di legge. Si trattava, dunque, di svolgere un'attivita' meramente conseguenziale di una decisione gia' presa e gia' vagliata positivamente dalla commissione di controllo. Nel secondo caso - delibera n. 699 dell'11 dicembre 1992 - e' stato deciso l'invio di una ristretta delegazione, guidata dal presidente della regione, nel Land tedesco della Saar, con lo scopo di studiare le esperienze ivi in atto in materia di smaltimento dei rifiuti e di disinquinamento, data la circostanza che esperienze analoghe si stanno portando avanti in Umbria. Una visita, dunque, di puro e semplice studio, compiuta su invito e a spese del governo del Land, in questione, che si inseriva pienamente nel sistema di scambi di conoscenze ed esperienze a livello regionale e locale che si va delineando nell'ambito della CEE, anche in funzione dell'attuazione dei programmi di cooperazione tra regioni adottati dalla Comunita'. Nel terzo caso, infine - delibera n. 754 dell'11 febbraio 1992 - e' stata disposta la partecipazione di un funzionario regionale - il dirigente dell'ufficio artigianato e cooperazione - alla riunione da tenersi a Budapest, per l'attuazione del programma "Ouverture" adottato dalla CEE per sviluppare i rapporti tra regioni dei Paesi comunitari e regioni dei paesi dell'Est. Un programma, dunque, che contempla in primo luogo la partecipazione delle regioni. Tutte le iniziative regionali deliberate con gli atti di giunta ora indicati in ordine alle quali il Governo ha voluto imporre l'obbligo della "previa intesa" avevano, dunque, ad oggetto finalita' di studio o partecipazione ad iniziative nell'ambito della CEE o in attuazione di programmi CEE. Sottoponendole alla previa intesa se ne e' ostacolato illegittimamente il compimento imponendo, anche per il futuro, un regime giuridico incompatibile con l'intrinseca natura delle attivita' regionali che dovrebbero esservi sottoposte e contrastante con la Costituzione nelle norme degli artt. 5, 114, 115, 117, 118 e 3.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la spettanza alla regione del potere di compiere le attivita' di "mero rilievo internazionale" - aventi finalita' di studio, scambio di conoscenze, ovvero consistenti nella partecipazione a convegni e incontri - in via generale e specificatamente le attivita' di cui alle delibere di giunta regionale n. 214 del 28 gennaio 1992, n. 699 dell'11 febbraio 1992 e n. 754 dell'11 febbraio 1992, senza necessita' di chiedere la "previa intesa" governativa; ovvero la non spettanza allo Stato del potere di sottoporre al regime di "previa intesa" le attivita' regionali considerate. Voglia, in conseguenza, annullare la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali, del 4 gennaio 1992, telex 200/0008/1.12.SO.7/247, nella parte indicata in epigrafe, la lettera di trasmissione di tale nota alla regione da parte del commissariato del Governo in data 16 gennaio 1992 prot. 9/Gab. pervenuta il 7 febbraio 1992, gli atti di richiesta di chiarimenti alla regione da parte della commissione di controllo tutti in data 21 febbraio 1992, prot. 921204 numero d'ordine 1218; 921211 numero d'ordine 1177; 921212 numero d'ordine 1178. Si producono in giudizio: telex Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali 200/0008/1.12.SO.7/247; lettera di trasmissione alla regione del commissariato del Governo prot. 9/Gab. del 16 gennaio 1992; delibere della giunta regionale dell'Umbria n. 214 del 28 gennaio 1992, n. 699 dell'11 febbraio 1992, e n. 754 dell'11 febbraio 1992; atti di richiesta di chiarimenti da parte della commissione di controllo in data 21 febbraio 1992, prot. n. 921204, numero d'ordine 1218; prot. 921211 numero d'ordine 1177, prot. n. 921212, numero d'ordine 1178. Roma, addi' 25 marzo 1992 Avv. Maurizio PEDETTA - Avv. Goffredo GOBBI 92C0463