N. 176 SENTENZA 2 - 15 aprile 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Coniugi (rapporti patrimoniali tra)-Separazione personale- Iscrizione
 di ipoteca effettuata  ex  art.  156  del  codice  civile-Imposizione
 fiscale-Mancata estensione dell'esenzione impositiva ex art. 19 della
 legge   n.  74/1987-Irragionevolezza  del  trattamento  differenziato
 rispetto alla procedura di divorzio-Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, in  relazione  agli  artt.4  del
 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, e 1 tariffa allegata)
 
 (Cost., artt. 3, 29, 31 e 53).
(GU n.17 del 22-4-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: dott. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 26
 ottobre  1972,  n.  635  ("Disciplina  delle  imposte  ipotecarie   e
 catastali")  e  dell'art.  1  della  tariffa  allegata,  in relazione
 all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ("Disciplina dei casi  di
 scioglimento  del  matrimonio")  promosso  con ordinanza emessa il 21
 febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado  di  Milano
 sul  ricorso proposto da Brigato Susi Maria ed altro contro l'Ufficio
 delle Conservatorie di Milano 2 dei Registri immobiliari iscritta  al
 n.  662  del  registro  ordinanze  1991  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 44,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1991;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  18 marzo 1992 il Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
    Con ordinanza del 21 febbraio 1991, la  C.T.  di  primo  grado  di
 Milano  -  adita su ricorso di due coniugi avverso una ingiunzione di
 pagamento di imposta ipotecaria relativa  ad  iscrizione  di  ipoteca
 effettuata  (  ex  art.  156  cod.  civ.)  a garanzia di obbligazioni
 assunte dal  marito  nei  confronti  della  moglie  nel  giudizio  di
 separazione - ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in
 riferimento  agli  artt.  3, 29, 31 e 53 della Costituzione - onde ha
 sollevato -  questione  incidentale  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  4  d.P.R.  1972 n. 635 ed 1 tariffa allegata, in relazione
 all'art. 19 della legge 1987 n. 74 "nella parte" appunto "in  cui  la
 (predetta) normativa sottopone ad imposizione fiscale le attribuzioni
 patrimoniali  tra  i  coniugi  in sede di separazione o modificazione
 delle condizioni di separazione coniugale".
    Premesso  che  l'ipoteca  analogamente   iscrivibile   (ai   sensi
 dell'art.  8  legge  74/1987,  omologo  dell'art.  156 c.c. cit.) con
 riguardo alle obbligazioni assunte dal  coniuge  divorziato  -  come,
 "tutti  gli  atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento
 di scioglimento del matrimonio .." - non e' soggetta ad  imposta  per
 disposto  dell'art.  19  della  menzionata  legge  n.  74/87, ritiene
 conseguenzialmente il giudice a quo che non si giustifichi la mancata
 estensione di tale esenzione impositiva anche ai corrispondenti  atti
 e  provvedimenti  del  processo di separazione personale: non ostante
 l'identita' (entro  il  limite  di  compatibilita')  del  trattamento
 normativo  delle  due  procedure pur sancito dallo stesso legislatore
 del 1987 (con l'art. 23 della legge n. 74).
    Dal che appunto la violazione dei parametri costituzionali evocati
 in ragione:
       a) della obiettiva irrazionalita' della normativa denunciata;
       b)  della  irragionevole disparita di trattamento di situazioni
 omogenee in relazione ad un profilo (quello fiscale) per di piu' (nei
 due casi) identico;
       c) della vulnerazione altresi' dei diritti della  famiglia;  la
 cui  esigenza  di  tutela  sarebbe  semmai  ancor  piu'  immediata  e
 pregnante nel giudizio di separazione  che  in  quello  di  divorzio,
 "ultimo stadio di una famiglia ormai dissolta".
                        Considerato in diritto
    1.  - Preliminarmente osserva la Corte che - anche se testualmente
 (ma con evidente imprecisione terminologica)  il  giudice  rimettente
 denuncia  gli  "art.  4  d.P.R.  1972  n. 635 e 1 tariffa allegata in
 relazione all'art. 19 legge 1987  n.  74"  -  il  contesto  normativo
 effettivamente  impugnato  (alla  stregua del contenuto delle censure
 formulate  nella  stessa  ordinanza  di  rinvio)   correttamente   va
 individuato  (con  inversione  del  collegamento logico tra le citate
 disposizioni) "nell'art. 19 legge 1987 n. 74 in relazione agli  artt.
 4 d.P.R. 1972 n. 631 e 1 tariffa".
    Inoltre   -   in  correlazione  ai  limiti  del  petitum,  segnati
 dall'ambito della rilevanza della questione  nel  giudizio  a  quo  -
 l'oggetto   di  questa  deve  intendersi  circoscritto  alla  mancata
 estensione della esenzione fiscale - introdotta dal  menzionato  art.
 19  per gli atti e documenti del giudizio divorzile - anche (non gia'
 agli atti in genere del processo di separazione personale dei coniugi
 ma) al  provvedimento  (in  particolare)  di  iscrizione  di  ipoteca
 effettuata a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato
 (la  cui  tassazione  viene  appunto  in  discussione nel processo di
 merito).
    2. - La questione cosi' definita e' fondata.
    Il  parallelismo,  le  profonde  analogie  e  la  complementarita'
 funzionale  dei due procedimenti, rispettivamente, di separazione dei
 coniugi e di divorzio - oltreche' di tangibile evidenza  -  risultano
 invero ben presenti allo stesso legislatore del 1989.
    Il  quale  -  nel novellare la disciplina dei casi di scioglimento
 del matrimonio - si e' premurato (con l'art. 23  della  legge  n.  74
 cit.)  di  estendere  (entro  il  limite  di  compatibilita'  e  fino
 all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile)
 l'applicazione delle regole procedurali poste ( sub art.  4)  per  il
 giudizio di divorzio anche a quello di separazione personale.
    E  se e' pur vero che tale estensione certamente non ha riguardato
 anche  la  norma  di  esenzione  fiscale  dell'art.   19,   cio'   e'
 probabilmente  da ascrivere - come osservato dai primi commentatori -
 ad una mera dimenticanza.
    Sta  di  fatto  comunque  che  il  profilo  tributario  non   puo'
 ragionevolmente  riflettere  un momento di diversificazione delle due
 comparate procedure, atteso che  l'esigenza  di  agevolare  l'accesso
 alla  tutela  giurisdizionale,  che  motiva e giustifica il beneficio
 fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, e'  con  ancor
 piu' accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, ove la
 situazione  di  contrasto tra i coniugi, cui occorre dare uno sbocco,
 esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e drammaticita' di
 quelli che essa manifesta nella fase gia'  stabilizzata  dell'epilogo
 divorzile.  Mentre,  per  quanto  piu'  in  particolare  concerne  la
 specifica esenzione della iscrizione ipotecaria, le ragioni di tutela
 della posizione  creditoria  del  coniuge  e  dei  figli,  che  hanno
 concorso   a  prevederla  in  sede  di  provvedimenti  relativi  allo
 scioglimento del matrimonio, connotano con  pari  valenza  anche  gli
 omologhi provvedimenti in sede di separazione personale.
    4.  -  Ne  consegue  che - con riguardo e nei limiti appunto della
 mancata  estensione  del  beneficio  fiscale  anche  agli   atti   di
 iscrizione   della   ipoteca  giudiziale  imposta  a  garanzia  delle
 obbligazioni assunte dal  coniuge  nel  procedimento  di  separazione
 (tuttora  soggetti  al  tributo di cui agli artt. 4 d.P.R. 635/72 e 1
 tariffa allegata) - la norma di esenzione dell'art.  19  legge  74/87
 risulta  effettivamente  -  e  va quindi dichiarata - illegittima per
 contrasto  con  i  parametri,  evocati  dal  giudice  a  quo,   della
 ragionevolezza  e della eguaglianza (sotto il profilo del trattamento
 tributario e della tutela del diritto di famiglia), di  cui  all'art.
 3, anche in riferimento agli artt. 29, 31, 53 della Costituzione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 6
 marzo   1987   n.  74  ("Disciplina  dei  casi  di  scioglimento  del
 matrimonio"), in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635
 ("Disciplina delle imposte  ipotecarie  e  catastali")  e  1  Tariffa
 allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo
 anche   le   iscrizioni   di  ipoteca  effettuate  a  garanzia  delle
 obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
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